Sentenza 8 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 08/11/2021, n. 1600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1600 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/11/2021
N. 01600/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00948/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 948 del 2021, proposto dalla
Azienda Agricola Blonda Oronzo Luigi, in persona del titolare pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe De Lucia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cisternino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarmine Moggia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio - rifiuto serbato dal Comune di Cisternino sull’istanza/diffida del 16 aprile 2021, con la quale l’Impresa individuale ricorrente ha chiesto all’Amministrazione Comunale di “accertare l’esistenza di tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi di legge per l’esercizio, da parte della Azienda Agricola Blonda, dell’attività di vendita diretta di prodotti agricoli di propria produzione senza somministrazione assistita” ex art. 4 del D. Lgs. n. 228/2001” e “di voler annullare gli atti posti in essere che hanno comportato la sospensione della S.C.I.A. sanitaria per attività a sede fissa ai sensi dell’art. 6 Regolamento CE n. 852/2004 (Pratica n. [...]-25082020- 1750), della S.C.I.A. per apertura di esercizio di vendita esercitata da produttori agricoli (Pratica n. [...]-26082020-1318), nonché il divieto di esercizio di qualsiasi attività intrapresa”
e per la conseguente condanna
del Comune di Cisternino a provvedere sull'istanza de qua mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cisternino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 19 ottobre 2021 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’Azienda Agricola (Impresa individuale) ricorrente chiede l’accertamento dell’illegittimità del silenzio - rifiuto serbato dal Comune di Cisternino sull’istanza/diffida del 16 aprile 2021, con la quale ha chiesto all’Amministrazione Comunale di “accertare l’esistenza di tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi di legge per l’esercizio, da parte della Azienda Agricola Blonda, dell’attività di vendita diretta di prodotti agricoli di propria produzione senza somministrazione assistita ex art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001” e “di voler annullare gli atti posti in essere che hanno comportato la sospensione della S.C.I.A. sanitaria per attività a sede fissa ai sensi dell’art. 6 Regolamento CE n. 852/2004 (Pratica n. [...]-25082020- 1750), della S.C.I.A. per apertura di esercizio di vendita esercitata da produttori agricoli (Pratica n. [...]-26082020-1318), nonché il divieto di esercizio di qualsiasi attività intrapresa”.
Chiede, altresì, per l’effetto, la condanna del Comune di Cisternino a provvedere sull’istanza de qua mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
1.1 A sostegno del ricorso, sono state dedotte le seguenti censure:
1) violazione e falsa applicazione di legge (art. 2 L. n. 241/1990 e s.m.i.), violazione di legge (art. 97 della Costituzione), violazione dei principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa.
Dopo avere illustrato il fondamento giuridico delle domande azionate, parte ricorrente ha concluso come sopra riportato.
2. In data 17 settembre 2021 si è costituito in giudizio il Comune di Cisternino chiedendo la reiezione del ricorso. Il successivo 29 settembre 2021 la stessa Amministrazione Comunale resistente ha depositato memore difensive svolgendo ulteriormente le proprie difese.
3. Il 1° ottobre 2021 parte ricorrente ha depositato memorie difensive insistendo per l’accoglimento del gravame.
4. Con nota depositata il 12 ottobre 2021 l’Impresa ricorrente ha rappresentato che “il Comune di Cisternino - Settore Gestione del Patrimonio Suap e Terzo Settore ha provveduto sull’istanza presentata dal ricorrente, mediante l’adozione di un provvedimento espresso che ha vietato l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande richiesta dalla ricorrente” ed ha, di conseguenza, chiesto “che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, liquidando le spese di lite ponendole a carico dell’Amministrazione resistente”.
5. In data 13 ottobre 2021 il Comune di Cisternino ha depositato memorie in replica insistendo per la reiezione del ricorso.
6. All’udienza in Camera di Consiglio del 19 ottobre 2021 la causa, su richiesta di parte, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35 comma 1 lett. c) c.p.a..
2. Infatti, osserva il Collegio che con recente provvedimento esplicito depositato in giudizio il 6 ottobre 2021, il Responsabile S.U.A.P. e Segretario Generale del Comune di Cisternino ha riscontrato l’istanza/diffida del 16 aprile 2021 confermando il divieto di svolgimento dell’attività di che trattasi per le ragioni in precedenza già significate e per l’ulteriore ragione costituita dalla carenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge.
2.1 Né assume rilievo (in senso contrario) il fatto che, con nota del 12 ottobre 2021, il difensore di parte ricorrente abbia chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
È, in proposito, appena il caso di notare che la pronuncia di c.m.c. di cui all’art. 34 comma 5 c.p.a. presuppone l’accertamento che la “pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta”.
Diversamente, nella vicenda che occupa, l’Impresa individuale ricorrente ha visto frustrata, a mezzo dell’adozione del suddetto provvedimento esplicito del Comune di Cisternino, la propria pretesa sostanziale che, come evincibile dal tenore dell’istanza/diffida del 16 aprile 2021, era specificatamente volta all’accertamento, in positivo, della sussistenza di tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi di legge per l’esercizio dell’attività di vendita diretta di prodotti agricoli di propria produzione senza somministrazione assistita ex art. 4 del D. Lgs. n. 228 del 2001.
2.2. A ciò occorre aggiungere, peraltro, per completezza, che la proposta domanda avverso il silenzio rifiuto sarebbe stata, nel merito, comunque infondata atteso che, per insegnamento consolidato, non si configura alcun obbligo di provvedere della P.A. rispetto ad un’istanza volta a sollecitare l’esercizio del potere di autotutela (così, Consiglio di Stato, Sezione V, 03/10/2012, n. 5199; in termini, Consiglio di Stato, Sezione III, 01/02/2019, n. 806).
3. Per tutto quanto innanzi sinteticamente esposto, il ricorso deve essere, quindi, dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
4. Sussistono, anche in ragione del complessivo comportamento processuale tenuto dalle parti e delle condizioni subiettive di parte ricorrente, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 19 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Referendario
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO