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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 49784/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SESTA CIVILE
Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 49784/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti VALERIA Parte_1 P.IVA_1
MAZZOLETTI ed ELISA CAZZANI, elettivamente domiciliata in VIA PRIVATA FRATELLI
GABBA 3, 20121 MILANO (MI) presso i difensori avv.ti VALERIA MAZZOLETTI e ELISA
CAZZANI
- APPELLANTE - contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSIMO DE VINCENZO, CP_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA PRIVATA MARIA TERESA 11, 20123 MILANO (MI) presso il difensore avv. MASSIMO DE VINCENZO
- APPELLATA -
CONCLUSIONI: come da atto di appello e comparsa di costituzione
Controparte_2
Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, anche istruttoria, eccezione e deduzione, respinta altresì ogni eventuale avversaria ulteriore nuova e/o tardiva domanda e/o allegazione e/o istanza, sulle quali dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio, in integrale riforma della sentenza n. 3502/2022 del Giudice di Pace di Milano, resa nel giudizio rubricato con R.G.
n. 46830/2020, pubblicata in data 18 maggio 2022, non notificata, così giudicare:
pagina 1 di 14 1) In via pregiudiziale:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva ovvero di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso in capo a con riferimento alle domande ex adverso proposte Parte_1
per tutte le ragioni esposte dalla in atti del presente giudizio e di quello di primo grado e, Pt_1 conseguentemente, dichiarare l'inammissibilità delle domande avversarie o comunque l'infondatezza delle stesse;
2) In subordine:
- accertare che il conteggio estintivo relativo al contratto di finanziamento n. 331277, trasmesso al sig. in data 5 novembre 2019, contenente il rimborso della quota non goduta di commissioni CP_1 recurring, è corretto e conforme alla normativa pro tempore vigente e, per l'effetto, rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in atti del presente giudizio e di quello di primo grado e, in particolare, alla luce della non diretta applicabilità nel caso di specie dei principi sanciti dalla Sentenza EX e comunque dell'intervenuta pronuncia della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 9 febbraio 2023, resa nella causa UniCredit AN RI
C-555/21, e dell'intervenuta novella legislativa di cui al D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito nella L.
10 agosto 2023, n. 103, e al D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito nella L. 9 ottobre 2023, n. 136, che richiamano il diritto dell'Unione Europea come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea;
3) In via di ulteriore subordine, nel caso di mancato accoglimento delle conclusioni di cui ai punti precedenti:
3.1. rimettere gli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ex art. 267 TFUE per l'interpretazione del diritto dell'Unione sui seguenti quesiti, per tutte le ragioni esposte in atti, e da ultimo, alla luce della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 9 febbraio 2023 resa nella causa UniCredit
AN RI C-555/21, essendo tale questione pregiudiziale rilevante per la soluzione della presente controversia:
(i) se l'art. 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE, alla luce del tenore letterale della predetta disposizione, nonché dei principi comunitari di certezza ed uniforme applicazione del diritto – tenuto conto delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in materia di credito ai consumatori, e da ultimo, della citata pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 9 febbraio 2023, resa nella causa UniCredit AN RI -, nonché dei principi di P.IVA_2
pagina 2 di 14 ragionevolezza, proporzionalità e non eccedenza, nell'ambito di un necessario bilanciamento tra i diritti delle parti nei contratti di credito ai consumatori, nonché alla luce dell'art. 14, paragrafo 3, lett. b), della Direttiva 2008/48/CE, in tema di recesso iniziale dal contratto del consumatore, debba essere interpretato nel senso che, in caso di rimborso anticipato del credito, devono essere restituiti al consumatore, per la parte non goduta, solo i costi che dipendono dalla durata del contratto e che quindi sono soggetti a maturazione nel tempo e non anche i costi fissi, tutti già corrisposti in occasione della conclusione del contratto;
(ii) in caso di risposta negativa al quesito sub (i), se l'art. 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE, alla luce anche del considerando 39 della medesima Direttiva in punto di indennizzo al soggetto finanziatore per i costi direttamente collegati al rimborso anticipato, debba essere interpretato nel senso illustrato sub (i) per quegli Stati membri, come l'Italia, che non hanno esercitato la facoltà loro concessa di cui all'art. 16, paragrafo 4, lett. b), della Direttiva 2008/48/CE di aumentare l'indennizzo di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo;
