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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/02/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 11121/2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1 Controparte_1
2 Controparte_2
3 Parte_2
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_3
Verbale di causa Udienza 07.02.2025 alle ore 14,00 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. Migliaccio in sostituzione dell'avv. CP_1 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. Migliaccio fa presente che la discendenza è paterna e ante Unità d'Italia. Si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. Esonera il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza alle ore 15,50
Il Giudice
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 11121/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 11121 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1 Controparte_1
2 Controparte_2
3 Parte_2
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_3
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 07.02.2025
I. Con ricorso depositato in data 01.08.2023
Dott. Giovanni Calasso 2
1. , nato il [...], nella città di Chapecó, Stato di Santa Catarina, Parte_1
Brasile, CF-CPF n. , residente in [...], n. 251D, Chapecó, C.F._1
Stato di Santa Catarina, Brasile;
2. , nato il [...], nella città di Chapecó, Stato di Santa Controparte_2 Catarina, Brasile, CF-CPF n. , residente in [...], n. 251D, C.F._2 Chapecó, Stato di Santa Catarina, Brasile;
3.- , nato il [...], nella città di Santa Maria, Stato di Rio Parte_2 Grande do Sul, Brasile, CF-CPF n. , residente in [...], n. C.F._3
251D, Chapecó, Stato di Santa Catarina, Brasile
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_3 formulando le seguenti conclusioni:
“-Accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
-ordinare al , e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- Con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese processuali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dello scrivente difensore antistatario.“
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano , figlio di e Persona_1 Persona_2
nato il [...] a [...], Frazione del Comune di Ponte di Piave (TV), Persona_3 coniugato in Piavon (TV) nel 1874 con emigrato in Brasile, ove decedeva Persona_4 nel 1920 senza essersi mai naturalizzato brasiliano. Dal suddetto matrimonio nasceva:
• , nato in [...] nel 1890, coniugato nel 1909 con che Parte_3 Persona_5 si univa in matrimonio con e dall'unione nasceva: Persona_5
➢ nato in [...] nel 1919, coniugato nel 1953 con Parte_4 [...]
. Dal matrimonio tra ed è Per_6 Parte_4 Persona_6 veniva alla luce
, nato in [...] nel 1954, coniugato nel Persona_7
1992 con . Dal matrimonio tra Controparte_4 [...]
e venivano alla luce Parte_2 Controparte_4
❖ , nato in [...] nel 1995; Controparte_2
❖ , nato in [...] nel 1998. Parte_1
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Il Procuratore della Repubblica di Venezia nulla ha opposto
DIRITTO
Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del
Dott. Giovanni Calasso 3
. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice Civile del 1865 erano Controparte_5 tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune CP_ significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in o nei casi di familiari del CP_ cittadino emigrato che fossero rimasti in . Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione CP_ d' , furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento CP_ in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d' , non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che , Persona_1 figlio di e nato il [...] a [...], Frazione del Persona_2 Persona_3 CP_ Comune di Ponte di Piave (TV), prima della nascita del Regno d' , abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1866). ( per il Veneto 1866, non 1861 come per il Lazio)
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_3 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano , figlio di Persona_1 [...]
e nato il [...] a [...], Frazione del Comune di Ponte di Per_2 Persona_3 Piave (TV);
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora
Dott. Giovanni Calasso 4
maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_3 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_3 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_3 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., resa in udienza ed allegata al verbale alle ore
15,50
Lecce-Venezia, 07.02.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5
Dott. Giovanni Calasso 6
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 11121/2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1 Controparte_1
2 Controparte_2
3 Parte_2
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_3
Verbale di causa Udienza 07.02.2025 alle ore 14,00 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. Migliaccio in sostituzione dell'avv. CP_1 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. Migliaccio fa presente che la discendenza è paterna e ante Unità d'Italia. Si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. Esonera il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza alle ore 15,50
Il Giudice
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 11121/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 11121 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1 Controparte_1
2 Controparte_2
3 Parte_2
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_3
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 07.02.2025
I. Con ricorso depositato in data 01.08.2023
Dott. Giovanni Calasso 2
1. , nato il [...], nella città di Chapecó, Stato di Santa Catarina, Parte_1
Brasile, CF-CPF n. , residente in [...], n. 251D, Chapecó, C.F._1
Stato di Santa Catarina, Brasile;
2. , nato il [...], nella città di Chapecó, Stato di Santa Controparte_2 Catarina, Brasile, CF-CPF n. , residente in [...], n. 251D, C.F._2 Chapecó, Stato di Santa Catarina, Brasile;
3.- , nato il [...], nella città di Santa Maria, Stato di Rio Parte_2 Grande do Sul, Brasile, CF-CPF n. , residente in [...], n. C.F._3
251D, Chapecó, Stato di Santa Catarina, Brasile
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_3 formulando le seguenti conclusioni:
“-Accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
-ordinare al , e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- Con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese processuali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dello scrivente difensore antistatario.“
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano , figlio di e Persona_1 Persona_2
nato il [...] a [...], Frazione del Comune di Ponte di Piave (TV), Persona_3 coniugato in Piavon (TV) nel 1874 con emigrato in Brasile, ove decedeva Persona_4 nel 1920 senza essersi mai naturalizzato brasiliano. Dal suddetto matrimonio nasceva:
• , nato in [...] nel 1890, coniugato nel 1909 con che Parte_3 Persona_5 si univa in matrimonio con e dall'unione nasceva: Persona_5
➢ nato in [...] nel 1919, coniugato nel 1953 con Parte_4 [...]
. Dal matrimonio tra ed è Per_6 Parte_4 Persona_6 veniva alla luce
, nato in [...] nel 1954, coniugato nel Persona_7
1992 con . Dal matrimonio tra Controparte_4 [...]
e venivano alla luce Parte_2 Controparte_4
❖ , nato in [...] nel 1995; Controparte_2
❖ , nato in [...] nel 1998. Parte_1
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Il Procuratore della Repubblica di Venezia nulla ha opposto
DIRITTO
Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del
Dott. Giovanni Calasso 3
. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice Civile del 1865 erano Controparte_5 tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune CP_ significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in o nei casi di familiari del CP_ cittadino emigrato che fossero rimasti in . Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione CP_ d' , furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento CP_ in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d' , non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che , Persona_1 figlio di e nato il [...] a [...], Frazione del Persona_2 Persona_3 CP_ Comune di Ponte di Piave (TV), prima della nascita del Regno d' , abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1866). ( per il Veneto 1866, non 1861 come per il Lazio)
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_3 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano , figlio di Persona_1 [...]
e nato il [...] a [...], Frazione del Comune di Ponte di Per_2 Persona_3 Piave (TV);
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora
Dott. Giovanni Calasso 4
maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_3 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_3 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_3 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., resa in udienza ed allegata al verbale alle ore
15,50
Lecce-Venezia, 07.02.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5
Dott. Giovanni Calasso 6