Articolo 25 della Legge 25 novembre 1962, n. 1684
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Versione
22 dicembre 1962
Art. 25. Denunzia dei lavori, presentazione ed esame dei progetti

Nelle localita' sismiche di cui agli articoli 5 e seguenti della presente legge, chiunque intende procedere a nuove costruzioni, riparazioni e ricostruzioni, e' tenuto a darne preavviso scritto, notificato a mezzo del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente, al sindaco ed all'Ufficio del genio civile competente, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.
Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un professionista autorizzato ai sensi delle disposizioni vigenti, per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice, armato o precompresso.
Il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica e dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione che in elevazione. La relazione tecnica, salvo che non si tratti di edifici speciali deve dar anche conto della natura geomorfologica del terreno ed essere accompagnata dai necessari profili stratigrafici.
Deve inoltre contenere i disegni dei particolari esecutivi delle strutture in cemento armato con le posizioni dei ferri.
All'Ufficio del genio civile, compete la verifica della corrispondenza del progetto alle presenti norme, ed in particolare:
1) il controllo della idoneita' del terreno edificatorio e la larghezza delle banchine, dei ritiri e dei ripiani previsti dall'articolo 5;
2) l'ammissibilita' delle altezze degli edifici, delle larghezze stradali e degli intervalli d'isolamento, di cui all'articolo 17, sentita la Sezione urbanistica del Provveditorato;
3) l'ammissibilita' della sopraelevazione prevista all'articolo 19.
All'Ufficio del genio civile compete, inoltre, la determinazione dei criteri da seguire nelle riparazioni di cui all'articolo 22, nonche' dei criteri con i quali devono essere realizzati i sostegni di cui al penultimo comma della lettera l) dell'articolo 13.
Compete al Consiglio superiore dei lavori pubblici l'esame dei progetti che comportino concessioni delle deroghe previste all'articolo 16.
Entrata in vigore il 22 dicembre 1962
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