(iii) in caso di risposta negativa ai quesiti sub (i) e (ii), se l'art. 16, paragrafo 1, della Direttiva
2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che, in caso di rimborso anticipato del credito, non devono essere restituiti al consumatore tutti quei costi fissi, addebitati al finanziatore da soggetti terzi, come, ad esempio, le imposte e le commissioni di agenzia/intermediazione;
4) In via di ulteriore e stretto subordine, nel caso di mancato accoglimento delle conclusioni di cui ai punti precedenti, in via gradata:
- accertare e dichiarare che il sig. non ha diritto alla restituzione pro quota dei costi c.d. up CP_1 front di cui alle “Commissioni di attivazione”, “Spese istruttoria e notifica” e “Commissioni rete esterna” per gli importi indicati in Contratto con riferimento all'intera durata del rapporto, e che lo stesso non ha comunque diritto alla restituzione pro quota dei costi c.d. recurring di cui alle
“Commissioni di gestione” per l'importo di Euro 848,42, in quanto importo già corrispostogli dalla in sede di conteggio estintivo del finanziamento di cui è causa, per tutto quanto esposto in atti Pt_1
del presente giudizio e di quello di primo grado;
- accertare e dichiarare che è inapplicabile il criterio c.d. pro rata temporis ai fini della determinazione della quota di costi up front astrattamente rimborsabile e, per l'effetto, calcolare la quota di costi up front ripetibile secondo il criterio della c.d. curva degli interessi, per tutto quanto esposto in atti del presente giudizio e di quello di primo grado;
pagina 3 di 14 In ogni caso:
- ordinare all'Arbitro Bancario Finanziario di cancellare, per quanto riguarda la decisione del
Collegio ABF di Milano in data 1° giugno 2020 di cui in atti, la denominazione sociale di
[...] dall'elenco delle banche inadempienti pubblicate al seguente indirizzo web Parte_1
https://www.arbitrobancariofinanziario.it/intermediari-inadempienti/index.html;
- con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri e accessori come per legge;
- emettere ogni pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono, ivi comprese condanne restitutorie con riferimento agli importi pagati da in Parte_1
esecuzione della sentenza impugnata del Giudice di Pace di Milano n. 3502/2022, come allegato e documentato con l'atto di citazione in appello.
CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, in funzione di giudice del gravame, contrariis reiectis:
- accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto dell'interposto gravame respingendo per
l'effetto le domande dell'appellante e confermando integralmente la sentenza n. 3502/2022 del Giudice di Pace di Milano, FR LI, pubblicata il 18 maggio 2022, non notificata, resa al termine della controversia R.G. 46830/2020.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che:
− conveniva davanti al Giudice di Pace di Milano, al fine di CP_1 Parte_1 sentirla condannare al pagamento di € 3.799,59, oltre interessi, a titolo di rimborso dei costi totali del credito per la parte residua del contratto di finanziamento n. 331277, stipulato mediante cessione pro solvendo del quinto della retribuzione/pensione, per intervenuta estinzione anticipata;
− si costituiva in giudizio la convenuta e chiedeva il rigetto della domanda, eccependone sia Pt_1
l'inammissibilità per carenza di legittimazione passiva sia l'infondatezza nel merito essendo tutte le clausole che regolano il contratto, comprese quelle in materia di estinzione anticipata, pienamente legittime e conformi alla normativa di settore vigente, in articolare alla normativa in tema di trasparenza nei rapporti contrattuali e all'art. 125 sexies TUB, con conseguente pagina 4 di 14 esclusione di qualsivoglia asserita illegittimità e/o nullità ex art. 1418 c.c. delle predette clausole e quindi insussistenza di alcun diritto di credito in capo all'attore;
− con sentenza n. 3502/2022, il Giudice di Pace di Milano accoglieva la domanda di e CP_1 condannava la banca convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 3.799,59 oltre interessi di legge dalla domanda al saldo, oltre al pagamento delle spese legali, così motivando rispetto all'eccezione di carenza di legittimazione passiva: “L'eccezione preliminare della convenuta risulta infondata, atteso che permane la legittimazione dell'intermediario che ha assunto la veste di servicer nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione. Il servicer rappresenta l'effettivo accipiens di un indebito oggettivo, in quanto tale tenuto alla restituzione ex art. 2033 c.c. del pagamento ricevuto e non dovuto”.
