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Sentenza 19 febbraio 2024
Sentenza 19 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 19/02/2024, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2024 |
Testo completo
n. 1268/2021 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. ND AN …….…………. Presidente est. dott. Alessandro CENTO ..….……… Giudice dott. Fabio FAVALLI …….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1268 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2021, posta in decisione a seguito delle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 19.7.2023 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Sanremo, Via Roma n.93 presso lo studio dell'avv.to Alessandro Barone che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE –
E
CP_1 elett.te domiciliata in Napoli, Via Seggio del Popolo n. 22 presso lo studio dell'avv.to Raffaele Di Monda che la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE –
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per il ricorrente: “...pronunziare la separazione dei coniugi e Parte_1 [...]
la domanda di mantenimento avanzata dalla signora per le Parte_2 CP_1 ragioni esposte in atti e quindi confermare sul punto l'ordinanza Presidenziale del 8/11/2021; disporre per un assegno mensile nella misura non maggiore di euro 200,00 a titolo di mantenimento per ciascun figlio, oltre a spese accessorie in ragione del 50% previo accordo ed esibizione dei documenti giustificativi di spesa;
disporre per le visite
dr. ND AN 1 n. 1268/2021 R.G.A.C.C.
ai figli in modalità alternata nei fine settimana, nelle festività e nelle ferie dal lavoro, oltre al giorno di riposo infrasettimanale. Vinte le spese e gli onorari del Giudizio…”;
per la resistente: “…a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, dando disposizioni all'Ufficiale dello Stato Civile perché effettui le annotazioni conseguenti nei Registri dello Stato civile a margine dell'atto; b) Affidare i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori, con domicilio Per_1 Per_2 prevalente con la madre presso la casa coniugale. c) Regolare il diritto di visita del padre come segue: Il padre avrà facoltà di tenere i figli con sé, d'accordo con la madre, senza che siano definiti giorni ed orari prestabiliti. Il Signor potrà, in ogni caso, Pt_1 tenere con sè i figli il pomeriggio, nel suo giorno di riposo infrasettimanale, dalle ore
16:00 fino alle ore 20:00 e dalle ore 10,00 del sabato sino alle ore 20,00 della domenica
a settimane alternate. Le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dai figli alternativamente con la madre o con il padre, salvo accordi diversi che i coniugi potranno concordare insieme. In particolare, il Signor avrà facoltà di tenere Pt_1 con sé i figli, nei giorni 24 dicembre e 1° gennaio, da alternarsi ogni anno con i giorni
25 dicembre e 31 dicembre. In ogni caso il genitore che non trascorrerà il giorno di
Natale con i figli, lo potrà tenere con sé per le festività di Pasqua. d) Disporre che il padre corrisponda un assegno mensile di € 1.000,00 oltre aggiornamento ISTAT, quale contributo per il mantenimento dei figli e (€ 500,00 a figlio). Detta somma Per_1 Per_2 dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese alla Signora
[...]
, presso la residenza della stessa. e) Le spese mediche, scolastiche, di vestiario, CP_1 ricreative e sportive per i figli saranno equamente divise al 50% fra i coniugi;
f)
Disporre che i sig. versi quale contributo al mantenimento della moglie la Pt_1 somma di euro 500,00, oltre aggiornamento ISTAT. Detta somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese alla sig.ra presso la sua CP_1 residenza;
g) Condannare il sig. a corrispondere alla sig.ra la somma di Pt_1 CP_1 euro 3.000,00, quale rimborso del 50% della somma da lui sottratta dal loro conto corrente in comune e corrisposta alla di lui madre…”;
per il pubblico Ministero: “…voglia il Tribunale pronunziare la separazione tra i coniugi ”. Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 16.6.2021 - premettendo di essersi unito in Parte_1 matrimonio in Napoli il 27.4.2006 con (matrimonio trascritto nei CP_1 registri dello Stato Civile del Comune di Napoli all'anno 2006, atto Numero 13, Parte I, Sezione R), che dall'unione sono nati i figli (13 anni, essendo nata il Per_1 23.11.2010) e (5 anni, essendo nato il [...]), che in seguito all'insorgere di Per_2 contrasti tra i coniugi la loro convivenza era divenuta intollerabile - chiedeva al
Tribunale di voler pronunziare la separazione personale dei coniugi. Chiedeva, inoltre, regolamentarsi affidamento, regime di visite e mantenimento dei figli minori, manifestando disponibilità a contribuire al loro mantenimento mediante versamento di un assegno mensile di € 400,00 (oltre al 50% delle spese straordinarie e accessorie).
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria comparsa di CP_1 costituzione, se da un lato nulla opponeva alla domanda di separazione, dall'altro chiedeva che la stessa fosse addebitata al marito in ragione della violazione del dovere di fedeltà, avendo egli intrapreso relazione adulterina in costanza di convivenza. Chiedeva, inoltre che i figli minori fossero congiuntamente affidati ad entrambi i genitori e presso di sé collocati con conseguente assegnazione della casa coniugale e regolamentazione dr. ND AN 2 n. 1268/2021 R.G.A.C.C.
del diritto di visita del padre. Chiedeva, inoltre, che a carico di quest'ultimo, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, fosse posto un assegno di importo non inferiore ad € 600,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie e accessorie) e che, in proprio favore ed al medesimo titolo, fosse riconosciuto un contributo in misura non inferiore ad € 300,00 mensili.
