Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 29/01/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 514/2022
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 29.01.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Urselli Parte_1
Ricorrente C O N T R O
, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Eleonora Coletta
Resistente Oggetto: malattia professionale MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 20.01.2022 la ricorrente asseriva di aver contratto la patologia
“carcinoma tiroideo – esiti di tiroidectomia totale” e che la stessa fosse di origine professionale.
Ciò per avere svolto la propria attività lavorativa per molti anni presso l'Ospedale
SS Annunziata di Taranto come infermiera strumentista addetta alla sala operatoria del Reparto di Neurochirurgia, con conseguente continua esposizione alle esalazioni nocive degli anestetici.
In ragione di tanto, riferiva di aver inoltrato domanda amministrativa all' in CP_1 data 4.03.2021 senza ottenere il riconoscimento della tecnopatia.
Invano aveva proposto, altresì, ricorso amministrativo.
Pertanto, con il presente ricorso la ricorrente conveniva in giudizio l' per CP_2 ottenere l'accertamento della natura professionale della patologia denunciata e la conseguente corresponsione del beneficio nella misura corrispondente al grado di invalidità psico-fisica da accertare in corso di causa.
Si costituiva in giudizio l' che, con propria memoria, contestava la natura CP_1 professionale della malattia, nonché l'esposizione al rischio specifico e concludeva per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso il ricorso è infondato e non può essere accolto per i motivi che seguono.
Il dott. , nell'elaborato peritale depositato, le cui motivazioni si condividono, Per_1 ha accertato la sussistenza della patologia denunciata (esiti di tiroidectomia totale in efficace trattamento sostitutivo), escludendo, tuttavia, che detta patologia possa essere messa in relazione con elevato grado di probabilità con l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente.
Il CTU, in particolare, riferisce che: “….Da tali documenti allegati ai fascicoli processuali sembra che la esposizione a radiazioni ionizzanti, come dose efficace, non sia mai stata superata;
anzi per la maggior parte dell'attività lavorativa della ricorrente, la esposizione è stata pari a zero. Comunque per gli anni 2008, 2009,
2010, 2012, 2013, 2014, 2015, pur essendo molto bassa, è documentata la esposizione a radiazioni ionizzanti anche se in misura inferiore ai limiti di legge.…Pertanto si può escludere che sia avvenuta una esposizione a radiazioni ionizzanti superiori ai termini di legge ma non è possibile affermare con certezza che la pur modesta esposizione possa avere contribuito a determinare la patologia.
Ritengo pertanto che esista la probabilità che la patologia denunciata sia correlata all'attività lavorativa svolta e che tale probabilità possa ritenersi limitata.”.
In sostanza, dall'esame medico legale è emerso che l'esposizione alle esalazioni nocive degli anestetici non ha superato gli standard di legge e che la minima esposizione accertata consente di affermare con limitata probabilità l'origine professionale della malattia;
il CTU, pur avendo accertato la patologia denunciata, ha escluso l'esistenza con elevato grado di probabilità del nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e detta patologia.
Tali conclusioni del CTU appaiono esenti da vizi logico – giuridici e sono del tutto condivisibili in questa sede alla luce del costante orientamento giurisprudenziale secondo cui la prova della malattia professionale deve avere un grado di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell' eziopatogenesi professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale (Cass. 8 gennaio 2003 n. 87; Cass. 20 maggio
2000 n. 6592; Cass. 8 luglio 1994 n. 6434; Cass. 23 aprile 1997 n. 3523; Cass. 7 aprile 1998 n. 3602).
Alla luce della costante giurisprudenza, affinché sussista il nesso causale tra attività lavorativa e malattia professionale è sufficiente che il rischio lavorativo sia stato, con elevato grado di probabilità, anche una delle cause che hanno contribuito all'insorgere della noxa.
Infatti, “in materia di nesso causale tra attività lavorativa e malattia professionale, trova diretta applicazione la regola contenuta nell' art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge” (Cass. civ., sez. lav., n. 1770/2018; Cass. lav., n.
21021/2007; in termini Cass. n° 6127/1998, n° 14565/99; n° 10448/04; n°
11149/04; n° 13928/04).
Applicando i principi elaborati dalla giurisprudenza al caso di specie, deve rilevarsi che le conclusioni peritali non consentono di riconoscere la sussistenza del nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta e la patologia accertata, neppure in termini di concausa, avendo il ctu accertato soltanto una limitata probabilità di correlazione della patologia con l'attività lavorativa, del tutto inidonea, in applicazione dei principi giurisprudenziali della SC innanzi richiamati, ai fini del riconoscimento del nesso causale.
Si osserva, in merito alle contestazioni formulate da parte ricorrente a verbale, che le tabelle richiamate non sono quelle di cui agli artt. 1 e 3 DPR 1124/65 bensì quelle redatte ad altri fini dall'art. 139 del TU citato.
Tra l'altro, all'esito della prova testimoniale è emerso che durante l'esposizione ai gas anestetici e in occasione dell'utilizzazione dei macchinari che emettono radiazioni, gli operatori, compresa la ricorrente, erano dotati di appositi DPI.
Alla luce delle emergenze processuali, pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico di parte ricorrente.
Le spese di CTU sono poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' CP_1 che liquida in € 1.000,00, oltre spese generali 15%, IVA e CAP come per legge
3. Pone definitivamente a carico della ricorrente le spese di ctu liquidate in separato decreto.
Taranto, 29.01.2025
Il Giudice Dott.ssa Miriam Fanelli