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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/11/2025, n. 4126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4126 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 12706/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 Francesco Luigi de Cesare;
e
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La CP_1 Gatta;
a seguito di trattazione scritta della causa ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda giudiziale – volta alla condanna dell' CP_1 alla corresponsione della pensione di vecchiaia anticipata di cui all'art. 1, comma 8, d. lgs. 503/1992 – deve essere accolta per quanto di ragione in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto rivendicato con le precisazioni di seguito illustrate. Com'è noto, il d. lgs. 503/1992 subordina, in linea generale, il diritto alla pensione di vecchiaia ad un duplice requisito, l'uno di carattere anagrafico, costituito dall'avere l'assicurato, alle singole scadenze individuate dalla allegata tabella A, l'età ivi indicata (art. 1 d. lgs. 503/1992), e l'altro di carattere assicurativo–contributivo, rappresentato, a regime, da almeno venti anni di contribuzione (art. 2 d. lgs. 503/1992). L'elevazione dei limiti di età di cui sopra non si applica, tuttavia, agli invalidi in misura non inferiore all'80% (art. 1, ultimo comma, d. lgs. 503/1992).
1 Ciò posto, parte ricorrente nella presente sede ha inteso richiedere il riconoscimento della pensione proprio sulla base di tale ultima disposizione. Conseguentemente, al fine della sussistenza del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata (come appunto garantita dall'art. 1, comma 8, d. lgs. 503/1992) è necessaria la contemporanea sussistenza del requisito assicurativo-contributivo di cui innanzi, dello stato invalidante della parte ricorrente (come detto non inferiore all'80%) nonché del requisito anagrafico previsto dalla disciplina previgente rispetto al d. lgs. 503/1992 (pari a 60 anni per gli uomini e a 55 anni per le donne). Ciò posto, con riferimento alla fattispecie di cui all'odierno vaglio deve essere osservato che la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, sia del requisito assicurativo-contributivo sia del requisito anagrafico come innanzi illustrati è pacifica tra le parti in quanto allegata dalla stessa parte attrice e non specificamente contestata dall'istituto resistente. Appare conseguentemente necessaria la verifica della eventuale sussistenza del solo stato invalidante della parte ricorrente per godere della pensione di vecchiaia anticipata di cui al comma 8 dell'art. 1 del citato d.lgs.. In proposito il C.T.U. all'uopo nominato - le cui conclusioni questo Giudicante condivide in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici - ha accertato la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, di un'invalidità dell'80% con decorrenza dal 17.01.2024. L' ha inoltre chiesto che il riconoscimento della CP_1 domanda segua quale data di decorrenza il principio della cd. “finestra mobile”. Siffatta richiesta è meritevole di pregio sulla base del condivisibile orientamento interpretativo secondo cui: “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della l. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif. in l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per
2 le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti"” (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 29191/2018). In ragione di tanto, dovendosi ritenere che la parte ricorrente abbia maturato tutti i requisiti relativi alla prestazione in argomento in data 17.01.2024, l' CP_1 deve essere condannato alla corresponsione della pensione di vecchiaia anticipata a far data dall'1.02.2025 (e cioè con slittamento della decorrenza di un anno rispetto al perfezionamento di tutti i relativi requisiti) oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati e salvo il limite di cui all'art. 16, 6° comma, della legge n. 412/91. In ragione della predetta decorrenza del diritto alla percezione della pensione oggetto di causa è infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall' . CP_1
Le spese di lite sono integralmente compensate in ragione dell'accertamento dei requisiti di legge solo durante il corso del giudizio (e non a far data dalla domanda amministrativa come richiesto in ricorso). Le spese della C.T.U. – nell'importo già liquidato in corso di causa – sono definitivamente poste a carico dell' stante la dichiarazione ex art. 152 disp. CP_1 att. c.p.c..
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna l' alla corresponsione della CP_1 pensione di vecchiaia anticipata a far data dall'1.02.2025 oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati e salvo il limite di cui all'art. 16, 6° comma, della legge n. 412/91;
- compensa integralmente le spese di lite;
- pone le spese della C.T.U. definitivamente a carico dell' CP_1
Bari, 06/11/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 Francesco Luigi de Cesare;
e
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La CP_1 Gatta;
a seguito di trattazione scritta della causa ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda giudiziale – volta alla condanna dell' CP_1 alla corresponsione della pensione di vecchiaia anticipata di cui all'art. 1, comma 8, d. lgs. 503/1992 – deve essere accolta per quanto di ragione in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto rivendicato con le precisazioni di seguito illustrate. Com'è noto, il d. lgs. 503/1992 subordina, in linea generale, il diritto alla pensione di vecchiaia ad un duplice requisito, l'uno di carattere anagrafico, costituito dall'avere l'assicurato, alle singole scadenze individuate dalla allegata tabella A, l'età ivi indicata (art. 1 d. lgs. 503/1992), e l'altro di carattere assicurativo–contributivo, rappresentato, a regime, da almeno venti anni di contribuzione (art. 2 d. lgs. 503/1992). L'elevazione dei limiti di età di cui sopra non si applica, tuttavia, agli invalidi in misura non inferiore all'80% (art. 1, ultimo comma, d. lgs. 503/1992).
1 Ciò posto, parte ricorrente nella presente sede ha inteso richiedere il riconoscimento della pensione proprio sulla base di tale ultima disposizione. Conseguentemente, al fine della sussistenza del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata (come appunto garantita dall'art. 1, comma 8, d. lgs. 503/1992) è necessaria la contemporanea sussistenza del requisito assicurativo-contributivo di cui innanzi, dello stato invalidante della parte ricorrente (come detto non inferiore all'80%) nonché del requisito anagrafico previsto dalla disciplina previgente rispetto al d. lgs. 503/1992 (pari a 60 anni per gli uomini e a 55 anni per le donne). Ciò posto, con riferimento alla fattispecie di cui all'odierno vaglio deve essere osservato che la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, sia del requisito assicurativo-contributivo sia del requisito anagrafico come innanzi illustrati è pacifica tra le parti in quanto allegata dalla stessa parte attrice e non specificamente contestata dall'istituto resistente. Appare conseguentemente necessaria la verifica della eventuale sussistenza del solo stato invalidante della parte ricorrente per godere della pensione di vecchiaia anticipata di cui al comma 8 dell'art. 1 del citato d.lgs.. In proposito il C.T.U. all'uopo nominato - le cui conclusioni questo Giudicante condivide in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici - ha accertato la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, di un'invalidità dell'80% con decorrenza dal 17.01.2024. L' ha inoltre chiesto che il riconoscimento della CP_1 domanda segua quale data di decorrenza il principio della cd. “finestra mobile”. Siffatta richiesta è meritevole di pregio sulla base del condivisibile orientamento interpretativo secondo cui: “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della l. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif. in l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per
2 le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti"” (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 29191/2018). In ragione di tanto, dovendosi ritenere che la parte ricorrente abbia maturato tutti i requisiti relativi alla prestazione in argomento in data 17.01.2024, l' CP_1 deve essere condannato alla corresponsione della pensione di vecchiaia anticipata a far data dall'1.02.2025 (e cioè con slittamento della decorrenza di un anno rispetto al perfezionamento di tutti i relativi requisiti) oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati e salvo il limite di cui all'art. 16, 6° comma, della legge n. 412/91. In ragione della predetta decorrenza del diritto alla percezione della pensione oggetto di causa è infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall' . CP_1
Le spese di lite sono integralmente compensate in ragione dell'accertamento dei requisiti di legge solo durante il corso del giudizio (e non a far data dalla domanda amministrativa come richiesto in ricorso). Le spese della C.T.U. – nell'importo già liquidato in corso di causa – sono definitivamente poste a carico dell' stante la dichiarazione ex art. 152 disp. CP_1 att. c.p.c..
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna l' alla corresponsione della CP_1 pensione di vecchiaia anticipata a far data dall'1.02.2025 oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati e salvo il limite di cui all'art. 16, 6° comma, della legge n. 412/91;
- compensa integralmente le spese di lite;
- pone le spese della C.T.U. definitivamente a carico dell' CP_1
Bari, 06/11/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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