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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/04/2025, n. 2990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2990 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 35975/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15.10.2024 da
1) Parte_1
Nato a Milano 12/9/1965 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Laura Luisa Forni presso il quale ha eletto domicilio telematico all'indirizzo pec
contro
2) Persona_1
Nata in Cina in data 29.07.1981 cittadina: cinese
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Michela Casartelli presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: nato il [...] a [...] Parte_2
FATTO
Il GN , con ricorso ai sensi degli artt. 337bis ss. c.c. e 473bis.29 c.p.c., depositato Parte_1
in data 16/10/2024, dato atto dei diversi provvedimenti del Tribunale, sia Ordinario che per i
Minorenni, intervenuti dal 2017 ad oggi dai quali risulta l'affidamento all'Ente (Comune di San Donato Milanese) del minore ed a far data da settembre 2023 il collocamento presso il padre, con limitazione degli incontri madre-figlio in spazio neutro da aprile 2024, dopo aver indicato le sue condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico, ha chiesto quanto segue:
- Preso atto del decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni di Milano del 05/07/2023,depositato il 16/08/2023 nel procedimento RG 1881/2021, confermato in data 22/01/2024 daldecreto emesso dalla Corte d'Appello di Milano, Volontaria Giurisdizione nel procedimento direclamo RG 967/2023, nonchè dei decreti in data 26/4/2024 ex art. 473 bis 15 cpc e in data18/6/2024 n°5703/2024 a conferma dei provvedimenti indifferibili ex artt. 473 bis.15 c.p.c. ess., nonché dell'ordinanza in data Pers 16/9/2024,disporre a carico della sig.ra a far data dal deposito del presente ricorso, a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di almeno €500,00(cinquecento/00) Pt_2
o la diversa somma che dovesse risultare in corso di causa o ritenuta equa o di giustizia, soggetta a rivalutazione automatica annuale secondo gli indici ISTAT, da corrispondere a favore del sig.
a mezzo bonifico bancario, in via anticipata al 05 di ogni mese;
Parte_1
- Disporre, altresì, che il GN , percepisca in via esclusiva e piena l'importo Parte_1 dell'assegno INPS per il minore Pt_2
Pers
- Porre a carico della sig.ra il 50% delle spese straordinarie relative al figlio secondo le Pt_2
Linee guida spese extra del Tribunale di Milano che si intendono qui integralmente richiamate
- Con vittoria di spese e competenze di causa.
Con comparsa di costituzione depositata in data 31/1/2025, dopo aver contestato il ricorso ed indicato le sue condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico, la GNa ha chiesto Persona_1
quanto segue:
IN VIA PRELIMINARE: sospendere e rinviare l'udienza ed ogni giudizio sul presente procedimento all'esito del giudizio di opposizione a precetto proposto dal OR , stante la necessità di Parte_1
Pers comprendere quanto sia dallo stesso dovuto nel Giudizio promosso inizialmente dalla ORa
Nel merito:
- Rigettare il ricorso proposto dal OR per tutte le ragioni sopra esposte;
In via Parte_1
subordinata:
- Nell'ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito non ritenga di dover accogliere quanto sopra richiesto, Pers si chiede che vengano tenute in considerazione le condizioni economiche della ORa e determinare l'importo del mantenimento secondo equità e giustizia, oltre che proporzionalità al reddito;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
All'udienza del 21.02.2024, celebrata dinanzi al GOT, le parti hanno chiesto di procedersi ex art 473 bis. 51 c.p.c. rinunciando al deposito di ulteriori difese ex art 473 bis. 17 c.p.c. e con revoca dell'udienza già fissata avanti al Giudice Delegato;
che l'udienza sia sostituita con il deposito di note scritte.
Le parti hanno chiesto il recepimento del seguente accordo:
“1. La madre corrisponderà al padre a titolo di contributo al mantenimento mensile di Pt_2
l'importo di € 100,00 entro e non oltre il 15 di ogni mese in via anticipata, con decorenza dal mese di marzo 2025, importo che verrà versato fino al mese di aprile 2025 compreso, dal mese di maggio
2025 la madre corrisponderà al padre a titolo di contributo mensile per l'importo di € 300,00, Pt_2
importo da versare entro e non oltre il 15 di ogni mese in via anticipata, somma rivalutabile annualmente secondo indici istat, inoltre la madre verserà al padre entro il 30.5.2025 la somma di
€400,00 ad integrazione per le mensilità di marzo ed aprile 2025;
2. la madre corrisponderà al padre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Milano reso in data 14.11.2017;
3. i genitori suddivideranno nella misura del 50% ciascuno l'assegno unico universale per Pt_2
4. la madre terrà a suo carico il 100% della polizza sanitaria di fino al compimento del 18 Pt_2 anno di età del figlio, il padre corrisponderà alla madre il 50% dell'eventuale franchigia dietro esibizione di giustificativi;
5. la madre si farà carico del 100 % del corso di cinese pari ad € 35 ,00 al mese.”