Il Presidente fissava la comparizione dei coniugi per l'udienza del 28.10.2021 all'esito della quale, nell'impossibilità di pervenire ad una loro conciliazione, assumeva con ordinanza in data 8.11.2021 i provvedimenti provvisori di competenza, autorizzando i coniugi a vivere separati, affidando congiuntamente ad entrambi i genitori i figli minori con collocazione degli stessi presso l'abitazione della madre (cui veniva assegnata la casa coniugale) e regolamentazione del diritto di visita del padre. Poneva, inoltre, a carico di quest'ultimo, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e Per_1 Per_2 un assegno dell'importo di € 600,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie), contestualmente riconoscendo in favore della moglie un contributo al mantenimento in misura di € 200,00 mensili per la durata di mesi 2, in attesa che alla stessa fosse riconosciuto Reddito di Cittadinanza. Nominava, infine, il Giudice Istruttore, fissando udienza ex art. 183 c.p.c.
Rigettate le istanze di prova orale formulate dalle parti nei termini di cui all'art. 183, c.6 c.p.c. (stante l'irrilevanza e genericità delle circostanze dedotte), la causa veniva istruita esclusivamente attraverso la produzione di documenti (tra cui le autocertificazioni in ordine alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti).
Infine, precisate le conclusioni a mezzo di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 19.7.2023 e acquisite quelle del
Pubblico Ministero la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente il Collegio come sussistano tutti i presupposti per accogliere la domanda di separazione avanzata da in quanto appare provato come la Parte_1 prosecuzione della vita in comune tra i coniugi sia divenuta intollerabile e fra essi la convivenza sia ormai da tempo definitivamente cessata;
circostanze, peraltro, confermate dal definitivo allontanamento del ricorrente dalla casa coniugale ormai a far data dal
13.2.2021.
Ciò premesso, deve essere in primo luogo esaminata la domanda avanzata da
[...] di addebito della separazione al marito;
domanda fondata sulla pretesa CP_1 violazione del dovere di fedeltà di cui all'art. 143, c.2 c.c., avendo egli intrapreso relazione adulterina in costanza di convivenza tra i coniugi (vds. quanto riferito in comparsa di costituzione: “…ad ottobre 2020 la sig.ra leggendo i messaggi sul CP_1 cellulare del marito aveva conferma di tutti i suoi sospetti. Il Sig. aveva una Pt_1 relazione extra coniugale con un'altra donna… il marito tornava a casa il 6 febbraio 2021 dicendo che aveva posto fine alla relazione extra coniugale. In realtà così non era e il 13 febbraio 2021, dopo l'ennesima discussione in cui la lo accusava che in CP_1 realtà continuava a vedere la sua amante, il ricorrente abbandonava definitivamente la casa coniugale…”).
Orbene, pur rappresentando la violazione del dovere di fedeltà condotta astrattamente suscettibile di determinare l'intollerabilità della prosecuzione della vita in comune in dr. ND AN 3 n. 1268/2021 R.G.A.C.C.
quanto idonea a pregiudicare l'imprescindibile rapporto di fiducia e rispetto che connota il rapporto coniugale, deve essere ricordato come gravi sulla parte che avanza tale domanda l'onere di offrire prova del suo effettivo contenuto oltreché della sua efficienza causale rispetto all'insorgere della crisi matrimoniale ed alla successiva separazione (vds. Cass., sez.1, ord.
8.6.2023 n. 16169 “…grava sulla parte che richieda, per inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge
l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà…”).
Orbene, rileva il Collegio come, nel caso che occupa, risultino carenti non solo le allegazioni “in fatto”, ma anche e soprattutto la formulazione di istanze istruttorie idonee a supportare la domanda de quo;
quanto precede ove si consideri come l'unico capitolo esplicitamente formulato per la prova testimoniale in relazione al dedotto profilo sia risultato del tutto generico e decontestualizzato (vds. cap.1 della memoria istruttoria del 2.9.2022 “...vero è che il sig. ha lasciato la sig.ra per la presenza di Pt_1 CP_1 un'altra donna?”).
Èd è per tali ragioni che, del tutto condivisa l'inammissibilità di tale prova orale così come già ritenuta dal Giudice Istruttore con ordinanza in data 13.1.2023, la domanda di addebito della separazione al marito deve essere rigettata, risultando essa sfornita di prova adeguata.
Passando a questo punto ad affrontare le questioni relative ad affidamento, collocazione e regime di visite dei figli minori, deve darsi atto di come le parti abbiano rassegnato sul punto conclusioni sostanzialmente coincidenti e che, in assenza di ragioni ostative ed in quanto idonee a soddisfare in termini adeguati il diritto alla bigenitorialità di e Per_1
possono essere recepite dal Collegio. Per_2
Maggiormente in dettaglio, dandosi atto di come in corso di causa si sia CP_1 trasferita, unitamente ai figli minori, in Costiglione UZ (CN) dopo aver subito lo sfratto dalla casa coniugale di Imperia, deve oggi prevedersi – in ossequio al regime
“ordinario” previsto dal legislatore - l'affidamento condiviso di e ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, con collocazione degli stessi presso l'abitazione della madre, con la quale risultano stabilmente convivere sin dall'allontanamento del padre dalla casa coniugale.