Con riferimento al merito della controversia: “Ed invero, indipendentemente dall'applicabilità o meno della norma di cui all'art. 125 sexies T.U.B. alla fattispecie, si rileva che nell'ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata al cliente la quota di commissioni
e costi assicurativi non maturati nel tempo ed ogni clausola contraria deve essere considerata nulla perché contraria all'art. 125, comma 2 TUB… Ne consegue che le clausole del contratto di finanziamento che prevedono l'irripetibilità degli oneri non goduti, in caso di estinzione anticipata del finanziamento sono da considerarsi nulle ai sensi dell'art. 36 Codice del
Consumo. Con riferimento alla congruità delle somme richieste si rileva il criterio di determinazione è stato ben chiarito dall'ABF di Napoli decisione n. 2162 dell'11.02.2020 che stabilisce <<in assenza di una chiara decisione tra i costi up front e quelle recurring l importo ciascuna delle voci deve essere preso in considerazione ai fini dell della quota da rimborsare globale singole moltiplicato per la percentuale finanziamento estinto anticipatamente risultante le rate sono uguale dal rapporto il numero complessivo del residue>>;
− la suddetta sentenza è stata impugnata da che ne ha chiesto l'integrale riforma;
Parte_1
− si è costituito nel presente giudizio che ha insistito per il rigetto dell'appello e la CP_1
conferma della sentenza impugnata;
− all'udienza del 16.05.2023, verificata la corretta istaurazione del contraddittorio, parte appellante ha richiesto, in caso di mancato accoglimento dei motivi di appello, disporsi rinvio ai sensi del
267 del TFUE alla Corte di Giustizia Europea per l'interpretazione della direttiva 2008/48/CE pagina 5 di 14 alla luce della decisione C -555/21UN AN RI. La causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 15 ottobre 2024, sostituita con termine per note.
− all'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. ridotti per la sola comparsa conclusionale (30 giorni) e 20 giorni per la relativa replica.
***
Oggetto del presente giudizio è la valutazione sull'errata interpretazione ed applicazione del giudice di prime cure, a parere di parte appellante, dell'art. 125 sexies T.U.B. alla fattispecie oggetto di causa, nonché l'applicazione, al momento della quantificazione del rimborso, del criterio pro rata temporis, in luogo del criterio del costo ammortizzato.
In particolare, parte appellante ritiene che al contratto di cessione del quinto, sottoscritto in data
22.10.2015, debba applicarsi – ratione temporis - l'art. 125 sexies TUB introdotto dal D.Lgs. 141/2010 nella sua precedente formulazione, stante anche quanto disposto dall'art. 1, comma 1 bis, D.L. 69/2023 che ha modificato il comma 2° dell'art. 11 octies D.L. 73/2021, che prevede la non applicabilità del nuovo testo della norma, recettiva delle indicazioni fornite dalla sentenza c.d. EX, ai contratti conclusi ante 25.07.2021.
Con il primo motivo di appello, ha impugnato la sentenza del giudice di prime cure Parte_1 nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta da essa banca.
Il primo motivo di appello è infondato.
La banca appellante ha ribadito la sua carenza di legittimazione a resistere in giudizio, in quanto mera cessionaria del credito e quindi soggetto estraneo, sia rispetto a , originario finanziatore, CP_3 coincidente con chi all'epoca ha incassato le commissioni up front, e redatto le clausole contrattuali, sia rispetto a che ha incassato i costi di intermediazione. Pt_2
In particolare, ha precisato di non essere “l'effettivo accipiens di un indebito oggettivo”, come invece considerato dal giudice di prime cure, in quanto non avrebbe mai beneficiato dei costi up front di cui è stata chiesta la restituzione, poichè trattenuti direttamente dall'originario finanziatore e/o dall'intermediario finanziario.
Il motivo è infondato.
pagina 6 di 14 L'appellante, come comprovato documentalmente già in primo grado (doc. 2, 3 e 3 bis produzione primo grado attore), ha gestito direttamente la procedura estintiva del finanziamento e riscosso l'importo calcolato come da conteggio estintivo e relativa quietanza liberatoria.
All'interno di tale penale sono conteggiate anche quote non godute di spese, pertanto, il soggetto finanziato ha agito per la ripetizione dell'indebito, indirizzando la domanda correttamente all'accipiens, nel caso di specie quindi a nella sua qualità c.d. servicer che ha curato la Parte_1
quantificazione della penale ed il relativo incasso.
Inoltre, la banca appellante non ha depositato il contratto di cessione, ma solo l'estratto derivante dalla
Gazzetta Ufficiale, pertanto non è comprovabile che sia subentrata solo nella titolarità del diritto di credito, rendendo inopponibili tutte le contestazioni afferenti le clausole contrattuali.
Infine, deve rilevarsi che parte appellata è un consumatore ed in quanto tale è da applicarsi la tutela di cui all'art. 38 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea che prevede che le politiche dell'Unione garantiscano un elevato livello di protezione per tali soggetti, che per loro natura si trovano in una posizione di debolezza, anche consistente in una diversa possibilità di fruizione di conoscenze rispetto al contratto sottoscritto, per cui è ragionevole ritenere che il soggetto che ha incassato la penale sia lo stesso deputato a restituirne una quota parte. Pertanto in virtù dei richiamati principi, la cessionaria può anche anticipare al soggetto finanziato, in caso di estinzione anticipata, il rimborso della quota di provvigione non goduta, senza intaccare la possibilità di rivalersi eventualmente sull'intermediario creditizio.
Nel merito, il Giudice di Pace di Milano ha accolto la domanda di motivando che nell'ipotesi di CP_1
estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata al cliente la quota di commissioni e costi assicurativi non maturati nel tempo e che ogni clausola contraria deve essere considerata nulla perché contraria all'art. 125 comma 2 TUB.
Parte appellante ha impugnato la sentenza sul punto deducendo che il contratto per cui è causa è stato stipulato nel 2015 e pertanto allo stesso va applicata la normativa pro tempore vigente ossia l'art. 125 sexies TUB nella sua precedente formulazione, in considerazione anche del fatto che per espressa previsione legislativa il modificato art. 125 sexies non può trovare applicazione per i contratti sottoscritti prima del 25.07.2021.
Inoltre, ha aggiunto che il contratto di finanziamento, redatto in piena conformità con la normativa pro tempore vigente, individua nel dettaglio le commissioni up front e recurring, precisando espressamente pagina 7 di 14 che, in caso di rimborso anticipato, solo le seconde sono rimborsabili e che tali clausole sono state specificamente accettate da CP_1
La sentenza impugnata sul punto è corretta e non va riformata;
appare tuttavia necessario un breve excursus del quadro normativo sia nazionale che europeo, sviluppatosi negli ultimi anni, in tema di rimborso dei costi sostenuti dal consumatore in caso di finanziamenti con cessione del quinto, a seguito di estinzione anticipata, al fine di motivare più approfonditamente la decisione del giudice di prime cure.
L'art. 125 bis sexies TUB, introdotto nel nostro ordinamento in attuazione della Direttiva 2008/48 UE, nella formulazione vigente all'epoca della sottoscrizione del contratto de quo, prevedeva testualmente che “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte,
l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Sulla scorta di tale disposizione, le banche riconoscevano al consumatore, in caso di estinzione anticipata, il solo rimborso dei costi c.d. recurring, ossia i costi che maturano durante tutto il corso del rapporto e quindi legati alla durata dello stesso, mentre erano esclusi dal rimborso i c.d. costi front up, ossia quelli interamente maturati alla data di stipulazione del contratto, che corrispondono quindi ad esborsi dovuti per adempimenti preliminari alla concessione del finanziamento e che prescindono dalla durata del contratto.
Sul punto è intervenuta la Corte di Giustizia UE (causa c- 383/18 inerente il caso EX) che ha osservato che l'art. 16 par. 1 della Direttiva 2008/48/CE, debba essere interpretato, nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato includa tutti i costi a carico del medesimo”.
Tale interpretazione, come dedotto anche dalla stessa Corte di Giustizia nella richiamata sentenza, garantisce una maggiore tutela e protezione per il consumatore, garantendo l'effettività del diritto che sarebbe, invece, sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi ai soli costi quantificati dal concedente come dipendenti dalla durata del contratto, in considerazione del fatto che le voci di spesa e la relativa ripartizione viene stabilita dalla banca finanziatrice, che potrebbe anche arbitrariamente ridurre al minimo i costi c.d. recurring, caricando la maggior parte dei costi al momento della stipulazione dei contratti.
pagina 8 di 14 Rispetto all'applicabilità di tale sentenza ai contratti già in essere, la Corte Costituzionale con sentenza n. 263/22 - intervenuta per dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies, comma 2 del D.L.
73/21, rispetto agli art. 11 e 117 della Costituzione, che ha previsto per i contratti conclusi prima del
25.07.2021 la restituzione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, dei soli costi c.d. recurring - ha precisato “è la stessa Corte di Giustizia, nel suo ruolo di interprete qualificato del diritto dell'Unione Europea, a chiarire che la sentenza pregiudiziale ha valore non costitutivo bensì puramente dichiarativo, con la conseguenza che i suoi effetti risalgono, in linea di principio, alla data di entrata in vigore della norma interpretata”.
Tale ulteriore intervento ha chiarito la portata degli effetti della sentenza c.d. EX, specificando che non è consentito agli stati membri limitare autonomamente nel tempo gli effetti della pronuncia pregiudiziale emessa dalla corte europea.
Fermo quanto innanzi, parte appellante, in comparsa conclusionale, insistendo per l'accoglimento del secondo motivo di appello, ha richiamato, a sostegno delle sue ragioni, anche la decisione resa dalla
Corte di giustizia, il 09.02.2023, sul caso UN AN RI (c- 555/21)
L'appellante ritiene, infatti, che con tale decisione, intervenuta successivamente al caso c.d. la CP_4
Corte di Giustizia avrebbe modificato il proprio orientamento sulla rimborsabilità dei costi totali, affermando il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, ad una riduzione del costo totale del credito che riguardi esclusivamente gli interessi e i costi che dipendono dalla durata del contratto.
E che pertanto alla luce del nuovo orientamento, che supererebbe e sostituirebbe i principi e le interpretazioni di EX, l'art. 125 sexies TUB vada interpretato secondo la formulazione originaria con conseguente legittimità del comportamento tenuto dalla Banca stessa nei confronti di che si è CP_1
limitata al solo rimborso dei costi c.d.recurring.
Tale interpretazione non può condividersi.
La decisione UN AN RI fa riferimento esclusivamente ai contratti di credito relativi a beni immobili, la cui disciplina è contenuta nella Direttiva 2014/17, che proprio al capo 22 ricorda come sia importante tenere conto della specificità di tali tipi di contratti che giustificano un approccio differenziato: si tratta infatti di ipotesi denotate da un'istruttoria più complessa e da una durata più elevata.
pagina 9 di 14 Sul punto appare fondamentale che “i contratti di credito ai consumatori regolati dalla Direttiva
2008/48 presentano considerevoli differenze rispetto ai contratti di credito garantiti da un'ipoteca o relativi a beni immobili, atteso che quest'ultimi implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto il cui importo sfugge al controllo dell'ente creditizio”. Spese che vengono individuate nel punto 18, a titolo esemplificativo in “spese relative alla valutazione del bene immobile, all'autenticazione delle firme ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca nel registro catastale, alla domanda di riconoscimento del grado ipotecario, nonché quelle relative alla registrazione per la domanda di iscrizione catastale dell'ipoteca”
Appare senza dubbio chiara la diversa ratio dei due finanziamenti, che giustifica pienamente la diversa gestione del rimborso dei costi;
pertanto, quanto previsto nella decisione UN AN RI non supera i principi fissati dalla EX, né tantomeno può essere applicato per analogia.
Alla luce di tale precisazione va interpretato anche l'art. 27 del D.L. 104/23 che ha modificato l'art. 11 octies, comma II, del D.L. 73/21, a seguito della richiamata pronuncia di incostituzionalità n. 263/22.
In particolare, il nuovo art. 125 sexies T.U.B. distingue la disciplina a seconda che la sottoscrizione del contratto sia avvenuta prima o dopo l'entrata in vigore della legge di conversione.
Per i contratti precedenti alla suddetta, come quello che ci occupa, la nuova formulazione dell'art. 125 sexies TUB prevede testualmente: “Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti”.
La locuzione “nel rispetto del diritto dell'Unione Europea, come interpretato dalle pronunce della
Corte di Giustizia dell'Unione europea” viene inteso dall'appellante come un riferimento alla decisione
UN AN RI che, a parere suo, avrebbe superato i principi espressi da EX.
Tale interpretazione non può essere condivisa.
La decisione UN AN RI si riferisce ad una fattispecie diversa, come già sopra ricostruito, mentre la ratio della nuova formulazione dell'art. 125 sexies T.U.B. è chiaramente orientata ai principi pagina 10 di 14 della decisione EX, anche perché tali modifiche normative sono seguite alla sentenza della Corte
Costituzionale n. 263/22 che aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 11 octies del Decreto
Sostegni Bis, proprio in quanto difforme al contenuto della sentenza EX.
Alla luce delle considerazioni svolte, tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale sia nazionale che comunitario, non può accogliersi l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
Con il terzo motivo di appello, la appellante censura la sentenza nella parte in cui è stata Pt_1
condannata a pagare tutte le somme richieste da senza tener conto dell'importo già CP_1 riconosciuto in favore di quest'ultimo in sede di conteggio estintivo di finanziamento, a titolo di quota parte dei costi recurring.
Questo motivo di appello è parzialmente fondato. ha documentato di aver stipulato contratto di finanziamento con cessione del quinto, con CP_1 importo finanziato pari ad € 17.505,80 da restituirsi in 120 rate da € 244,00 cadauna per un costo totale del finanziamento pari ad € 23.280,00 (doc. 1 prod. parte attrice primo grado).
Il contratto è stato estinto anticipatamente e dall'esame della documentazione in atti (doc. 2 prod. primo grado parte convenuta) risultava dovuta, in virtù di ciò, la somma di € 15.824,31.
La somma effettivamente versata da e per cui la ha rilasciato quietanza liberatoria è invece CP_1 Pt_1
pari ad € 14.975,89.
Di tale importo manca una specifica delle quote versate, ma risulta verosimile la ricostruzione dell'odierna banca appellante.
La ha, infatti, sottratto dalla quota capitale dovuta, la somma di 848,42 (pari ad € 898,42 quota Pt_1
parte delle c.d. commissione di gestione ed € 50,00 a titolo di spese fisse previste da documento SECCI allegato al contratto).
Non risulta agli atti l'allegazione del documento ma la circostanza non è in contestazione tra le Pt_3
parti.
La ha effettivamente versato i costi che dal contratto originario venivano individuati come Pt_1 rimborsabili nell'originario contratto, seguendo il metodo di calcolo del pro rata (1.518,46/120 X 71=
898,15).
Restano invece dovute, per tutto quanto già precisato, le ulteriori spese, individuate dal contratto quali costi up front e quindi, a parere della banca, non rimborsabili in caso di estinzione anticipata.
pagina 11 di 14 In particolare: “commissione di attivazione” pari ad € 1.376,05, “spese di istruttoria” pari ad € 450,00 e
“commissioni rete esterna” pari ad euro 3.077,33.
Tali costi vanno, quindi, liquidati nella somma di € 2.901,16, calcolati con il medesimo criterio del pro rata temporis, come esaminato con il successivo motivo di appello.
Con il quarto motivo d'appello, parte appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto applicabile il criterio pro rata temporis per la determinazione di tutte le somme richieste e quindi anche per i costi up front.
Sul punto riporta la decisione del Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Finanziario che con decisione n. 26525 del 17.12.2019 ha risolto la controversia tra le medesime parti ante fase giudiziale ritenendo che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quelle che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi”.
Ferma restando la non vincolatività delle decisioni dell'Arbitro Finanziario rispetto alle sentenze dei
Tribunali ordinari, la sentenza impugnata si è discostata da tale posizione, applicando per tutti i costi di cui si è richiesto il rimborso il criterio del pro rata.
Sul punto, la sentenza è corretta, ma non sufficientemente motivata.
All'atto della redazione della sentenza di primo grado, le fonti primarie non disponevano il metodo di calcolo da applicarsi al caso di specie, e le fonti secondarie non lasciavano dubbi sull'applicazione del metodo del pro rata temporis, sia perché evidentemente ispirato alla trasparenza contrattuale e al favor nei confronti del consumatore, principi suggeriti dalla sentenza sia perchè per loro natura i CP_4
costi recurring si applicano in ragione dello scorrere del tempo e ritrovavano nel criterio pro rata temporis il metodo di calcolo naturale.
Tale soluzione è conforme anche a quanto previsto dall'art. 1374 c.c., che in caso di assenza normativa si appella all'integrazione giudiziale secondo equità.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 1 bis D.L. 69/2023 che ha modificato il comma II, dell'art. 11 octies D.L. 73/21, viene, invece, esplicitamente indicato il criterio del costo ammortizzato.
Tale soluzione mal si concilia con i principi della decisione EX, comunque richiamati dalla stessa norma.
Infatti, nella sentenza EX c'è una chiara indicazione a favore del metodo proporzionale, dovendo assicurare al consumatore un calcolo dell'indennizzo trasparente e comprensibile nonché di facile applicazione per il creditore. pagina 12 di 14 Inoltre, contestualmente a tale norma, è stato pubblicato d.l. 10 agosto 2023, n. 104, all'art. 27 – rubricato “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo” – che ha stabilito che “all'articolo
11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte»”.
Viene quindi eliminato ogni riferimento al criterio proporzionale.
Non appare chiaro allo stato quale sia l'intento del legislatore, ma volendo applicare il criterio cronologico, l'art. 1, comma 1-bis, del d.l. n. 69/2023 dovrebbe intendersi implicitamente abrogato ai sensi dell'art. 15 prel.
Infine, la Corte di Cassazione con ordinanza 25997 del 06.09.2023, successiva all'entrata in vigore della suddetta norma, ha ribadito i principi della sentenza EX, anche con riferimento all'utilizzo del criterio del pro rata temporis.
Alla luce di tale complesso quadro normativo nazionale ed europeo, si ritiene che il criterio del pro rata temporis sia preferibile ad ogni altro, in quanto l'unico ispirato ai criteri della sentenza EX.
Infine, la richiesta di ordinare la cancellazione del nominativo di dall'elenco Parte_1
delle banche inadempienti riportate sul sito dell'arbitro finanziario, con riferimento alla decisione del
Collegio Abf di Milano del 01.06.20, non può trovare accoglimento.
In tale elenco sono, infatti, pubblicati gli intermediari che non hanno rispettato le decisioni dell'Arbitro
Bancario Finanziario o di coloro che non hanno cooperato ai fini dello svolgimento della procedura di risoluzione stragiudiziale della controversia e la cancellazione avviene automaticamente decorsi cinque anni.
