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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 29/09/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Murru Giorgio CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 2 luglio 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 289 dell'anno 2022, proposta da:
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti Teodoro Parte_1
Rodin, Fabrizio Rodin e Giorgio Rodin che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del della Sardegna in carica pro
[...] Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso l'avv. Roberto Di Tucci, che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 2 maggio 2018, aveva convenuto Parte_1 in giudizio l' , chiedendo l'accertamento della natura professionale della “rachialgia CP_1
severa diffusa” e della “discopatia erniaria” da cui era affetta, denunciate in data 4 gennaio
2016 e non riconosciute in sede amministrativa, nonché la conseguente condanna dell' al CP_1
pagamento dell'indennizzo dovuto, oltre accessori e spese del giudizio.
A sostegno della domanda proposta, la ricorrente aveva riferito di aver sempre svolto, a partire dal 1981 attività lavorativa come operaia addetta alle pulizie per diversi datori di lavoro.
In particolare, aveva riferito nel periodo dal 2011 al 2017 ella aveva lavorato Pt_1
giornalmente, dalle ore 6 alle ore 9 del mattino, alle dipendenze dell' Parte_2
nell'interesse della quale si era occupata della pulizia degli ambienti della sede, che avevano dimensioni di circa 1000 metri quadri e comprendevano sala convegni, atelier musicale, atelier di arte terapia, laboratorio creativo, ripostiglio, ufficio amministrativo, segreteria, sei bagni con antibagni, biblioteca, corridoio e ingresso.
L'attività, aveva proseguito la ricorrente, aveva riguardato lo svuotamento dei cestini presenti nelle varie sale, il trasporto manuale dei rifiuti solidi nei contenitori situati in strada, la spazzatura e il lavaggio dei pavimenti, che comportava il riempimento e il trasporto di secchi d'acqua della capienza di 10-11 litri, e la spolveratura dei vari arredi presenti.
aveva, inoltre, aggiunto di avere provveduto al lavaggio e alla disinfezione dei Parte_1
sanitari dei bagni e degli antibagni e alla spazzatura del cortile esterno di circa 100 metri quadri e della passerella coperta e pianellata.
Tra le mansioni svolte, aveva, infine, allegato la ricorrente, vi erano state anche quelle relative al lavaggio dei vetri interni ed esterni di altezza superiore a tre metri che ricoprivano l'intero perimetro del centro, delle porte a vetri antipanico, delle passerelle, delle porte interne e del placcaggio dei bagni.
Tutto ciò premesso, la ricorrente aveva, quindi, concluso come sopra riportato.
***
L' si era costituito in giudizio e aveva contestato l'avvenuto svolgimento, da parte della CP_1
2 ricorrente, delle mansioni descritte nel ricorso e, in ogni caso, di un'attività lavorativa idonea,
sotto il profilo qualitativo e quantitativo, ad esporla ai rischi di movimentazione manuale di carichi e di posture incongrue.
L' convenuto aveva, quindi, richiamato le considerazioni mediche del 4 agosto 2018 CP_1
allegate alla memoria difensiva e aveva aggiunto che anche i dati clinici e strumentali deponevano per l'origine non professionale della patologia denunciata.
*
Con la sentenza n. 1055/2022, pubblicata il 23 novembre 2022, il Tribunale di Cagliari, dopo aver istruito la causa mediante produzioni documentali, prova per testi ed espletamento di CTU
medico legale, in adesione alle conclusioni del consulente nominato, aveva accolto la domanda,
riconoscendo la natura professionale della patologia del rachide da cui era risultata Parte_1
affetta, accertando il diritto della stessa, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa,
all'indennizzo per danno biologico nella misura del 6% e condannando l' al pagamento CP_1
delle somme dovute, oltre interessi legali e rivalutazione, nonché alla rifusione delle spese del giudizio, quantificate in €. 1.419,00, oltre spese generali e accessori di legge, e al pagamento delle spese di consulenza tecnica.
In particolare, il primo giudice, dopo avere accertato, sulla base degli esiti della prova testimoniale espletata, l'avvenuto svolgimento, da parte della ricorrente, nel periodo compreso tra il 2011 e il 2017, di un'attività lavorativa di addetta ai servizi di pulizia comportante un abituale impegno nella spolveratura degli arredi, nello spazzamento e lavaggio di pavimenti e vetrate, nella pulizia dei bagni, nello svuotamento dei cestini dei rifiuti e nella movimentazione manuale di secchi d'acqua e sacchi di rifiuti, aveva condiviso, ritenendole motivate e prive di vizi logici, le conclusioni formulate dal CTU, dott. il quale, all'esito della visita Persona_1
peritale e dell'analisi della documentazione medica e delle prove testimoniali espletate, aveva diagnosticato a carico della ricorrente una “spondilo-disco-artrosi del rachide con protrusioni e
ernie discali multiple in assenza di impegno radicolare”, determinante un danno biologico pari
3 al 6% già dalla data della domanda amministrativa.
*
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello Parte_1
L' ha resistito, proponendo, altresì, appello incidentale. CP_1
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante/appellata incidentale:
“la Corte Ecc.ma adita, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza impugnata, voglia:
1) - condannare l' appellato al pagamento delle spese del primo grado del giudizio nella CP_1
misura di €. 2.620,00, oltre spese generali ed accessori di legge, o in quella diversa dopo
l'aumento che riterrà di giustizia;
2) - regolare le spese di questo grado del giudizio secondo
giustizia, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori, antistatari;
3) - nella denegata
ipotesi di soccombenza, esonerare dall'eventuale condanna alle spese e compensi di giudizio
l'appellante, la quale dichiara ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 disp. att. cpc, che il proprio
nucleo familiare convivente ha un reddito imponibile ai fini IRPEF, con riferimento all'anno
precedente alla data di inizio del presente procedimento, inferiore a due volte l'importo del
reddito stabilito ai sensi degli art. 76, commi da 1 a 3, e 77 del T.U. sulle spese di giustizia: DPR
115/2002 e s.s. i.i. e m.m. e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito,
eventuali variazioni rilevanti dei citati limiti che dovessero verificarsi;
”
“la Corte ecc.ma, contrariis reiectis, voglia rigettare l'appello incidentale e, in riforma della
sentenza impugnata, voglia accogliere le conclusioni rassegnate nell'appello principale”.
Nell'interesse dell' appellato/appellante incidentale: CP_1
“Voglia la Corte, disattesa ogni diversa istanza, respingere l'appello principale e, in
accoglimento di quello incidentale, riformare totalmente la sentenza impugnata e respingere la
domanda perché infondata. Con vittoria di spese ed onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 L'appello incidentale.
Per ragioni di ordine logico, occorre innanzitutto esaminare l'appello incidentale.
A parere dell' la prova testimoniale era stata ammessa superfluamente dal primo giudice CP_1
ed in ogni caso l'espletamento della medesima non aveva comprovato la sussistenza nella fattispecie di una valida e sufficiente esposizione, da parte di al rischio di Parte_1
sovraccarico funzionale della colonna lombo-sacrale.
Inoltre, ha osservato l'appellante incidentale, neanche la CTU espletata, ai cui esiti il Tribunale
aveva aderito, aveva chiarito i dubbi sopra evidenziati, visto che l'ausiliare, anche a seguito delle osservazioni dell'Istituto, non aveva fornito alcuna spiegazione scientifica in risposta alle medesime, che, quindi, dovevano, in questa sede, essere ribadite.
In particolare, ha proseguito l' , occorreva, innanzitutto, confermare che la CP_1
spondilodiscoartrosi lombare è malattia non tabellata, con la conseguenza che il CTU avrebbe dovuto debitamente spiegare, dal punto di vista scientifico e sulla base di studi adeguati, la correlazione tra rischio e cascata eziopatogenetica idonea a determinare l'insorgenza della patologia in oggetto.
In secondo luogo, aveva osservato l'Istituto, la malattia in discussione, indistinguibile dal punto di vista clinico e strumentale rispetto a forme morbose derivanti da cause extra-lavorative, era insorta in epoca eccessivamente precoce rispetto all'inizio dell'attività lavorativa ed era perciò
illogico ipotizzare un nesso di causa.
Inoltre, aveva aggiunto l' , il rischio cui la lavoratrice era stata esposta non era stato CP_1
quantitativamente idoneo a determinare l'insorgenza della patologia, né era stato individuato il fattore causale scatenante, visto che l'attività di spolveratura, spazzamento e pulizia di arredi,
suppellettili e pavimenti non comporta sovraccarico funzionale sulla colonna lombo-sacrale.
A parere dell' , quindi, non era risultato comprovato il nesso di causa tra attività lavorativa CP_1
svolta e malattia denunciata, cosicché la sentenza impugnata doveva essere integralmente riformata.
5 ***
L'appello incidentale proposto dall' è fondato. CP_1
Deve, innanzitutto, escludersi, come correttamente sostenuto dall' e affermato dal CTU CP_1
nominato in questa fase di appello, che la patologia da cui è risultata affetta Parte_1
(spondiloartrosi diffusa con multiple discopatie e focalità erniarie) sia tabellata.
Come emerge, infatti, dall'esame delle Tabelle delle malattie professionali adottate con D.M. 10
ottobre 2023 (del tutto inconferente è il richiamo, effettuato da parte dell'appellante principale nelle note di trattazione depositate il 27 giugno 2025, alla Tabella delle menomazioni di cui al
D.M. 12 luglio 2000, poi sostituito dal D.M. 45/2019), l'unica patologia di rilievo nel presente giudizio presente nelle stesse risulta l'ernia discale lombare, la quale può, peraltro, considerarsi tabellata solo in presenza di “lavorazioni svolte in modo abituale e sistematico con macchine che
espongono all'azione delle vibrazioni trasmesse al corpo”, ipotesi certamente estranea alla fattispecie in esame, ovvero di “lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte, in
modo abituale e sistematico, in assenza di ausili efficaci”, ipotesi altrettanto estranea alla fattispecie in esame, nella quale, come correttamente osservato dal CTU nominato in questa fase di appello, la movimentazione manuale di carichi, tra le attività allegate da e confermate Pt_1
dai testi, era implicata unicamente dallo spostamento di secchi d'acqua e di sacchi di rifiuti,
entrambe occupazioni svolte dalla lavoratrice occasionalmente durante la giornata di lavoro,
nell'ambito di una vasta pluralità di attività diversificate, tutte, tra l'altro, complessivamente comprese in tre ore di lavoro giornaliero.
Trattasi, altresì, come affermato dai CTU nominati in entrambi i gradi del giudizio, di patologia multifattoriale, tipologia in relazione alla quale la Suprema Corte ha affermato che “Il nesso di
causalità relativo all'origine professionale della malattia ad eziologia multifattoriale non può
essere oggetto di mere presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili ma necessita
di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere data anche in termini di probabilità
sulla base della particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi,
6 ottenere la certezza dell'eziologia medesima), dovendo trattarsi, peraltro, di una "probabilità
qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi, come ad esempio i dati epidemiologici,
idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale” (così, di recente, tra le altre, Cass. 9805/2025, nonché, in senso analogo, Cass. 13814/2017).
Ebbene, gli elementi concreti di valutazione forniti dal CTU nominato in questa fase del giudizio, ben più specifici e coerenti con i principi sopra riportati rispetto a quelli rinvenibili nella relazione di consulenza elaborata nel primo grado di giudizio, consentono di escludere che l'appellante principale abbia, come sarebbe stato suo specifico onere, comprovato, seppure in termini meramente probabilistici, la sussistenza dell'allegato nesso causale tra le lavorazioni svolte e la patologia denunciata.
Intanto, come osservato dal secondo CTU, l'esposizione di al mantenimento di posture Pt_1
obbligate, oltre che, come già osservato, alla movimentazione manuale di carichi, era stata limitata per durata ed intensità, in ragione, sia del limitato numero di ore giornaliere di lavoro svolte (tre), sia dell'avvenuto svolgimento delle mansioni in ambienti chiusi e protetti, sia della possibile autonomia del ciclo lavorativo, sia della variabilità dell'atteggiamento posturale, sia della presenza di periodi di lavoro alternati ad adeguati tempi di recupero.
Inoltre, ha osservato il CTU nominato in questa fase di appello, il quadro patologico vertebrale di cui soffre l'appellante principale non è limitato soltanto al rachide lombare, ma interessa tutto il rachide: “infatti l'esame RMN del dicembre 2016 ha documentato protrusioni discali multiple
cervicali, dorsali e lombari ad indicare la diffusione del processo degenerativo a tutta la
colonna, anche al rachide dorsale (poco impegnato funzionalmente) e ciò indica la prevalenza
nella etiopatogenesi di tale patologia dei fattori endogeni extralavorativi (tra cui fattori
costituzionali, eredo familiari, ormono-metabolici) piuttosto che dei fattori lavorativi che
avrebbero interessato prevalentemente o esclusivamente il tratto lombare, quello più
sovraccaricato meccanicamente”.
Infine, il CTU ha rilevato come il quadro strumentale presente in non si discosti da Parte_1
7 quanto è possibile riscontrare in soggetti di pari età (56 anni alla data della domanda), anche non esposti a rischi professionali.
Alla stregua degli indicati elementi di valutazione, del tutto coerenti con le risultanze di causa,
deve, quindi, escludersi, in coerenza con i principi giurisprudenziali sopra richiamati e in adesione alle conclusioni formulate dall'ausiliare “con ogni verosimiglianza scientifica e
ragionevole certezza”, la sussistenza del necessario nesso causale/concausale tra la lavorazione nella quale l'appellante principale era stata occupata e la patologia denunciata, alla quale devono riconoscersi le caratteristiche della malattia comune.
***
Alla stregua di quanto sopra osservato, l'appello incidentale proposto dall' deve essere CP_1
accolto e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza impugnata, la domanda proposta da con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado deve essere rigettata. Parte_1
***
L'accoglimento dell'appello incidentale proposto dall' comporta l'assorbimento CP_1
dell'appello principale proposto da avendo quest'ultimo ad oggetto unicamente la Parte_1
liquidazione delle spese di lite eseguita, in favore della medesima, dal primo giudice ed essendo venuta meno la soccombenza dell' . CP_1
***
Le spese processuali relative ad entrambi i gradi del giudizio non seguono la soccombenza,
avendo l'appellante principale comprovato, mediante la produzione di apposite dichiarazioni sostitutive di certificazione del 2 maggio 2018 e del 12 dicembre 2022, di non essere stata titolare, nell'anno 2023, di un reddito familiare superiore al limite previsto dall'art. 42, co. 11,
D.L. 269/03 e non avendo la medesima comunicato eventuali sopravvenute variazioni rilevanti.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater,
8 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
in accoglimento dell'appello incidentale proposto dall' e in totale riforma della sentenza CP_1
impugnata, rigetta le domande proposte da con il ricorso introduttivo del primo Parte_1
grado di giudizio.
nulla dispone sulle spese di lite in relazione ad entrambi i gradi del giudizio.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
Cagliari, 29 settembre 2025.
