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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 24/07/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 3001 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), quale erede di (c.f. C.F._1 Persona_1
), con l'avv. SAPIENZA SILVIA;
C.F._2
ricorrente contro
(c.f. ) contumace;
CP_1 P.IVA_1
resistente avente ad oggetto: Indennità di accompagnamento
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
dopo aver riassunto, a seguito del decesso di Parte_1 [...]
, il procedimento ex art. 445 bis c.p.c. da questa intentato, ha Per_1
Pagina 1 di 3 contestato le conclusioni raggiunte dal c.t.u. in quel procedimento per a.t.p., chiedendo l'accertamento in capo a all'originaria ricorrente dell'invalidità al 100% e del presupposto dell'indennità di accompagnamento, sin dalla revoca disposta con verbale del 25.10.2021, anziché dall'aprile 2022, come ritenuto dal c.t.u.
L' è rimasto contumace. CP_1
Il c.t.u. nominato nel presente procedimento ha così concluso: “la Sig.ra era affetta da Leucemia linfoide acuta a cellule T. Persona_1
Vasculopatia cerebrale. Ipertensione arteriosa. Ipotiroidismo. Le suddette patologie, prese nel loro insieme determinavano una condizione di invalidità al 100% con necessità di assistenza continua per svolgere gli atti della vita quotidiana e diritto alla indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di febbraio 2022”.
Tali conclusioni si fondano su una compiuta analisi della documentazione sanitaria in atti ed appaiono esenti da vizi logici.
Le contestazioni mosse dalla ricorrente sono infondate, perché si basano sulla circostanza che, nel periodo intermedio, la sig.ra si trovava Per_1
“in condizioni di non remissione della malattia”, il che non significa che ciò la rendesse invalida al 100% ed incapace di compiere gli atti di vita quotidiani;
né il fatto che il c.t.u. non abbia specificamente riscontrato un miglioramento delle condizioni al 25.10.2021 rispetto al giugno 2020 significa che in quel periodo la sig.ra possedesse detti requisiti. Per_1
Ne deriva la necessità di recepire in questa sede le conclusioni del c.t.u., che appaiono esenti da vizi logici, con conseguente accoglimento parziale del ricorso. Le spese vanno compensate risalendo gli status accertati a data successiva alla proposizione del ricorso. Le spese di c.t.u. restano invece a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale:
Pagina 2 di 3 - dichiara che era invalida al 100% con necessità di Persona_1
assistenza continua per svolgere gli atti della vita quotidiana, dal febbraio 2022 al decesso;
- compensa le spese di lite;
- pone le spese di c.t.u. a carico dell . CP_1
23/07/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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