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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/03/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 4423/2019,
TRA
, nata a [...] il [...], residente……, Parte_1 elettivamente domiciliato in Cariati, alla Via S. D'Acquisto, presso e nello studio dell'Avv.
Roberto Parise, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, con sede centrale in Controparte_1
Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carlo De
Pompeis e Umberto Ferrato ed elettivamente domiciliato in Castrovillari presso gli uffici dell'istituto, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'istante di cui in epigrafe, affermando di aver prestato attività lavorativa subordinata a titolo oneroso in agricoltura nel 2018, alle dipendenze dell'azienda agricola , per 51 giornate annue, lamentando Controparte_2
l'illegittimità del provvedimento di cancellazione del numero di giornate agricole accreditate, nonché della reiezione della richiesta di indennità di disoccupazione per l'anno 2018 ed indennità di malattia relativamente al periodo dal 8.1.19 al 12.3.2019, non spettante a causa della mancata iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, proposto infruttuosamente ricorso amministrativo, ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo la reiscrizione nell'elenco nominativo dei braccianti agricoli per l'anno 2018, l'accertamento del diritto alla percezione dell'indennità di disoccupazione agricola e malattia per i periodi indicati in ricorso, con condanna di alla loro conseguente liquidazione. CP_3
L' convenuto si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda in quanto CP_1
nel merito infondata.
Nel dettaglio, ha dedotto che la ricorrente non è stata iscritta negli elenchi dei braccianti CP_3
agricoli per l'annualità in contesa in quanto non esiste alcuna denuncia aziendale da parte del datore di lavoro.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione documenti ed espletamento di prova testimoniale.
****
In via preliminare, tenuto conto delle domande promosse, occorre chiarire che il presente giudizio è teso all'iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli e all'accertamento del diritto alle indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2018 e di malattia per l'anno 2019, secondo quanto chiaramente dedotto e preteso dalla parte ricorrente in ricorso.
dal canto suo, deduce l'inesistenza del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze CP_3 dell'azienda agricola , atteso che, come risultante dall'estratto delle banche Controparte_2
dati di “il quale raccoglie i flussi telematici DMAG inviati dai diversi datori di lavoro CP_3
della ricorrente nel corso degli anni, aventi ad oggetto le informazioni circa le prestazioni lavorative atte a fondare poi le pretese contributive dell e, allo stesso tempo, le CP_1
richieste di prestazioni previdenziali avanzate dai lavoratori, come nel caso di specie- a favore della ricorrente per l'anno 2018 non è stata dichiarata alcuna giornata di lavoro agricolo da nessun datore di lavoro”(cfr. memoria costituzione pag.2). CP_3
Parte ricorrente, di contro, sostiene di aver svolto la predetta attività, producendo a supporto tra i documenti, anche l'elenco annuale di variazione dei nominativi dei lavoratori agricoli del comune di Crosia riferito all'anno 2018, nel quale sarebbe stato indicato anche il nominativo di parte ricorrente. Tuttavia, va sin da subito rilevato che, le generalità della lavoratrice indicata non corrispondono a quello di parte ricorrente, dal momento che sull'elenco è riportata l'indicazione di nata a [...] il [...], invece, la ricorrente, per Controparte_4
come riportato sul documento di identità è nata a [...], il Parte_1
21.9.1971.
Dunque, non vi è prova della sua iscrizione nell'elenco nominativo dei braccianti agricoli per l'annualità in contesa.
Ebbene, condizione per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione è sicuramente la sussistenza di un rapporto di lavoro agricolo subordinato stante il disconoscimento operato dall' per effetto della mancata denuncia da parte del datore di lavoro (cfr. memoria di CP_3
costituzione).
È preliminare, quindi, verificare la condizione primigenia per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione e quella di malattia: la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Non può non essere sottaciuto che emerge dagli atti una macroscopica ed evidente discrasia tra le deduzioni contenute in ricorso e la documentazione acclusa nella produzione di parte.
Stante il contrasto tra le deduzioni e la documentazione in atti è necessario valutare con maggiore rigore le risultanze della prova orale espletata.
Giova premettere che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa, nonostante la presenza di specifiche discipline normative di taluni suoi aspetti, dato il tenore dell'articolo citato, peraltro collocato in una ripartizione del codice civile relativa all'“impresa in generale”. Può e deve quindi farsi riferimento alla ordinaria nozione giuridica di lavoro subordinato, per la quale è rilevante la messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie a favore del datore di lavoro, sulla base di un rapporto di corrispettività con l'obbligazione retributiva di quest'ultimo, con l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, mentre non costituiscono in se stessi requisiti di tale tipo di rapporto, ma possono assumere a seconda delle circostanze il valore sintomatico della situazione di subordinazione, elementi quali la continuità dello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e l'esercizio concreto di poteri di controllo e disciplinari, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo aziendale e l'alienità del risultato,
l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa, l'osservanza di un vincolo di orario, l'assenza di rischio economico (cfr., nell'ambito dell'ampia giurisprudenza della Corte di Cassazione in argomento, Cass.,
12033/1992, 11178/1996, n. 11502/2000, n 14414/2000).
Riguardo, invece, il primo aspetto, su cui si erano presentate alcune difformità di orientamento nella giurisprudenza della Corte, sia circa l'effettiva necessità dell'iscrizione negli elenchi (o del cosiddetto certificato sostitutivo), in deroga all'ordinaria operatività del principio dell'automaticità delle prestazioni (necessità negata da Cass. n. 8027/1998 e n. 2543/1999, in contrasto con l'orientamento prevalente), sia circa l'incidenza dell'iscrizione negli elenchi ai fini della prova della sussistenza del requisito della prestazione dell'attività lavorativa subordinata (cfr., da un lato, Cass. n. 4936/1998 e n. 6491/1999, che hanno valorizzato una affermata presunzione di legittimità degli elenchi e, dall'altro, Cass. n. 6617/1986, n.
2543/1999, n 8315/1999, secondo cui, invece, l'iscrizione non esonera l'interessato dalla prova, almeno in caso di contestazione da parte dell'istituto assicuratore). Sul punto, le
Sezioni Unite che, con la sentenza 26 ottobre 2000, n. 1133, sulla base di un'ampia analisi, correlata ad un esauriente esame della normativa rilevante, hanno composto i contrasti di giurisprudenza.
Le Sezioni Unite, innanzitutto, hanno riconfermato, in armonia con le pronunce della Corte
Costituzionale n. 87/1970 e n. 483/1995, - in relazione ai rapporti lavorativi in esame - che il principio dell'automaticità delle prestazioni si atteggia in maniera particolare, essendo richiesta, sul piano stesso sostanziale, la concorrenza con il requisito dello svolgimento dell'attività lavorativa - nel previsto numero di giornate nell'anno - del requisito dell'iscrizione negli elenchi o del possesso del certificato d'urgenza sostitutivo, che ha la funzione di rendere certa la qualità di lavoratore agricolo, conferendole efficacia nei confronti dei terzi (salva la facoltà del lavoratore di contestare giudizialmente la denegata iscrizione, come già puntualizzato dalla giurisprudenza e in particolare da Cass., S.U., n. 6688/1983).
Sul piano dell'efficacia dell'iscrizione negli elenchi ai fini della prova del requisito sostanziale della prestazione dell'attività lavorativa in regime di subordinazione, le Sezioni
Unite hanno rilevato che l'iscrizione e il certificato sostitutivo, così come le altre analoghe attestazioni della pubblica amministrazione, non integrano una prova legale (salvo che nei ristretti limiti di contenuto di cui all'art. 2700 c.c.) e neanche possono a rigore ritenersi assistiti da una presunzione di legittimità, mentre possono essere liberamente valutati dal giudice;
coerentemente, le S.U. hanno osservato anche che la contestazione dell'efficacia di tali attestazioni non integra un'eccezione vera e propria.
Tuttavia, con particolare riferimento allo svilupparsi dell'onere della prova nell'ambito delle concrete vicende processuali, hanno sottolineato l'idoneità probatoria delle certificazioni in questione, sufficienti ad attestare il presupposto dello svolgimento dell'attività lavorativa, affermando che l'ente previdenziale, a fronte di tali attestazioni, se contesta l'esistenza dell'attività lavorativa o del vincolo di subordinazione, deve fornire con qualunque mezzo, una prova contraria. Tale affermazione è a sua volta accompagnata da significative precisazioni. Da un lato, si è valorizzata l'incidenza di eventuali accertamenti ispettivi, rilevandosi che i relativi verbali, costituendo attestazioni di fatti provenienti da organi della pubblica amministrazione, sono soggetti al medesimo regime probatorio applicabile all'iscrizione negli elenchi, sicché la loro presenza è sufficiente a rendere necessaria la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa.
Dall'altro, si è formulata una riserva, sia pure solo accennata, per l'ipotesi in cui le contestazioni dell'ente previdenziale siano basate sulla deduzione dell'efficacia ostativa svolta da un vincolo di parentela, coniugio o affinità tra lavoratore e datore di lavoro sull'operatività di una presunzione di onerosità delle prestazioni: in tal caso - affermano in sostanza le S.U.- l'interessato in sede di giudizio deve comunque integrare con altre prove le risultanze dell'iscrizione negli elenchi.
Sul punto, per quanto qui rileva, è intervenuta, a conferma del principio sopra espresso, nuovamente la S.C. che, con sentenza n. 13877 del 2 agosto 2012, ha rilevato “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa
l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”.
In definitiva, se il lavoratore vuole ottenere l'iscrizione o assume di avere diritto alle prestazioni in assenza di iscrizione, è il lavoratore medesimo che deve dimostrare la sussistenza del relativo diritto;
sé è invece l'Istituto assicuratore a contestare l'iscrizione o a negare le prestazioni in presenza di iscrizione, per inesistenza del rapporto lavorativo o per difetto di subordinazione, incombe su di esso l'onere di fornire la prova del proprio assunto, con qualsiasi mezzo, cui può replicare l'interessato con altri mezzi di prova.
L'unico teste escusso, , collega di lavoro dell'odierna ricorrente, si è limitata Testimone_1
a dichiarare che rispettavano un orario di lavoro, che si occupavano della semina e raccolta di ortaggi, quali fave e finocchi, ma non ha fornito indicazioni utili al fine di individuare i fondi dove la prestazione sarebbe stata resa (cfr. verbale udienza del 4.11.2024).
Ebbene, dal momento che il teste non riferisce nulla in ordine all'eterodirezione nonché agli elementi secondari come, ad esempio, i fondi ove veniva svolta l'attività agricola, ovvero anche alle modalità stesse dello svolgimento della prestazione, la sua dichiarazione isolata, valutata unitamente alla documentazione in atti, contrastante con le deduzioni di cui al ricorso come innanzi indicato, non può ritenersi sufficiente per fondare il convincimento del giudicante.
Inoltre, la testimone ha dichiarato a verbale di avere medesimo contenzioso con con la CP_3
conseguenza che la sua attendibilità è fortemente limitata.
In assenza, pertanto, di risultanze istruttorie atte a suffragare le circostanze dedotte in ricorso, manca il presupposto per il riconoscimento delle prestazioni richieste e la domanda non può che essere respinta.
Tenuto conto della dichiarazione attestante la consistenza reddituale della parte ricorrente da far valere ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c., le spese del presente giudizio andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona del dott.
Giordano Avallone in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 19 marzo 2025
Il GIUDICE del LAVORO dott. Giordano Avallone
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Amalia
Imbrociano - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021