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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/06/2025, n. 3137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3137 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22438/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Daniela Culotta Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22438/2023
avente per oggetto: separazione giudiziale e divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio) promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. GINELLA DANIELE EDOARDO presso cui ha Parte_1 eletto domicilio come da procura in atti
Parte ricorrente contro
CP_1
Parte resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
Come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 04/02/2025:
Voglia la S.V. Ill.ma, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
a) pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
b) pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. n. 898/1970 e s.m.i. dalla comparizione dei coniugi davanti al Giudice nella causa di separazione e previo passaggio in giudicato
pagina 1 di 5 della sentenza che pronuncia la separazione personale, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Con vittoria di spese.
In via istruttoria:
- ammettere i seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale e testi:
1) “Vero che nell'anno 1994 la ricorrente è stata colpita al volto dal sig. con uno schiaffo che CP_1 le ha causato la rottura del labbro ed è stata soccorsa da un'amica, sig.ra , presso Parte_2 la quale dopo l'episodio l'esponente si era rifugiata”
2) “Vero che nell'anno 2001 il sig. era stato convocato dai Carabinieri a seguito di una denuncia CP_1 della sig.ra per violenze (doc. 2 da rammostrare al teste)” Pt_1
3) “Vero che, in data 14/06/2023, la ricorrente ed il sig. stavano partecipando ad una cena di CP_1 famiglia ad Olbia insieme alla figlia, al di lei compagno , al nipote e alla sig.ra PE
, amica della sig.ra e madrina del nipote allorquando il sig. ha Parte_2 Pt_1 CP_1 aggredito fisicamente il compagno della figlia afferrandolo con violenza al collo mentre la figlia
stava allattando il figlio;
Per_2
4) “Vero che l'aggressione si è interrotta solo grazie all'intervento delle persone presenti ed ha lasciato sul collo del sig. CA escoriazioni che sono durate per una settimana (doc. 3 da rammostrare al teste)”;
5) “Vero che nonostante le plurime richieste della figlia e della moglie il sig. non ha Per_2 CP_1 voluto rivolgere le scuse al compagno della figlia nè ha mostrato alcun segno di pentimento rispetto a quanto avvenuto”;
6) “Vero che il sig. nel corso del matrimonio ha preteso di mantenere una gestione esclusiva e CP_1 personale di tutto il denaro familiare, comprensivo anche dello stipendio della moglie, alla quale concedeva solo “paghette” per poter far fronte alle spese legate ai più elementari bisogni personali
(abbigliamento, cura della persona ecc.).
Si indica a teste la sig.ra , residente a [...]” Parte_2
Per il P.M.
Accogliersi la domanda con rinuncia alla conclusionale e memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 CP_1
11/07/1981. pagina 2 di 5 Dal matrimonio è nato una figlia: il 12/02/1986. Per_2
Con ricorso depositato il 20/12/2023, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito a parte resistente, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, stante anche la condotta di controparte nel corso degli anni. Parte attrice chiedeva, altresì, decorsi i termini di legge, la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Parte ricorrente presentava, infine, istanze istruttorie.
All'udienza del 23/10/2024, innanzi al Giudice Relatore, veniva sentita la parte ricorrente;
la parte convenuta, non costituita, non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione. Il
Giudice Relatore dichiarava la contumacia del resistente, autorizzava i coniugi a vivere separati e si riservava di provvedere in ordine ai provvedimenti provvisori ed urgenti, alle istanze istruttorie delle parti ed al calendario del processo.
Con ordinanza del 10/11/2024 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, rigettava le prove per i motivi ivi indicati ed assegnava termine per il deposito di note scritte sostitutive della discussione orale ex art. 127 ter c.p.c. contenti la precisazione delle conclusioni.
Parte ricorrente provvedeva a depositare note scritte nei termini assegnati ed il Giudice con
Decreto del 10/03/2025 rimetteva la Causa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulla domanda di addebito
La domanda di addebito della separazione all'altro coniuge formulata da parte attrice non è adeguatamente provata e pertanto deve essere rigettata.
