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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 08/01/2026, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 69/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore PULEIO FRANCESCO, Giudice SCIACCA MARIANO, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1284/2023 depositato il 15/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_1 CF_Ricorrente_3 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro Ag.entrate - Riscossione - Catania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Regione Sicilia - Via Notarbartolo N. 17 90141 Palermo PA
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220031855024000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220031855024000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 13.10.2022, depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di Ricorrente1Primo Grado di Catania, il sig. , come rappresentato e difeso in atti, impugnava avanti questa Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, chiedendone l'annullamento, la cartella di pagamento n. 29320220031855024000 con la quale è stato richiesto il pagamento della complessiva somma di € 603,65 i cui ruoli sottostanti sono stati formati dalla Regione Sicilia Assessorato Economia Dipartimento Finanze e Credito
Targa_1per omesso pagamento delle tasse auto (tg e BA198LY) anno d'imposta 2019, eccependo la mancata notifica dell'atto presupposto e la mancata compilazione della relata di notifica.
La Regione Sicilia Assessorato Economia Dipartimento Finanze e Credito, costituita in giudizio, ha contestato le eccezioni di parte ricorrente e chiesto il rigetto del ricorso. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, cui il ricorso è stato regolarmente e ritualmente notificato, non si è costituita in giudizio.
In data 15.2.2023, a seguito del decesso del ricorrente, si costituiscono in giudizio i sig.
Ricorrente_3, Ricorrente_2, e Ricorrente_1, con il nuovo difensore, il quale ha chiesto la rimessione in termine per il deposito del ricorso, posto che il 10.2.2023, termine ultimo per il deposito, il Sigit non consentiva l'accesso al sistema per un disservizio tecnico e insistito in tutti i motivi, eccezioni, difese e conclusioni in atti formulate dal precedente difensore.
All'udienza del 14 gennaio 2025, esaminati gli atti, la Corte ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, la Corte accoglie la richiesta di rimessione in termini, essendo stata data la prova del disservizio tecnico, e, conseguentemente, dichiara tempestivo il deposito del ricorso avvenuto in data 13 febbraio 2023.
Quanto ai motivi di impugnazione, l'eccezione di nullità dell'iscrizione a ruolo per mancata notifica dell'atto presupposto è infondata. L'art. 2 della L.R. 16/2015 (Norme in materia di tasse automobilistiche) dispone che: “1. Il presupposto d'imposta, la misura della tassa, i soggetti passivi e le modalità applicative restano disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni.
2-bis.
Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento. In caso di mancato ravvedimento, la Regione provvede, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per
l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori”. Alla luce di tale disposizione normativa è di tutta evidenza, quindi, che la Regione Sicilia può emettere e formare il ruolo senza la preventiva notifica dell'avviso di accertamento.
Quanto al lamentato vizio di omessa relazione di notificazione, va detto che il ricorrente non denuncia di non avere ricevuto la cartella di pagamento, ma lamenta che in calce alla cartella la relata è in bianco e, conseguentemente, non è stato messo nelle condizioni di conoscere l'identità del soggetto che ha eseguito la notificazione, la sua qualità, la data di consegna, il destinatario o il ricevente. A giudizio del Collegio tale omissione non può determinare l'inesistenza della notifica che secondo le Sezioni Uniti della Suprema
Corte “è riservata ad ipotesi eccezionali quali la mancata consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e la mancata consegna dell'atto da parte di quest'ultimo al destinatario”. Si tratta, invece, posto che l'atto è stato consegnato, tutt'al più di una mera irregolarità formale sanata dal raggiungimento dello scopo ex art 156 c.p.c..
Il ricorso, pertanto, va rigettato con conferma dell'atto impugnato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, sezione quindicesima, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, in favore della Regione Sicilia
Assessorato Economia Dipartimento Finanze e Credito, liquidate in complessivi €. 220,00 oltre oneri come per legge, se dovuti.
Nulla per ADER non costituita. Così deciso, in Camera di Consiglio, a Catania il 27 ottobre 2025.
Presidente est.
NZ AT
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore PULEIO FRANCESCO, Giudice SCIACCA MARIANO, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1284/2023 depositato il 15/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_1 CF_Ricorrente_3 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro Ag.entrate - Riscossione - Catania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Regione Sicilia - Via Notarbartolo N. 17 90141 Palermo PA
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220031855024000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220031855024000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 13.10.2022, depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di Ricorrente1Primo Grado di Catania, il sig. , come rappresentato e difeso in atti, impugnava avanti questa Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, chiedendone l'annullamento, la cartella di pagamento n. 29320220031855024000 con la quale è stato richiesto il pagamento della complessiva somma di € 603,65 i cui ruoli sottostanti sono stati formati dalla Regione Sicilia Assessorato Economia Dipartimento Finanze e Credito
Targa_1per omesso pagamento delle tasse auto (tg e BA198LY) anno d'imposta 2019, eccependo la mancata notifica dell'atto presupposto e la mancata compilazione della relata di notifica.
La Regione Sicilia Assessorato Economia Dipartimento Finanze e Credito, costituita in giudizio, ha contestato le eccezioni di parte ricorrente e chiesto il rigetto del ricorso. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, cui il ricorso è stato regolarmente e ritualmente notificato, non si è costituita in giudizio.
In data 15.2.2023, a seguito del decesso del ricorrente, si costituiscono in giudizio i sig.
Ricorrente_3, Ricorrente_2, e Ricorrente_1, con il nuovo difensore, il quale ha chiesto la rimessione in termine per il deposito del ricorso, posto che il 10.2.2023, termine ultimo per il deposito, il Sigit non consentiva l'accesso al sistema per un disservizio tecnico e insistito in tutti i motivi, eccezioni, difese e conclusioni in atti formulate dal precedente difensore.
All'udienza del 14 gennaio 2025, esaminati gli atti, la Corte ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, la Corte accoglie la richiesta di rimessione in termini, essendo stata data la prova del disservizio tecnico, e, conseguentemente, dichiara tempestivo il deposito del ricorso avvenuto in data 13 febbraio 2023.
Quanto ai motivi di impugnazione, l'eccezione di nullità dell'iscrizione a ruolo per mancata notifica dell'atto presupposto è infondata. L'art. 2 della L.R. 16/2015 (Norme in materia di tasse automobilistiche) dispone che: “1. Il presupposto d'imposta, la misura della tassa, i soggetti passivi e le modalità applicative restano disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni.
2-bis.
Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento. In caso di mancato ravvedimento, la Regione provvede, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per
l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori”. Alla luce di tale disposizione normativa è di tutta evidenza, quindi, che la Regione Sicilia può emettere e formare il ruolo senza la preventiva notifica dell'avviso di accertamento.
Quanto al lamentato vizio di omessa relazione di notificazione, va detto che il ricorrente non denuncia di non avere ricevuto la cartella di pagamento, ma lamenta che in calce alla cartella la relata è in bianco e, conseguentemente, non è stato messo nelle condizioni di conoscere l'identità del soggetto che ha eseguito la notificazione, la sua qualità, la data di consegna, il destinatario o il ricevente. A giudizio del Collegio tale omissione non può determinare l'inesistenza della notifica che secondo le Sezioni Uniti della Suprema
Corte “è riservata ad ipotesi eccezionali quali la mancata consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e la mancata consegna dell'atto da parte di quest'ultimo al destinatario”. Si tratta, invece, posto che l'atto è stato consegnato, tutt'al più di una mera irregolarità formale sanata dal raggiungimento dello scopo ex art 156 c.p.c..
Il ricorso, pertanto, va rigettato con conferma dell'atto impugnato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, sezione quindicesima, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, in favore della Regione Sicilia
Assessorato Economia Dipartimento Finanze e Credito, liquidate in complessivi €. 220,00 oltre oneri come per legge, se dovuti.
Nulla per ADER non costituita. Così deciso, in Camera di Consiglio, a Catania il 27 ottobre 2025.
Presidente est.
NZ AT