Quanto al regime di visita tra i minori ed il genitore non collocatario, pur considerata la sostanziale disponibilità delle parti ad accordarsi di volta in volta al fine di assicurare loro un'adeguata frequentazione, deve quantomeno prevedersi che il padre, salvi diversi e migliori accordi tra le parti, possa tenere con sé i figli e a weekend Per_1 Per_2 alternati dal sabato mattina fino alla domenica sera nonché per un intero pomeriggio infrasettimanale in corrispondenza del proprio giorno di riposo;
quanto precede compatibilmente con l'oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori e sempre nel rispetto delle esigenze e della disponibilità dei figli minori. Il padre, inoltre, potrà ogni giorno contattare telefonicamente i figli minori. I figli minori nelle vacanze natalizie trascorreranno ad anni alterni con ciascuno dei genitori i periodi dal 24 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternandosi tra loro di anno in anno nelle vacanze pasquali il giorno di Pasqua con quello del Lunedì dell'Angelo. Ciascuno dei genitori, infine, nelle vacanze estive potrà tenere con sé i figli minori per un periodo dr. ND AN 4 n. 1268/2021 R.G.A.C.C.
di 15 giorni (anche da suddividersi in due periodi di eguale durata), da concordarsi tra loro entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
Passando a questo punto ad esaminare le questioni economiche della causa di separazione (sia avuto riguardo al mantenimento dei figli minori che alla domanda di contributo avanzata dalla resistente), appare necessario preliminarmente approfondire la condizione patrimoniale e reddituale delle parti.
Quanto a osserva il Collegio come - sulla scorta Parte_1 dell'autocertificazione, della documentazione in atti e di quanto dallo stesso dichiarato all'udienza presidenziale - egli risulti svolgere con contratto a tempo indeterminato l'attività di spedizioniere, percependo stipendio mensile di circa € 1.800,00 (quanto precede avendo dichiarato redditi pari ad € 15.479,00 per il 2020, € 17.260,00 per il 2021 ed € 21.877,23 per il 2022 ed avendo riferito all'udienza presidenziale del 28.10.2021: “…guadagno circa 2.000 euro al mese, a volte posso arrivare anche a 2.200 euro;
in questo importo sono compresi circa 200 euro di assegni famigliari…”). Il ricorrente, tuttavia, risulta gravato da un canone di locazione pari ad € 450,00 mensili oltreché da un debito paria circa € 4.800,00 per canoni e spese per utenze pregressi ed insoluti.
Quanto, invece, a la stessa, pur avendo manifestato possibilità e volontà CP_1 di reperire un impiego adeguatamente remunerato (vds. quanto riferito fin dalla comparsa di costituzione e risposta del 21.7.2021: “…la sig.ra è giovane ma non CP_1 ha mai lavorato e non ha nessuna qualifica, ciò nonostante è intenzionata a cercare lavoro…”), risulta attualmente ancora disoccupata, percependo esclusivamente Reddito di Cittadinanza (che da ultimo allega in via di cessazione, pur potendosi ad essa ragionevolmente riconoscere i presupposti utili a godere del nuovo “Assegno di inclusione”); quanto precede, non disponendo allo stato di altre entrate ed essendo gravata da un canone di locazione per l'abitazione in cui vive con i figli minori di importo pari ad € 300,00 mensili.
Ciò premesso, appare evidente come, dal raffronto tra le condizioni economiche delle parti, nettamente migliore risulti quella del ricorrente;
quanto precede non potendosi in oggi caso dimenticare come il dovere ex art. 147 c.c. di mantenere, istruire ed educare la prole imponga ad entrambi i genitori di provvedere alle molteplici esigenze dei figli, supportandoli anche dal punto di vista economico e, a tal riguardo, imponendo loro di attivarsi con la necessaria diligenza;
quanto precede rendendo legittimo valorizzare ai fini de quo non solo le "rispettive sostanze", ma – in ossequio all'imprescindibile
“dovere di essere genitore” – anche la “rispettiva capacità di lavoro”, professionale o casalingo ovvero, in altri termini, non solo le risorse economiche individuali, ma anche le accertate potenzialità reddituali.
Ed è sulla scorta di tali premesse e tenuto conto di come dallo stato di disoccupazione di un genitore non possa ex se discendere un'assoluta esenzione dall'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con conseguente ricaduta dell'intero onere sull'altro genitore (vds. Cass., sez. 1, sent. 27.12.2011, n. 28870 “…In tema di assegno di mantenimento, non è sufficiente allegare meramente uno stato di disoccupazione, dovendosi verificare, avuto riguardo a tutte le circostanze concrete del caso, la possibilità del coniuge richiedente di collocarsi o meno utilmente, ed in relazione alle proprie attitudini, nel mercato del lavoro…”) che ritiene il Collegio conforme a giustizia e rispondente alle attuali esigenze di mantenimento di e porre a carico del padre un assegno Per_1 Per_2 dell'importo di € 600,00 mensili.
dr. ND AN 5 n. 1268/2021 R.G.A.C.C.
Tale somma, se da un lato può ritenersi adeguata alla capacità contributiva del ricorrente, dall'altro appare idonea a soddisfare – nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 337-ter, c.4 c.c. ed in uno con il contributo in forma diretta necessariamente richiesto alla madre - le esigenze di mantenimento dei figli minori;
quanto precede a tal fine valorizzandosi, come premesso, la potenziale capacità di reddito di quest'ultima, da ritenersi del tutto integra per età (soli 40 anni) e condizioni di salute (non essendovi in atti, a prescindere da un'allegata invalidità, documentazione idonea a dimostrane l'incidenza sull'effettiva capacità lavorativa).
Tuttavia, in aggiunta a quanto sopra deve disporsi che, attesa la deteriore situazione reddituale ed il maggior tempo oggi dedicato alla cura ed accudimento dei figli, venga interamente percepito dalla madre l'assegno unico universale per i figli e Per_1 Per_2
Al contributo al mantenimento ordinario di cui sopra deve poi aggiungersi il pari contributo di entrambi i genitori alle spese straordinarie ed accessorie riguardanti i figli minori;
spese che, in assenza di ragioni ostative, appare opportuno disciplinare come da schema in uso presso questo Tribunale e meglio dettagliato in dispositivo.
Quanto alla domanda avanzata dalla ricorrente al fine di ottenere contributo al proprio mantenimento, deve essere preliminarmente osservato come nella separazione personale tale assegno possa essere riconosciuto in favore del coniuge che, sussistendo una situazione di disparità economica rispetto all'altro, versi in condizione tale da non poter mantenere, con le risorse a sua disposizione, tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
Tanto premesso, preso atto della situazione reddituale delle parti così come sopra esposta e ribadito come certamente deteriore risulti quella della resistente (che durante i 15 anni di convivenza matrimoniale e potendo contare sul sostegno economico del marito, si è dedicata in via pressoché esclusiva alla cura della famiglia), ritiene il Collegio di dover riconoscere in suo favore un assegno di mantenimento dell'importo di € 150,00 mensili;
somma questa che, tenuto conto del peso già sopportato dal padre per il mantenimento della prole, appare proporzionata alle differenze reddituali ed a sua volta giustificata anche dalla necessità di concorrere alle spese cui la ricorrente dovrà far fronte onde garantire le “trasferte” di e a Sanremo, indispensabili a garantirne la Per_1 Per_2 frequentazione con la figura paterna.
Da ultimo, deve ritenersi del tutto inammissibile nel presente giudizio la domanda avanzata dalla resistente di restituzione della somma di € 3.000,00 asseritamente sottratta da controparte da c/c cointestato, trattandosi di questione di natura prettamente patrimoniale, neppure riconducibile alle restituzioni pre-divisorie di cui all'art. 192 c.c., esclusivamente applicabile al regime della comunione legale tra coniugi.
In ragione della natura del contenzioso e del contenuto della decisione sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide:
1) pronunzia la separazione dei coniugi nato a [...] il Parte_1
6.9.1980 e nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio CP_1 in Napoli il 27.4.2006;
dr. ND AN 6 n. 1268/2021 R.G.A.C.C.
2) affida congiuntamente ad entrambi i genitori i figli minori e con Per_1 Per_2 collocazione prevalente e residenza degli stessi presso l'abitazione del la madre in Costiglione UZ (CN), Via Vittorio Veneto n. 132;
3) il padre, salvi diversi e migliori accordi tra le parti, potrà tenere con sé i figli
e a weekend alternati dal sabato mattina fino alla domenica sera Per_1 Per_2 nonché per un intero pomeriggio infrasettimanale in corrispondenza del proprio giorno di riposo;
quanto precede compatibilmente con l'oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori e sempre nel rispetto delle esigenze e della disponibilità dei figli minori. Il padre, inoltre, potrà ogni giorno contattare telefonicamente i figli minori.
I figli minori nelle vacanze natalizie trascorreranno ad anni alterni con ciascuno dei genitori i periodi dal 24 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al
6 gennaio, alternandosi tra loro di anno in anno nelle vacanze pasquali il giorno di Pasqua con quello del Lunedì dell'Angelo. Ciascuno dei genitori, infine, nelle vacanze estive potrà tenere con sé i figli minori per un periodo di 15 giorni (anche da suddividersi in due periodi di eguale durata), da concordarsi tra loro entro la fine del mese di maggio di ogni anno. 4) pone a carico del padre l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli minori e mediante versamento alla madre di un assegno Per_1 Per_2 dell'importo di € 600,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese non ricomprese nel predetto assegno così come di seguito specificate:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Organizzazione_1
d) ticket sanitari;
e) esami diagnostici prescritti dal curante,
[...] farmaci prescritti, vaccini;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche e relativi presidi, ossia apparecchi ortodontici e occhiali;
b) cure termali, fisioterapiche logopedistiche e psicologiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal;
d) farmaci Organizzazione_1 particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) assicurazione scolastica b) libri di testo, vocabolari, dispense e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) tablet ove l'istituto frequentato adotti tale strumento in luogo dei testi cartacei;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasposto pubblico;
f) mensa;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) computer portatili o altri supporti informatici;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio presso la sede universitaria;
g) corsi di lingua straniera e Stage all'estero per l'apprendimento della stessa;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione anche per l'apprendimento di lingue straniere, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed equipaggiamento;
b) viaggi e vacanze.
dr. ND AN 7 n. 1268/2021 R.G.A.C.C.
Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso.
Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero entro cinque giorni da essa;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
5) dispone che venga interamente percepito dalla madre, ad integrazione del contributo sub 4), l'assegno unico universale per i figli minori e Per_1 Per_2
6) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Parte_1 della moglie mediante versamento alla stessa di un assegno CP_1 dell'importo di € 150,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT;
7) rigetta nel resto;
8) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Imperia, il 16.2.2024
IL PRESIDENTE est.
(dott. ND AN)
dr. ND AN 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. ND AN …….…………. Presidente est. dott. Alessandro CENTO ..….……… Giudice dott. Fabio FAVALLI …….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1268 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2021, posta in decisione a seguito delle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 19.7.2023 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Sanremo, Via Roma n.93 presso lo studio dell'avv.to Alessandro Barone che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE –
E
CP_1 elett.te domiciliata in Napoli, Via Seggio del Popolo n. 22 presso lo studio dell'avv.to Raffaele Di Monda che la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE –
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per il ricorrente: “...pronunziare la separazione dei coniugi e Parte_1 [...]
la domanda di mantenimento avanzata dalla signora per le Parte_2 CP_1 ragioni esposte in atti e quindi confermare sul punto l'ordinanza Presidenziale del 8/11/2021; disporre per un assegno mensile nella misura non maggiore di euro 200,00 a titolo di mantenimento per ciascun figlio, oltre a spese accessorie in ragione del 50% previo accordo ed esibizione dei documenti giustificativi di spesa;
disporre per le visite
dr. ND AN 1 n. 1268/2021 R.G.A.C.C.
ai figli in modalità alternata nei fine settimana, nelle festività e nelle ferie dal lavoro, oltre al giorno di riposo infrasettimanale. Vinte le spese e gli onorari del Giudizio…”;
per la resistente: “…a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, dando disposizioni all'Ufficiale dello Stato Civile perché effettui le annotazioni conseguenti nei Registri dello Stato civile a margine dell'atto; b) Affidare i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori, con domicilio Per_1 Per_2 prevalente con la madre presso la casa coniugale. c) Regolare il diritto di visita del padre come segue: Il padre avrà facoltà di tenere i figli con sé, d'accordo con la madre, senza che siano definiti giorni ed orari prestabiliti. Il Signor potrà, in ogni caso, Pt_1 tenere con sè i figli il pomeriggio, nel suo giorno di riposo infrasettimanale, dalle ore
16:00 fino alle ore 20:00 e dalle ore 10,00 del sabato sino alle ore 20,00 della domenica
a settimane alternate. Le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dai figli alternativamente con la madre o con il padre, salvo accordi diversi che i coniugi potranno concordare insieme. In particolare, il Signor avrà facoltà di tenere Pt_1 con sé i figli, nei giorni 24 dicembre e 1° gennaio, da alternarsi ogni anno con i giorni
25 dicembre e 31 dicembre. In ogni caso il genitore che non trascorrerà il giorno di
Natale con i figli, lo potrà tenere con sé per le festività di Pasqua. d) Disporre che il padre corrisponda un assegno mensile di € 1.000,00 oltre aggiornamento ISTAT, quale contributo per il mantenimento dei figli e (€ 500,00 a figlio). Detta somma Per_1 Per_2 dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese alla Signora
[...]
, presso la residenza della stessa. e) Le spese mediche, scolastiche, di vestiario, CP_1 ricreative e sportive per i figli saranno equamente divise al 50% fra i coniugi;
f)
Disporre che i sig. versi quale contributo al mantenimento della moglie la Pt_1 somma di euro 500,00, oltre aggiornamento ISTAT. Detta somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese alla sig.ra presso la sua CP_1 residenza;
g) Condannare il sig. a corrispondere alla sig.ra la somma di Pt_1 CP_1 euro 3.000,00, quale rimborso del 50% della somma da lui sottratta dal loro conto corrente in comune e corrisposta alla di lui madre…”;
per il pubblico Ministero: “…voglia il Tribunale pronunziare la separazione tra i coniugi ”. Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 16.6.2021 - premettendo di essersi unito in Parte_1 matrimonio in Napoli il 27.4.2006 con (matrimonio trascritto nei CP_1 registri dello Stato Civile del Comune di Napoli all'anno 2006, atto Numero 13, Parte I, Sezione R), che dall'unione sono nati i figli (13 anni, essendo nata il Per_1 23.11.2010) e (5 anni, essendo nato il [...]), che in seguito all'insorgere di Per_2 contrasti tra i coniugi la loro convivenza era divenuta intollerabile - chiedeva al
Tribunale di voler pronunziare la separazione personale dei coniugi. Chiedeva, inoltre, regolamentarsi affidamento, regime di visite e mantenimento dei figli minori, manifestando disponibilità a contribuire al loro mantenimento mediante versamento di un assegno mensile di € 400,00 (oltre al 50% delle spese straordinarie e accessorie).
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria comparsa di CP_1 costituzione, se da un lato nulla opponeva alla domanda di separazione, dall'altro chiedeva che la stessa fosse addebitata al marito in ragione della violazione del dovere di fedeltà, avendo egli intrapreso relazione adulterina in costanza di convivenza. Chiedeva, inoltre che i figli minori fossero congiuntamente affidati ad entrambi i genitori e presso di sé collocati con conseguente assegnazione della casa coniugale e regolamentazione dr. ND AN 2 n. 1268/2021 R.G.A.C.C.
del diritto di visita del padre. Chiedeva, inoltre, che a carico di quest'ultimo, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, fosse posto un assegno di importo non inferiore ad € 600,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie e accessorie) e che, in proprio favore ed al medesimo titolo, fosse riconosciuto un contributo in misura non inferiore ad € 300,00 mensili.
Il Presidente fissava la comparizione dei coniugi per l'udienza del 28.10.2021 all'esito della quale, nell'impossibilità di pervenire ad una loro conciliazione, assumeva con ordinanza in data 8.11.2021 i provvedimenti provvisori di competenza, autorizzando i coniugi a vivere separati, affidando congiuntamente ad entrambi i genitori i figli minori con collocazione degli stessi presso l'abitazione della madre (cui veniva assegnata la casa coniugale) e regolamentazione del diritto di visita del padre. Poneva, inoltre, a carico di quest'ultimo, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e Per_1 Per_2 un assegno dell'importo di € 600,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie), contestualmente riconoscendo in favore della moglie un contributo al mantenimento in misura di € 200,00 mensili per la durata di mesi 2, in attesa che alla stessa fosse riconosciuto Reddito di Cittadinanza. Nominava, infine, il Giudice Istruttore, fissando udienza ex art. 183 c.p.c.
Rigettate le istanze di prova orale formulate dalle parti nei termini di cui all'art. 183, c.6 c.p.c. (stante l'irrilevanza e genericità delle circostanze dedotte), la causa veniva istruita esclusivamente attraverso la produzione di documenti (tra cui le autocertificazioni in ordine alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti).
Infine, precisate le conclusioni a mezzo di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 19.7.2023 e acquisite quelle del
Pubblico Ministero la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente il Collegio come sussistano tutti i presupposti per accogliere la domanda di separazione avanzata da in quanto appare provato come la Parte_1 prosecuzione della vita in comune tra i coniugi sia divenuta intollerabile e fra essi la convivenza sia ormai da tempo definitivamente cessata;
circostanze, peraltro, confermate dal definitivo allontanamento del ricorrente dalla casa coniugale ormai a far data dal
13.2.2021.
Ciò premesso, deve essere in primo luogo esaminata la domanda avanzata da
[...] di addebito della separazione al marito;
domanda fondata sulla pretesa CP_1 violazione del dovere di fedeltà di cui all'art. 143, c.2 c.c., avendo egli intrapreso relazione adulterina in costanza di convivenza tra i coniugi (vds. quanto riferito in comparsa di costituzione: “…ad ottobre 2020 la sig.ra leggendo i messaggi sul CP_1 cellulare del marito aveva conferma di tutti i suoi sospetti. Il Sig. aveva una Pt_1 relazione extra coniugale con un'altra donna… il marito tornava a casa il 6 febbraio 2021 dicendo che aveva posto fine alla relazione extra coniugale. In realtà così non era e il 13 febbraio 2021, dopo l'ennesima discussione in cui la lo accusava che in CP_1 realtà continuava a vedere la sua amante, il ricorrente abbandonava definitivamente la casa coniugale…”).
Orbene, pur rappresentando la violazione del dovere di fedeltà condotta astrattamente suscettibile di determinare l'intollerabilità della prosecuzione della vita in comune in dr. ND AN 3 n. 1268/2021 R.G.A.C.C.
quanto idonea a pregiudicare l'imprescindibile rapporto di fiducia e rispetto che connota il rapporto coniugale, deve essere ricordato come gravi sulla parte che avanza tale domanda l'onere di offrire prova del suo effettivo contenuto oltreché della sua efficienza causale rispetto all'insorgere della crisi matrimoniale ed alla successiva separazione (vds. Cass., sez.1, ord.
8.6.2023 n. 16169 “…grava sulla parte che richieda, per inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge
l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà…”).
Orbene, rileva il Collegio come, nel caso che occupa, risultino carenti non solo le allegazioni “in fatto”, ma anche e soprattutto la formulazione di istanze istruttorie idonee a supportare la domanda de quo;
quanto precede ove si consideri come l'unico capitolo esplicitamente formulato per la prova testimoniale in relazione al dedotto profilo sia risultato del tutto generico e decontestualizzato (vds. cap.1 della memoria istruttoria del 2.9.2022 “...vero è che il sig. ha lasciato la sig.ra per la presenza di Pt_1 CP_1 un'altra donna?”).
Èd è per tali ragioni che, del tutto condivisa l'inammissibilità di tale prova orale così come già ritenuta dal Giudice Istruttore con ordinanza in data 13.1.2023, la domanda di addebito della separazione al marito deve essere rigettata, risultando essa sfornita di prova adeguata.
Passando a questo punto ad affrontare le questioni relative ad affidamento, collocazione e regime di visite dei figli minori, deve darsi atto di come le parti abbiano rassegnato sul punto conclusioni sostanzialmente coincidenti e che, in assenza di ragioni ostative ed in quanto idonee a soddisfare in termini adeguati il diritto alla bigenitorialità di e Per_1
possono essere recepite dal Collegio. Per_2
Maggiormente in dettaglio, dandosi atto di come in corso di causa si sia CP_1 trasferita, unitamente ai figli minori, in Costiglione UZ (CN) dopo aver subito lo sfratto dalla casa coniugale di Imperia, deve oggi prevedersi – in ossequio al regime
“ordinario” previsto dal legislatore - l'affidamento condiviso di e ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, con collocazione degli stessi presso l'abitazione della madre, con la quale risultano stabilmente convivere sin dall'allontanamento del padre dalla casa coniugale.
Quanto al regime di visita tra i minori ed il genitore non collocatario, pur considerata la sostanziale disponibilità delle parti ad accordarsi di volta in volta al fine di assicurare loro un'adeguata frequentazione, deve quantomeno prevedersi che il padre, salvi diversi e migliori accordi tra le parti, possa tenere con sé i figli e a weekend Per_1 Per_2 alternati dal sabato mattina fino alla domenica sera nonché per un intero pomeriggio infrasettimanale in corrispondenza del proprio giorno di riposo;
quanto precede compatibilmente con l'oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori e sempre nel rispetto delle esigenze e della disponibilità dei figli minori. Il padre, inoltre, potrà ogni giorno contattare telefonicamente i figli minori. I figli minori nelle vacanze natalizie trascorreranno ad anni alterni con ciascuno dei genitori i periodi dal 24 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternandosi tra loro di anno in anno nelle vacanze pasquali il giorno di Pasqua con quello del Lunedì dell'Angelo. Ciascuno dei genitori, infine, nelle vacanze estive potrà tenere con sé i figli minori per un periodo dr. ND AN 4 n. 1268/2021 R.G.A.C.C.
di 15 giorni (anche da suddividersi in due periodi di eguale durata), da concordarsi tra loro entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
Passando a questo punto ad esaminare le questioni economiche della causa di separazione (sia avuto riguardo al mantenimento dei figli minori che alla domanda di contributo avanzata dalla resistente), appare necessario preliminarmente approfondire la condizione patrimoniale e reddituale delle parti.
Quanto a osserva il Collegio come - sulla scorta Parte_1 dell'autocertificazione, della documentazione in atti e di quanto dallo stesso dichiarato all'udienza presidenziale - egli risulti svolgere con contratto a tempo indeterminato l'attività di spedizioniere, percependo stipendio mensile di circa € 1.800,00 (quanto precede avendo dichiarato redditi pari ad € 15.479,00 per il 2020, € 17.260,00 per il 2021 ed € 21.877,23 per il 2022 ed avendo riferito all'udienza presidenziale del 28.10.2021: “…guadagno circa 2.000 euro al mese, a volte posso arrivare anche a 2.200 euro;
in questo importo sono compresi circa 200 euro di assegni famigliari…”). Il ricorrente, tuttavia, risulta gravato da un canone di locazione pari ad € 450,00 mensili oltreché da un debito paria circa € 4.800,00 per canoni e spese per utenze pregressi ed insoluti.
Quanto, invece, a la stessa, pur avendo manifestato possibilità e volontà CP_1 di reperire un impiego adeguatamente remunerato (vds. quanto riferito fin dalla comparsa di costituzione e risposta del 21.7.2021: “…la sig.ra è giovane ma non CP_1 ha mai lavorato e non ha nessuna qualifica, ciò nonostante è intenzionata a cercare lavoro…”), risulta attualmente ancora disoccupata, percependo esclusivamente Reddito di Cittadinanza (che da ultimo allega in via di cessazione, pur potendosi ad essa ragionevolmente riconoscere i presupposti utili a godere del nuovo “Assegno di inclusione”); quanto precede, non disponendo allo stato di altre entrate ed essendo gravata da un canone di locazione per l'abitazione in cui vive con i figli minori di importo pari ad € 300,00 mensili.
Ciò premesso, appare evidente come, dal raffronto tra le condizioni economiche delle parti, nettamente migliore risulti quella del ricorrente;
quanto precede non potendosi in oggi caso dimenticare come il dovere ex art. 147 c.c. di mantenere, istruire ed educare la prole imponga ad entrambi i genitori di provvedere alle molteplici esigenze dei figli, supportandoli anche dal punto di vista economico e, a tal riguardo, imponendo loro di attivarsi con la necessaria diligenza;
quanto precede rendendo legittimo valorizzare ai fini de quo non solo le "rispettive sostanze", ma – in ossequio all'imprescindibile
“dovere di essere genitore” – anche la “rispettiva capacità di lavoro”, professionale o casalingo ovvero, in altri termini, non solo le risorse economiche individuali, ma anche le accertate potenzialità reddituali.
Ed è sulla scorta di tali premesse e tenuto conto di come dallo stato di disoccupazione di un genitore non possa ex se discendere un'assoluta esenzione dall'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con conseguente ricaduta dell'intero onere sull'altro genitore (vds. Cass., sez. 1, sent. 27.12.2011, n. 28870 “…In tema di assegno di mantenimento, non è sufficiente allegare meramente uno stato di disoccupazione, dovendosi verificare, avuto riguardo a tutte le circostanze concrete del caso, la possibilità del coniuge richiedente di collocarsi o meno utilmente, ed in relazione alle proprie attitudini, nel mercato del lavoro…”) che ritiene il Collegio conforme a giustizia e rispondente alle attuali esigenze di mantenimento di e porre a carico del padre un assegno Per_1 Per_2 dell'importo di € 600,00 mensili.
dr. ND AN 5 n. 1268/2021 R.G.A.C.C.
Tale somma, se da un lato può ritenersi adeguata alla capacità contributiva del ricorrente, dall'altro appare idonea a soddisfare – nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 337-ter, c.4 c.c. ed in uno con il contributo in forma diretta necessariamente richiesto alla madre - le esigenze di mantenimento dei figli minori;
quanto precede a tal fine valorizzandosi, come premesso, la potenziale capacità di reddito di quest'ultima, da ritenersi del tutto integra per età (soli 40 anni) e condizioni di salute (non essendovi in atti, a prescindere da un'allegata invalidità, documentazione idonea a dimostrane l'incidenza sull'effettiva capacità lavorativa).