In merito deve innanzitutto osservarsi che presupposto essenziale dell'addebito è un comportamento cosciente e volontario contrario ai doveri che derivano dal matrimonio ed il giudice deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art pagina 3 di 5 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa. In altre parole, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia riconducile in maniera esclusiva al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi della intollerabilità della ulteriore convivenza. La domanda di addebito non può dunque fondarsi solo sulla violazione dei doveri che l'art 143 cc pone a carico dei coniugi essendo necessario, invece, accertare se tale violazione abbia assunto un'efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale.
Ebbene, nel caso di specie, parte attrice non ha adeguatamente provato alcun comportamento del marito avente spiegato efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale irreversibile.
Invero, la parte attrice ha evidenziato che nel corso della vita matrimoniale il marito ha tenuto condotte autoritarie e violente nei suoi confronti, dando atto anche di aver chiamato le forze dell'ordine, ma che poi aveva ritirato le denunce presentate per il bene della famiglia, proseguendo in tal modo la vita coniugale. I capi di prova dedotti da parte attrice non sono stati ammessi dal Giudice Delegato – decisione che anche il Collegio ritiene di condividere – per essere irrilevanti alla luce del quadro probatorio in atti e per essere relativi a circostanze lontane temporalmente tra loro (il capo 1 è relativo ad un fatto occorso nel 1994; il capo 2 relativo ad un fatto occorso nel 2021 ed il capo 3 è relativo ad un fatto occorso nel
2023).
Non si ritiene che sia stata raggiunta adeguata prova che la crisi matrimoniale irreversibile e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza siano state determinate, con nesso di derivazione causale, dai comportamenti del convenuto contrari ai doveri nascenti dal matrimonio e, pertanto, la domanda di parte ricorrente non può essere accolta.
Sulla prosecuzione del giudizio per la pronuncia di divorzio
Atteso che la ricorrente con il ricorso introduttivo ha altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nella contumacia della parte resistente, visto l'art. 473-bis e ss c.p.c. pronuncia la separazione personale dei coniugi e , ai sensi Parte_1 CP_1 dell'art. 151 co. 1 c.c.,
Provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 9/05/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Daniela Culotta Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22438/2023
avente per oggetto: separazione giudiziale e divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio) promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. GINELLA DANIELE EDOARDO presso cui ha Parte_1 eletto domicilio come da procura in atti
Parte ricorrente contro
CP_1
Parte resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
Come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 04/02/2025:
Voglia la S.V. Ill.ma, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
a) pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
b) pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. n. 898/1970 e s.m.i. dalla comparizione dei coniugi davanti al Giudice nella causa di separazione e previo passaggio in giudicato
pagina 1 di 5 della sentenza che pronuncia la separazione personale, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Con vittoria di spese.
In via istruttoria:
- ammettere i seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale e testi:
1) “Vero che nell'anno 1994 la ricorrente è stata colpita al volto dal sig. con uno schiaffo che CP_1 le ha causato la rottura del labbro ed è stata soccorsa da un'amica, sig.ra , presso Parte_2 la quale dopo l'episodio l'esponente si era rifugiata”
2) “Vero che nell'anno 2001 il sig. era stato convocato dai Carabinieri a seguito di una denuncia CP_1 della sig.ra per violenze (doc. 2 da rammostrare al teste)” Pt_1
3) “Vero che, in data 14/06/2023, la ricorrente ed il sig. stavano partecipando ad una cena di CP_1 famiglia ad Olbia insieme alla figlia, al di lei compagno , al nipote e alla sig.ra PE
, amica della sig.ra e madrina del nipote allorquando il sig. ha Parte_2 Pt_1 CP_1 aggredito fisicamente il compagno della figlia afferrandolo con violenza al collo mentre la figlia
stava allattando il figlio;
Per_2
4) “Vero che l'aggressione si è interrotta solo grazie all'intervento delle persone presenti ed ha lasciato sul collo del sig. CA escoriazioni che sono durate per una settimana (doc. 3 da rammostrare al teste)”;
5) “Vero che nonostante le plurime richieste della figlia e della moglie il sig. non ha Per_2 CP_1 voluto rivolgere le scuse al compagno della figlia nè ha mostrato alcun segno di pentimento rispetto a quanto avvenuto”;
6) “Vero che il sig. nel corso del matrimonio ha preteso di mantenere una gestione esclusiva e CP_1 personale di tutto il denaro familiare, comprensivo anche dello stipendio della moglie, alla quale concedeva solo “paghette” per poter far fronte alle spese legate ai più elementari bisogni personali
(abbigliamento, cura della persona ecc.).
Si indica a teste la sig.ra , residente a [...]” Parte_2
Per il P.M.
Accogliersi la domanda con rinuncia alla conclusionale e memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 CP_1
11/07/1981. pagina 2 di 5 Dal matrimonio è nato una figlia: il 12/02/1986. Per_2
Con ricorso depositato il 20/12/2023, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito a parte resistente, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, stante anche la condotta di controparte nel corso degli anni. Parte attrice chiedeva, altresì, decorsi i termini di legge, la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Parte ricorrente presentava, infine, istanze istruttorie.
All'udienza del 23/10/2024, innanzi al Giudice Relatore, veniva sentita la parte ricorrente;
la parte convenuta, non costituita, non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione. Il
Giudice Relatore dichiarava la contumacia del resistente, autorizzava i coniugi a vivere separati e si riservava di provvedere in ordine ai provvedimenti provvisori ed urgenti, alle istanze istruttorie delle parti ed al calendario del processo.
Con ordinanza del 10/11/2024 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, rigettava le prove per i motivi ivi indicati ed assegnava termine per il deposito di note scritte sostitutive della discussione orale ex art. 127 ter c.p.c. contenti la precisazione delle conclusioni.
Parte ricorrente provvedeva a depositare note scritte nei termini assegnati ed il Giudice con
Decreto del 10/03/2025 rimetteva la Causa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulla domanda di addebito
La domanda di addebito della separazione all'altro coniuge formulata da parte attrice non è adeguatamente provata e pertanto deve essere rigettata.
In merito deve innanzitutto osservarsi che presupposto essenziale dell'addebito è un comportamento cosciente e volontario contrario ai doveri che derivano dal matrimonio ed il giudice deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art pagina 3 di 5 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa. In altre parole, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia riconducile in maniera esclusiva al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi della intollerabilità della ulteriore convivenza. La domanda di addebito non può dunque fondarsi solo sulla violazione dei doveri che l'art 143 cc pone a carico dei coniugi essendo necessario, invece, accertare se tale violazione abbia assunto un'efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale.
Ebbene, nel caso di specie, parte attrice non ha adeguatamente provato alcun comportamento del marito avente spiegato efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale irreversibile.
Invero, la parte attrice ha evidenziato che nel corso della vita matrimoniale il marito ha tenuto condotte autoritarie e violente nei suoi confronti, dando atto anche di aver chiamato le forze dell'ordine, ma che poi aveva ritirato le denunce presentate per il bene della famiglia, proseguendo in tal modo la vita coniugale. I capi di prova dedotti da parte attrice non sono stati ammessi dal Giudice Delegato – decisione che anche il Collegio ritiene di condividere – per essere irrilevanti alla luce del quadro probatorio in atti e per essere relativi a circostanze lontane temporalmente tra loro (il capo 1 è relativo ad un fatto occorso nel 1994; il capo 2 relativo ad un fatto occorso nel 2021 ed il capo 3 è relativo ad un fatto occorso nel
2023).
Non si ritiene che sia stata raggiunta adeguata prova che la crisi matrimoniale irreversibile e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza siano state determinate, con nesso di derivazione causale, dai comportamenti del convenuto contrari ai doveri nascenti dal matrimonio e, pertanto, la domanda di parte ricorrente non può essere accolta.
Sulla prosecuzione del giudizio per la pronuncia di divorzio
Atteso che la ricorrente con il ricorso introduttivo ha altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nella contumacia della parte resistente, visto l'art. 473-bis e ss c.p.c. pronuncia la separazione personale dei coniugi e , ai sensi Parte_1 CP_1 dell'art. 151 co. 1 c.c.,
Provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 9/05/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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