Con ordinanza del 25.03.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto n. 1254/2020 del 13.07.2020 emesso dal Tribunale di Milano, così come modificato dal decreto n. 8173/2024 del 16.09.2024 del
Tribunale per i Minorenni di Milano, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano, il 02.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15.10.2024 da
1) Parte_1
Nato a Milano 12/9/1965 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Laura Luisa Forni presso il quale ha eletto domicilio telematico all'indirizzo pec
contro
2) Persona_1
Nata in Cina in data 29.07.1981 cittadina: cinese
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Michela Casartelli presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: nato il [...] a [...] Parte_2
FATTO
Il GN , con ricorso ai sensi degli artt. 337bis ss. c.c. e 473bis.29 c.p.c., depositato Parte_1
in data 16/10/2024, dato atto dei diversi provvedimenti del Tribunale, sia Ordinario che per i
Minorenni, intervenuti dal 2017 ad oggi dai quali risulta l'affidamento all'Ente (Comune di San Donato Milanese) del minore ed a far data da settembre 2023 il collocamento presso il padre, con limitazione degli incontri madre-figlio in spazio neutro da aprile 2024, dopo aver indicato le sue condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico, ha chiesto quanto segue:
- Preso atto del decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni di Milano del 05/07/2023,depositato il 16/08/2023 nel procedimento RG 1881/2021, confermato in data 22/01/2024 daldecreto emesso dalla Corte d'Appello di Milano, Volontaria Giurisdizione nel procedimento direclamo RG 967/2023, nonchè dei decreti in data 26/4/2024 ex art. 473 bis 15 cpc e in data18/6/2024 n°5703/2024 a conferma dei provvedimenti indifferibili ex artt. 473 bis.15 c.p.c. ess., nonché dell'ordinanza in data Pers 16/9/2024,disporre a carico della sig.ra a far data dal deposito del presente ricorso, a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di almeno €500,00(cinquecento/00) Pt_2
o la diversa somma che dovesse risultare in corso di causa o ritenuta equa o di giustizia, soggetta a rivalutazione automatica annuale secondo gli indici ISTAT, da corrispondere a favore del sig.
a mezzo bonifico bancario, in via anticipata al 05 di ogni mese;
Parte_1
- Disporre, altresì, che il GN , percepisca in via esclusiva e piena l'importo Parte_1 dell'assegno INPS per il minore Pt_2
Pers
- Porre a carico della sig.ra il 50% delle spese straordinarie relative al figlio secondo le Pt_2
Linee guida spese extra del Tribunale di Milano che si intendono qui integralmente richiamate
- Con vittoria di spese e competenze di causa.
Con comparsa di costituzione depositata in data 31/1/2025, dopo aver contestato il ricorso ed indicato le sue condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico, la GNa ha chiesto Persona_1
quanto segue:
IN VIA PRELIMINARE: sospendere e rinviare l'udienza ed ogni giudizio sul presente procedimento all'esito del giudizio di opposizione a precetto proposto dal OR , stante la necessità di Parte_1
Pers comprendere quanto sia dallo stesso dovuto nel Giudizio promosso inizialmente dalla ORa
Nel merito:
- Rigettare il ricorso proposto dal OR per tutte le ragioni sopra esposte;
In via Parte_1
subordinata:
- Nell'ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito non ritenga di dover accogliere quanto sopra richiesto, Pers si chiede che vengano tenute in considerazione le condizioni economiche della ORa e determinare l'importo del mantenimento secondo equità e giustizia, oltre che proporzionalità al reddito;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
All'udienza del 21.02.2024, celebrata dinanzi al GOT, le parti hanno chiesto di procedersi ex art 473 bis. 51 c.p.c. rinunciando al deposito di ulteriori difese ex art 473 bis. 17 c.p.c. e con revoca dell'udienza già fissata avanti al Giudice Delegato;
che l'udienza sia sostituita con il deposito di note scritte.
Le parti hanno chiesto il recepimento del seguente accordo:
“1. La madre corrisponderà al padre a titolo di contributo al mantenimento mensile di Pt_2
l'importo di € 100,00 entro e non oltre il 15 di ogni mese in via anticipata, con decorenza dal mese di marzo 2025, importo che verrà versato fino al mese di aprile 2025 compreso, dal mese di maggio
2025 la madre corrisponderà al padre a titolo di contributo mensile per l'importo di € 300,00, Pt_2
importo da versare entro e non oltre il 15 di ogni mese in via anticipata, somma rivalutabile annualmente secondo indici istat, inoltre la madre verserà al padre entro il 30.5.2025 la somma di
€400,00 ad integrazione per le mensilità di marzo ed aprile 2025;
2. la madre corrisponderà al padre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Milano reso in data 14.11.2017;
3. i genitori suddivideranno nella misura del 50% ciascuno l'assegno unico universale per Pt_2
4. la madre terrà a suo carico il 100% della polizza sanitaria di fino al compimento del 18 Pt_2 anno di età del figlio, il padre corrisponderà alla madre il 50% dell'eventuale franchigia dietro esibizione di giustificativi;
5. la madre si farà carico del 100 % del corso di cinese pari ad € 35 ,00 al mese.”
Con ordinanza del 25.03.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto n. 1254/2020 del 13.07.2020 emesso dal Tribunale di Milano, così come modificato dal decreto n. 8173/2024 del 16.09.2024 del
Tribunale per i Minorenni di Milano, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano, il 02.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai