Ordinanza cautelare 30 aprile 2021
Sentenza 6 agosto 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 30/04/2021, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/04/2021
N. 00326/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 326 del 2021, proposto da
Istituto Italiano del Marchio di Qualità - IMQ s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Angela Francesca Canta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Veritas s.p.a. – Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Barioli, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia - Mestre, piazzetta G. Zorzetto n. 1, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Verifica s.p.a., non costituita in giudizio;
Ge.Si. s.n.c. di Ing. Michele Vicentini & Co., non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
Associazione Laboratori e Organismi di Certificazione e Ispezione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Silvia Stefanelli, Fabio Caruso e Giorgia Verlato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione,
- del Disciplinare del 26 gennaio 2021 relativo alla gara indetta da VERITAS S.p.a. per l’affidamento del “ Servizio di verifiche sugli impianti di terra in conformità a quanto previsto dal d.P.R. 462/01 - siti del Servizio Idrico Integrato – anni 2021/ 2026 ” in parte qua prevede, quale metodo di aggiudicazione dei lotti in gara, quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 50 del 2016, nonché dello stesso Disciplinare di gara qualora sia interpretato nel senso di ritenere che il mancato ribasso rispetto alla base d’asta sia causa di esclusione del concorrente dalla procedura;
- ancora del Disciplinare di gara laddove lo stesso consente di derogare alle tariffe obbligatorie di cui all’art. 7-bis, comma 4, del d.P.R. n. 462 del 2001, contemplando la possibilità di offrire uno sconto sulle dette tariffe;
- del “ provvedimento di ammissione, esclusione ed approvazione della proposta di aggiudicazione dalla procedura negoziata indetta da VERITAS S.P.A. per l’affidamento del “Servizio di verifiche sugli impianti di terra in conformità a quanto previsto dal d.P.R. 462/01 - siti del Servizio Idrico Integrato – anni 2021/ 2026 ” RIF. BS 004-CT21 del 3 marzo 2021, sia nella parte in cui ha disposto l’esclusione della ricorrente alla procedura, comunicata con nota del 3 marzo 2021 anch’essa gravata, sia nella parte in cui ha aggiudicato la procedura alle odierne controinteressate;
dell’eventuale (e non conosciuto allo stato) provvedimento di efficacia delle aggiudicazioni alle contronteressate ai sensi degli artt. 32, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016;
- di ogni atto ad essi collegato e/o comunque connesso, con particolare riferimento ai verbali di gara del 23 febbraio 2021 e 2 marzo 2021;
NONCHÉ PER LA DECLATATORIA DI INEFFICACIA
degli eventuali contratti nelle more stipulati;
E PER LA CONDANNA
di Veritas s.p.a. al risarcimento del danno patito dalla ricorrente in forma specifica, mediante la riedizione della gara.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Veritas s.p.a. – Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021, tenutasi da remoto, il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori, in modalità videoconferenza, come specificato nel verbale;
Considerato:
- che l’apprezzamento delle censure proposte non appare compatibile con il carattere sommario che caratterizza la fase cautelare e deve essere oggetto di un adeguato approfondimento nella fase di merito;
- che nella fase di merito dovranno essere approfonditi in particolare il primo motivo, relativo alla validità dell’offerta con ribasso zero alla luce dell’art. 95 d.l.gs. n. 56 del 2016 e delle specifiche prescrizioni del disciplinare di gara, nonché il profilo della sussistenza della legittimazione a ricorrere in relazione al secondo motivo;
- che, trattandosi di procedura preordinata all’affidamento di un servizio standardizzato della durata di sei anni, deve ritenersi possibile il subentro;
- che le esigenze della società ricorrente appaiono tutelabili adeguatamente con la fissazione del merito alla pubblica udienza del 17 giugno 2021 ai fini della sollecita definizione del giudizio;
- che pertanto non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;
- che le spese della presente fase di giudizio possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Prima Sezione, respinge la domanda cautelare e fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 17 giugno 2021.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO