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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 17/07/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1119/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice O.P. dott. Cristina Cavaciocchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1119/2024 promossa da:
(C.F. ), residente in [...] C.F._1 ame (MI) -Piazza Velasca 8- presso lo studio dell'avv. Federico Comba (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._2 difende e che dichiara di voler ric ni all'indirizzo PEC: Email_1
ATTORE contro
(C.F. ), con sede legale Controparte_1 P.IVA_1
i l Fon rio di Tutela dei Depositi, codice 1030.6, codice Gruppo 1030.6, in persona della CP_1 CP_1
Dott.ssa nata taldo (FI) in data 3 Marzo 1963 (C.F. CP_2
), nella qualità di Responsabile di Struttura di Secondo Livello con C.F._3
Banca e, come tale munita dei necessari poteri di rappresentanza (livello di procura C5) come da procura speciale ai rogiti dott. Notaio in Persona_1
, in data 17 Aprile 2023, repertorio n. 42423 raccolta n. 217 il 18 CP_1 CP_1 aprile 2023 al n. 2021 serie 1T, rappresentata e difesa nel presente giudizio, in virtù di procura dall'Avv. Paolo Panzieri presso il cui studio in 53100 , Via del Capitano 4, è CP_1 elettivamente domiciliata, la quale inoltre dichiara, insieme al su nsore, di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura via telefax al seguente numero: 0577- 48293, oppure a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: Email_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., rese per la udienza del 20.6.25: PARTE ATTRICE: NEL MERITO, previo accertamento della omessa indicazione del regime finanziario utilizzato per il calcolo degli interessi, della omessa allegazione del PDA, della indicazione del tasso di interesse in termini di mero TAN: a) dichiarare la nullità del tasso di interesse per indeterminatezza e/o indeterminabilità ex art. 1346 c.c. e/o per difetto di espressa e corretta pattuizione scritta ex art. 117 comma 4 TUB;
b) rideterminare il mutuo mediante applicazione di un PDA sviluppato in regime finanziario semplice degli interessi (quest'ultimi in misura pari al tasso minimo BOT ex art. 117 comma 7 TUB), compensando il credito vantato da (maggior somma indebitamente corrisposta a Pt_1 titolo di interessi che si quantifica in Euro 15.00 lla diversa somma quantificata in corso di causa) con il controcredito vantato dalla banca, risultante da tale rideterminazione;
c) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede all'Ill.mo Giudice di ammettere CTU per accertare, anche sotto il profilo tecnico, l'eccepita indeterminatezza del tasso di interesse e, conseguentemente, per rideterminare il mutuo mediante applicazione di un PDA sviluppato in regime finanziario semplice degli interessi (quest'ultimi in misura pari al tasso sostitutivo ex art. 117 comma 7 TUB), compensando il credito vantato da (maggior somma indebitamente corrisposta a titolo di Pt_1 interessi) con il controcredito vantato dalla tante da tale rideterminazione.
PARTE CONVENUTA: “ Piaccia al Tribunale Ecc.mo, contrariis rejectis, per i motivi e le causali di cui in premessa, respingere le domande attrici perchè inammissibili, improponibili, irricevibili e comunque infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze di causa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1 dinanz per ivi sentir accogliere le Controparte_1 CP_3 ribunale di Siena, res ni diversa istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi, delle causali e delle ragioni esposti in atto, in relazione al contratto di mutuo in esame, NEL MERITO, previo accertamento della omessa indicazione del regime finanziario utilizzato per il calcolo degli interessi, della omessa allegazione del PDA, della indicazione del tasso di interesse in termini di mero TAN: a) dichiarare la nullità del tasso di interesse per indeterminatezza e/o indeterminabilità ex art. 1346 c.c. e/o per difetto di espressa e corretta pattuizione scritta ex art. 117 comma 4 TUB;
b) rideterminare il mutuo mediante applicazione di un PDA sviluppato in regime finanziario semplice degli interessi (quest'ultimi in misura pari al tasso minimo BOT ex art. 117 comma 7 TUB), compensando il credito vantato da (maggior somma indebitamente corrisposta a titolo di Pt_1 interessi che si quantifica in Euro 15.000 a diversasomma quantificata in corso di causa) con il controcredito vantato dalla banca, risultante da tale rideterminazione;
c) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, si è costituita in giudizio la banca convenuta, la quale, contestando tutte le deduzioni avversarie, ha dedotto che nel contratto di mutuo erano riportate tutte le condizioni economiche applicate al rapporto e, in particolare, il piano di ammortamento alla francese era convenuto all'art. 4, ove erano indicati il numero di rate, la temporalità delle rate, il periodo di durata e le pagina 2 di 9 modalità di applicazione del tasso.
Conseguentemente concludeva affinchè “ “Piaccia al Tribunale Ecc.mo, contrariis rejectis, per i motivi e le causali di cui in premessa, respingere le domande attrici perché inammissibili, improponibili, irricevibili e comunque infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
All'esito della prima udienza di comparizione tenutasi il 13.12.2024, il GI, ritenuta la causa non bisognevole di istruttoria, fissava per la rimessione in decisione ex art. 189 c.p.c. la udienza cartolare del 20.5.25.
Con successiva ordinanza del 23.6.25, la
*** *** ***
La domanda attorea non può trovare accoglimento per le ragioni che di seguito verranno evidenziate
Parte attrice ha introdotto il presente giudizio articolando diverse ragioni di doglianza con le ha lamentato, in via di sintesi, e che carattere oltremodo generico la indeterminatezza del tasso pattuito e la violazione delle regole di trasparenza.
In particolare, ha esposto che il contratto di mutuo oggi sub iudice:
• omette di indicare il regime finanziario utilizzato per il calcolo degli interessi;
• non contiene un PDA recante indicazione delle singole rate in termini di quota capitale e quota interessi;
• indica il tasso di interesse in termini di mero TAN;
Tanto premesso, si rileva che nel contratto di mutuo del 22..11.2001, e precisamente all'art. 4, sono stati espressamente previsti, la durata del finanziamento in 25 anni, le modalità di rimborso e numero rate (n. 300 rate mensili costanti con piano di ammortamento alla francese) da pagare l'ultimo giorno del mese, nonché il tasso del 4,848% fino alla numero 24; successivamente il mutuatario poteva scegliere o di proseguire a tasso fisso o a tasso variabile, come pattuito nell'articolo 4 del contratto, cfr. estratto.
Viene, infine, precisato che per il calcolo degli interessi verrà utilizzato il seguente algoritmo pagina 3 di 9 Ancora quanto alle componenti fisse e variabili del tasso si precisa che
La previsione contrattuale, quindi, risulta sufficientemente dettagliata, consentendo i richiami contenuti nel contratto di determinare senza margini di incertezza il tasso di interesse (cfr. Cass. civile sez. I, 13/06/2024, n. 16456: “In tema di contratti bancari, ai fini della prova della pattuizione per iscritto degli interessi ultralegali, la misura del tasso di interesse non deve necessariamente essere indicata con un indicatore numerico, ma ben può essere determinata attraverso il richiamo a criteri prestabiliti e a elementi estrinseci, purché oggettivamente individuabili, non unilateralmente determinati dalla banca e funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso;
analoga regola vale con riguardo all'obbligo di indicare il tasso di interesse previsto dall'art. 117, comma 4, TUB”). D'altro canto, attraverso il richiamo al parametro dell'Euribor, il tasso di interesse è tempo per tempo determinabile mediante il rinvio ad un parametro di riferimento certo, senza alcun profilo di indeterminatezza. Per costante giurisprudenza, la determinazione della misura degli interessi può validamente essere pattuita dalle parti anche per relationem, purché il rinvio avvenga ad un parametro certo e determinato. I tassi Euribor, essendo rilevati ufficialmente dalla E.B.F. (European Banking Federation), sono certamente dotati delle caratteristiche di certezza e determinatezza, essendo, d'altronde, i parametri di riferimento più usati per i mutui cd. a tasso variabile.
Tale assunto è stato confermato dalla stessa Corte di Cassazione Civile, secondo cui “da un lato, la complessità di un calcolo e la necessità di applicare formule di matematica finanziaria, una volta adeguatamente identificati i parametri del primo e la seconda nel suo complesso, non fa venir meno la semplicità della determinazione del tasso in applicazione di un normale calcolo materiale;
dall'altro lato, gli stessi debitori hanno, del resto, sottoscrivendo il contratto, accettato di fare riferimento a tali modalità di determinazione obiettivamente per loro sfavorevoli, in quanto implicanti una diligenza non comune o l'applicazione di regole specialistiche, ma comunque corrispondenti ad una univoca elaborazione da parte di una determinata scienza (nella specie, la matematica finanziaria)” (cfr. Cass. civ. n. 3968 del 19/02/2014).
In merito alle modalità di rimborso, il più volte cennato art. 4 del contratto prevede che la parte mutuataria si obbliga ad estinguere il finanziamento in anni venticinque (25) mediante pagamento di 300 rate mensili, alle scadenze fissate nel piano di ammortamento allegato al contratto. pagina 4 di 9 Tali rate saranno composte da una quota capitale risultante dal citato piano di ammortamento (tipo francese) sviluppato al tasso convenuto per il primo periodo e dagli interessi semplici calcolati sul residuo debito al tasso tempo per tempo vigente sulla base di quanto precedentemente pattuito”.
Dunque, anche in tal caso, il regolamento contrattuale, pur non individuando l'ammontare delle singole rate, individua con chiarezza le modalità di calcolo delle stesse.
Quanto alla mancata precisazione in ordine al regime finanziario (semplice o composto) nel contratto e nel piano di ammortamento alla francese, deve dirsi quanto segue. Come noto, l'ammortamento alla francese consiste in un sistema graduale di rimborso del capitale finanziato in cui le rate da pagare alla fine di ciascun anno sono calcolate in modo che esse rimangano costanti nel tempo (per tutta la durata del prestito).
Le rate comprendono, quindi, una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali, combinandosi insieme, mantengono costante la rata periodica per l'intera durata del rapporto.
Ciò è possibile in quanto la quota capitale è bassa all'inizio dell'ammortamento per poi aumentare progressivamente man mano che il prestito viene rimborsato;
viceversa (e da qui la costanza della rata) la quota interessi parte da un livello molto alto per poi scendere gradualmente nel corso del piano di ammortamento, perché gli interessi sono calcolati su un debito residuo inizialmente alto e poi sempre più basso in virtù del rimborso progressivo del capitale che avviene ad ogni rata pagata (cfr. in termini Corte d'Appello Torino, sent. n. 937 del 25.8.2022, ove viene esplicitato che la quota interessi è calcolata moltiplicando per il tasso di interesse convenuto il debito residuo al termine di ciascun periodo di ammortamento e la quota capitale, invece, è data dalla differenza tra l'ammontare della rata e la quota interessi dello stesso periodo;
cfr. anche Corte d'Appello Milano sent. n. 537/2023 del 15.2.2023).
La caratteristica del cd. piano di ammortamento alla francese non è, quindi, quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota di interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale. Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti.
Ragione per cui, dal momento che gli interessi passivi delle rate pregresse non costituiscono affatto base di calcolo nella rata corrente, il sistema di calcolo c.d. alla francese non può generare, né direttamente, né indirettamente, alcun effetto anatocistico vietato dall'art. 1283 c.c. (così Trib. Roma n. 364/2022; cfr. in termini pagina 5 di 9 Corte d'Appello di Torino, sent. n. 457/2022 del 28 aprile 2022; ma cfr. anche Corte d'Appello di Venezia, sent. n. 2955/2021; da ultimo v. anche Cass. Sez. Un. n. 15130/2024).
Escluso, dunque, che l'ammortamento alla francese produce ex se interessi anatocistici, resta da chiarire se la pattuizione di un sistema di ammortamento senza l'indicazione espressa che trattasi di sistema cd. alla francese, ovvero del regime finanziario applicato, comporti o meno una indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto.
In via generale sul punto, occorre ricordare che quando il piano di ammortamento viene calcolato utilizzando la formula di matematica finanziaria della capitalizzazione composta, gli interessi sono quantificati sulla base di una formula esponenziale;
di converso, qualora sia calcolato secondo la formula della capitalizzazione semplice, gli interessi hanno uno sviluppo lineare. Il regime di capitalizzazione composta è più favorevole al debitore per periodi inferiori all'anno e più gravoso per periodi superiori, sicché nel calcolo di mutui ultrannuali la capitalizzazione composta determina un maggior debito per interessi, nella stessa misura degli interessi anatocistici, ma senza che ciò derivi dal fenomeno anatocistico vietato dall'art. 1283 c.c.. In tal caso, infatti, la maggiorazione degli interessi è riconducibile esclusivamente al regime finanziario di capitalizzazione composta utilizzato dalla banca per la determinazione della rata e non alla produzione di interessi su interessi scaduti e non pagati in virtù di una convenzione precedente alla loro scadenza. Ciò detto, ritiene questa giudicante onoraria che, una volta conosciuto ed approvato, da parte del mutuatario, il piano di ammortamento alla francese allegato al contratto, non sia necessaria, ai fini della corretta pattuizione del tasso netto degli interessi corrispettivi, l'espressa approvazione, da parte dello stesso, del regime finanziario eventualmente composto, in luogo di quello semplice, e ciò considerato che non vi è alcuna previsione normativa che impone l'indicazione della formula di matematica finanziaria applicata nello sviluppo delle rate. Nel caso di specie, risultano indicati nel contratto il numero delle rate (300), la periodicità delle stesse (mensili), il tasso annuo nominale applicabile fino ad una certa data e le modalità di calcolo del tasso variabile e la sua indicizzazione. Pertanto, la mancata esplicita indicazione del tipo di ammortamento (“ italiano” o “alla francese”) o di capitalizzazione non incide sulla determinatezza/determinabilità della pattuizione concernente gli interessi in relazione al capitale. A conferma di tale conclusione deve richiamarsi la recente pronuncia n. 15130/2024 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la quale è stato enunciato il seguente principio di diritto:
“in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli pagina 6 di 9 istituti di credito e i clienti” Ne deriva che la pattuizione contenuta nel contratto di mutuo de quo in ordine all'ammortamento pattuito non determina alcuna nullità.
D'altro canto, l'attore non ha allegato la sussistenza di un regime composto nel contratto de quo o fornito elementi dai quali desumere che, nella specie, il regime di capitalizzazione applicato sia “composto”, essendosi del tutto genericamente lamentato della sola mancata specificazione “formale” del regime stesso.
Questa è la ragione assorbente, oltre alle altre in diritto sopra esposte, per le quali la richiesta CTU econometrica oltre ad essere superflua appariva ictu oculi inammissibile, posto che tale ultima non può supplire alle carenti allegazioni o offerte di prova delle parti (“Il giudice può affidare al consulente tecnico non solo l'incarico di valutare i fatti da lui stesso accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente).
Nel primo caso la consulenza presuppone l'avvenuto espletamento dei mezzi di prova e ha per oggetto la valutazione di fatti i cui elementi sono già stati completamente provati dalle parti;
nel secondo caso la consulenza può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, senza che questo significhi che le parti possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente.
In questo secondo caso è necessario, infatti, che la parte quanto meno deduca il fatto che pone a fondamento del proprio diritto e che il giudice ritenga che il suo accertamento richieda cognizioni tecniche che egli non possiede o che vi siano altri motivi che impediscano o sconsiglino di procedere direttamente all'accertamento”, Cass., SS.UU., 9522/96; conf., tra tante, Cass. n. 3191/2006 “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”).
Come detto, l'attore ha anche lamentato, pur non esplicitandolo in punto di chiaro riferimento normativo, la possibile violazione dell'art. 6 della delibera CICR 9 febbraio 2000, per non avere la banca indicato nel contratto di mutuo il TAE – Tasso Annuo Effettivo.
Anche tale contestazione estremamente generica è infondata.
Si ribadisce, infatti, che nei mutui con ammortamento alla francese, come quello in oggetto, non esiste alcuna capitalizzazione infrannuale degli interessi ma solo il frazionamento dell'obbligo restitutorio.
Ogni rata è composta da una quota di capitale ed una quota di interessi e, siccome la rata è di importo costante, nel corso del tempo la quota di capitale contenuta in ciascuna rata pagina 7 di 9 progressivamente aumenta e la quota di interessi proporzionalmente diminuisce.
Il meccanismo restitutorio assicura che gli interessi contenuti in ciascuna rata siano calcolati sul capitale residuo, che via via decresce, senza alcuna capitalizzazione degli interessi. Soltanto in caso di mancato pagamento sono dovuti, sulle rate insolute, gli interessi di mora, ma ciò attiene alla fase patologica del rapporto e quindi esorbita dal disposto dell'art. 6 della CICR, il quale è invece applicabile ai rapporti, come quello di conto corrente o di apertura di credito, in cui gli interessi passivi periodicamente sono portati a capitale (cfr., in termini, Corte d'Appello di Torino, n. 464/2020).
In ogni caso, sul punto giova richiamare quanto recentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che la divergenza tra il tasso contenuto nel contratto rapportato ad un timing di pagamento annuale e quello da applicare alla restituzione infrannuale pone un problema non di mancata indicazione del tasso, cioè di parte del contenuto obbligatorio del contratto, ma di opacità dell'operazione, non in grado di mettere il cliente nella condizione di conoscere l'effettivo costo dell'operazione posta in essere. Il cliente avrebbe, infatti, formato la propria volontà sul tasso indicato in contratto, ma non sarebbe stato oggetto di accordo che le rate fossero da determinare secondo un metodo il cui risultato è quello di aumentare l'importo degli interessi e quindi di far emergere un tasso annuo effettivo superiore a quello risultante dalle clausole contrattuali. Si porrebbe, cioè, solo un problema di trasparenza del costo del mutuo, con la conseguenza che non può applicarsi la sanzione sostitutiva di cui all'art. 117, co. 7 T.U.B. (cfr. mutatis mutandis Cass. n. 12889/2021).
Dunque, anche in ipotesi di lieve difformità tra il tasso contrattuale ed il tasso effettivamente praticato non potrebbe mai derivare la nullità parziale del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB, essendo questa conseguenza della mancata pattuizione del tasso o della sua indeterminabilità, non ravvisabile nella specie, posto che, come detto, ogni elemento rilevante è debitamente indicato nel contratto.
L'unica conseguenza, conseguenza, potrebbe, se del caso, ravvisarsi nella responsabilità civile della convenuta per inadempimento dell'obbligazione di trasparenza, ove il cliente alleghi e provi (onere non assolto nella specie), ad esempio, che, qualora il tasso fosse stato correttamente rappresentato, egli non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato altrove a più favorevoli condizioni;
circostanza tale ultima non allegata dall'attore.
Per tutte le predette ragioni, le domande attoree vanno rigettata.
Il governo delle spese di lite segue il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.. L'attore deve dunque condannata a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che vengono liquidate come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M.147/22 tenuto conto del valore della controversia - pari ad € 15.000,00 -, dell'attività difensiva concretamente espletata e della serialità delle questioni oggetto del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 8 di 9 Rigetta tutte le domande attoree
Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano € 2.540,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Siena, 17 luglio 2025
Il Giudice O.P.
dott. Cristina Cavaciocchi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice O.P. dott. Cristina Cavaciocchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1119/2024 promossa da:
(C.F. ), residente in [...] C.F._1 ame (MI) -Piazza Velasca 8- presso lo studio dell'avv. Federico Comba (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._2 difende e che dichiara di voler ric ni all'indirizzo PEC: Email_1
ATTORE contro
(C.F. ), con sede legale Controparte_1 P.IVA_1
i l Fon rio di Tutela dei Depositi, codice 1030.6, codice Gruppo 1030.6, in persona della CP_1 CP_1
Dott.ssa nata taldo (FI) in data 3 Marzo 1963 (C.F. CP_2
), nella qualità di Responsabile di Struttura di Secondo Livello con C.F._3
Banca e, come tale munita dei necessari poteri di rappresentanza (livello di procura C5) come da procura speciale ai rogiti dott. Notaio in Persona_1
, in data 17 Aprile 2023, repertorio n. 42423 raccolta n. 217 il 18 CP_1 CP_1 aprile 2023 al n. 2021 serie 1T, rappresentata e difesa nel presente giudizio, in virtù di procura dall'Avv. Paolo Panzieri presso il cui studio in 53100 , Via del Capitano 4, è CP_1 elettivamente domiciliata, la quale inoltre dichiara, insieme al su nsore, di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura via telefax al seguente numero: 0577- 48293, oppure a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: Email_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., rese per la udienza del 20.6.25: PARTE ATTRICE: NEL MERITO, previo accertamento della omessa indicazione del regime finanziario utilizzato per il calcolo degli interessi, della omessa allegazione del PDA, della indicazione del tasso di interesse in termini di mero TAN: a) dichiarare la nullità del tasso di interesse per indeterminatezza e/o indeterminabilità ex art. 1346 c.c. e/o per difetto di espressa e corretta pattuizione scritta ex art. 117 comma 4 TUB;
b) rideterminare il mutuo mediante applicazione di un PDA sviluppato in regime finanziario semplice degli interessi (quest'ultimi in misura pari al tasso minimo BOT ex art. 117 comma 7 TUB), compensando il credito vantato da (maggior somma indebitamente corrisposta a Pt_1 titolo di interessi che si quantifica in Euro 15.00 lla diversa somma quantificata in corso di causa) con il controcredito vantato dalla banca, risultante da tale rideterminazione;
c) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede all'Ill.mo Giudice di ammettere CTU per accertare, anche sotto il profilo tecnico, l'eccepita indeterminatezza del tasso di interesse e, conseguentemente, per rideterminare il mutuo mediante applicazione di un PDA sviluppato in regime finanziario semplice degli interessi (quest'ultimi in misura pari al tasso sostitutivo ex art. 117 comma 7 TUB), compensando il credito vantato da (maggior somma indebitamente corrisposta a titolo di Pt_1 interessi) con il controcredito vantato dalla tante da tale rideterminazione.
PARTE CONVENUTA: “ Piaccia al Tribunale Ecc.mo, contrariis rejectis, per i motivi e le causali di cui in premessa, respingere le domande attrici perchè inammissibili, improponibili, irricevibili e comunque infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze di causa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1 dinanz per ivi sentir accogliere le Controparte_1 CP_3 ribunale di Siena, res ni diversa istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi, delle causali e delle ragioni esposti in atto, in relazione al contratto di mutuo in esame, NEL MERITO, previo accertamento della omessa indicazione del regime finanziario utilizzato per il calcolo degli interessi, della omessa allegazione del PDA, della indicazione del tasso di interesse in termini di mero TAN: a) dichiarare la nullità del tasso di interesse per indeterminatezza e/o indeterminabilità ex art. 1346 c.c. e/o per difetto di espressa e corretta pattuizione scritta ex art. 117 comma 4 TUB;
b) rideterminare il mutuo mediante applicazione di un PDA sviluppato in regime finanziario semplice degli interessi (quest'ultimi in misura pari al tasso minimo BOT ex art. 117 comma 7 TUB), compensando il credito vantato da (maggior somma indebitamente corrisposta a titolo di Pt_1 interessi che si quantifica in Euro 15.000 a diversasomma quantificata in corso di causa) con il controcredito vantato dalla banca, risultante da tale rideterminazione;
c) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, si è costituita in giudizio la banca convenuta, la quale, contestando tutte le deduzioni avversarie, ha dedotto che nel contratto di mutuo erano riportate tutte le condizioni economiche applicate al rapporto e, in particolare, il piano di ammortamento alla francese era convenuto all'art. 4, ove erano indicati il numero di rate, la temporalità delle rate, il periodo di durata e le pagina 2 di 9 modalità di applicazione del tasso.
Conseguentemente concludeva affinchè “ “Piaccia al Tribunale Ecc.mo, contrariis rejectis, per i motivi e le causali di cui in premessa, respingere le domande attrici perché inammissibili, improponibili, irricevibili e comunque infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
All'esito della prima udienza di comparizione tenutasi il 13.12.2024, il GI, ritenuta la causa non bisognevole di istruttoria, fissava per la rimessione in decisione ex art. 189 c.p.c. la udienza cartolare del 20.5.25.
Con successiva ordinanza del 23.6.25, la
*** *** ***
La domanda attorea non può trovare accoglimento per le ragioni che di seguito verranno evidenziate
Parte attrice ha introdotto il presente giudizio articolando diverse ragioni di doglianza con le ha lamentato, in via di sintesi, e che carattere oltremodo generico la indeterminatezza del tasso pattuito e la violazione delle regole di trasparenza.
In particolare, ha esposto che il contratto di mutuo oggi sub iudice:
• omette di indicare il regime finanziario utilizzato per il calcolo degli interessi;
• non contiene un PDA recante indicazione delle singole rate in termini di quota capitale e quota interessi;
• indica il tasso di interesse in termini di mero TAN;
Tanto premesso, si rileva che nel contratto di mutuo del 22..11.2001, e precisamente all'art. 4, sono stati espressamente previsti, la durata del finanziamento in 25 anni, le modalità di rimborso e numero rate (n. 300 rate mensili costanti con piano di ammortamento alla francese) da pagare l'ultimo giorno del mese, nonché il tasso del 4,848% fino alla numero 24; successivamente il mutuatario poteva scegliere o di proseguire a tasso fisso o a tasso variabile, come pattuito nell'articolo 4 del contratto, cfr. estratto.
Viene, infine, precisato che per il calcolo degli interessi verrà utilizzato il seguente algoritmo pagina 3 di 9 Ancora quanto alle componenti fisse e variabili del tasso si precisa che
La previsione contrattuale, quindi, risulta sufficientemente dettagliata, consentendo i richiami contenuti nel contratto di determinare senza margini di incertezza il tasso di interesse (cfr. Cass. civile sez. I, 13/06/2024, n. 16456: “In tema di contratti bancari, ai fini della prova della pattuizione per iscritto degli interessi ultralegali, la misura del tasso di interesse non deve necessariamente essere indicata con un indicatore numerico, ma ben può essere determinata attraverso il richiamo a criteri prestabiliti e a elementi estrinseci, purché oggettivamente individuabili, non unilateralmente determinati dalla banca e funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso;
analoga regola vale con riguardo all'obbligo di indicare il tasso di interesse previsto dall'art. 117, comma 4, TUB”). D'altro canto, attraverso il richiamo al parametro dell'Euribor, il tasso di interesse è tempo per tempo determinabile mediante il rinvio ad un parametro di riferimento certo, senza alcun profilo di indeterminatezza. Per costante giurisprudenza, la determinazione della misura degli interessi può validamente essere pattuita dalle parti anche per relationem, purché il rinvio avvenga ad un parametro certo e determinato. I tassi Euribor, essendo rilevati ufficialmente dalla E.B.F. (European Banking Federation), sono certamente dotati delle caratteristiche di certezza e determinatezza, essendo, d'altronde, i parametri di riferimento più usati per i mutui cd. a tasso variabile.
Tale assunto è stato confermato dalla stessa Corte di Cassazione Civile, secondo cui “da un lato, la complessità di un calcolo e la necessità di applicare formule di matematica finanziaria, una volta adeguatamente identificati i parametri del primo e la seconda nel suo complesso, non fa venir meno la semplicità della determinazione del tasso in applicazione di un normale calcolo materiale;
dall'altro lato, gli stessi debitori hanno, del resto, sottoscrivendo il contratto, accettato di fare riferimento a tali modalità di determinazione obiettivamente per loro sfavorevoli, in quanto implicanti una diligenza non comune o l'applicazione di regole specialistiche, ma comunque corrispondenti ad una univoca elaborazione da parte di una determinata scienza (nella specie, la matematica finanziaria)” (cfr. Cass. civ. n. 3968 del 19/02/2014).
In merito alle modalità di rimborso, il più volte cennato art. 4 del contratto prevede che la parte mutuataria si obbliga ad estinguere il finanziamento in anni venticinque (25) mediante pagamento di 300 rate mensili, alle scadenze fissate nel piano di ammortamento allegato al contratto. pagina 4 di 9 Tali rate saranno composte da una quota capitale risultante dal citato piano di ammortamento (tipo francese) sviluppato al tasso convenuto per il primo periodo e dagli interessi semplici calcolati sul residuo debito al tasso tempo per tempo vigente sulla base di quanto precedentemente pattuito”.
Dunque, anche in tal caso, il regolamento contrattuale, pur non individuando l'ammontare delle singole rate, individua con chiarezza le modalità di calcolo delle stesse.
Quanto alla mancata precisazione in ordine al regime finanziario (semplice o composto) nel contratto e nel piano di ammortamento alla francese, deve dirsi quanto segue. Come noto, l'ammortamento alla francese consiste in un sistema graduale di rimborso del capitale finanziato in cui le rate da pagare alla fine di ciascun anno sono calcolate in modo che esse rimangano costanti nel tempo (per tutta la durata del prestito).
Le rate comprendono, quindi, una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali, combinandosi insieme, mantengono costante la rata periodica per l'intera durata del rapporto.
Ciò è possibile in quanto la quota capitale è bassa all'inizio dell'ammortamento per poi aumentare progressivamente man mano che il prestito viene rimborsato;
viceversa (e da qui la costanza della rata) la quota interessi parte da un livello molto alto per poi scendere gradualmente nel corso del piano di ammortamento, perché gli interessi sono calcolati su un debito residuo inizialmente alto e poi sempre più basso in virtù del rimborso progressivo del capitale che avviene ad ogni rata pagata (cfr. in termini Corte d'Appello Torino, sent. n. 937 del 25.8.2022, ove viene esplicitato che la quota interessi è calcolata moltiplicando per il tasso di interesse convenuto il debito residuo al termine di ciascun periodo di ammortamento e la quota capitale, invece, è data dalla differenza tra l'ammontare della rata e la quota interessi dello stesso periodo;
cfr. anche Corte d'Appello Milano sent. n. 537/2023 del 15.2.2023).
La caratteristica del cd. piano di ammortamento alla francese non è, quindi, quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota di interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale. Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti.
Ragione per cui, dal momento che gli interessi passivi delle rate pregresse non costituiscono affatto base di calcolo nella rata corrente, il sistema di calcolo c.d. alla francese non può generare, né direttamente, né indirettamente, alcun effetto anatocistico vietato dall'art. 1283 c.c. (così Trib. Roma n. 364/2022; cfr. in termini pagina 5 di 9 Corte d'Appello di Torino, sent. n. 457/2022 del 28 aprile 2022; ma cfr. anche Corte d'Appello di Venezia, sent. n. 2955/2021; da ultimo v. anche Cass. Sez. Un. n. 15130/2024).
Escluso, dunque, che l'ammortamento alla francese produce ex se interessi anatocistici, resta da chiarire se la pattuizione di un sistema di ammortamento senza l'indicazione espressa che trattasi di sistema cd. alla francese, ovvero del regime finanziario applicato, comporti o meno una indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto.
In via generale sul punto, occorre ricordare che quando il piano di ammortamento viene calcolato utilizzando la formula di matematica finanziaria della capitalizzazione composta, gli interessi sono quantificati sulla base di una formula esponenziale;
di converso, qualora sia calcolato secondo la formula della capitalizzazione semplice, gli interessi hanno uno sviluppo lineare. Il regime di capitalizzazione composta è più favorevole al debitore per periodi inferiori all'anno e più gravoso per periodi superiori, sicché nel calcolo di mutui ultrannuali la capitalizzazione composta determina un maggior debito per interessi, nella stessa misura degli interessi anatocistici, ma senza che ciò derivi dal fenomeno anatocistico vietato dall'art. 1283 c.c.. In tal caso, infatti, la maggiorazione degli interessi è riconducibile esclusivamente al regime finanziario di capitalizzazione composta utilizzato dalla banca per la determinazione della rata e non alla produzione di interessi su interessi scaduti e non pagati in virtù di una convenzione precedente alla loro scadenza. Ciò detto, ritiene questa giudicante onoraria che, una volta conosciuto ed approvato, da parte del mutuatario, il piano di ammortamento alla francese allegato al contratto, non sia necessaria, ai fini della corretta pattuizione del tasso netto degli interessi corrispettivi, l'espressa approvazione, da parte dello stesso, del regime finanziario eventualmente composto, in luogo di quello semplice, e ciò considerato che non vi è alcuna previsione normativa che impone l'indicazione della formula di matematica finanziaria applicata nello sviluppo delle rate. Nel caso di specie, risultano indicati nel contratto il numero delle rate (300), la periodicità delle stesse (mensili), il tasso annuo nominale applicabile fino ad una certa data e le modalità di calcolo del tasso variabile e la sua indicizzazione. Pertanto, la mancata esplicita indicazione del tipo di ammortamento (“ italiano” o “alla francese”) o di capitalizzazione non incide sulla determinatezza/determinabilità della pattuizione concernente gli interessi in relazione al capitale. A conferma di tale conclusione deve richiamarsi la recente pronuncia n. 15130/2024 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la quale è stato enunciato il seguente principio di diritto:
“in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli pagina 6 di 9 istituti di credito e i clienti” Ne deriva che la pattuizione contenuta nel contratto di mutuo de quo in ordine all'ammortamento pattuito non determina alcuna nullità.
D'altro canto, l'attore non ha allegato la sussistenza di un regime composto nel contratto de quo o fornito elementi dai quali desumere che, nella specie, il regime di capitalizzazione applicato sia “composto”, essendosi del tutto genericamente lamentato della sola mancata specificazione “formale” del regime stesso.
Questa è la ragione assorbente, oltre alle altre in diritto sopra esposte, per le quali la richiesta CTU econometrica oltre ad essere superflua appariva ictu oculi inammissibile, posto che tale ultima non può supplire alle carenti allegazioni o offerte di prova delle parti (“Il giudice può affidare al consulente tecnico non solo l'incarico di valutare i fatti da lui stesso accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente).
Nel primo caso la consulenza presuppone l'avvenuto espletamento dei mezzi di prova e ha per oggetto la valutazione di fatti i cui elementi sono già stati completamente provati dalle parti;
nel secondo caso la consulenza può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, senza che questo significhi che le parti possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente.
In questo secondo caso è necessario, infatti, che la parte quanto meno deduca il fatto che pone a fondamento del proprio diritto e che il giudice ritenga che il suo accertamento richieda cognizioni tecniche che egli non possiede o che vi siano altri motivi che impediscano o sconsiglino di procedere direttamente all'accertamento”, Cass., SS.UU., 9522/96; conf., tra tante, Cass. n. 3191/2006 “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”).
Come detto, l'attore ha anche lamentato, pur non esplicitandolo in punto di chiaro riferimento normativo, la possibile violazione dell'art. 6 della delibera CICR 9 febbraio 2000, per non avere la banca indicato nel contratto di mutuo il TAE – Tasso Annuo Effettivo.
Anche tale contestazione estremamente generica è infondata.
Si ribadisce, infatti, che nei mutui con ammortamento alla francese, come quello in oggetto, non esiste alcuna capitalizzazione infrannuale degli interessi ma solo il frazionamento dell'obbligo restitutorio.
Ogni rata è composta da una quota di capitale ed una quota di interessi e, siccome la rata è di importo costante, nel corso del tempo la quota di capitale contenuta in ciascuna rata pagina 7 di 9 progressivamente aumenta e la quota di interessi proporzionalmente diminuisce.
Il meccanismo restitutorio assicura che gli interessi contenuti in ciascuna rata siano calcolati sul capitale residuo, che via via decresce, senza alcuna capitalizzazione degli interessi. Soltanto in caso di mancato pagamento sono dovuti, sulle rate insolute, gli interessi di mora, ma ciò attiene alla fase patologica del rapporto e quindi esorbita dal disposto dell'art. 6 della CICR, il quale è invece applicabile ai rapporti, come quello di conto corrente o di apertura di credito, in cui gli interessi passivi periodicamente sono portati a capitale (cfr., in termini, Corte d'Appello di Torino, n. 464/2020).
In ogni caso, sul punto giova richiamare quanto recentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che la divergenza tra il tasso contenuto nel contratto rapportato ad un timing di pagamento annuale e quello da applicare alla restituzione infrannuale pone un problema non di mancata indicazione del tasso, cioè di parte del contenuto obbligatorio del contratto, ma di opacità dell'operazione, non in grado di mettere il cliente nella condizione di conoscere l'effettivo costo dell'operazione posta in essere. Il cliente avrebbe, infatti, formato la propria volontà sul tasso indicato in contratto, ma non sarebbe stato oggetto di accordo che le rate fossero da determinare secondo un metodo il cui risultato è quello di aumentare l'importo degli interessi e quindi di far emergere un tasso annuo effettivo superiore a quello risultante dalle clausole contrattuali. Si porrebbe, cioè, solo un problema di trasparenza del costo del mutuo, con la conseguenza che non può applicarsi la sanzione sostitutiva di cui all'art. 117, co. 7 T.U.B. (cfr. mutatis mutandis Cass. n. 12889/2021).
Dunque, anche in ipotesi di lieve difformità tra il tasso contrattuale ed il tasso effettivamente praticato non potrebbe mai derivare la nullità parziale del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB, essendo questa conseguenza della mancata pattuizione del tasso o della sua indeterminabilità, non ravvisabile nella specie, posto che, come detto, ogni elemento rilevante è debitamente indicato nel contratto.
L'unica conseguenza, conseguenza, potrebbe, se del caso, ravvisarsi nella responsabilità civile della convenuta per inadempimento dell'obbligazione di trasparenza, ove il cliente alleghi e provi (onere non assolto nella specie), ad esempio, che, qualora il tasso fosse stato correttamente rappresentato, egli non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato altrove a più favorevoli condizioni;
circostanza tale ultima non allegata dall'attore.
Per tutte le predette ragioni, le domande attoree vanno rigettata.
Il governo delle spese di lite segue il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.. L'attore deve dunque condannata a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che vengono liquidate come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M.147/22 tenuto conto del valore della controversia - pari ad € 15.000,00 -, dell'attività difensiva concretamente espletata e della serialità delle questioni oggetto del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 8 di 9 Rigetta tutte le domande attoree
Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano € 2.540,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Siena, 17 luglio 2025
Il Giudice O.P.
dott. Cristina Cavaciocchi
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