Tuttavia, in aggiunta a quanto sopra deve disporsi che, attesa la deteriore situazione reddituale ed il maggior tempo oggi dedicato alla cura ed accudimento dei figli, venga interamente percepito dalla madre l'assegno unico universale per i figli e Per_1 Per_2
Al contributo al mantenimento ordinario di cui sopra deve poi aggiungersi il pari contributo di entrambi i genitori alle spese straordinarie ed accessorie riguardanti i figli minori;
spese che, in assenza di ragioni ostative, appare opportuno disciplinare come da schema in uso presso questo Tribunale e meglio dettagliato in dispositivo.
Quanto alla domanda avanzata dalla ricorrente al fine di ottenere contributo al proprio mantenimento, deve essere preliminarmente osservato come nella separazione personale tale assegno possa essere riconosciuto in favore del coniuge che, sussistendo una situazione di disparità economica rispetto all'altro, versi in condizione tale da non poter mantenere, con le risorse a sua disposizione, tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
Tanto premesso, preso atto della situazione reddituale delle parti così come sopra esposta e ribadito come certamente deteriore risulti quella della resistente (che durante i 15 anni di convivenza matrimoniale e potendo contare sul sostegno economico del marito, si è dedicata in via pressoché esclusiva alla cura della famiglia), ritiene il Collegio di dover riconoscere in suo favore un assegno di mantenimento dell'importo di € 150,00 mensili;
somma questa che, tenuto conto del peso già sopportato dal padre per il mantenimento della prole, appare proporzionata alle differenze reddituali ed a sua volta giustificata anche dalla necessità di concorrere alle spese cui la ricorrente dovrà far fronte onde garantire le “trasferte” di e a Sanremo, indispensabili a garantirne la Per_1 Per_2 frequentazione con la figura paterna.
Da ultimo, deve ritenersi del tutto inammissibile nel presente giudizio la domanda avanzata dalla resistente di restituzione della somma di € 3.000,00 asseritamente sottratta da controparte da c/c cointestato, trattandosi di questione di natura prettamente patrimoniale, neppure riconducibile alle restituzioni pre-divisorie di cui all'art. 192 c.c., esclusivamente applicabile al regime della comunione legale tra coniugi.
In ragione della natura del contenzioso e del contenuto della decisione sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide:
1) pronunzia la separazione dei coniugi nato a [...] il Parte_1
6.9.1980 e nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio CP_1 in Napoli il 27.4.2006;
dr. ND AN 6 n. 1268/2021 R.G.A.C.C.
2) affida congiuntamente ad entrambi i genitori i figli minori e con Per_1 Per_2 collocazione prevalente e residenza degli stessi presso l'abitazione del la madre in Costiglione UZ (CN), Via Vittorio Veneto n. 132;
3) il padre, salvi diversi e migliori accordi tra le parti, potrà tenere con sé i figli
e a weekend alternati dal sabato mattina fino alla domenica sera Per_1 Per_2 nonché per un intero pomeriggio infrasettimanale in corrispondenza del proprio giorno di riposo;
quanto precede compatibilmente con l'oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori e sempre nel rispetto delle esigenze e della disponibilità dei figli minori. Il padre, inoltre, potrà ogni giorno contattare telefonicamente i figli minori.
I figli minori nelle vacanze natalizie trascorreranno ad anni alterni con ciascuno dei genitori i periodi dal 24 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al
6 gennaio, alternandosi tra loro di anno in anno nelle vacanze pasquali il giorno di Pasqua con quello del Lunedì dell'Angelo. Ciascuno dei genitori, infine, nelle vacanze estive potrà tenere con sé i figli minori per un periodo di 15 giorni (anche da suddividersi in due periodi di eguale durata), da concordarsi tra loro entro la fine del mese di maggio di ogni anno. 4) pone a carico del padre l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli minori e mediante versamento alla madre di un assegno Per_1 Per_2 dell'importo di € 600,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese non ricomprese nel predetto assegno così come di seguito specificate:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Organizzazione_1
d) ticket sanitari;
e) esami diagnostici prescritti dal curante,
[...] farmaci prescritti, vaccini;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche e relativi presidi, ossia apparecchi ortodontici e occhiali;
b) cure termali, fisioterapiche logopedistiche e psicologiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal;
d) farmaci Organizzazione_1 particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) assicurazione scolastica b) libri di testo, vocabolari, dispense e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) tablet ove l'istituto frequentato adotti tale strumento in luogo dei testi cartacei;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasposto pubblico;
f) mensa;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) computer portatili o altri supporti informatici;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio presso la sede universitaria;
g) corsi di lingua straniera e Stage all'estero per l'apprendimento della stessa;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione anche per l'apprendimento di lingue straniere, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed equipaggiamento;
b) viaggi e vacanze.
dr. ND AN 7 n. 1268/2021 R.G.A.C.C.
Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso.
Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero entro cinque giorni da essa;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
5) dispone che venga interamente percepito dalla madre, ad integrazione del contributo sub 4), l'assegno unico universale per i figli minori e Per_1 Per_2
6) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Parte_1 della moglie mediante versamento alla stessa di un assegno CP_1 dell'importo di € 150,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT;
7) rigetta nel resto;
8) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Imperia, il 16.2.2024
IL PRESIDENTE est.
(dott. ND AN)
dr. ND AN 8