L'estensore…………………………………………………………Il Presidente
dott. Daniela Coinu………………………..……………………dott. Maria Luisa Scarpa
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Murru Giorgio CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 2 luglio 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 289 dell'anno 2022, proposta da:
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti Teodoro Parte_1
Rodin, Fabrizio Rodin e Giorgio Rodin che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del della Sardegna in carica pro
[...] Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso l'avv. Roberto Di Tucci, che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 2 maggio 2018, aveva convenuto Parte_1 in giudizio l' , chiedendo l'accertamento della natura professionale della “rachialgia CP_1
severa diffusa” e della “discopatia erniaria” da cui era affetta, denunciate in data 4 gennaio
2016 e non riconosciute in sede amministrativa, nonché la conseguente condanna dell' al CP_1
pagamento dell'indennizzo dovuto, oltre accessori e spese del giudizio.
A sostegno della domanda proposta, la ricorrente aveva riferito di aver sempre svolto, a partire dal 1981 attività lavorativa come operaia addetta alle pulizie per diversi datori di lavoro.
In particolare, aveva riferito nel periodo dal 2011 al 2017 ella aveva lavorato Pt_1
giornalmente, dalle ore 6 alle ore 9 del mattino, alle dipendenze dell' Parte_2
nell'interesse della quale si era occupata della pulizia degli ambienti della sede, che avevano dimensioni di circa 1000 metri quadri e comprendevano sala convegni, atelier musicale, atelier di arte terapia, laboratorio creativo, ripostiglio, ufficio amministrativo, segreteria, sei bagni con antibagni, biblioteca, corridoio e ingresso.
L'attività, aveva proseguito la ricorrente, aveva riguardato lo svuotamento dei cestini presenti nelle varie sale, il trasporto manuale dei rifiuti solidi nei contenitori situati in strada, la spazzatura e il lavaggio dei pavimenti, che comportava il riempimento e il trasporto di secchi d'acqua della capienza di 10-11 litri, e la spolveratura dei vari arredi presenti.
aveva, inoltre, aggiunto di avere provveduto al lavaggio e alla disinfezione dei Parte_1
sanitari dei bagni e degli antibagni e alla spazzatura del cortile esterno di circa 100 metri quadri e della passerella coperta e pianellata.
Tra le mansioni svolte, aveva, infine, allegato la ricorrente, vi erano state anche quelle relative al lavaggio dei vetri interni ed esterni di altezza superiore a tre metri che ricoprivano l'intero perimetro del centro, delle porte a vetri antipanico, delle passerelle, delle porte interne e del placcaggio dei bagni.
Tutto ciò premesso, la ricorrente aveva, quindi, concluso come sopra riportato.
***
L' si era costituito in giudizio e aveva contestato l'avvenuto svolgimento, da parte della CP_1
2 ricorrente, delle mansioni descritte nel ricorso e, in ogni caso, di un'attività lavorativa idonea,
sotto il profilo qualitativo e quantitativo, ad esporla ai rischi di movimentazione manuale di carichi e di posture incongrue.
L' convenuto aveva, quindi, richiamato le considerazioni mediche del 4 agosto 2018 CP_1
allegate alla memoria difensiva e aveva aggiunto che anche i dati clinici e strumentali deponevano per l'origine non professionale della patologia denunciata.
*
Con la sentenza n. 1055/2022, pubblicata il 23 novembre 2022, il Tribunale di Cagliari, dopo aver istruito la causa mediante produzioni documentali, prova per testi ed espletamento di CTU
medico legale, in adesione alle conclusioni del consulente nominato, aveva accolto la domanda,
riconoscendo la natura professionale della patologia del rachide da cui era risultata Parte_1
affetta, accertando il diritto della stessa, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa,
all'indennizzo per danno biologico nella misura del 6% e condannando l' al pagamento CP_1
delle somme dovute, oltre interessi legali e rivalutazione, nonché alla rifusione delle spese del giudizio, quantificate in €. 1.419,00, oltre spese generali e accessori di legge, e al pagamento delle spese di consulenza tecnica.
In particolare, il primo giudice, dopo avere accertato, sulla base degli esiti della prova testimoniale espletata, l'avvenuto svolgimento, da parte della ricorrente, nel periodo compreso tra il 2011 e il 2017, di un'attività lavorativa di addetta ai servizi di pulizia comportante un abituale impegno nella spolveratura degli arredi, nello spazzamento e lavaggio di pavimenti e vetrate, nella pulizia dei bagni, nello svuotamento dei cestini dei rifiuti e nella movimentazione manuale di secchi d'acqua e sacchi di rifiuti, aveva condiviso, ritenendole motivate e prive di vizi logici, le conclusioni formulate dal CTU, dott. il quale, all'esito della visita Persona_1
peritale e dell'analisi della documentazione medica e delle prove testimoniali espletate, aveva diagnosticato a carico della ricorrente una “spondilo-disco-artrosi del rachide con protrusioni e
ernie discali multiple in assenza di impegno radicolare”, determinante un danno biologico pari
3 al 6% già dalla data della domanda amministrativa.
*
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello Parte_1
L' ha resistito, proponendo, altresì, appello incidentale. CP_1
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante/appellata incidentale:
“la Corte Ecc.ma adita, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza impugnata, voglia:
1) - condannare l' appellato al pagamento delle spese del primo grado del giudizio nella CP_1
misura di €. 2.620,00, oltre spese generali ed accessori di legge, o in quella diversa dopo
l'aumento che riterrà di giustizia;
2) - regolare le spese di questo grado del giudizio secondo
giustizia, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori, antistatari;
3) - nella denegata
ipotesi di soccombenza, esonerare dall'eventuale condanna alle spese e compensi di giudizio
l'appellante, la quale dichiara ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 disp. att. cpc, che il proprio
nucleo familiare convivente ha un reddito imponibile ai fini IRPEF, con riferimento all'anno
precedente alla data di inizio del presente procedimento, inferiore a due volte l'importo del
reddito stabilito ai sensi degli art. 76, commi da 1 a 3, e 77 del T.U. sulle spese di giustizia: DPR
115/2002 e s.s. i.i. e m.m. e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito,
eventuali variazioni rilevanti dei citati limiti che dovessero verificarsi;
”
“la Corte ecc.ma, contrariis reiectis, voglia rigettare l'appello incidentale e, in riforma della
sentenza impugnata, voglia accogliere le conclusioni rassegnate nell'appello principale”.
Nell'interesse dell' appellato/appellante incidentale: CP_1
“Voglia la Corte, disattesa ogni diversa istanza, respingere l'appello principale e, in
accoglimento di quello incidentale, riformare totalmente la sentenza impugnata e respingere la
domanda perché infondata. Con vittoria di spese ed onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 L'appello incidentale.
Per ragioni di ordine logico, occorre innanzitutto esaminare l'appello incidentale.
A parere dell' la prova testimoniale era stata ammessa superfluamente dal primo giudice CP_1
ed in ogni caso l'espletamento della medesima non aveva comprovato la sussistenza nella fattispecie di una valida e sufficiente esposizione, da parte di al rischio di Parte_1
sovraccarico funzionale della colonna lombo-sacrale.
Inoltre, ha osservato l'appellante incidentale, neanche la CTU espletata, ai cui esiti il Tribunale
aveva aderito, aveva chiarito i dubbi sopra evidenziati, visto che l'ausiliare, anche a seguito delle osservazioni dell'Istituto, non aveva fornito alcuna spiegazione scientifica in risposta alle medesime, che, quindi, dovevano, in questa sede, essere ribadite.
In particolare, ha proseguito l' , occorreva, innanzitutto, confermare che la CP_1
spondilodiscoartrosi lombare è malattia non tabellata, con la conseguenza che il CTU avrebbe dovuto debitamente spiegare, dal punto di vista scientifico e sulla base di studi adeguati, la correlazione tra rischio e cascata eziopatogenetica idonea a determinare l'insorgenza della patologia in oggetto.
In secondo luogo, aveva osservato l'Istituto, la malattia in discussione, indistinguibile dal punto di vista clinico e strumentale rispetto a forme morbose derivanti da cause extra-lavorative, era insorta in epoca eccessivamente precoce rispetto all'inizio dell'attività lavorativa ed era perciò
illogico ipotizzare un nesso di causa.
Inoltre, aveva aggiunto l' , il rischio cui la lavoratrice era stata esposta non era stato CP_1
quantitativamente idoneo a determinare l'insorgenza della patologia, né era stato individuato il fattore causale scatenante, visto che l'attività di spolveratura, spazzamento e pulizia di arredi,
suppellettili e pavimenti non comporta sovraccarico funzionale sulla colonna lombo-sacrale.
A parere dell' , quindi, non era risultato comprovato il nesso di causa tra attività lavorativa CP_1
svolta e malattia denunciata, cosicché la sentenza impugnata doveva essere integralmente riformata.
5 ***
L'appello incidentale proposto dall' è fondato. CP_1
Deve, innanzitutto, escludersi, come correttamente sostenuto dall' e affermato dal CTU CP_1
nominato in questa fase di appello, che la patologia da cui è risultata affetta Parte_1
(spondiloartrosi diffusa con multiple discopatie e focalità erniarie) sia tabellata.
Come emerge, infatti, dall'esame delle Tabelle delle malattie professionali adottate con D.M. 10
ottobre 2023 (del tutto inconferente è il richiamo, effettuato da parte dell'appellante principale nelle note di trattazione depositate il 27 giugno 2025, alla Tabella delle menomazioni di cui al
D.M. 12 luglio 2000, poi sostituito dal D.M. 45/2019), l'unica patologia di rilievo nel presente giudizio presente nelle stesse risulta l'ernia discale lombare, la quale può, peraltro, considerarsi tabellata solo in presenza di “lavorazioni svolte in modo abituale e sistematico con macchine che
espongono all'azione delle vibrazioni trasmesse al corpo”, ipotesi certamente estranea alla fattispecie in esame, ovvero di “lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte, in
modo abituale e sistematico, in assenza di ausili efficaci”, ipotesi altrettanto estranea alla fattispecie in esame, nella quale, come correttamente osservato dal CTU nominato in questa fase di appello, la movimentazione manuale di carichi, tra le attività allegate da e confermate Pt_1
dai testi, era implicata unicamente dallo spostamento di secchi d'acqua e di sacchi di rifiuti,
entrambe occupazioni svolte dalla lavoratrice occasionalmente durante la giornata di lavoro,
nell'ambito di una vasta pluralità di attività diversificate, tutte, tra l'altro, complessivamente comprese in tre ore di lavoro giornaliero.
Trattasi, altresì, come affermato dai CTU nominati in entrambi i gradi del giudizio, di patologia multifattoriale, tipologia in relazione alla quale la Suprema Corte ha affermato che “Il nesso di
causalità relativo all'origine professionale della malattia ad eziologia multifattoriale non può
essere oggetto di mere presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili ma necessita
di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere data anche in termini di probabilità
sulla base della particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi,
6 ottenere la certezza dell'eziologia medesima), dovendo trattarsi, peraltro, di una "probabilità
qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi, come ad esempio i dati epidemiologici,
idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale” (così, di recente, tra le altre, Cass. 9805/2025, nonché, in senso analogo, Cass. 13814/2017).
Ebbene, gli elementi concreti di valutazione forniti dal CTU nominato in questa fase del giudizio, ben più specifici e coerenti con i principi sopra riportati rispetto a quelli rinvenibili nella relazione di consulenza elaborata nel primo grado di giudizio, consentono di escludere che l'appellante principale abbia, come sarebbe stato suo specifico onere, comprovato, seppure in termini meramente probabilistici, la sussistenza dell'allegato nesso causale tra le lavorazioni svolte e la patologia denunciata.
