TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 05/06/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
N. 228/2025 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 5 giugno 2025 alle ore 9,32 innanzi al dott. Edoardo Gaspari si procede alla trattazione della causa ex art. 127 bis CPC.
Sono collegati via Teams: per l'Avv. Raffaella Magarò in sostituzione degli Avv.ti Lioia e Santangelo;
Parte_1
per l'Avv. Alessandra Francesca Gibbin del Foro di Novara in sostituzione Controparte_1
1 dell'Avv. Alessandro Limatola del Foro di Milano.
***
Il Giudice:
1. avverte che la registrazione dell'udienza è vietata;
2. condivide il verbale d'udienza con i partecipanti attraverso la relativa funzione Teams;
3. prende atto della dichiarazione dei procuratori delle parti in merito alla loro identità e al fatto che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati, né che sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
***
L'Avv. Magarò contesta tutto quanto avverso dedotto ed eccepito, non essendo fondato in fatto e diritto.
Si riporta all'atto di appello, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e chiede che il giudice si riservi sulla concessione dei termini di legge. L'Avv. Gibbin si richiama integralmente alla comparsa di costituzione e ai relativi allegati, contestando integralmente dedotto dall'appellante. Chiede che la causa sia rimessa in decisione.
Il Giudice ritenuto opportuno procedere ex art. 3504 CPC – 350 bis1 CPC per la natura documentale della causa, matura per la decisione,
ORDINA alle parti di precisare le conclusioni e di discutere la causa ex art. 281 sexies CPC.
L'Avv. Magarò precisa le conclusioni come da atto di citazione di appello, a cui si richiama integralmente ai fini della discussione della causa.
L'Avv. Gibbin precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta in appello, a cui si richiama integralmente ai fini della discussione della causa.
2 Il Giudice
SI RITIRA in camera di consiglio per deliberare la sentenza ad ore 9,40.
L'Avv. Magarò e l'Avv. Gibbin dichiarano di rinunciare a collegarsi alla stanza virtuale d'udienza per la lettura della sentenza, che verrà pubblicata dopo il suo deposito nel fascicolo informatico.
Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento via Teams è avvenuto regolarmente.
Il verbale, condiviso via Teams, è chiuso ad ore 9,41.
Vercelli, 5.6.2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo Gaspari
All'esito della camera di consiglio il Giudice pronuncia la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
N. 228/2025 R.G.
Il Tribunale nella persona del Giudice Dott. Edoardo Gaspari ha pronunciato ex art. 281-sexies CPC richiamato dall'art. 350 bis1 CPC, la seguente
SENTENZA
3 nella causa iscritta al N. 228/2025 R.G. promossa da
(c.f. ) con gli Avv.ti FRANCESCO PAOLO LIOIA e Parte_1 C.F._1
BENEDETTA SANTANGELO, elettivamente domiciliata presso lo studio legale Lioia Santamaria – in Foggia, Via Giulio De Petra 1 CP_2
appellante contro
con sede legale in Ivrea (TO), Via Jervis 13, in persona del direttore affari Controparte_1
legali p.t., con l'Avv. ALESSANDRO LIMATOLA, elettivamente domiciliata in Alessandria, Via Migliara
18 presso lo studio dell'Avv. Francesco Malvicini appellata
Oggetto: spese di lite.
Conclusioni
(come da atto di citazione in appello): Parte_1 “In via definitiva e gradata: in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma dell'impugnata statuizione di primo grado limitatamente al capo relativo alle spese:
condannare la parte appellata i.p.d.l.r.p.t. alla refusione delle spese, diritti ed onorari del precedente grado di giudizio in conformità al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., o in quella diversa ritenuta di giustizia, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
il tutto con vittoria e refusione delle spese, diritti ed onorari e distrazione in favore dei procuratori antistatari.”
(come da comparsa di costituzione e risposta in appello): Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis, così provvedere:
1. In via preliminare dichiarare l'appello inammissibile, così come dedotto in atti, confermando la sentenza di primo grado;
2. In ogni caso rigettare l'appello proposto dall'appellante avverso sentenza n. 43/2025, emessa dal Giudice di Pace di
Vercelli in data 13/02/2025, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
4
3. Con vittoria di spese e competenze di lite dell'impugnazione da attribuirsi all'Avv. Alessandro Limatola per fattane anticipazione.”
Motivi della decisione
Con atto d'appello datato 14.2.2025 e notificato in pari data ha tempestivamente impugnato la Parte_1
sentenza n. 43/2025 emessa il 12.2.2025 nella causa RG 1018/2023 dal giudice di pace di Vercelli che ha parzialmente accolto la domanda dell'odierna appellante e ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti.
L'appello è affidato a un unico motivo con cui si censura la statuizione sull'integrale compensazione delle spese di lite per “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, 92 co. 2 e 132 n. 4, c.p.c.”. Il giudice di pace ha motivato questa decisione sulla base del fatto che fu accolta non già la domanda principale, ma quella subordinata, ma quest'ipotesi non rientra né tra quelle ex art. 922 CPC, né tra le gravi ed eccezionali ragioni di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, non esplicitate. Sulla base di questo motivo l'appellante chiede che la sentenza sia parzialmente riformata, condannando a Controparte_1 rifonderle le spese di lite del primo grado.
Con comparsa datata 8.5.2025 si è costituita che preliminarmente ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 CPC e nel merito ha difeso la correttezza della decisione impugnata dato che rientra nella discrezionalità del giudice compensare le spese di lite, specie in un caso come quello occorso in cui la domanda dell'attrice è stata parzialmente rigettata.
All'odierna udienza il giudice, ritenuto opportuno procedere ex art. 3504 CPC – 350 bis1 CPC per la natura documentale della causa, ha ordinato alle parti di precisare le conclusioni e di discutere la causa ex art. 281 sexies CPC. Ciò avvenuto, il giudice si è ritirato in camera di consiglio per deliberare la sentenza.
***
La preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 CPC è infondata: pur nella sua genericità, è indubbio che l'appellante censuri la decisione nella sola parte in cui è disposta l'integrale compensazione delle spese di lite e chieda di riformare la sentenza con la condanna avversaria alla rifusione delle spese.
5
Nel merito l'appello è infondato.
La domanda di è stata accolta per poco più della metà, come si evince dalla sentenza: “si ritiene Parte_1
tenuta parte ricorrente al pagamento della fattura con rideterminazione dell'importo richiesto nella somma di €.45,79=, somma così ottenuta detraendo dall'importo indicato in fattura di €.86,77=, il costo relativo alla station restituita, pari ad
€.40,98=.”.
Con la sentenza CSU 32061/2022, citata dall'appellante stessa, è stato argomentato che “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”.
La decisione del giudice di pace è rispettosa di questo principio: essa non ha ravvisato una soccombenza reciproca nel parziale accoglimento della domanda, ma ha addotto questo fatto a motivo della compensazione integrale delle spese di lite.
Si aggiunge, inoltre, (come consentito in forza dell'effetto devolutivo dell'appello) che questa decisione è tanto più giustificata valorizzando quali gravi ed eccezionali ragioni (Corte cost. 77/2019) quelle che ha indicato : ossia la marcata genericità degli atti processuali di primo grado, che si rinviene Controparte_1
anche nella domanda principale in quella sede proposta (“dichiarare l'insussistenza e/o inesistenza e/o inesigibilità di tutto o in subordine parte dell'indebito presunto credito ex adverso addebitato, alla data odierna, relativo alla/e fattura/e
e/o servizio/i di cui in premessa e per l'effetto disporne lo storno ovvero la ripetizione”, senza indicazione del “quanto” richiesto), l'assenza di prova documentale a supporto della domanda, l'accoglimento parziale della domanda sulla base di documentazione prodotta dalla convenuta, il non aver previamente tentato la conciliazione obbligatoria.
Tutti questi elementi inducono il tribunale a ritenere corretta la decisione del giudice di pace, confermata.
Spese di lite.
6 Parte_1 Controparte_1 La soccombenza di comporta la sua condanna ex art. 91 CPC a rifondere a le spese di lite del gra llo, liquidate ex DM 55/2014 ss.mm.ii., come da ulti M
147/2022, sulla base dei seguenti criteri:
- competenza: giudizi d'appello;
- scaglione: fino a € 1.100,00;
- fasi: tutte tranne l'istruttoria, mancata;
- tariffe: medie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 228/2025 R.G. promossa da contro Parte_1
, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta: Controparte_1
- RIGETTA l'appello;
- CONDANNA a rimborsare a le spese di lite del grado d'appello, Parte_1 Controparte_1
che si liquidano in € 500,00 per compensi, oltre a spese generali e accessori secondo legge, con distrazione in favore dell'Avv. Alessandro Limatola dichiaratosi antistatario ex art. 93 CPC;
- DA' ATTO che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002, con conseguente obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Vercelli, 5 giugno 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo Gaspari
7