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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 21/01/2026, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 621/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
CRESCENTI EMANUELE, LA
COSTA GIUSEPPE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4589/2022 depositato il 29/08/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Rappresentato da Resistente_1 - CF_Resistente_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 379/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 6 e pubblicata il 04/02/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190000326770000 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale in atti
Resistente/Appellato: come da verbale in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 379/06/22 la CTP di Messina (Sez. 6) oggi Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 S.p.A. avverso il ruolo ordinario n. 2019/250024 e la cartella di pagamento n. 29520190000326770000 per € 47.099,11 relativa a sanzioni e interessi per omesso versamento IVA luglio-agosto 2015.
Propone appello la società (oggi in liquidazione giudiziale) facendo rilevare di aver compensato il debito IVA con crediti maturati nei mesi successivi e di aver definito sanzioni e interessi tramite ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997) e all'odierna udienza, esaminati gli atti, questa commissione pronuncia come da dispositivo per l'accoglimento del gravame proposto e la riforma integrale della sentenza di primo grado con annullamento dell'atto di pretesa tributaria in contestazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve riconoscersi fondato il motivo di appello e riconosciute le ragioni della società da Ricorrente_1 (in liquidazione).
Nel giudizio di primo grado la CTP ha ritenuto che il ravvedimento non fosse applicabile senza pagamento dell'imposta, confermando le sanzioni al 30% (art. 13, D.Lgs. 471/1997) ma deve considerarsi come il debito risulti essere stato integralmente estinto mediante compensazione ex art. L. 212/2000, come verificato dalla dichiarazione IVA 2016 e con ravvedimento operoso effettuato il 17.10.2016 con pagamento
€ 6.096,29 (1/7 delle sanzioni ordinarie).
Il giudice di prima istanza non ha tenuto conto di tali circostanze giungendo a conclusioni che non possono essere condivise sulla portata della normativa richiamata e sull'esito del controllo automatizzato
(art. 36-bis DPR 600/73 effettuato).
In considerazione di quanto sopra la decisione di primo grado deve essere integralmente riformata annullando l'atto in contestazione e ponendo le spese del giudizio a carico della parte soccombente liquidate nella complessiva somma di Euro 700//00 (settecento//00)
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria della Sicilia, secondo grado, sezione 10 distaccata di Messina, accoglie l'appello proposto dalla Ricorrente_1 SPA e per l'effetto in riforma della decisione di primo grado annulla l'atto in contestazione.
Spese di giudizio a carico della parte soccombente liquidate nella complessiva somma di Euro 700//00
(settecento//00)
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
CRESCENTI EMANUELE, LA
COSTA GIUSEPPE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4589/2022 depositato il 29/08/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Rappresentato da Resistente_1 - CF_Resistente_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 379/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 6 e pubblicata il 04/02/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190000326770000 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale in atti
Resistente/Appellato: come da verbale in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 379/06/22 la CTP di Messina (Sez. 6) oggi Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 S.p.A. avverso il ruolo ordinario n. 2019/250024 e la cartella di pagamento n. 29520190000326770000 per € 47.099,11 relativa a sanzioni e interessi per omesso versamento IVA luglio-agosto 2015.
Propone appello la società (oggi in liquidazione giudiziale) facendo rilevare di aver compensato il debito IVA con crediti maturati nei mesi successivi e di aver definito sanzioni e interessi tramite ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997) e all'odierna udienza, esaminati gli atti, questa commissione pronuncia come da dispositivo per l'accoglimento del gravame proposto e la riforma integrale della sentenza di primo grado con annullamento dell'atto di pretesa tributaria in contestazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve riconoscersi fondato il motivo di appello e riconosciute le ragioni della società da Ricorrente_1 (in liquidazione).
Nel giudizio di primo grado la CTP ha ritenuto che il ravvedimento non fosse applicabile senza pagamento dell'imposta, confermando le sanzioni al 30% (art. 13, D.Lgs. 471/1997) ma deve considerarsi come il debito risulti essere stato integralmente estinto mediante compensazione ex art. L. 212/2000, come verificato dalla dichiarazione IVA 2016 e con ravvedimento operoso effettuato il 17.10.2016 con pagamento
€ 6.096,29 (1/7 delle sanzioni ordinarie).
Il giudice di prima istanza non ha tenuto conto di tali circostanze giungendo a conclusioni che non possono essere condivise sulla portata della normativa richiamata e sull'esito del controllo automatizzato
(art. 36-bis DPR 600/73 effettuato).
In considerazione di quanto sopra la decisione di primo grado deve essere integralmente riformata annullando l'atto in contestazione e ponendo le spese del giudizio a carico della parte soccombente liquidate nella complessiva somma di Euro 700//00 (settecento//00)
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria della Sicilia, secondo grado, sezione 10 distaccata di Messina, accoglie l'appello proposto dalla Ricorrente_1 SPA e per l'effetto in riforma della decisione di primo grado annulla l'atto in contestazione.
Spese di giudizio a carico della parte soccombente liquidate nella complessiva somma di Euro 700//00
(settecento//00)