Cass. civ., sez. I, ordinanza 22/12/2020, n. 29336
CASS
Ordinanza 22 dicembre 2020

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Nel giudizio avente ad oggetto tanto la lesione del diritto alla protezione dei dati personali, cui si applica la disciplina processuale speciale di cui al d.lgs. n. 150 del 2011 (che non prevede la ricorribilità in appello), quanto la domanda di risarcimento del danno per la lesione dei diritti alla riservatezza ed all'immagine, cui si applica il rito ordinario, al fine di identificare il mezzo di impugnazione esperibile, in ossequio al principio dell'apparenza, deve farsi riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni emesse secondo il rito in concreto adottato in relazione alla qualificazione dell'azione effettuata dal giudice; pertanto, qualora il tribunale abbia ritenuto di giudicare unitariamente sulle domande, applicando il rito speciale, in quanto i danni risarcibili erano stati prospettati come conseguenza dell'illecita diffusione dei dati personali, il ricorso in appello avverso la decisione del tribunale é inammissibile.

Commentario1

  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 5462 del 18
    https://www.laleggepertutti.it/
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 22/12/2020, n. 29336
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29336
Data del deposito : 22 dicembre 2020

Testo completo