TRIB
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/07/2025, n. 2870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2870 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 7457/2023.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice Emanuele Pinto, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G.
7457/2023 proposta da
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 da Avv. Salvatore Altavilla,
-appellante- contro
( ), rappresentato e difeso in CP_1 CodiceFiscale_2 proprio,
-appellata- avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bari n.
2528/2022 pubblicata in data 22.11.2022 nell'ambito del giudizio R.G. 1976/2018.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha appellato innanzi a questo Parte_1
Tribunale la sentenza indicata in epigrafe.
Ha dichiarato di essere stata convenuta in giudizio dal coniuge al fine di accertare e dichiarare il di CP_1
Il Giudice
Emanuele Pinto Pagina 1 di 5 R.G. 7457/2023. lui diritto al rimborso di spese anticipate a vario titolo complessivamente pari a € 3.727,95. Ha aggiunto di aver contestato le pretese attoree e di aver altresì proposto domanda riconvenzionale chiedendo la condanna del coniuge al rimborso delle spese straordinarie di manutenzione relative alla già casa familiare nonché delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia . Per_1
Ha sostenuto l'erroneità della pronuncia impugnata contestando: a) la nullità della sentenza derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice di pace che ha delibato i mezzi di prova richiesti;
b) l'illogicità della motivazione del rigetto dell'istanza di revoca dell'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori;
c) l'illogicità della motivazione e l'erronea valutazione relative alla condanna al rimborso delle tasse universitarie per la figlia;
d) Per_1
l'omessa condanna alle spese di lite del con riferimento CP_1 alla domanda rinunciata di rimborso delle spese funerarie del padre della coniuge.
Ha concluso domandando: in via preliminare, l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza;
in via istruttoria, la revoca dell'ordinanza istruttoria del
21.06.2019 con ammissione dei mezzi istruttori richiesti;
la riforma della sentenza impugnata con l'accoglimento della domanda riconvenzionale di condanna al pagamento della somma di € 1.339,50 oltre interessi. Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario (atto di appello notificato il
05.06.2023).
I.2.- si è costituito in giudizio opponendosi CP_1 alle avverse contestazioni.
Ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per decadenza dall'impugnazione a norma dell'art. 327 c.p.c..
Ha concluso domandando: l'inammissibilità dell'appello per tardività. Con vittoria di spese di giudizio (comparsa di costituzione e risposta depositata il 05.09.2023).
I.3.- Con provvedimento del 09.11.2023, il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare della sentenza impugnata e ritenendo la causa matura per la decisione senza assunzione di mezzi istruttori ha fissato l'udienza per la
Il Giudice
Emanuele Pinto Pagina 2 di 5 R.G. 7457/2023. rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c.
I.4.- La sola parte appellata ha depositato note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni.
I.
5. Entrambe le parti non hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica.
I.6.- All'udienza del 27.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
I.7.- Con deposito telematico del 04.02.2025, la parte appellante ha domandato la rimessione della causa sul ruolo ovvero, in subordine, ha proposto istanza di rimessione in termini per il deposito di note ex art. 352 c.p.c.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.
II.1.- Preliminarmente, deve rigettarsi l'istanza con cui l'appellante ha domandato la rimessione in termini per il deposito di note ex art. 352 c.p.c..
Infatti, non vi è prova della non imputabilità della decadenza, atteso che la parte appellante ha dichiarato, senza provarlo, di aver fatto affidamento sulla pendenza di trattive di bonario componimento. Tuttavia, da un lato la circostanza è smentita dalla controparte e, dall'altro lato, la pendenza delle trattative non avrebbe mai potuto legittimare una omissione di attività giurisdizionali senza autorizzazione del
Tribunale.
Pertanto, l'istanza di rimessione non è fondata.
III.- L'appello è inammissibile poiché proposto oltre il termine di decadenza dall'impugnazione.
A norma dell'art. 327, I comma, c.p.c. l'appello non può proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza che, ai sensi dell'art. 133 c.p.c. applicabile ratione temporis, avviene mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata.
Dagli atti risulta che la sentenza impugnata n. 2528/2022 emessa nell'ambito del giudizio R.G. 1976/2018 è stata pubblicata con il deposito nella cancelleria del Giudice di
Pace di Bari in data 22.11.2022 come emerge dall'attestazione di deposito rilasciata dal funzionario giudiziario in calce al
Il Giudice
Emanuele Pinto Pagina 3 di 5 R.G. 7457/2023. provvedimento (cfr. Copia conforme sentenza appellata fascicolo parte appellante). Dal che si deduce che l'appello avverso la sentenza de qua avrebbe potuto essere proposto entro e non oltre il 22.05.2023.
Sul punto, infondata si appalesa la tesi dell'appellante secondo cui la data di pubblicazione della sentenza sarebbe, invece, quella del 05.12.2022 con conseguente tempestività dell'impugnazione notificata in data 05.06.2023. Infatti, alcuna rilevanza - ai nostri fini - può riconoscersi all'attività di annotazione della sentenza nel registro delle sentenze informatizzate presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Bari avvenuta in data 05.12.2022 (cfr. Attestazione di cui al deposito telematico del 05.09.2023 parte appellante) poiché trattasi di attività ulteriore e distinta da quella di pubblicazione del provvedimento avvenuta senza dubbio alcuno in data 22.11.2022.
Parimenti, ai fini dell'individuazione del termine per l'impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c. nessuna rilevanza può riconoscersi al procedimento di correzione di errore materiale definito dal giudice di prime cure con provvedimento del 21.03.2023: infatti, la correzione ha riguardato la mera eliminazione di un errore redazionale del documento cartaceo
(id est, nominativo del difensore di Parte_1 chiaramente percepibile dal contesto della decisione e come tale inidonea a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza (cfr., ex multis, Cass. civ. ord.
n. 380/2021).
In definitiva, alla luce di tutte le dedotte considerazioni l'appello proposto dall'appellante in data 05.06.2023 è inammissibile per tardività.
IV.- Spese e compensi del presente grado di appello devono essere posti a carico della parte appellante soccombente.
La liquidazione dei compensi deve essere effettuata sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 avendo riguardo ai parametri per le controversie innanzi al Tribunale ordinario del valore da € 1.101,00 a € 5.200,00. A norma dell'art. 4, comma I, D.M. cit. vengono apportate le modifiche indicate nella seguente tabella in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché della
Il Giudice
Emanuele Pinto Pagina 4 di 5 R.G. 7457/2023. effettività di quanto svolto nelle singole fasi (con particolare riferimento alla ridotta attività istruttoria e di trattazione):
Tabella parametri: giudizi ordinari di cognizione innanzi al Tribunale
Scaglione: da € 1.101,00 ad € 5.200,00
FASI VALORE MEDIO VARIAZIONE IMPORTO LIQUIDATO
Studio € 425,00 / € 425,00
Introduttiva € 425,00 / € 425,00
Istruttoria € 851,00 - 50% € 425,50
Decisoria € 851,00 / € 851,00
TOTALE € 2.126,50
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 con atto di citazione del 05.06.2023 avverso la
[...] sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 2528/2022 del
22.11.2022 pronunciata nell'ambito del giudizio R.G.
1976/2018, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA inammissibile l'appello;
2) CONDANNA alla rifusione, in favore di Parte_1
di spese e compensi del giudizio di appello CP_1 che si liquidano in € 2.126,50 oltre R.S.F. al 15%, C.P.A.
e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Bari, 16 luglio 2025. Il Giudice Emanuele Pinto
Il Giudice
Emanuele Pinto Pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice Emanuele Pinto, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G.
7457/2023 proposta da
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 da Avv. Salvatore Altavilla,
-appellante- contro
( ), rappresentato e difeso in CP_1 CodiceFiscale_2 proprio,
-appellata- avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bari n.
2528/2022 pubblicata in data 22.11.2022 nell'ambito del giudizio R.G. 1976/2018.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha appellato innanzi a questo Parte_1
Tribunale la sentenza indicata in epigrafe.
Ha dichiarato di essere stata convenuta in giudizio dal coniuge al fine di accertare e dichiarare il di CP_1
Il Giudice
Emanuele Pinto Pagina 1 di 5 R.G. 7457/2023. lui diritto al rimborso di spese anticipate a vario titolo complessivamente pari a € 3.727,95. Ha aggiunto di aver contestato le pretese attoree e di aver altresì proposto domanda riconvenzionale chiedendo la condanna del coniuge al rimborso delle spese straordinarie di manutenzione relative alla già casa familiare nonché delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia . Per_1
Ha sostenuto l'erroneità della pronuncia impugnata contestando: a) la nullità della sentenza derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice di pace che ha delibato i mezzi di prova richiesti;
b) l'illogicità della motivazione del rigetto dell'istanza di revoca dell'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori;
c) l'illogicità della motivazione e l'erronea valutazione relative alla condanna al rimborso delle tasse universitarie per la figlia;
d) Per_1
l'omessa condanna alle spese di lite del con riferimento CP_1 alla domanda rinunciata di rimborso delle spese funerarie del padre della coniuge.
Ha concluso domandando: in via preliminare, l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza;
in via istruttoria, la revoca dell'ordinanza istruttoria del
21.06.2019 con ammissione dei mezzi istruttori richiesti;
la riforma della sentenza impugnata con l'accoglimento della domanda riconvenzionale di condanna al pagamento della somma di € 1.339,50 oltre interessi. Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario (atto di appello notificato il
05.06.2023).
I.2.- si è costituito in giudizio opponendosi CP_1 alle avverse contestazioni.
Ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per decadenza dall'impugnazione a norma dell'art. 327 c.p.c..
Ha concluso domandando: l'inammissibilità dell'appello per tardività. Con vittoria di spese di giudizio (comparsa di costituzione e risposta depositata il 05.09.2023).
I.3.- Con provvedimento del 09.11.2023, il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare della sentenza impugnata e ritenendo la causa matura per la decisione senza assunzione di mezzi istruttori ha fissato l'udienza per la
Il Giudice
Emanuele Pinto Pagina 2 di 5 R.G. 7457/2023. rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c.
I.4.- La sola parte appellata ha depositato note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni.
I.
5. Entrambe le parti non hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica.
I.6.- All'udienza del 27.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
I.7.- Con deposito telematico del 04.02.2025, la parte appellante ha domandato la rimessione della causa sul ruolo ovvero, in subordine, ha proposto istanza di rimessione in termini per il deposito di note ex art. 352 c.p.c.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.
II.1.- Preliminarmente, deve rigettarsi l'istanza con cui l'appellante ha domandato la rimessione in termini per il deposito di note ex art. 352 c.p.c..
Infatti, non vi è prova della non imputabilità della decadenza, atteso che la parte appellante ha dichiarato, senza provarlo, di aver fatto affidamento sulla pendenza di trattive di bonario componimento. Tuttavia, da un lato la circostanza è smentita dalla controparte e, dall'altro lato, la pendenza delle trattative non avrebbe mai potuto legittimare una omissione di attività giurisdizionali senza autorizzazione del
Tribunale.
Pertanto, l'istanza di rimessione non è fondata.
III.- L'appello è inammissibile poiché proposto oltre il termine di decadenza dall'impugnazione.
A norma dell'art. 327, I comma, c.p.c. l'appello non può proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza che, ai sensi dell'art. 133 c.p.c. applicabile ratione temporis, avviene mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata.
Dagli atti risulta che la sentenza impugnata n. 2528/2022 emessa nell'ambito del giudizio R.G. 1976/2018 è stata pubblicata con il deposito nella cancelleria del Giudice di
Pace di Bari in data 22.11.2022 come emerge dall'attestazione di deposito rilasciata dal funzionario giudiziario in calce al
Il Giudice
Emanuele Pinto Pagina 3 di 5 R.G. 7457/2023. provvedimento (cfr. Copia conforme sentenza appellata fascicolo parte appellante). Dal che si deduce che l'appello avverso la sentenza de qua avrebbe potuto essere proposto entro e non oltre il 22.05.2023.
Sul punto, infondata si appalesa la tesi dell'appellante secondo cui la data di pubblicazione della sentenza sarebbe, invece, quella del 05.12.2022 con conseguente tempestività dell'impugnazione notificata in data 05.06.2023. Infatti, alcuna rilevanza - ai nostri fini - può riconoscersi all'attività di annotazione della sentenza nel registro delle sentenze informatizzate presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Bari avvenuta in data 05.12.2022 (cfr. Attestazione di cui al deposito telematico del 05.09.2023 parte appellante) poiché trattasi di attività ulteriore e distinta da quella di pubblicazione del provvedimento avvenuta senza dubbio alcuno in data 22.11.2022.
Parimenti, ai fini dell'individuazione del termine per l'impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c. nessuna rilevanza può riconoscersi al procedimento di correzione di errore materiale definito dal giudice di prime cure con provvedimento del 21.03.2023: infatti, la correzione ha riguardato la mera eliminazione di un errore redazionale del documento cartaceo
(id est, nominativo del difensore di Parte_1 chiaramente percepibile dal contesto della decisione e come tale inidonea a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza (cfr., ex multis, Cass. civ. ord.
n. 380/2021).
In definitiva, alla luce di tutte le dedotte considerazioni l'appello proposto dall'appellante in data 05.06.2023 è inammissibile per tardività.
IV.- Spese e compensi del presente grado di appello devono essere posti a carico della parte appellante soccombente.
La liquidazione dei compensi deve essere effettuata sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 avendo riguardo ai parametri per le controversie innanzi al Tribunale ordinario del valore da € 1.101,00 a € 5.200,00. A norma dell'art. 4, comma I, D.M. cit. vengono apportate le modifiche indicate nella seguente tabella in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché della
Il Giudice
Emanuele Pinto Pagina 4 di 5 R.G. 7457/2023. effettività di quanto svolto nelle singole fasi (con particolare riferimento alla ridotta attività istruttoria e di trattazione):
Tabella parametri: giudizi ordinari di cognizione innanzi al Tribunale
Scaglione: da € 1.101,00 ad € 5.200,00
FASI VALORE MEDIO VARIAZIONE IMPORTO LIQUIDATO
Studio € 425,00 / € 425,00
Introduttiva € 425,00 / € 425,00
Istruttoria € 851,00 - 50% € 425,50
Decisoria € 851,00 / € 851,00
TOTALE € 2.126,50
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 con atto di citazione del 05.06.2023 avverso la
[...] sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 2528/2022 del
22.11.2022 pronunciata nell'ambito del giudizio R.G.
1976/2018, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA inammissibile l'appello;
2) CONDANNA alla rifusione, in favore di Parte_1
di spese e compensi del giudizio di appello CP_1 che si liquidano in € 2.126,50 oltre R.S.F. al 15%, C.P.A.
e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Bari, 16 luglio 2025. Il Giudice Emanuele Pinto
Il Giudice
Emanuele Pinto Pagina 5 di 5