Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/03/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento del 31.12.24 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 334 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con l'Avv. Vincenzo Massara Parte_1
appellante
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avv. Fabrizio Allegrini
appellato
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Lamezia Terme. Postumi da infortunio sul lavoro.
Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 31.7.17 esponeva: a) che il 12.1.16, nello svolgimento delle Parte_1 mansioni di magazziniere alle dipendenze della subiva un infortunio sul lavoro;
b) Controparte_2 che, in particolare, “a seguito di caduta” gli veniva riscontrata una “valida contusione della regione della spalla destra”; c) che l' gli aveva riconosciuto i soli postumi da inabilità temporanea CP_3 assoluta, non riconoscendo “postumi invalidanti”.
2) Denunciava che era incorso in un evidente errore per non aver tenuto in alcuna considerazione CP_3 la gravità delle patologie conseguenza “del sinistro occorsogli e risultanti dalle certificazioni in atti”, concludendo per il riconoscimento di una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 20% delle tabelle o nella maggiore o minor misura accertata in corso di causa. CP_3
“Invero, sebbene i testi escussi e hanno confermato il verificarsi Testimone_1 Testimone_2 dell'evento lesivo secondo la prospettazione di parte ricorrente il nominato CTU, dott.
[...]
, specialista ortopedico, nella sua relazione depositata il 10/10/2021, ha escluso il nesso di Per_1 causalità tra l'accertata patologia e l'attività lavorativa espletata dal ricorrente. In particolare, all'esito dell'approfondito esame della documentazione prodotta, dell'anamnesi e della scrupolosa visita, il consulente ha accertato che ancora prima dell'infortunio del 12/01/2016 il ricorrente ha subito altri episodi infortunistici che hanno interessato la spalla destra ed il ginocchio sx per il quale è stato sottoposto ad intervento di meniscectomia parziale per via artroscopica. Ha chiarito il CTU che per lussazione di spalla si intende la completa perdita dei rapporti articolari della gleno-omerale, che possono essere anteriori o posteriori in base alla dislocazione della testa dell'omero. Quando le lussazioni avvengono ripetutamente si denominano “lussazioni recidivanti o abituali”, causate da una “instabilità cronica” delle strutture capsulo-legamentose e muscolari di questo distretto anatomico.
Nelle lussazioni traumatiche ripetute è spesso presente una vera e propria lesione delle strutture anatomiche periarticolari che hanno la funzione di garantire la stabilità della spalla.
Cio posto, ha osservato il consulente che dalle visite specialistiche ortopediche è certificato che il signor è affetto da lussazione abituale della spalla dx” e, dalla RMN si rilevano “irregolarità Pt_1 su base artrosica del profilo cefalico omerale;
artrosi acromion-claveare…lesione della cuffia dei rotatori”. Chiarito che le lussazioni della spalla avvengono solitamente in seguito ad una caduta sulle mani o sul gomito in atteggiamento di difesa oppure con l'arto abdotto ed extraruotato (meno frequentemente per caduta sulla spalla così come riferito dall'infortunato), ha osservato: “la patologia della spalla dx rilevata all'esame obiettivo depone per una lesione della cuffia dei rotatori la cui causa ritengo sia dovuta sia ad una instabilità cronica che ad una artropatia degenerativa causata dai pregressi infortuni (peraltro riconosciuta dall'Ente Assicuratore) diventata sintomatica dopo l'evento traumatico di cui è causa”. Pertanto, sulla scorta di quanto è emerso dall'esame clinico e dalla disamina della documentazione sanitaria, con motivazione condivisibile, ha escluso la sussistenza del nesso di causalità tra il trauma subito in data 12/01/2016 e la tipologia, sede e gravità dei postumi di natura permanente riscontrati”.
4) Avverso tale sentenza ha proposto appello denunciando che le conclusioni cui Parte_2 era pervenuto il Ctu erano state tempestivamente contestate con controdeduzioni inviate a mezzo pec in data 9 Marzo 2021
in cui si sottolineava come la spalla è un'articolazione che attende a numerosi movimenti che a loro volta consentono di svolgere l'attività lavorativa e di relazione. Perché questo avvenga è dotata di numerose strutture tanto tenaci quanto estremamente delicate. Un evento traumatico come la lussazione comporta la perdita di contatto normale dei capi articolari e di conseguenza lacerazioni capsulari e tendinee come la cuffia dei rotatori. L'evento traumatico in questione, “valida contusione con marcata limitazione funzionale” tale da richiedere l'utilizzo di un tutore, è andata ad aggravare un quadro clinico già gravemente compromesso da lussazioni precedenti, distorsioni di piccola entità
e attività lavorativa che coinvolge pesantemente le braccia (carico e scarico di merci pesanti dal camion) che hanno contribuito a rendere l'articolazione instabile.
Risultava evidente che la lesione della cuffia dei rotatori, peraltro riscontrata dal CTU, è una diretta conseguenza dell'infortunio del 12/01/2016 non sussistendo alcuna traccia di tale patologia in precedenza, quindi è da ritenere sussistente e provato il nesso di causalità tra l'infortunio e i postumi riscontrati dal CTU. L'affermazione fornita dal CTU “ritengo sia dovuta sia ad una instabilità cronica che ad una artropatia degenerativa causata dai pregressi infortuni” risulta alquanto generica e personale non trovando alcun supporto documentale;
dalla certificazione medica emerge con chiarezza la gravità dell'infortunio che ha provocato un evento traumatico. Accettare le conclusioni del CTU significherebbe affermare che il Sig. avrebbe comunque subito la lesione Pt_1 della cuffia dei rotatori anche se non si fosse verificato l'infortunio sul lavoro per cui è causa, affermazione al limite dell'inverosimile.
Le modalità con cui è avvenuto l'infortunio sono state adeguatamente dimostrate nella loro dimensione storico – fattuale attraverso la prova per testi oltre che con la documentazione medica. Allorché alla lesione residuano postumi che incidano permanentemente sull'integrità psicofisica del lavoratore, diminuendone così l'attitudine al lavoro, si deve procedere alla loro valutazione per l'eventuale costituzione della rendita. Il danno da infortunio può essere unico, tuttavia spesso si assiste a danni plurimi, rappresentati da più reliquati situati nello stesso arto o organo oppure in arti o organi diversi, da cui può derivare un concorso o una coesistenza d'inabilità. Le inabilità concorrenti s'influenzano fra di loro determinando un danno complessivo maggiore e possono interessare uno stesso sistema organo-funzionale, oppure sistemi organici diversi, ma con funzioni sinergiche, complementari o comunque interferenti. Le inabilità coesistenti interessano organi e apparati funzionalmente diversi, senza reciproche correlazioni lavorative. Le diverse lesioni possono derivare dallo stesso infortunio e si dicono monocrone, oppure da infortuni diversi per cui alcune sono preesistenti altre successive e si dicono policrone. Le lesioni policrone, a loro volta possono dipendere tutte da infortuni lavorativi (omogenee), oppure in parte da fatti estranei al lavoro
(eterogenee). Si intende altresì sottolineare come nella concausa di lesione abbiamo una patologia pregressa che peggiora il decorso di una nuova lesione riportata a seguito di incidente professionale, mentre nella concausa di invalidità un'invalidità attuale è resa più grave dalla presenza di invalidità preesistenti. Nel primo caso tutto ciò che si manifesta dopo l'infortunio è di competenza dell'Istituto. Nel secondo, invece, si deve procedere attraverso la valutazione specifica di quanto la vecchia invalidità abbia inciso, e come, rispetto a un lavoratore che ha subito solo quella nuova…….
Nel caso de quo la sentenza è erronea e immotivata in quanto il ricorrente ha provato sia documentalmente che a mezzo testi la sussistenza del nesso causale tra il sinistro occorso e la patologia sopravvenuta, patologia, lo ribadiamo, inesistente in data precedente all'infortunio.
5) si è costituito concludendo per il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata. CP_3
6) Entrambe le parti hanno depositato note scritte di trattazione con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
7) L'appello è manifestamente infondato.
8) Preliminarmente si rileva che nel ricorso introduttivo del giudizio, nel chiedere il riconoscimento di una inabilità permanente pari al 20% o a quella che sarebbe risultata in corso di causa, il ricorrente ha taciuto del tutto il fatto che gli era stata già riconosciuta una inabilità permanente pari all11% delle tabelle in forza, tra l'altro, di tre precedenti domande relative proprio alla spalla destra, come da CP_3 denunce del 2008, 2009 e 2014.
9) Ciò detto, il consulente di ufficio, dopo aver visionato la documentazione medica in atti e dopo aver sottoposto a visita il ricorrente, ha accertato che questi era affetto da lussazione abituale della spalla destra e lesione della cuffia dei rotatori e che quanto accertato non era in correlazione con l'infortunio del 12.1.16, bensì dipendeva da una instabilità cronica e da una artropatia degenerativa causata dai pregressi infortuni del 2008, 2009 e 2014.
10) Ora, le censure contenute nell'atto di appello, per come sopra riassunte, si rivelano espressive al più di un mero dissenso diagnostico rispetto alle conclusioni raggiunte dal perito nominato dal tribunale. Esse, infatti, risultano del tutto generiche ed inidonee a denunciare alcun errore scientifico o carenza diagnostica in cui il perito di primo grado sarebbe incorso nel negare la sussistenza del nesso di causa tra le patologie accertate e l'infortunio del 12.1.16. L'ulteriore conseguenza è che non si rivela affatto indispensabile l'invocato rinnovo delle operazioni peritali, che su tali basi si manifesta meramente esplorativo.
11) Con l'atto di appello, infatti, ci si limita a ribadire le critiche già mosse alla bozza peritale di primo grado, senza prendere posizione sulle puntuali repliche con cui il consulente di ufficio ha confermato il suo giudizio, previo richiamo alla documentazione sanitaria in atti.
12) Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto in appello, secondo cui la lesione della cuffia dei rotatori sarebbe emersa solo dopo l'infortunio del gennaio 2016 per cui è causa, dalla documentazione con particolare riferimento al riconoscimento dell'infortunio alla spalla destra CP_3 del 16.3.09 con provvedimento del 23.4.12, emerge chiaramente come già in quella sede venne diagnosticata in via strumentale una lesione della cuffia dei rotatori che aveva condotto al riconoscimento di una inabilità pari al 6%, poi divenuta dell'11% con successivo provvedimento CP_3 del 15.3.14.
13) Per il resto il ricorrente fa riferimento ad un non meglio chiarito aggravamento di un quadro clinico già gravemente compromesso da lussazioni precedenti, limitandosi a tale generica, se non apodittica, affermazione, in mancanza di qualsivoglia riferimento medico-legale volto a chiarire, sia pure in termini generici, in che cosa sarebbe consistito tale aggravamento e in che termini dovrebbe essere apprezzato.
14) Per tali ragioni l'appello deve essere respinto con integrale conferma della sentenza impugnata.
15) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base del valore indeterminabile della controversia dichiarato dallo stesso appellante.
15.1) Al riguardo si rileva che il ricorrente non ha prodotto una valida dichiarazione di esenzione dalle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. Infatti, in calce al ricorso di primo grado, egli, dopo aver richiamato l'art. 42, ultimo comma, DL 269/03, ha finito per dichiarare che il suo reddito era “pari ad euro 33.544,00”, come tal superiore al doppio del reddito per accedere al gratuito patrocinio negli anni 2016 e 2017 (euro 11.493,82 ed euro 11.528,41), ma anche al doppio del limite stabilito dal DM del 10.5.23 (euro 12.838,01).
15.2) Né la dichiarazione di esenzione ex art. 152 citato è stata prodotta in appello in cui il ricorrente ha depositato la diversa dichiarazione ex art. 9, comma 1 bis, Dpr 115/02 per l'esonero dal versamento del contributo unificato, tanto ciò vero che nella dichiarazione datata 5.4.23 il ricorrente, oltre ad aver fatto riferimento al solo art. 9, comma 1 bis, citato, si è limitato a dichiarare di non aver un reddito superiore ad euro 34.107,72.
16) Dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge, salva la verifica di eventuali ipotesi soggettive di esenzione a cura della cancelleria (Cass. SSUU 4315/20).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Lamezia Terme n° 375/22, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.000,00, oltre accessori di legge;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 10.2.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale