Ordinanza cautelare 24 giugno 2021
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00193/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00473/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 473 del 2021, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dagli avvocati Susanna Veroni e Fabrizio Cardinali, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, anche per la Questura di Novara, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , avente sede a Torino, via dell’Arsenale n. 21;
per l’annullamento
- del provvedimento del Questore della Provincia di Novara emesso in data -OMISSIS- (pratica Cat.A -OMISSIS-), notificato in data 06/05/2021, con il quale è stata rigettata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno proposta da -ricorrente- ed è stato intimato al richiedente di abbandonare il territorio nazionale entro il susseguente termine 15 giorni;
- di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento e per ogni ulteriore consequenziale statuizione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. VA CE NG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato in data 21/05/2021, -ricorrente- ha chiesto l’annullamento del decreto della Questura di Novara del -OMISSIS-, che ha disposto il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno da lui presentata.
A fondamento della propria impugnazione, il ricorrente ha articolato tre motivi di diritto, di seguito compendiati:
« 1. Violazione di legge con riferimento agli artt. 4, 5 e 19 d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286; eccesso di potere per difetto e/o carenza di istruttoria, travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, illogicità, contraddittorietà, insufficienza di motivazione », diretto a denunciare la lacunosità dell’istruttoria amministrativa e l’incompletezza degli elementi posti a fondamento della determinazione gravata, in quanto l’Amministrazione avrebbe ignorato gli elementi di integrazione, familiare e lavorativa, del ricorrente in Italia;
« 2. Violazione di legge con riferimento all’art. 2, l. 24 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere per difetto e/o carenza di istruttoria, travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, illogicità, contraddittorietà, insufficienza di motivazione », a mezzo del quale -ricorrente- lamenta il fatto che la Questura si sia pronunciata sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ancorché egli vi avesse rinunciato nelle more del procedimento amministrativo e avesse insistito per il rilascio del solo titolo di soggiorno per motivi familiari;
« 3. Eccesso di potere per contraddittorietà, perplessità, illogicità ed insufficienza della motivazione, difetto e/o carenza di istruttoria, travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti » teso a contestare il carattere perplesso della motivazione nonché del dispositivo del provvedimento impugnato, i quali non consentirebbero di comprendere quale delle istanze presentate dal ricorrente sia stata esaminata dall’Amministrazione (se per motivi di lavoro o motivi familiari) e quali siano le ragioni del suo rigetto.
2. – Il Ministero convenuto si è costituito in giudizio, chiedendo l’integrale reiezione delle pretese di controparte. La Difesa erariale ha evidenziato l’irritualità dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari formulata nel corso del procedimento amministrativo e ha chiarito che, nell’interesse della parte istante, l’Amministrazione ha esaminato entrambe le domande proposte da -ricorrente-, escludendone la fondatezza. Ha quindi rivendicato l’esaustività dell’istruttoria procedimentale svolta e l’ampia discrezionalità sottesa ai provvedimenti in materia di titoli di soggiorno sul territorio italiano.
3. – Con ordinanza del 24/06/2021 n. 251, il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente, reputando che l’impugnazione non fosse assistita da apprezzabili elementi di fondatezza.
4. – All’esito del contraddittorio scritto ex art. 73, co. 1 c.p.a., la causa è stata introitata per la decisione all’udienza pubblica del 14/01/2026.
5. – Prima di entrare nel merito delle argomentazioni difensive del ricorrente, è opportuna una sintetica ricostruzione dei fatti rilevanti per la decisione.
L’istanza inizialmente proposta dal ricorrente in sede amministrativa aveva ad oggetto il rinnovo del suo permesso di soggiorno per motivi lavorativi, scaduto in data -OMISSIS-(docc. 3 e 3- bis Ministero dell’Interno, nota del 21/06/2025). La domanda, trasmessa via posta, non conteneva – né vi era allegata – la nomina di procuratore o l’elezione di domicilio presso un avvocato o altro professionista abilitato che assistesse il ricorrente in sede amministrativa.
Con PEC del -OMISSIS-, tale avv. -OMISSIS- del foro di Novara (per il tramite di una assistente di studio) ha comunicato la rinuncia di -ricorrente- all’istanza formulata in precedenza, e ha proposto « formale richiesta per motivi familiari ». La comunicazione non era corredata da una procura speciale (o elezione di domicilio) in favore dell’avvocata mittente e, diversamente da quanto indicato nel testo della mail , non vi era allegata una espressa rinuncia del ricorrente al permesso di soggiorno per motivi di lavoro (doc. 4 Ministero dell’Interno, nota del 21/06/2025).
L’Amministrazione ha quindi trasmesso il preavviso di rigetto, dando atto dell’avvenuta presentazione « di una nuova richiesta per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia (fratello di cittadino italiano) » ed evidenziando la presenza di due precedenti penali nonché di svariate pendenze, che impedivano l’accoglimento della domanda (al singolare).
All’esito della presentazione delle osservazioni ex art. 10- bis legge n. 241/1990 (a firma di un diverso legale), la Questura ha respinto « l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno », con apparente riferimento al titolo per motivi di lavoro. La motivazione del provvedimento rende tuttavia palese che l’Amministrazione abbia esaminato l’istanza di -ricorrente-, sia ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, sia ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, escludendone la fondatezza sotto entrambi i profili.
L’odierna impugnazione reitera in qualche modo la “duplicità” del provvedimento impugnato. Il ricorrente infatti si duole del fatto che l’Amministrazione abbia esaminato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro (circostanza specificamente oggetto del secondo motivo di gravame) e nondimeno dichiara in atti di contestare il rigetto « con riferimento ad entrambe le istanze » (pag. 5 ricorso introduttivo). Le deduzioni attoree non consento insomma di dissipare i dubbi circa l’interesse che concretamente sottende l’azione impugnatoria di -ricorrente-.
6. – Così inquadrati i fatti di causa, il ricorso è manifestamente inammissibile con riferimento alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Va detto che l’istanza formulata in sede amministrativa appare di più che dubbia ritualità, giacché alla mail del -OMISSIS- non era allegata una rinuncia né una contestuale istanza sottoscritte da -ricorrente-. Non vi inoltre prova del fatto che il ricorrente abbia mai rilasciato una procura in favore dell’avv. -OMISSIS- né, dunque, che questa potesse validamente rappresentare il ricorrente in sede amministrativa. Ad ogni buon conto, l’Amministrazione ha scrutinato l’istanza di -ricorrente- sia ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, sia ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, così riconoscendo la validità di entrambe le domande proposte dal ricorrente.
Poiché dunque il potere amministrativo risulta compiutamente esercitato, l’impugnazione può validamente estendersi alla legittimità del diniego del titolo per motivi familiari.
Tanto precisato, a norma dell’art. 30, co. 6 d.lgs. 286/1998, le controversie inerenti il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari (al pari delle controversie aventi ad oggetto il mancato riconoscimento del diritto di soggiorno dei familiari di cittadini italiani ex artt. 2, 7, co. 3 e 8 d.lgs. 30/2007) sono devolute alla giurisdizione del Giudice ordinario, e sono di competenza della Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea del luogo in cui ha sede l’Autorità procedente ( ex permultis TAR Toscana, Sez. II, 29/04/2025, n. 770; TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 10/10/2024, n. 5315; TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 24/03/2021, n. 771; Tar Piemonte, Sez. I, 5/11/2020, n. 674).
Da ciò consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione ex art. 11 c.p.a., spettando la cognizione della controversia al Giudice ordinario, innanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini previsti dalla disposizione citata.
7. – Il ricorso è invece manifestamente infondato con riferimento alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Come anticipato, l’impugnazione deve reputarsi procedibile anche sotto il profilo in esame, giacché, a dispetto del contenuto del secondo motivo di censura, le deduzioni attoree non consentono di ritenere che -ricorrente- abbia perso interesse al riconoscimento del titolo anche per ragioni di lavoro.
Venendo al merito dell’impugnazione, è documentato in atti che il ricorrente abbia svariati precedenti penali a proprio carico, ivi inclusa una condanna irrevocabile per spaccio di stupefacenti ex art. 73, co. 1 d.p.r. 390/1990.
Detta condanna assume valenza automaticamente ostativa al rilascio del titolo, a norma dell’art. 4, co. 3 d.lgs. 286/1990 (ove – per quanto di interesse – è stabilito: « non è ammesso in Italia lo straniero che […] risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale […] per reati inerenti gli stupefacenti »). Il ricorrente non può beneficiare degli effetti della declaratoria di parziale incostituzionalità della disposizione menzionata (di cui alla sentenza Corte Cost., 08/05/2023 n. 88), giacché il reato contestato è di non lieve entità. Ne consegue che, ai fini del diniego dell’istanza, non è necessario un accertamento in concreto della pericolosità sociale del cittadino straniero da parte del Questore né una valutazione del suo grado di integrazione nel contesto sociale italiano (Cons. Stato, Sez. III, 19/07/2024, n. 6545). Inoltre, l’espiazione della pena e financo la sua conclusione anticipata per buona condotta sono recessive rispetto alla gravità dei reati commessi, di talché non rilevano in questa sede gli sviluppi processuali delle condanne sofferte da -ricorrente-.
Inconferente ai fini decisori è l’art. 19, co. 2 lett. c) d.lgs. 286/1998, richiamato nel ricorso, giacché la disposizione attiene al diverso istituto del divieto di espulsione degli stranieri e, pertanto, non modifica i presupposti sostanziali per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. È dunque persino superfluo osservare che la norma fa espressamente salva la previsione di cui all’art. 13, co. 1 d.lgs. 286/1998, ossia l’espulsione « per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato ».
Quanto invece alla presenza del fratello del ricorrente sul territorio italiano, detta circostanza non ostacola la valenza automaticamente ostativa dell’intervenuta condanna di -ricorrente- in sede penale, giacché il ricorrente non ha chiesto il ricongiungimento familiare a norma dell’art. 29 d.lgs. 286/1998, donde non trova applicazione la previsione di cui all’art. 5, co. 5 d.lgs. 286/1998. Si aggiunga in ogni caso che il fratello, sia esso germano o unilaterale, non rientra nella categoria dei familiari c.d. “ricongiungibili”, nemmeno se a carico dello straniero legalmente residente in Italia (né d’altronde è qualificabile quale “familiare” del cittadino UE, ai fini di cui all’art. 2, co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 30/2007).
In disparte tali considerazioni, l’Amministrazione è parsa valutare la sussistenza di un effettivo legame tra -ricorrente- e il fratello, anche ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e ha concluso, con valutazione tecnico-discrezionale, che la documentazione versata dal ricorrente negli atti dell’istruttoria non desse prova di alcuna significativa relazione. Non è dunque condivisibile l’affermazione attorea secondo cui l’Amministrazione avrebbe omesso di esaminare gli elementi di integrazione familiare di -ricorrente- in Italia.
Quanto al merito di tale valutazione, la documentazione di causa non consente di mettere in dubbio la conclusione della Questura circa la persistente pericolosità sociale di -ricorrente-. La valutazione in ordine all’intensità dei legami familiari di cittadini stranieri e la loro eventuale prevalenza sulle esigenze di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza sfugge al sindacato giudiziale, salvo in ipotesi di travisamento dei fatti ovvero di macroscopiche incongruenze o contraddizioni che emergano ictu oculi dalla motivazione del provvedimento ( ex permultis TAR Piemonte Sez. I, 03/06/2025, n. 908; TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 03/04/2024 n. 241). Tale ipotesi non ricorre nel caso di specie. Non vi è prova del fatto che -ricorrente- e il fratello abbiano realmente convissuto prima della detenzione e, salvo per il breve periodo di detenzione domiciliare, non vi sono elementi per affermare che i due abbiano conservato ad oggi (o al momento dell’emissione della determinazione impugnata) alcun rapporto significativo. È d’altronde provato per tabulas che egli abbia chiesto di scontare gli arresti domiciliari in un domicilio diverso da quello del fratello, e che, all’uscita dal carcere, egli non sia tornato alla residenza fraterna. A fronte di tali evidenze, non assume alcuna reale consistenza probatoria il fatto che -ricorrente- abbia formale residenza presso l’abitazione del fratello.
Si osserva infine che non vi è prova che dal 2018 il ricorrente abbia percepito alcun reddito sufficiente a garantirgli una sia pur minima indipendenza economica in Italia. Anche sotto questo profilo, dunque, non pare potersi predicare alcuna apprezzabile lacuna istruttoria.
In definitiva, gli assunti difensivi del ricorrente si appalesano manifestamente infondati. Il ricorso va, dunque, integralmente respinto.
8. – Le spese di lite seguono la soccombenza. La liquidazione delle somme dovute a titolo di compensi professionali di avvocato in favore della Difesa erariale deve avvenire sulla scorta dei parametri di cui alla Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come aggiornati nel 2022, soggetti a dimidiazione a norma dell’art. 4 co. 1, del predetto DM.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
- dichiara il ricorso in parte inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario, nei termini di cui in motivazione, e in parte lo respinge;
- condanna il ricorrente a rifondere al Ministero resistente le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), a titolo di compensi professionali di avvocato, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente, con espressa esclusione delle generalità dei difensori delle parti.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
EL PR, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
VA CE NG, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA CE NG | EL PR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.