Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 16/06/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 859 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI OR
– Sezione Unica Civile – Famiglia –
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati dott. Massimo DI PATRIA Presidente
dott.ssa Alessandra MEDI Giudice
dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I grado iscritto al n° 859 /2024 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, promosso da
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, residente in [...]173 47034 C.F._1
MP, con il patrocinio dell'avv. BENINI PIER PAOLO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in CORSO DELLA REPUBBLICA 108 47121 FORLI'
- ricorrente
Nei confronti di
, nata a [...] il [...], c.f. CP_1
, residente in [...].SAN LORENZO FIORDINANO N.19 47014 C.F._2
MELDOLA, con il patrocinio dell'avv. BENINI CARLO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in PIAZZA JOHN FITZGERALD KENNEDY 22 48121 RAVENNA
- resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede.
In punto a: cessazione degli effetti civili del matrimonio
1
Le parti hanno concluso congiuntamente come da foglio contenente precisazione delle conclusioni congiunte depositato in data 13/03/2025, di seguito integralmente riportate:
“Voglia l'Ill.ma autorità giudiziaria adita disponga la trasformazione del ricorso per divorzio
giudiziale in ricorso congiunto e per l'effetto: - Dichiarare la cessazione degli effetti civili
del matrimonio celebrato in data 23.06.2012, trascritto nel registro degli atti di matrimonio
di IM (FC), trascritto nel registro degli Atti di matrimonio di IM
dell'anno 2012, atto n. 3 p.2 s. A, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di
procedere all'annotazione della relativa sentenza;
1) Confermare l'affidamento condiviso dei
figli minori ad entrambi i genitori con separato esercizio della responsabilità genitoriale,
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di
maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dovranno essere assunte
di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale dei figli. 2)
Disporre la collocazione paritetica tra i due genitori mediante l'attuazione di un calendario
a settimane alterne che decorreranno dalle ore 20 della domenica fino alle 20 della settimana
successiva. Ciascun genitore avrà la facoltà, qualora necessario nell'esclusivo interesse dei
figli minori, di mettersi in contatto con gli stessi o incontrali durante il tempo di permanenza
presso l'altro genitore;
3) Disporre che ciascun genitore provveda in via diretta al
mantenimento dei figli minori e , ciascuno nei tempi di propria Per_1 Per_2
spettanza. Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% secondo il protocollo adottato
dal Tribunale di Forlì; 4) i minori trascorreranno il Natale Capodanno e Pasqua ad anni
alterni con la madre e con il padre. Durante il periodo estivo, ad eccezione dei periodi di
ferie, preventivamente concordati tra la sig.ra il sig. si proseguirà con il CP_1 Parte_1
calendario adottato per tutto l'anno. 5) Stante l'autosufficienza economica delle parti in
causa, nulla disporre circa l'assegno divorzile a favore l'uno dell'altro; 6) Nulla disporre in
2 merito alla casa familiare;
7) Dichiarare risolta qualsiasi pretesa economica tra le parti
stante la divisione del patrimonio avvenuta in sede di separazione;
7) Dichiarare risolta
qualsiasi pretesa economica tra le parti stante la divisione del patrimonio avvenuta in sede
di separazione”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/04/2024 chiedeva pronunciarsi Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto in data 23/06/2012 in
IM (FC) con trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di CP_1
IM dell'anno 2012, atto n. 3 p.2 s. A.
Rappresentava che dall'unione coniugale erano nati in data 01/02/2010 i figli e Per_1
e che la relazione era andata deteriorandosi a causa di incompatibilità caratteriali, Per_2
tanto che i coniugi adivano congiuntamente il Tribunale di Ravenna per chiedere la separazione che veniva omologata con decreto del 14/04/2015 alle condizioni ivi riportate e alle quali integralmente si rimanda. Dalla separazione i coniugi hanno sempre vissuto separati e ha intrapreso una relazione con un nuovo compagno dal quale ha avuto un CP_1
figlio.
Per questi motivi
chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione paritaria, già in essere, precisando di avere tentato di addivenire ad un accordo con la per la presentazione di domanda CP_1
congiunta, senza tuttavia ricevere risposta. Non occorreva invece assumere provvedimenti di natura economica essendo le parti autosufficienti e neppure provvedimenti in merito alla casa coniugale, essendosi già accordati sul punto.
Con comparsa depositata in data 16/10/2024 si costituiva in giudizio CP_1
confermando quanto dedotto dal nel proprio ricorso introduttivo e parimenti Parte_1
chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la conferma dell'affidamento paritario dei figli minori, precisando che i coniugi nulla avevano da pretendere gli uni dagli altri.
All'udienza del 16/04/2025 le parti, anche presenti personalmente, rappresentavano di aver raggiunto un accordo, come da foglio contenente conclusioni congiunte depositato in data
13/03/2025, quindi il Giudice, previo mutamento del rito da giudiziale a consensuale, visto l'intervento del Pubblico Ministero, invitava le parti a rassegnare le proprie conclusioni, quindi, rimetteva la Causa al Collegio per la decisione.
3 La richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento. Invero, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n° 2) lett. b), della legge 1° dicembre 1970 n° 898, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dalla prima comparizione dei predetti innanzi al presidente del Tribunale di Ravenna
(avvenuta il 9 aprile 2015) nella procedura di separazione definita con decreto di omologa depositato il 14/04/2015;
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare, vieppiù che la ha da tempo intrapreso una nuova relazione dalla quale è CP_1
nato un figlio.
Non vi siano ragioni ostative all'accoglimento della domanda congiunta ed al recepimento delle condizioni concordate, in epigrafe integralmente trascritte e alle quali interamente si rimanda, che risultano conformi all'interesse della prole e non contrarie all'ordine pubblico:
Quanto, alle spese di lite, ritiene il Collegio che sussistono i presupposti di legge per la loro compensazione stante l'accordo al quale le parti sono addivenute.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente provvedendo, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 23 giugno 2012 in IM tra nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], CP_1
recepisce, facendole proprie, le condizioni concordate fra le parti riportate in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritte e dispone in conformità; ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di IM di procedere all'annotazione della presente sentenza successivamente al passaggio in giudicato
Anno 2012 Atto n° 3 Parte 2° SERIE A
dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del CP_1
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
compensa interamente le spese di lite tra le parti;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
4 Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 29/04/2025
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena Chimichi
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