CA
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/12/2025, n. 6270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6270 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
UDIENZA del 05/12/25
Nel processo civile d'appello, iscritto al R.G. 3255/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, con ordinanza del 23.07.2025, ritualmente comunicata alle parti, questa Corte così provvedeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 05.12.2025 per il deposito di note illustrative e conclusiva”. La Corte, scaduto il termine così accordato, esaminate le note scritte ritualmente depositate dalle parti, che tengono luogo della discussione orale, e visti gli atti di causa, ha deciso la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa che tiene luogo della lettura del dispositivo.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati:
1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente
2) dott. Alberto Canale Consigliere
3) dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3255/2022 R.G ad oggetto: opposizione a precetto
T R A
(c.f. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1 all'avv manni (c.f. – pec: C.F._2
– fax 081.19568526), presso il cui studio in Napoli alla via Email_1
appellante società a responsabilità limitata con socio unico, con sede legale in Piazzetta Parte_2 ona, e per essa società di diritto italiano, con sede legale in Controparte_1
Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Nappi (C.F. ; pec: - fax numero 081.245.51.91) con C.F._3 Email_2 studio in Napoli alla Via Alcide de Gasperi n. 33; appellata
1 OGGETTO: gravame avverso la sentenza n. 6188/2022 resa dal Tribunale ordinario di Napoli, XIV Sez. civile, emessa il 16.06.2022, all'esito del giudizio recante R.G. 23698/2019, pubblicata il 20.06.2022 e notificata in data 21.06.2022
CONCLUSIONI
- per l'appellante: “con le presenti note il sottoscritto difensore si riporta al proprio atto di appello nonché alle note conclusive separatamente depositate e ne chiede integrale accoglimento con vittoria di spese e competenze con attribuzione in favore del sottoscritto difensore. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e richiesto e conclude per l'accoglimento integrale dell'appello proposto. Chiede che la causa venga decisa”.
-per l'appellata :” con le presenti note nel reiterare tutto quanto dedotto ed eccepito nella comparsa Parte_2 di costituzione e scritti difensivi, qui da intendersi integralmente per ripetuti e trascritti, e nel riportarsi a tutta la documentazione depositata in atti, ribadisce l'infondatezza dell'appello spiegato, sia in fatto che in diritto [...]Si conclude pertanto per il rigetto dell'appello con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”.
Svolgimento del processo
Con atto di precetto notificato il 26/7/2019, la premesso di essere creditrice in forza Parte_2 di decreto ingiuntivo n. 288/2000, provvisoriamente esecutivo, con formula esecutiva apposta in data 18/01/2001, intimava a di pagare la complessiva somma di euro 811.141,48, oltre Parte_1 accessori di legge. Avverso il precetto proponeva opposizione ex art. 615, 1° comma cpc, con atto Parte_1 notificato in data 2.08.2019, chiedendo preliminarmente disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, deducendo che:
- la cessione del credito, effettuata in favore dell'opposta, non era stata notificata nei confronti del debitore ceduto;
- la somma, oggetto del precetto, era stata genericamente indicata e non ne erano state precisate le singole voci, con conseguente impossibilità di individuare la sorte capitale, la somma residuata dalle esperite esecuzioni, presso terzi e immobiliare, gli interessi di mora, nonché l'eventuale applicazione di tassi usurari;
- il credito si era estinto per prescrizione, in quanto il decreto ingiuntivo era stato notificato il 18- 19.01.2001 a tutti gli ingiunti mentre solo in data 26.11.2018, era stato notificato ad esso opponente un atto di diffida e di costituzione in mora. Chiedeva, previa sospensione della esecutività del titolo per gravi motivi, dichiararsi l'inefficacia del precetto, in quanto il credito si era estinto per prescrizione, con vittoria di spese e competenze.
Costituitasi in giudizio, la società opposta chiedeva il rigetto della opposizione e della preliminare istanza di sospensione, perché inammissibili e infondate, in fatto e in diritto. Concessi i termini ex art. 183, 6° comma cpc e rigettata l'istanza di esibizione, avanzata dall'opponente, precisate le conclusioni con la modalità della trattazione scritta, la causa era assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Con sentenza n. 6188/2022, il Tribunale di Napoli così statuiva:
“1) rigetta l'opposizione, proposta da Parte_1
2) condanna al pagamento, in favore della società , e per essa Parte_1 Parte_2 Parte_3 oggi che liquida in euro 16.500,00 per co re rimborso Pt_4 generali al 15% e oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge”.
GIUDIZIO DI APPELLO
2 Con atto notificato il 18.07.2022, impugnava la prefata sentenza sulla scorta di n. 2 Parte_1 motivi di appello, oggetto di successiva disamina, citando in giudizio la Parte_2
Iscritta la causa a ruolo al r.g.c. n. 3255/2022, la prima udienza di comparizione delle parti veniva rinviata d'ufficio al 09.12.2022.
In data 03.08.2022 si costituiva la chiedendo il rigetto dell'appello in quanto Parte_2 inammissibile nonché infondato in fat
Rinviata più volte d'ufficio per la precisazione conclusioni, in data 23.07.2025 veniva adottato provvedimento con cui, trattandosi di causa che deve decidersi secondo il P.N.R.R., entro il 30.06.2026, era rinviata all'udienza del 05.12.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello introdotto con atto notificato il 18.07.2022 a fronte della sentenza n. 6188/2022, pubblicata il 20.06.2022, notificata il 21.06.2022, il cui termine breve per proporre l'appello de quo ex art 325 cpc sarebbe spirato il 21.07.2022.
Con riferimento all'esame nel merito dei
MOTIVI DI APPELLO Col primo rubricato: intervenuta prescrizione ed inesistenza/invalidità del titolo esecutivo azionato (D.I. TRIB. SMCV n. 288/2000) - violazione degli artt. 2953 c.c. e 474 e ss. c.p.c.
L'appellante fa rilevare che, nella fattispecie de qua, il titolo esecutivo azionato era oramai prescritto ed inutilizzabile, stante il vano decorso del termine decennale di prescrizione ex art. 2953 c.c., con la conseguenza che l'atto di precetto notificato in forza del già menzionato titolo “prescritto” avrebbe dovuto (e dovrà), considerarsi illegittimo ed inefficace e di conseguenza esser dichiarato nullo e/o annullato.
Col secondo rubricato: violazione e falsa applicazione degli art. 1310 e 2945 c.c. ed inapplicabilità al caso di specie della giurisprudenza di legittimità richiamata in sentenza.
L'appellante deduce la violazione ed erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 1310 e 2945 c.c., evidenziando l'improprio richiamo alla nota giurisprudenza di legittimità, la quale prevede che la domanda di insinuazione al passivo del fallimento del debitore principale garantito interrompe, sino alla chiusura del fallimento, la prescrizione del credito anche nei confronti del fideiussore coobbligato in solido.
Il Giudice di primo grado ha omesso di considerare che, nel caso di specie, si era venuto a formare un nuovo e diverso titolo esecutivo (D.I. n. 288/2000 Trib. SMCV soggetto a prescrizione ex art. 2953 c.c.) nei confronti dei soli fideiussori e non anche nei confronti della debitrice principale. Detto titolo esecutivo risulta non utilizzato dalla creditrice nell'ambito della procedura fallimentare (essendosi essa creditrice insinuata al passivo fallimentare in virtù dei contratti bancari di c/c e di prestito, e non sulla scorta del titolo giudiziale posto poi tardivamente a fondamento del precetto opposto).
L'appello valutato nel suo complesso è infondato e merita di essere disatteso.
Invero il Tribunale ha respinto l'eccezione di prescrizione del diritto in ragione del fatto che il decreto ingiuntivo era stato notificato il 18-19.01.2001 a tutti gli ingiunti, mentre solo in data 26.11.2018 era stato notificato ad esso opponente un atto di diffida e di costituzione in mora.
3 Il giudicante di prime cure ha evidenziato che l'effetto interruttivo della prescrizione si è verificato per il concorso di due circostanze: la prima:
a) il termine di prescrizione decennale, decorrente dalla notifica in data 18-19.01.2001 del decreto monitorio è stato Con interrotto col deposito della comparsa di costituzione, depositata dalla nel giudizio di opposizione a ntrapreso CP_2 dai Sig.ri e Parte_5 Parte_1 Parte_6
b) l'effetto interruttivo della prescrizione si è protratto, ex art. 2945, 2° comma c.c., fino al passaggio in giudicato della sentenza n. 10/2006 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, depositata il 17 gennaio 2006, che ha definito il giudizio di opposizione;
c) la pronunzia, con cui il Tribunale rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo n. 288/2000, condannandoli gli opponenti al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 3.500,00, è passata in giudicato in data 5 marzo 2007 (vale a dire dopo 1 anno e 45 giorni) d) dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione (ovvero del decreto) decorre poi l'ulteriore termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 cod. civ. (Cass. n. 13081/2004; Cass. n. 15765/2014; Cass. n. 33039/2019).
La seconda circostanza : la domanda di ammissione al passivo del fallimento della società
[...]
depositata in data 5 novembre 2003 dalla Banca dinanzi al Tribunale di Napoli -sulla Controparte_4 quale, a seguito di opposizione ex art. 98 L.F., il Tribunale di pronunciava con la sentenza n. 3996/2008, depositata il 10 aprile 2008- si verificava l'interruzione della prescrizione con effetti permanenti anche nei confronti dei condebitori solidali IC ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 1310 c.c., ancora perdurante non essendo Parte_1 Pt_6 intervenuto un provvedimento di chiusura della procedura concorsuale. La sentenza in questione (con cui il credito per cui è causa è stato ammesso al passivo) è passata in giudicato dopo un anno e 45 giorni (applicandosi all'epoca ancora il termine vecchio) e quindi il 25 maggio 2009.
Orbene, a mente dell'art. 2953 c.c. i diritti per i quali la legge prevedeva una prescrizione più breve (o diversa) rispetto al termine ordinario — quando su di essi sia intervenuta una “sentenza di condanna passata in giudicato” — si prescrivono con il decorso di dieci anni (nel caso di specie 25/05/19).
Nel caso di specie alla data 26.11.2018 quando è stato notificato atto di diffida e messa in mora, non si era maturata la prescrizione decennale.
Orbene, secondo la sentenza n. 23397 del 2016 le Sezioni Unite della Cassazione, la prescrizione decennale da “actio judicati“, prevista dall'art. 2953 c.c., decorre non dal giorno in cui sia possibile l'esecuzione della sentenza né da quello della sua pubblicazione, ma dal momento del suo passaggio in giudicato (tra le tante: Cass. 10 luglio 2014, n. 15765; Cass. 14 luglio 2004, n 13081). La conversione della prescrizione breve in quella decennale per effetto della formazione del titolo giudiziale ex art. 2953 c.c., ha il proprio fondamento esclusivo nel titolo medesimo, sicché non incide sui diritti non riconducibili a questo e, dunque, non opera per i diritti maturati in periodi successivi a quelli oggetto del giudicato di condanna (Cass. 20 marzo 2013, n. 6967; Cass. 10 giugno 1999, n. 5710 cit.). Il generico riferimento al “diritto” per il quale sia stabilita un termine di prescrizione breve contenuto nell'art. 2953 c.c. consente di ritenere che, laddove intervenga un giudicato di condanna (anche generica), la conversione del termine di prescrizione breve del diritto in quello decennale si estende pure ai coobbligati solidali anche se rimasti estranei al relativo giudizio (vedi, per tutte: Cass. 13 gennaio 2015, n. 286; Cass. 11 giugno 1999, n. 5762; Cass. 10 marzo 1976, n. 839; Cass. 14 aprile 1972, n. 1173; Cass. 17 giugno 1965, n. 1961; Cass. 17 agosto 1965, n. 1961; Cass. 20 ottobre 1964, n. 2633).
4 Da ultimo l'appellante contesta l'inapplicabilità dell'art 1310 cc in ragione dell'autonomia del titolo CP_ posto a base dei due crediti (per il debitore principale per il fideiussore contratto bancario).
La tesi è sconfessata dall'orientamento dominante della Corte di cassazione, sezione III, che con la sentenza del 17 luglio 2014, n. 16408 ha affermato il seguente principio di diritto: La presentazione dell'istanza di insinuazione del credito nel passivo fallimentare, equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio, determina l'interruzione della prescrizione del credito medesimo con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, in applicazione del principio generale fissato dall'art. 2945, comma 2, c.c. e tale interruzione opera ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c. anche nei confronti del condebitore solidale del fallito, pur se questi non abbia opposto, diversamente dagli altri condebitori solidali, il decreto ingiuntivo, sia pure con riferimento, per il predetto obbligato, al termine di prescrizione dell'actio iudicati.(In tale prospettiva anche Cassazione civile, sez. III, 19 aprile 2018, n. 9638 )
Ne segue che, alla stregua del suddetto principio di diritto, con la domanda di ammissione al passivo del fallimento della società depositata in data 5 Controparte_4 novembre 2003 dalla Banca dinanzi al Tribunale di Napoli -sulla quale, a seguito di opposizione ex art. 98 L.F., il Tribunale di pronunciava con la sentenza n. 3996/2008, depositata il 10 aprile 2008- si verificava l'interruzione della prescrizione con effetti permanenti anche nei confronti dei condebitori solidali , IC ed . Parte_1 Pt_6
Non di meno è importante l'effetto interruttivo derivante dagli Atti esecutivi e dalla mediazione, atteso che, con sentenza n. 17781/2013 le Sezioni Unite della Cassazione hanno ritenuto che l'istanza di mediazione interrompa la prescrizione del diritto per cui si tenta la conciliazione.
In tal senso anche giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Milano, - sentenza n. 9599 del 31.12.2021) secondo cui: l'art. 5, comma 6, d. lgl. n. 28/2010, stabilisce espressamente che "Dal momento della comunicazione alle altre parti, ... la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza"; la giurisprudenza ha chiarito che la domanda di mediazione produce effetti interruttivi e non sospensivi, in deroga al disposto dell'art. 2964 c.c., e di impedimento per una sola volta della decadenza dal diritto di agire (ad esempio, Cass. n. 27551/2018; Cass. n. 2273/2019, Cass. n. 27251/2018; Cass. n. 17781/2013); tale principio ha portata generale e deve ritenersi valido per qualunque termine decadenziale, compreso quello previsto per la proposizione dell'opposizione avverso decreto ingiuntivo.
Per quanto fin qui argomentato, la sentenza gravata merita la conferma.
Le spese di lite seguono la soccombenza sono poste a carico dell'appellante e Parte_1 liquidate in applicazione del DM 147/23 tenuto conto delle controversie di valore indeterminabile a bassa complessità, in favore dell'appellata società a responsabilità limitata con socio Parte_2 unico, in € 9.991,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 del testo unico delle spese di giustizia (d.p.r. n. 115/2002) a carico dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sul gravame avverso sentenza n. 6188/2022 resa dal Tribunale ordinario
5 di Napoli, XIV Sez. civile, emessa il 16.06.2022, pubblicata il 20.06.2022 e notificata in data 21.06.2022, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite in favore dell'appellata Parte_1
società a responsabilità limitata con socio unico, e liquidate in applicazione Parte_2 del DM 147/23 tenuto conto delle controversie di valore indeterminabile a bassa complessità, in € 9.991,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
3. Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 del testo unico delle spese di giustizia (d.p.r. n. 115/2002) a carico dell'appellante . Parte_1
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Aupp dott.ssa Marta Cucco.
6
VIII sezione civile
UDIENZA del 05/12/25
Nel processo civile d'appello, iscritto al R.G. 3255/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, con ordinanza del 23.07.2025, ritualmente comunicata alle parti, questa Corte così provvedeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 05.12.2025 per il deposito di note illustrative e conclusiva”. La Corte, scaduto il termine così accordato, esaminate le note scritte ritualmente depositate dalle parti, che tengono luogo della discussione orale, e visti gli atti di causa, ha deciso la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa che tiene luogo della lettura del dispositivo.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati:
1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente
2) dott. Alberto Canale Consigliere
3) dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3255/2022 R.G ad oggetto: opposizione a precetto
T R A
(c.f. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1 all'avv manni (c.f. – pec: C.F._2
– fax 081.19568526), presso il cui studio in Napoli alla via Email_1
appellante società a responsabilità limitata con socio unico, con sede legale in Piazzetta Parte_2 ona, e per essa società di diritto italiano, con sede legale in Controparte_1
Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Nappi (C.F. ; pec: - fax numero 081.245.51.91) con C.F._3 Email_2 studio in Napoli alla Via Alcide de Gasperi n. 33; appellata
1 OGGETTO: gravame avverso la sentenza n. 6188/2022 resa dal Tribunale ordinario di Napoli, XIV Sez. civile, emessa il 16.06.2022, all'esito del giudizio recante R.G. 23698/2019, pubblicata il 20.06.2022 e notificata in data 21.06.2022
CONCLUSIONI
- per l'appellante: “con le presenti note il sottoscritto difensore si riporta al proprio atto di appello nonché alle note conclusive separatamente depositate e ne chiede integrale accoglimento con vittoria di spese e competenze con attribuzione in favore del sottoscritto difensore. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e richiesto e conclude per l'accoglimento integrale dell'appello proposto. Chiede che la causa venga decisa”.
-per l'appellata :” con le presenti note nel reiterare tutto quanto dedotto ed eccepito nella comparsa Parte_2 di costituzione e scritti difensivi, qui da intendersi integralmente per ripetuti e trascritti, e nel riportarsi a tutta la documentazione depositata in atti, ribadisce l'infondatezza dell'appello spiegato, sia in fatto che in diritto [...]Si conclude pertanto per il rigetto dell'appello con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”.
Svolgimento del processo
Con atto di precetto notificato il 26/7/2019, la premesso di essere creditrice in forza Parte_2 di decreto ingiuntivo n. 288/2000, provvisoriamente esecutivo, con formula esecutiva apposta in data 18/01/2001, intimava a di pagare la complessiva somma di euro 811.141,48, oltre Parte_1 accessori di legge. Avverso il precetto proponeva opposizione ex art. 615, 1° comma cpc, con atto Parte_1 notificato in data 2.08.2019, chiedendo preliminarmente disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, deducendo che:
- la cessione del credito, effettuata in favore dell'opposta, non era stata notificata nei confronti del debitore ceduto;
- la somma, oggetto del precetto, era stata genericamente indicata e non ne erano state precisate le singole voci, con conseguente impossibilità di individuare la sorte capitale, la somma residuata dalle esperite esecuzioni, presso terzi e immobiliare, gli interessi di mora, nonché l'eventuale applicazione di tassi usurari;
- il credito si era estinto per prescrizione, in quanto il decreto ingiuntivo era stato notificato il 18- 19.01.2001 a tutti gli ingiunti mentre solo in data 26.11.2018, era stato notificato ad esso opponente un atto di diffida e di costituzione in mora. Chiedeva, previa sospensione della esecutività del titolo per gravi motivi, dichiararsi l'inefficacia del precetto, in quanto il credito si era estinto per prescrizione, con vittoria di spese e competenze.
Costituitasi in giudizio, la società opposta chiedeva il rigetto della opposizione e della preliminare istanza di sospensione, perché inammissibili e infondate, in fatto e in diritto. Concessi i termini ex art. 183, 6° comma cpc e rigettata l'istanza di esibizione, avanzata dall'opponente, precisate le conclusioni con la modalità della trattazione scritta, la causa era assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Con sentenza n. 6188/2022, il Tribunale di Napoli così statuiva:
“1) rigetta l'opposizione, proposta da Parte_1
2) condanna al pagamento, in favore della società , e per essa Parte_1 Parte_2 Parte_3 oggi che liquida in euro 16.500,00 per co re rimborso Pt_4 generali al 15% e oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge”.
GIUDIZIO DI APPELLO
2 Con atto notificato il 18.07.2022, impugnava la prefata sentenza sulla scorta di n. 2 Parte_1 motivi di appello, oggetto di successiva disamina, citando in giudizio la Parte_2
Iscritta la causa a ruolo al r.g.c. n. 3255/2022, la prima udienza di comparizione delle parti veniva rinviata d'ufficio al 09.12.2022.
In data 03.08.2022 si costituiva la chiedendo il rigetto dell'appello in quanto Parte_2 inammissibile nonché infondato in fat
Rinviata più volte d'ufficio per la precisazione conclusioni, in data 23.07.2025 veniva adottato provvedimento con cui, trattandosi di causa che deve decidersi secondo il P.N.R.R., entro il 30.06.2026, era rinviata all'udienza del 05.12.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello introdotto con atto notificato il 18.07.2022 a fronte della sentenza n. 6188/2022, pubblicata il 20.06.2022, notificata il 21.06.2022, il cui termine breve per proporre l'appello de quo ex art 325 cpc sarebbe spirato il 21.07.2022.
Con riferimento all'esame nel merito dei
MOTIVI DI APPELLO Col primo rubricato: intervenuta prescrizione ed inesistenza/invalidità del titolo esecutivo azionato (D.I. TRIB. SMCV n. 288/2000) - violazione degli artt. 2953 c.c. e 474 e ss. c.p.c.
L'appellante fa rilevare che, nella fattispecie de qua, il titolo esecutivo azionato era oramai prescritto ed inutilizzabile, stante il vano decorso del termine decennale di prescrizione ex art. 2953 c.c., con la conseguenza che l'atto di precetto notificato in forza del già menzionato titolo “prescritto” avrebbe dovuto (e dovrà), considerarsi illegittimo ed inefficace e di conseguenza esser dichiarato nullo e/o annullato.
Col secondo rubricato: violazione e falsa applicazione degli art. 1310 e 2945 c.c. ed inapplicabilità al caso di specie della giurisprudenza di legittimità richiamata in sentenza.
L'appellante deduce la violazione ed erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 1310 e 2945 c.c., evidenziando l'improprio richiamo alla nota giurisprudenza di legittimità, la quale prevede che la domanda di insinuazione al passivo del fallimento del debitore principale garantito interrompe, sino alla chiusura del fallimento, la prescrizione del credito anche nei confronti del fideiussore coobbligato in solido.
Il Giudice di primo grado ha omesso di considerare che, nel caso di specie, si era venuto a formare un nuovo e diverso titolo esecutivo (D.I. n. 288/2000 Trib. SMCV soggetto a prescrizione ex art. 2953 c.c.) nei confronti dei soli fideiussori e non anche nei confronti della debitrice principale. Detto titolo esecutivo risulta non utilizzato dalla creditrice nell'ambito della procedura fallimentare (essendosi essa creditrice insinuata al passivo fallimentare in virtù dei contratti bancari di c/c e di prestito, e non sulla scorta del titolo giudiziale posto poi tardivamente a fondamento del precetto opposto).
L'appello valutato nel suo complesso è infondato e merita di essere disatteso.
Invero il Tribunale ha respinto l'eccezione di prescrizione del diritto in ragione del fatto che il decreto ingiuntivo era stato notificato il 18-19.01.2001 a tutti gli ingiunti, mentre solo in data 26.11.2018 era stato notificato ad esso opponente un atto di diffida e di costituzione in mora.
3 Il giudicante di prime cure ha evidenziato che l'effetto interruttivo della prescrizione si è verificato per il concorso di due circostanze: la prima:
a) il termine di prescrizione decennale, decorrente dalla notifica in data 18-19.01.2001 del decreto monitorio è stato Con interrotto col deposito della comparsa di costituzione, depositata dalla nel giudizio di opposizione a ntrapreso CP_2 dai Sig.ri e Parte_5 Parte_1 Parte_6
b) l'effetto interruttivo della prescrizione si è protratto, ex art. 2945, 2° comma c.c., fino al passaggio in giudicato della sentenza n. 10/2006 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, depositata il 17 gennaio 2006, che ha definito il giudizio di opposizione;
c) la pronunzia, con cui il Tribunale rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo n. 288/2000, condannandoli gli opponenti al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 3.500,00, è passata in giudicato in data 5 marzo 2007 (vale a dire dopo 1 anno e 45 giorni) d) dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione (ovvero del decreto) decorre poi l'ulteriore termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 cod. civ. (Cass. n. 13081/2004; Cass. n. 15765/2014; Cass. n. 33039/2019).
La seconda circostanza : la domanda di ammissione al passivo del fallimento della società
[...]
depositata in data 5 novembre 2003 dalla Banca dinanzi al Tribunale di Napoli -sulla Controparte_4 quale, a seguito di opposizione ex art. 98 L.F., il Tribunale di pronunciava con la sentenza n. 3996/2008, depositata il 10 aprile 2008- si verificava l'interruzione della prescrizione con effetti permanenti anche nei confronti dei condebitori solidali IC ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 1310 c.c., ancora perdurante non essendo Parte_1 Pt_6 intervenuto un provvedimento di chiusura della procedura concorsuale. La sentenza in questione (con cui il credito per cui è causa è stato ammesso al passivo) è passata in giudicato dopo un anno e 45 giorni (applicandosi all'epoca ancora il termine vecchio) e quindi il 25 maggio 2009.
Orbene, a mente dell'art. 2953 c.c. i diritti per i quali la legge prevedeva una prescrizione più breve (o diversa) rispetto al termine ordinario — quando su di essi sia intervenuta una “sentenza di condanna passata in giudicato” — si prescrivono con il decorso di dieci anni (nel caso di specie 25/05/19).
Nel caso di specie alla data 26.11.2018 quando è stato notificato atto di diffida e messa in mora, non si era maturata la prescrizione decennale.
Orbene, secondo la sentenza n. 23397 del 2016 le Sezioni Unite della Cassazione, la prescrizione decennale da “actio judicati“, prevista dall'art. 2953 c.c., decorre non dal giorno in cui sia possibile l'esecuzione della sentenza né da quello della sua pubblicazione, ma dal momento del suo passaggio in giudicato (tra le tante: Cass. 10 luglio 2014, n. 15765; Cass. 14 luglio 2004, n 13081). La conversione della prescrizione breve in quella decennale per effetto della formazione del titolo giudiziale ex art. 2953 c.c., ha il proprio fondamento esclusivo nel titolo medesimo, sicché non incide sui diritti non riconducibili a questo e, dunque, non opera per i diritti maturati in periodi successivi a quelli oggetto del giudicato di condanna (Cass. 20 marzo 2013, n. 6967; Cass. 10 giugno 1999, n. 5710 cit.). Il generico riferimento al “diritto” per il quale sia stabilita un termine di prescrizione breve contenuto nell'art. 2953 c.c. consente di ritenere che, laddove intervenga un giudicato di condanna (anche generica), la conversione del termine di prescrizione breve del diritto in quello decennale si estende pure ai coobbligati solidali anche se rimasti estranei al relativo giudizio (vedi, per tutte: Cass. 13 gennaio 2015, n. 286; Cass. 11 giugno 1999, n. 5762; Cass. 10 marzo 1976, n. 839; Cass. 14 aprile 1972, n. 1173; Cass. 17 giugno 1965, n. 1961; Cass. 17 agosto 1965, n. 1961; Cass. 20 ottobre 1964, n. 2633).
4 Da ultimo l'appellante contesta l'inapplicabilità dell'art 1310 cc in ragione dell'autonomia del titolo CP_ posto a base dei due crediti (per il debitore principale per il fideiussore contratto bancario).
La tesi è sconfessata dall'orientamento dominante della Corte di cassazione, sezione III, che con la sentenza del 17 luglio 2014, n. 16408 ha affermato il seguente principio di diritto: La presentazione dell'istanza di insinuazione del credito nel passivo fallimentare, equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio, determina l'interruzione della prescrizione del credito medesimo con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, in applicazione del principio generale fissato dall'art. 2945, comma 2, c.c. e tale interruzione opera ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c. anche nei confronti del condebitore solidale del fallito, pur se questi non abbia opposto, diversamente dagli altri condebitori solidali, il decreto ingiuntivo, sia pure con riferimento, per il predetto obbligato, al termine di prescrizione dell'actio iudicati.(In tale prospettiva anche Cassazione civile, sez. III, 19 aprile 2018, n. 9638 )
Ne segue che, alla stregua del suddetto principio di diritto, con la domanda di ammissione al passivo del fallimento della società depositata in data 5 Controparte_4 novembre 2003 dalla Banca dinanzi al Tribunale di Napoli -sulla quale, a seguito di opposizione ex art. 98 L.F., il Tribunale di pronunciava con la sentenza n. 3996/2008, depositata il 10 aprile 2008- si verificava l'interruzione della prescrizione con effetti permanenti anche nei confronti dei condebitori solidali , IC ed . Parte_1 Pt_6
Non di meno è importante l'effetto interruttivo derivante dagli Atti esecutivi e dalla mediazione, atteso che, con sentenza n. 17781/2013 le Sezioni Unite della Cassazione hanno ritenuto che l'istanza di mediazione interrompa la prescrizione del diritto per cui si tenta la conciliazione.
In tal senso anche giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Milano, - sentenza n. 9599 del 31.12.2021) secondo cui: l'art. 5, comma 6, d. lgl. n. 28/2010, stabilisce espressamente che "Dal momento della comunicazione alle altre parti, ... la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza"; la giurisprudenza ha chiarito che la domanda di mediazione produce effetti interruttivi e non sospensivi, in deroga al disposto dell'art. 2964 c.c., e di impedimento per una sola volta della decadenza dal diritto di agire (ad esempio, Cass. n. 27551/2018; Cass. n. 2273/2019, Cass. n. 27251/2018; Cass. n. 17781/2013); tale principio ha portata generale e deve ritenersi valido per qualunque termine decadenziale, compreso quello previsto per la proposizione dell'opposizione avverso decreto ingiuntivo.
Per quanto fin qui argomentato, la sentenza gravata merita la conferma.
Le spese di lite seguono la soccombenza sono poste a carico dell'appellante e Parte_1 liquidate in applicazione del DM 147/23 tenuto conto delle controversie di valore indeterminabile a bassa complessità, in favore dell'appellata società a responsabilità limitata con socio Parte_2 unico, in € 9.991,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 del testo unico delle spese di giustizia (d.p.r. n. 115/2002) a carico dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sul gravame avverso sentenza n. 6188/2022 resa dal Tribunale ordinario
5 di Napoli, XIV Sez. civile, emessa il 16.06.2022, pubblicata il 20.06.2022 e notificata in data 21.06.2022, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite in favore dell'appellata Parte_1
società a responsabilità limitata con socio unico, e liquidate in applicazione Parte_2 del DM 147/23 tenuto conto delle controversie di valore indeterminabile a bassa complessità, in € 9.991,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
3. Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 del testo unico delle spese di giustizia (d.p.r. n. 115/2002) a carico dell'appellante . Parte_1
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Aupp dott.ssa Marta Cucco.
6