Intanto, come osservato dal secondo CTU, l'esposizione di al mantenimento di posture Pt_1
obbligate, oltre che, come già osservato, alla movimentazione manuale di carichi, era stata limitata per durata ed intensità, in ragione, sia del limitato numero di ore giornaliere di lavoro svolte (tre), sia dell'avvenuto svolgimento delle mansioni in ambienti chiusi e protetti, sia della possibile autonomia del ciclo lavorativo, sia della variabilità dell'atteggiamento posturale, sia della presenza di periodi di lavoro alternati ad adeguati tempi di recupero.
Inoltre, ha osservato il CTU nominato in questa fase di appello, il quadro patologico vertebrale di cui soffre l'appellante principale non è limitato soltanto al rachide lombare, ma interessa tutto il rachide: “infatti l'esame RMN del dicembre 2016 ha documentato protrusioni discali multiple
cervicali, dorsali e lombari ad indicare la diffusione del processo degenerativo a tutta la
colonna, anche al rachide dorsale (poco impegnato funzionalmente) e ciò indica la prevalenza
nella etiopatogenesi di tale patologia dei fattori endogeni extralavorativi (tra cui fattori
costituzionali, eredo familiari, ormono-metabolici) piuttosto che dei fattori lavorativi che
avrebbero interessato prevalentemente o esclusivamente il tratto lombare, quello più
sovraccaricato meccanicamente”.
Infine, il CTU ha rilevato come il quadro strumentale presente in non si discosti da Parte_1
7 quanto è possibile riscontrare in soggetti di pari età (56 anni alla data della domanda), anche non esposti a rischi professionali.
Alla stregua degli indicati elementi di valutazione, del tutto coerenti con le risultanze di causa,
deve, quindi, escludersi, in coerenza con i principi giurisprudenziali sopra richiamati e in adesione alle conclusioni formulate dall'ausiliare “con ogni verosimiglianza scientifica e
ragionevole certezza”, la sussistenza del necessario nesso causale/concausale tra la lavorazione nella quale l'appellante principale era stata occupata e la patologia denunciata, alla quale devono riconoscersi le caratteristiche della malattia comune.
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Alla stregua di quanto sopra osservato, l'appello incidentale proposto dall' deve essere CP_1
accolto e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza impugnata, la domanda proposta da con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado deve essere rigettata. Parte_1
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L'accoglimento dell'appello incidentale proposto dall' comporta l'assorbimento CP_1
dell'appello principale proposto da avendo quest'ultimo ad oggetto unicamente la Parte_1
liquidazione delle spese di lite eseguita, in favore della medesima, dal primo giudice ed essendo venuta meno la soccombenza dell' . CP_1
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Le spese processuali relative ad entrambi i gradi del giudizio non seguono la soccombenza,
avendo l'appellante principale comprovato, mediante la produzione di apposite dichiarazioni sostitutive di certificazione del 2 maggio 2018 e del 12 dicembre 2022, di non essere stata titolare, nell'anno 2023, di un reddito familiare superiore al limite previsto dall'art. 42, co. 11,
D.L. 269/03 e non avendo la medesima comunicato eventuali sopravvenute variazioni rilevanti.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater,
8 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
in accoglimento dell'appello incidentale proposto dall' e in totale riforma della sentenza CP_1
impugnata, rigetta le domande proposte da con il ricorso introduttivo del primo Parte_1
grado di giudizio.
nulla dispone sulle spese di lite in relazione ad entrambi i gradi del giudizio.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
Cagliari, 29 settembre 2025.
L'estensore…………………………………………………………Il Presidente
dott. Daniela Coinu………………………..……………………dott. Maria Luisa Scarpa
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