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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 06/05/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
SENT.N°_______
REPUBBLICA ITALIANA R.G. N° 1905/2019 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Cron. N°________ La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
1) dott. Filippo Labellarte Presidente OGGETTO: Rep. N° ________ Opposizione a
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere
decreto ingiuntivo
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente --------------------------------------------------------------------
S E N T E N Z A
nella causa civile di appello, avverso la sentenza n. 2654/2019 del Tribunale di Foggia
emessa in data 15/10/2019, pubblicata in data 18/10/2019 e notificata in data
19/10/2019, afferente il giudizio civile n. 4726/2013 R.G., avente ad oggetto:
“opposizione a decreto ingiuntivo”;
tra
già , in persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_2
pro tempore, con sede legale in Imola (Bologna), rappresentata e difesa dall'Avv.
Corrado Aquilino in forza di procura in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore;
- appellante -
e
, rappresentata e difesa dal dall'avv. Giuseppe Controparte_3
Spada, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
– appellata –
e
1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_4
difesa dal Avv. Vincenzo di Cicco in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- terza chiamata in causa appellata -
* * * * * * *
All'udienza del 07/07/2023, la causa è stata riservata in decisione, previa concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190
c.p.c., sulle conclusioni come di seguito precisate: -------------------
per l'appellante: accogliere il presente appello e, in riforma della sentenza impugnata
nella/e parte/i in cui accoglie parzialmente l'opposizione limitatamente alle fatture n.
7743/2012 e n. 107288/2012 e revoca il D.I. n. 639/2013 emesso dal Tribunale di
Foggia, accertare e dichiarare la fondatezza e l'esigibilità del credito dell'
[...]
(già anche in relazione a queste due fatture nonché CP_1 CP_2
dichiarare, per l'effetto, l'integrale rigetto della opposizione avanzata dalla , CP_3
in quanto del tutto destituita di fondamento in fatto e in diritto nonché priva di
supporto probatorio, confermando, la validità ed efficacia del D.I. 639/2013, nella sua
interezza anche per il capo delle spese, condannando la sig.ra Controparte_3
al pagamento (anche) della somma di € 4.248,00 oltre ad interessi e spese di
esecuzione e del procedimento monitorio, che sono stati già refusi ad essa in
ottemperanza alla sentenza appellata, per un importo di € 5.820,00 s.e.o. calcolato nei
limiti della somma oggetto di accoglimento dell'opposizione (al lordo degli interessi
e spese di esecuzione e del decreto ingiuntivo), e in proporzione all'importo di €
9.300,00 versato complessivamente dalla in forza della provvisoria CP_3
esecutività concessa, nonché interessi ulteriori come da decreto ingiuntivo, relativi
alle somme di cui alle fatture n. 7743/2012 e n. 107288/2012 sino all'effettivo
soddisfo; sempre in accoglimento del proposto appello, accertare e dichiarare la
nullità della sentenza di primo grado per omessa pronuncia da parte del Giudice di
2 prime cure, in violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il
pronunciato ex art. 112 c.p.c., in relazione alla domanda di esonero da ogni
responsabilità avanzata dall'(all'epoca) (ora ) Controparte_2 CP_1
nei confronti dell' condannando quest'ultima, comunque e in ogni caso CP_4
nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento del presente appello, a tener
indenne l' (già dalle conseguenze CP_1 Controparte_2
pregiudizievoli (anche sotto il profilo delle spese processuali) su di essa derivanti
dall'eventuale conferma anche in tale grado di giudizio dell'accoglimento parziale
dell'opposizione (condannando l' a pagare all' già CP_4 CP_1
quanto quest'ultima è stata ovvero potrebbe essere costretta a Controparte_2
riconoscere alla sig.ra per l'effetto del non accoglimento dell'appello CP_3
avverso la sentenza di primo grado) e/o di ogni ulteriore o diversa pronuncia a danno
dell'appellante; condannare, al pagamento delle spese e Controparte_3
compensi del presente giudizio, nonché del giudizio di primo grado per effetto della
riforma della sentenza appellata, oltre oneri accessori come per legge, nei confronti
anche della società terza chiamata in causa.
per l'appellata rigettare l'appello così come proposto dalla CP_5 CP_2
(oggi avverso la sentenza n. 2654/2019 del Tribunale civile
[...] Controparte_1
di Foggia perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti innanzi esposti;
condannare l' on sede in Imola (BO)al pagamento delle spese e dei Controparte_1
compensi del presente grado di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto
difensore antistatario.
per l'appellata dichiarare infondata e, gradatamente, inammissibile, CP_4
la domanda di manleva proposta dalla società appellante nei confronti di CP_4
con vittoria di spese.
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo n. 639/2013 – RG. 1654/2013, emesso dal
3 Tribunale di Foggia in data 8/07/2013, ingiungeva il pagamento Controparte_2
dell'importo complessivo di Euro 6.937,00 a , oltre interessi di Controparte_3
mora al tasso legale maggiorato di 3,5 punti percentuali come da contratto e spese di procedura sulla base delle fatture nn. 35143/2011, 49391/2012, 57730/2012,
107288/2012, 4663/2013 e 7743/2013 a fronte della fornitura del gas domestico erogata in Foggia, alla Via Ruffili R., n. 2.
Con atto di citazione notificato in data 14/10/2013, proponeva Controparte_3
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 639/2013 - RG. 1654/2013, emesso dal
Tribunale di Foggia in data 8/07/2013, deducendo la nullità del contratto di somministrazione sottoscritto in data 1/06/2006 e delle singole clausole, le condizioni di fornitura, in quanto ritenute in contrasto con la normativa introdotta dal D.lgs. n.
206/2005 e, nel merito, l'infondatezza della pretesa di pagamento azionata sulla scorta di consumi di gas stimati ma non accertati.
Insisteva, pertanto, nell'annullamento e revoca del provvedimento monitorio, e, in via subordinata, previo accertamento dei reali consumi, nella compensazione degli stessi con le somme già corrisposte dalla medesima sin dall'inizio del rapporto contrattuale.
Con comparsa di risposta depositata in data 16.01.2014, si costituiva l' CP_2
insistendo nel rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo
[...]
opposto.
Autorizzata su istanza di parte opponente la chiamata in causa della società
distributrice e rilevatrice dei consumi, si costituiva in giudizio all'udienza del
24/06/2014 l' contestando l'avversa domanda ed escludendo CP_4
qualsivoglia responsabilità in merito alle doglianze della . CP_3
Con ordinanza del 2/02/2015, il Giudice, autorizzava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Espletata l'attività istruttoria ammessa (interrogatorio formale e prova testimoniale),
la causa veniva decisa con la sentenza n. 2654/2019 emessa dal Tribunale di Foggia in
4 data 15/11/2019 e pubblicata in data 18/11/2019, la quale, rigettava l'opposizione circa la declaratoria di nullità del contratto di somministrazione e, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto rideterminando il credito dell' in € 2.697,00. CP_2 CP_2
L'appellante società creditrice in esecuzione della sentenza restituiva alla la CP_3
somma di € 5.820,00, nonché interessi ulteriori relativi sempre a tale somma e sino all'effettivo soddisfo.
Con atto di citazione notificato in data 18.12.2019, la ha proposto Controparte_2
appello avverso la anzidetta sentenza, nella parte in cui il giudice del Tribunale di
Foggia, in accoglimento parziale dell'opposizione a decreto ingiuntivo e,
limitatamente alle fatture n. 7743/2012 e n. 107288/2012, ha statuito che l'importo di
€ 4.248,00 non fosse dovuto dalla parte opponente.
L'appellante ha richiesto, altresì, la declaratoria di nullità della sentenza n. 2654/2019
del Tribunale di Foggia per omessa pronuncia da parte del Giudice di prime cure, in violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112
c.p.c., sulla domanda di manleva avanzata dall' nei confronti CP_2 CP_2
dell' er l'esclusiva responsabilità di quest'ultima in qualità di società CP_4
di distribuzione nella raccolta dei dati relativi ai consumi effettivi e alla manutenzione dei contatori.
Si sono costituite le appellate chiedendo il rigetto del gravame.
In corso di causa avveniva la costituzione in prosecuzione della Controparte_1
atteso che nelle more del giudizio l' veniva incorporata a seguito Controparte_2
di fusione con la stessa Controparte_1
La causa veniva riservata per la decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di estinzione del giudizio per tardiva prosecuzione avanzata dall'appellata per l'intervenuta incorporazione CP_3
5 dell' n el 14.06.2022 che si è costituita nel Controparte_2 Controparte_1
presente giudizio con comparsa del 30.01.2023.
Con riferimento al nuovo art. 2504-bis, c.c., la Suprema Corte ha a più riprese confermato il principio sancito dalle Sezioni Unite nel 2006 (cfr. Cass. civ. Sez. Unite
Ord., 08/02/2006, n. 2637) e ribadito nel 2010 (cfr. Cass. civ. Sez. Unite Sent.,
17/09/2010, n. 19698, rv. 614542), secondo cui con questa nuova norma il Legislatore
ha definitivamente chiarito che la fusione tra società non determina nelle ipotesi di fusione per incorporazione l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nella ipotesi di fusione paritaria, ma attua l'unificazione, mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, che si risolve in una vicenda evolutiva-modificativa dello stesso soggetto che conserva la propria identità,
pur in un nuovo assetto organizzativo (in senso conforme, v. anche Cass. civ. Sez. VI
- 5 Ord., 16/05/2017, n. 12119, rv. 644171-01; Cass. civ. Sez. lavoro Sent.,
16/09/2016, n. 18188, rv. 641143; Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 15/02/2013, n. 3820,
rv. 625561).
Alla luce di tale interpretazione, non ricorrerebbero, dunque, i presupposti per l'applicazione del meccanismo di successione tra enti nel processo ex art. 110 c.p.c.
Tuttavia, sul punto, sono nuovamente intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, ritenendo che la fusione per incorporazione provochi l'estinzione della società incorporata: “la fusione, dando vita ad una vicenda modificativa dell'atto
costitutivo per tutte le società che vi partecipano, determina un fenomeno di
concentrazione giuridica ed economica o "integrazione" o "compenetrazione", dal
quale consegue che i rapporti giuridici, attivi e passivi, di cui era titolare la società
incorporata o fusa, sono imputati ad un diverso soggetto giuridico, la società
incorporante o la società risultante dalla fusione” (cfr. Cass. civ. Sez. Unite,
30/07/2021, n. 21970).
Un simile fenomeno, laddove si perfezioni in corso di causa, come in questo caso, in
6 mancanza di disposizioni derogatorie comporterebbe l'applicazione degli artt.
110 e 300 c.p.c., con l'interruzione del processo e la sua prosecuzione dal successore universale o in suo confronto, previa riassunzione, quale fenomeno riconducibile al
"venir meno" della parte, di cui all'art. 110 c.p.c.. Tuttavia, in presenza di fusione sopraggiunta nel corso del giudizio, la dizione dell'art. 2504-bis c.c. - secondo cui in tutti i rapporti giuridici delle società incorporate "anche processuali" vi è una
"prosecuzione" dell'incorporante - vale ad evitare ex lege l'interruzione stessa, dato che l'incorporante ne prosegue senza soluzione di continuità i rapporti, anche processuali
(cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 30/07/2021, n. 21970).
Ne consegue che, dal momento dell'intervento, il giudizio deve proseguire nei confronti della sola validamente intervenuta nel procedimento con Controparte_1
comparsa depositata del 30.01.2023 con procura allegata.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato l'omessa e/o errata valutazione delle prove da parte del giudice di primo grado per non aver considerato provata dall'odierna appellante la correttezza dei consumi della fornitura di gas domestico relativamente agli importi contenuti nelle fatture n. 7743/2012 e n.
107288/2012, disconoscendo il credito di € 4.248,00 nei confronti della . CP_3
In particolare, a dire dell'appellante, il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto entrambe le fatture sopra menzionate oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta e, per tale ragione, la somministrante non avrebbe dimostrato il proprio credito nei confronti della . CP_3
Mentre, secondo l'appellante, solo la fattura n. 7433/2012 risulterebbe contestata dalla
, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, e comunque in termini del tutto CP_3
generici a differenza della fattura n. 107288/2012 che sarebbe rimasta del tutto incontestata dalla debitrice, risultando, peraltro, emessa sulla base di una rilevazione dei consumi effettuata in data 19/06/2012 in presenza della stessa . CP_3
L'appellante sostiene che la ha contestato genericamente solo ed CP_3
7 esclusivamente n. 2 fatture: la n. 7743/2012 e la n. 57730/2012, mentre il giudice avrebbe confuso la fattura n. 107288/2012 non contestata con le prime due contestate dalla opponente.
Oltre a ciò, l'appellante ha dedotto l'erroneità della decisione del giudice di primo grado nella parte in cui non avrebbe attribuito il dovuto rilievo alle risultanze istruttorie, dalle quali sarebbe emersa invece con chiarezza la piena funzionalità dei contatori installati presso l'immobile della - sia quello originariamente CP_3
presente e successivamente sostituito, sia quello attualmente in uso -, confermando la correttezza e l'effettività della misurazione dei consumi di gas, così come rilevati dalla società di distribuzione ( , comunicati alla società fornitrice CP_4
( e fedelmente riportati nelle fatture n. 7743/2012 e n. Controparte_2
107288/2012.
Mentre, l'appellata sostiene che né l' né l' cui Controparte_2 CP_4
ricadeva l'onere della prova, avrebbero dimostrato che i contatori installati nell'abitazione della fossero perfettamente funzionanti ed i consumi CP_3
addebitati rispondenti a realtà.
Il motivo di gravame è fondato.
Nel caso che quivi ci occupa è pacifico che l'appellata ha assunto l'obbligazione di pagamento nei confronti della in virtù dell'incontestato Controparte_6
contratto di somministrazione di gas domestico e dell'effettiva erogazione della prestazione, così come statuito dalla pronuncia di primo grado.
Ciò posto, prima di procedere all'esame degli atti di causa, va rammentato che nei contratti di somministrazione di energia e gas naturale, a fronte della contestazione della congruità dei consumi portati dalle bollette e della conformità ai consumi effettivi dei dati assunti per l'emissione delle fatture, spetta al somministrante (società che fornisce il bene) e non al distributore (società che fornisce il bene per la fornitura agli utenti), in ossequio ai criteri sul riparto dell'onere della prova desumibili dagli artt.
8 1218 e 2967 c.c., fornire la prova del quantum del prodotto erogato e della corretta quantificazione del corrispettivo richiesto.
Con riguardo alla rilevazione dei consumi, occorre innanzitutto ribadire il principio di diritto in base al quale “In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei
consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di
veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di
provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve
dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e
che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto” (ex multis
Cassazione civile sez. III, 09/01/2025, n. 512; Cassazione civile sez. III, 22/11/2016,
n. 23699).
Tuttavia, va osservato, in virtù del principio di vicinanza della prova, l'allegazione in ordine alla non corrispondenza tra i consumi rilevati e quelli effettivi non può essere genericamente formulata, essendo onere dell'utente contestare il malfunzionamento del contatore e provare in maniera circostanziata l'entità dei consumi effettuati nel periodo, eventualmente con riferimento al dato statistico del consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente agli ordinari consumi di energia (si vedano, in tal senso, C. Appello Firenze sez. III, 18.5.22 n. 950; Cass. n. 297/20; C.
Appello Catania, sez. I, 13.4.22 n. 777; Trib. Milano sez. XI, 16.2.21 n. 1407).
Le contestazioni che ha mosso la parte appellata si limitano alla presuntività dei consumi rilevati dal contatore e all'incongruenza con gli importi indicati in bolletta,
con specifico riferimento alle fatture n. 7743/2012 e n. 577730/2012 (si veda atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e doc. n. 2 e 5 del fascicolo di parte opponente di primo grado) mentre, a differenza di quanto motivato dal giudice di primo grado non risulta che abbia contestato la fattura n.107288/2012 di € CP_3
928,00, emessa sia a titolo di acconto per il periodo maggio – agosto 2012 che di conguaglio del periodo 16/12/2011 – 06/08/2012.
9 Pertanto, in assenza di contestazione specifica, non può negarsi il diritto di credito vantato dalla icuramente per la fattura n.107288/2012. Controparte_1
Mentre, per quanto riguarda la fattura n. 7743/2012 di € 3.320,00 contestata con racc.
a.r. del 6.9.2012 emessa sia a titolo di acconto per il periodo ottobre 2011 – gennaio
2012, che a conguaglio dei consumi relativi al periodo 30/6/2011 – 16/12/2011, il giudice di primo grado ha dedotto il mancato funzionamento del consumatore dalla sostituzione in data 19.6.2012 del misuratore a quattro cifre fabbricato nell'anno 1968,
in uso all'appartamento della , con uno “a cinque cifre”, nonché dalle CP_3
risultanze dello stesso verbale di sostituzione del 19.6.2012 prodotto in originale dall' da cui si rileva un consumo a quella data, determinato in CP_4
contraddittorio, pari a mc 1565 differente dal consumo stimato di mc 11565 (dieci mila mc in più) addebitato in bolletta alla a titolo di conguaglio. CP_3
A tal proposito, non può non rilevarsi l'errore in cui è incorso il giudice di prima istanza, sulla base del fatto che il contatore a quattro cifre una volta superati i 9.999
mc si sia azzerato, ripartendo da 1 mc. e, quindi, la misurazione di mc 1.565 mc è
solamente l'effetto dell'azzeramento del contatore e sarebbe invece da leggere come mc 11.565 mc.
La circostanza dell'azzeramento del contatore ogni qual volta esso supera i 9.999 mc
è confermata dal rapporto di servizio sottoscritto dalla , prodotto in giudizio CP_3
(doc. n. 3 del fascicolo di primo grado dell'odierna appellata) ove è espressamente indicato il motivo della sostituzione con la dicitura “cambio contatore 4 cifre”, oltre che dalla testimonianza resa dal teste il quale non fa alcun Testimone_1
riferimento al malfunzionamento del contatore di lettura.
Vertendosi in controversia in cui si contesta l'effettività dei sovraconsumi senza che sia emerso un malfunzionamento del contatore ma una semplice sostituzione, la a fondamento della detta contestazione, avrebbe dovuto dimostrare i consumi CP_3
di energia avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle
10 precedenti bollette, corrispondente a determinati impieghi di energia, equivalenti anche nel periodo in contestazione, ovvero dimostrare la prolungata assenza senza consumi.
Le testimonianze rese dai testi e privi di competenze tecniche, vanno Tes_2 Tes_3
confermate inattendibili in ragione della genericità delle loro deposizioni, in quanto riferiscono di presunte perdite di gas senza riferirne gli sviluppi, e senza neppure aver segnalato tali anomalie, che non sono state confermate dal tecnico il quale Tes_1
si recò solamente per la sostituzione del contatore solamente da un apparecchio a quattro cifre rispetto ad uno più moderno a cinque cifre.
Sulla base degli unici rapporti di lettura allegati in giudizio e non contestati, ossia dall'intervento di sblocco del contatore (5/2/2007) per mc 2852 a quello di sostituzione dello stesso (19/6/2012) per 11.565 si ricava una differenza di consumi di 8713 mc,
che determinano per 64 mesi un importo medio mensile di consumo di 136 mc in linea con i consumi medi di una normale famiglia, tenuto conto che nei mesi invernali i consumi sono notevolmente più gravosi.
Quindi, in assenza di elementi che possono far presumere che il contatore non funzionasse in quanto le contestazioni mosse dalla appellata si rivelano di scarsa efficacia, dal momento che ella non ha fornito elementi sufficienti per superare la presunzione di veridicità dei consumi indicati dal fornitore, la quale ha dedotto semplicemente e genericamente un malfunzionamento del contatore, senza richiedere accertamenti specifici in merito, limitandosi a contestare l'eccessività dei consumi, con rilievi generici ed indeterminati, non consente di ritenere viziate le misurazione eseguite dalla società di somministrazione.
Difatti, come emerge dalla stessa testimonianza resa dal teste , Testimone_1
responsabile della rete e coordinatore dell'area tecnica della società di distribuzione l'appellata non ha mai effettuato segnalazioni in merito al cattivo CP_4
funzionamento del misuratore del gas, nemmeno in sede di sostituzione dello stesso
11 chiedendo una verifica, né è stato provato il contrario.
Le contestazioni dell'appellata circa la sproporzionalità dei consumi, non colgono il segno, risultando queste assolutamente così generiche e non circostanziate, e comunque non provate nel lungo periodo.
Di conseguenza, la non ha assolto al proprio onere probatorio in ordine alla CP_3
non veridicità dei consumi indicati in bolletta, deducendo solo genericamente la quantificazione dei consumi riportata sulle fatture, senza fornire compiuta prova circa l'eccessività degli importi fatturati, ossia allegando e provando dati concreti di ciò
indicativi quali le dimensioni dell'immobile, gli apparecchi collegati, l'assenza per lunghi periodi dalla propria abitazione.
E, quindi, tenuto conto che il giudice di primo grado è incorso in errore nella disamina delle risultanze istruttorie di primo grado e, di conseguenza, nell'aver ritenuto non provata dalla somministrante la corretta funzionalità del contatore e dei consumi rilevati, così disconoscendo la pretesa creditoria dell'appellante in relazione alle fatture nn. 7743/2012 e 107288/2012 le stesse debbono essere invece riconosciute alla società appellante.
Per tale ragione l'appello merita accoglimento.
Il secondo motivo di gravame riguardante la domanda di manleva sulla domanda di manleva avanzata dall' nei confronti dell' è Controparte_2 CP_4
assorbito dal mancato accoglimento dell'opposizione della che viene CP_3
interamente rigettata confermando integralmente il credito avanzato dalla appellante.
In conseguenza della riforma della sentenza di primo grado sono da rideterminare le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio con una liquidazione unitaria e globale della lite in base al principio della la soccombenza.
Le spese processuali sono liquidate in dispositivo avuto riguardo al valore della causa
(5.200,00 – 26.000,00) in favore dell'appellante.
Mentre, le spese tra e sono interamente Controparte_1 CP_4
12 compensate anche per il presente grado di giudizio, tenuto conto che la chiamata fu autorizzata dal giudice, e non consente in relazione all'esito del giudizio e alla natura delle questioni affermate di ritenere soccombente la società ei Controparte_1
confronti dell' la quale aveva la responsabilità di controllo della CP_4
funzionalità dei contatori di misurazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da (già , avverso la Controparte_1 Controparte_2
sentenza n. 2654/2019 emessa dal Tribunale di Foggia, in data 15/11/2019, e pubblicata in data 18/11/2019 così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.
2654/2019 emessa dal Tribunale di Foggia in data 15/11/2019 e pubblicata in data 18/11/2019, condanna a corrispondere Controparte_3
alla la ulteriore somma complessiva di € 4.248,00 Controparte_1
riveniente dalle fatture nn. 7743/2012 e 107288/2012;
2) Condanna l'appellata, , al pagamento delle Controparte_3
spese processuali del doppio grado di giudizio in favore di CP_1
(già , che liquida quanto al primo grado in Euro
[...] Controparte_2
2.540,00 per compensi, quanto al grado di appello in Euro 380.00 per spese ed Euro 2906,00 per compensi, oltre alle spese generali, il Cap e l'Iva;
3) Le spese tra e sono integralmente Controparte_1 CP_4
compensate.
Così deciso videoconferenza del 28.01.2025
Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Dellosso
Il Presidente
Dott. Filippo Labellarte
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