Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/05/2025, n. 3388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3388 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 961/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE composta da
Nicola Saracino Presidente
Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Giovanna Gianì Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 961 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione a seguito dell'udienza del
20.06.2024 trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., pendente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Antonio Rosetta e con lui elettivamente domiciliata in Roma, Via del
Viminale n. 43, nonché digitalmente all'indirizzo di p.e.c.:
, Email_1
APPELLANTE
E
(P.IVA in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Della Rocca ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Francesca Crivellari, con studio in Roma, Via
Umberto Tupini n.10
APPELLATA avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
21223/2019 pubblicata in data 5.11.2019, non notificata
CONCLUSIONI:
- nel merito: previa sospensione dell'efficacia della sentenza - accogliere il presente appello per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 21223/2019 emessa dal Tribunale di Roma in data 5 novembre 2019, nella parte in cui ha respinto la domanda proposta da nei confronti di in Parte_1 Controparte_1 quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata e, per l'effetto Sempre in via principale, accertare e dichiarare “la falsità delle firme apposte sul a) “contratto di credito al consumo” (n. pratica ); b) “Modulo di Adesione alla Polizza P.IVA_2
Indennitaria” n° 24891 sottoscritto sempre dalla , per conto dell'Attrice, CP_1 con la Europ Assistance S.p.A.; c) “Modulo di Richiesta di finanziamento personale”;
e, per l'effetto, dichiarare nulli i richiamati atti e qualsivoglia rapporto contrattuale con la Sempre in via principale, accertare e dichiarare l'indebita Controparte_1 percezione della somma di € 23.412,30 da parte della e, per Controparte_1
l'effetto, condannare la alla restituzione di € 23.412,30, oltre Controparte_1
rivalutazione monetaria ed interessi legali o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
- in ogni caso, con vittoria di onorari e spese di entrambi i gradi di giudizio;
- in via istruttoria, si chiede ammettersi, senza inversione dell'onere della prova ed al solo fine di confermare la non riconducibilità all'Appellante di tali sottoscrizioni e
l'ingiustizia degli addebiti, si chiede ammettersi idonea C.T.U.”
per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, previa reiezione della istanza di sospensione della esecutività della sentenza n.21223/19 del Tribunale di Toma, IN
TESI: confermare in ogni sua parte la sentenza n.21223/19 emessa dal Tribunale di
Roma il 01/11/19; IN IPOTESI di dichiarazione di nullità e/o annullamento del contratto n.044454421, preso atto dell'avvenuto bonifico di €.15.000,00 effettuato da
a favore della sig.ra in data 02/09/11, disporre la Controparte_1 Parte_1
restituzione di tale somma maggiorata degli interessi legali dal 02/09/11, eventualmente disponendo la compensazione con gli importi che dovessero essere riconosciuti dovuti alla sig.ra da In ogni caso con vittoria Parte_1 Controparte_1 di spese e compensi di causa”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di appello tempestivamente notificato, ha impugnato la Parte_1
sentenza indicata in epigrafe che così ha statuito:
“- Respinge la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata.; CP_1
-Condanna altresì parte attrice alla rifusione delle spese di questo giudizio, liquidate a favore della convenuta nella misura di € 4.835,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali i.v.a., c.p.a. come per legge.
- Pone definitivamente a carico della soccombente le spese necessarie per la
CTU.” aveva convenuto innanzi al Tribunale di Roma la società Parte_1 [...]
al fine di sentirla condannare alla restituzione delle somme addebitatele CP_1
in relazione al contratto di finanziamento – credito al consumo n. 0444544211 con decorrenza dal 26 agosto 2011 – che la stessa asseriva non avere mai richiesto e sottoscritto.
A fondamento delle proprie istanze, l'attrice aveva esposto che, nel corso del mese di febbraio 2015, a seguito delle richieste di pagamento ricevute dalla
[...] per la somma residua di € 23.412,30, aveva chiesto alla finanziaria CP_1
l'inoltro della documentazione attestante le ragioni dell'asserito credito. Visionata la documentazione e verificata la falsità della firma apposta sui documenti, la Parte_1
aveva chiesto alla propria banca (Unicredit) il rilascio di estratti conto scoprendo, solo allora, l'illegittima detrazione da parte della - a partire dall'agosto CP_1 CP_1 del 2011 - della somma di € 2.934,61 mediante addebito diretto sul conto (RID). Oltre a tali somme, aveva rilevato anche un bonifico effettuato per l'attivazione di una carta di credito n° 4096448148534983, mai utilizzata.
L'attrice aveva chiesto, pertanto, di accertare e dichiarare la falsità delle firme apposte sui documenti relativi al suddetto contratto e, per l'effetto, dichiarare nulli i richiamati atti e il rapporto contrattuale con la e condannare la Controparte_1 [...]
alla restituzione della somma di € 23.412,30 indebitamente percepita dalla CP_1
convenuta.
La si era costituita chiedendo il rigetto della domanda e, stante Controparte_1
la contestazione di parte attrice in ordine alle firme dalla stessa apposta al contratto di finanziamento, aveva proposto istanza di verificazione. Il Tribunale, all'esito della disposta CTU grafologica, rigettava la domanda attorea.
A fondamento della decisione, il Tribunale rilevava che:
- la carta di identità della allegata al contratto di finanziamento era Parte_1
stata rinnovata a pochi giorni dalla sottoscrizione dello stesso e, dunque, non era quella posseduta dalla in ragione di un pregresso contratto di CP_1
finanziamento tra le parti, ma doveva essere stata necessariamente consegnata dalla per concretizzare il finanziamento oggetto di causa, non Parte_1
potendo trattarsi, come sostenuto invece dall'attrice, di quella di cui la CP_1
già disponeva in ragione di un contratto pregresso;
- la c.t.u. aveva accertato che: “l'atto di finanziamento, prima della sottoscrizione era predisposto su copia fotostatica;
successivamente sono state vergate le sottoscrizioni; i fogli sono nuovamente transitati attraverso un mezzo meccanico (Laser Printer), anch'esso a base di toner, per completare l'operazione di riempimento delle parti che si riferiscono al finanziamento” con la conseguenza che non era vero che la contraente aveva firmato dei fogli bianchi, bensì un contratto c.d. predisposto;
- le condizioni di finanziamento dovevano essere certamente note alla SI
la stessa avendo già usufruito di altro rapporto con la medesima Parte_1
società e in quanto la aveva inviato, di volta in volta, alla Controparte_1
contraente gli estratti conto e i documenti di sintesi relativi al contratto che non erano stati oggetto di contestazione;
- il contratto di prestito personale era stato definito presso l' Agenzia convenzionata, la cui stipula non richiedeva alcun contatto diretto tra la
Finanziaria ed il richiedente il finanziamento in quanto alla identificazione provvedeva il personale dell'esercizio presso cui veniva richiesto;
evinceva dall'estratto conto l'addebito mensile sul conto diretto della SI Parte_1
e la relativa causale di riferimento.
Tutti questi elementi in fatto smentivano l'assunto di parte attrice, avendo viceversa la dimostrato il proprio credito CP_1
Avverso la prima decisione ha proposto appello articolando due Parte_1
motivi di appello.
Con il primo motivo di appello l'appellante lamenta l'erronea interpretazione delle risultanze della CTU. Secondo l'appellante, dall'elaborato peritale emergeva che “in base a quanto rilevato, esaminato e dimostrato è possibile affermare che le otto sottoscrizioni apposte sul finanziamento personale , sull'autorizzazione CP_1 permanente di addebito in conto (R.I.D.) e sul “Modulo di adesione alla polizza
[...]
n. 24891 risultano apposte antecedentemente al testo”. Pertanto, CP_1
contrariamente a quanto opinato dal primo Giudice, la CTU avrebbe confermato che la aveva sottoscritto il modulo della in bianco, essendo stato lo Parte_1 CP_1
stesso compilato completamente solo con la stampa del finanziamento e delle condizioni contrattuali unilateralmente individuate. Sostiene l'appellante che, infatti, il
CTU ha ben chiarito che, nel caso di specie, “i fogli sono nuovamente transitati attraverso un mezzo meccanico (Laser Printer), anch'esso a base di toner, per completare l'operazione di riempimento delle parti che si riferiscono al finanziamento”.
Il Tribunale non avrebbe dunque valutato che, nel caso di specie, con l'espressione “foglio in bianco” non si intende riferirsi ad un foglio del tutto privo di apposizione di ogni elemento grafico, dovendosi al contrario riferire al documento il cui contenuto è sì precompilato, ma “riempito” nelle sue parti essenziali in un momento successivo alla sottoscrizione della parte.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta “l'irrazionalità ed illogicità della motivazione e l'erronea valutazione del materiale probatorio”.Sostiene l'appellante che, mentre in un primo momento lo stesso Giudicante ha riconosciuto che “il completamento del documento è successivo all'apposizione della sottoscrizione della contraente” immediatamente dopo ha concluso che “la contraente non ha firmato un foglio “in bianco” ma un contratto cd. predisposto” quasi che le condizioni di finanziamento fossero da ritenersi clausole puramente formali e pleonastiche e non, come in realtà è, il nucleo fondamentale del finanziamento stesso.
Sotto altro profilo, l'appellante evidenzia che il Tribunale ha ritenuto erroneamente che “le condizioni di finanziamento dovevano essere certo note alla SI , attribuendo valore predominante ed assorbente alla “data di rinnovo Parte_1 del documento di identità” e non alla “titolarità di altro e diverso rapporto tra le parti in causa”. Così facendo, il Tribunale ha omesso di considerare la prassi secondo cui gli istituti di credito chiedono al cliente di fornire nuovamente i documenti già forniti perché scaduti o per aggiornare fascicolo. Al contrario, la sussistenza di un altro e diverso rapporto con la rende verosimile, sia il possesso da parte di Controparte_1 quest'ultima dei documenti d'identità, sia la mancanza di immediato reclamo da parte di quest'ultima.
Infine, non era vero che la appellata avesse inviato, di volta in volta, alla Parte_1
gli estratti conto e i documenti di sintesi relativi al contratto, atteso che non vi era alcuna prova in atti della ricezione dei citati documenti, tanto più che la CP_1
formulava domanda di interrogatorio formale al fine di compensare tale assenza.
[...]
L'appello è inammissibile.
Occorre partire dal contenuto del thema decidendum della presente controversia come definito dalle difese attoree e fatto oggetto di accertamento nella sentenza di primo grado, dove la aveva in via principale rassegnato le seguenti conclusioni: “ Parte_1
Voglia il Tribunale accertare e dichiarare la falsità delle firme apposte a) sul contratto di credito al consumo … b) modulo di adesione alla polizza indennitaria …c) modulo di richiesta …d) “n. 2 (due) fogli/estratti bancari….
Sempre in via principale, accertare e dichiarare l'indebita percezione della somma di € 23.412,30 da parte della e, per l'effetto, condannare Controparte_1 la alla restituzione di € 23.412,30 oltre rivalutazione monetaria CP_1 CP_1 ed interessi legali …”.
La domanda va quindi qualificata in termini di accertamento negativo del credito.
Sulla base di queste premesse, il Tribunale ha disposto consulenza grafologica che
è pervenuta alle seguenti conclusioni:
1) le firme in numero 8 poste sul “contratto di finanziamento personale
[...]
e sul “Modulo di adesione alla polizza n. 24891, sono CP_1 Controparte_1
riconducibili alla mano della stessa sig.ra e sono perciò Parte_1
AUTOGRAFE
2) i documenti in verifica sono inizialmente “frutto” di copie fotostatiche e le firme sono state apposte successivamente nelle copie fotostatiche stesse.
Le copie fotostatiche sulle quali sono state apposte, in un primo momento le firme autografe della sig.ra sono transitate in un secondo momento Parte_1
attraverso un mezzo mecca-nico (Laser Printer) a toner, per completare gli estremi utili al finanziamento.
3) le parti compilate successivamente attraverso un mezzo meccanico (Laser
Printer) a toner non sono contestuali alle sottoscri-zioni in verifica, ovvero sono state inserite successivamente alle firme in verifica.
Ora, traendo spunto dagli esiti della consulenza, la solo nella comparsa conclusionale di primo grado e, in seguito, nell'atto introduttivo del presente appello
(punto 13), la parte ha inammissibilmente mutato i termini della propria difesa, ammettendo di aver sottoscritto dei moduli ma adombrando il carattere abusivo del riempimento degli stessi fogli firmati in bianco (absque pactis).
La deduzione è peraltro estremamente generica, essendosi la parte limitata a riferire che le erano stati fatti firmare dei moduli della senza in ogni Controparte_1
caso indicare da chi, in quale contesto e, soprattutto, se fossero intervenuti o meno accordi in tal senso e di che genere, non permettendo così di comprendere se i medesimi possano qualificarsi “contra pacta” o “absque pactis”.
E' evidente che una simile impostazione non è compatibile sotto alcun profilo con la difesa iniziale, fermamente incentrata sulla apocrifia delle firme apposte sul contratto finanziamento (in tesi mai sottoscritto), difesa radicalmente smentita dagli esiti della consulenza.
Né è possibile dubitare di tale approdo esegetico alla luce del contenuto degli atti difensivi di primo grado ( memorie ex artt. 183 VI comma nn. 1) e 2) c.c.) dove non vi è alcun cenno al tema dell'abusivo riempimento ma, anzi, la parte ha sollecitato ex art. 210 cpc la produzione, ad opera della controparte, degli originali dei documenti impugnati al fine di consentire la perizia grafologica.
Di tale aporia si è altresì avveduta la controparte nella propria comparsa di costituzione in appello.
Quanto emerso dalla consulenza circa l'abusivo riempimento dei moduli avrebbe imposto, secondo i principi, l'esperimento di apposita querela di falso (v. ex pluribus
Cass. 25.07.2016 n. 11028).
L'appello va dunque dichiarato inammissibile con la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base ai valori medi di cui alla tabella allegata al d.m. 13.08.2022, n. 247 e ss.mm.ii, tenuto conto del valore della lite .
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
così provvede:
[...]
a) dichiara inammissibile l'appello, confermando la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al rimborso, in favore della appellata delle spese del grado che si liquidano in € 8.500 per compensi, oltre Iva, cpa e spese forfetarie al 15%.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.05.2025
Il consigliere est.
Giovanna Gianì
Il Presidente
Nicola Saracino