Può essere disposta prima di tale termine dal Collegio, nel caso in cui sulla controversia sia intervenuta una sentenza dell'Autorità Giudiziaria passata in giudicato favorevole all'intermediario.
pagina 13 di 14 Pertanto, a parte il fatto che l'eventuale cancellazione deve essere disposta dal Collegio, nel caso di specie non ricorrono i presupposti per la cancellazione.
Per tutto quanto innanzi, l'appello è solo parzialmente fondato rispetto al quantum (terzo motivo) e va rigettato per il resto.
Le spese di lite possono essere compensate per un terzo e per la restante parte seguono la soccombenza;
esse sono liquidate in dispositivo, nel rispetto delle vigenti tariffe forensi, per il presente grado, nella già ridota misura.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 3502/2022 emessa dal Giudice di Pace di Milano, accerta e dichiara che il rimborso dovuto da
[...]
a titolo di c.d. costi up front è pari a 2.901,16, avendo già rimborsato la somma di € Parte_4
848,42 in sede di conteggio estintivo.
2) Rigetta tutti gli altri motivi di appello.
3) Dichiara compensate per un terzo le spese di lite e condanna al Parte_1
pagamento in favore di delle restanti spese del presente giudizio che si liquidano in € CP_1
1.134.00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.p.A.
Milano, 11 febbraio 2025
Il giudice
Laura Massari
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SESTA CIVILE
Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 49784/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti VALERIA Parte_1 P.IVA_1
MAZZOLETTI ed ELISA CAZZANI, elettivamente domiciliata in VIA PRIVATA FRATELLI
GABBA 3, 20121 MILANO (MI) presso i difensori avv.ti VALERIA MAZZOLETTI e ELISA
CAZZANI
- APPELLANTE - contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSIMO DE VINCENZO, CP_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA PRIVATA MARIA TERESA 11, 20123 MILANO (MI) presso il difensore avv. MASSIMO DE VINCENZO
- APPELLATA -
CONCLUSIONI: come da atto di appello e comparsa di costituzione
Controparte_2
Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, anche istruttoria, eccezione e deduzione, respinta altresì ogni eventuale avversaria ulteriore nuova e/o tardiva domanda e/o allegazione e/o istanza, sulle quali dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio, in integrale riforma della sentenza n. 3502/2022 del Giudice di Pace di Milano, resa nel giudizio rubricato con R.G.
n. 46830/2020, pubblicata in data 18 maggio 2022, non notificata, così giudicare:
pagina 1 di 14 1) In via pregiudiziale:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva ovvero di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso in capo a con riferimento alle domande ex adverso proposte Parte_1
per tutte le ragioni esposte dalla in atti del presente giudizio e di quello di primo grado e, Pt_1 conseguentemente, dichiarare l'inammissibilità delle domande avversarie o comunque l'infondatezza delle stesse;
2) In subordine:
- accertare che il conteggio estintivo relativo al contratto di finanziamento n. 331277, trasmesso al sig. in data 5 novembre 2019, contenente il rimborso della quota non goduta di commissioni CP_1 recurring, è corretto e conforme alla normativa pro tempore vigente e, per l'effetto, rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in atti del presente giudizio e di quello di primo grado e, in particolare, alla luce della non diretta applicabilità nel caso di specie dei principi sanciti dalla Sentenza EX e comunque dell'intervenuta pronuncia della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 9 febbraio 2023, resa nella causa UniCredit AN RI
C-555/21, e dell'intervenuta novella legislativa di cui al D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito nella L.
10 agosto 2023, n. 103, e al D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito nella L. 9 ottobre 2023, n. 136, che richiamano il diritto dell'Unione Europea come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea;
3) In via di ulteriore subordine, nel caso di mancato accoglimento delle conclusioni di cui ai punti precedenti:
3.1. rimettere gli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ex art. 267 TFUE per l'interpretazione del diritto dell'Unione sui seguenti quesiti, per tutte le ragioni esposte in atti, e da ultimo, alla luce della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 9 febbraio 2023 resa nella causa UniCredit
AN RI C-555/21, essendo tale questione pregiudiziale rilevante per la soluzione della presente controversia:
(i) se l'art. 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE, alla luce del tenore letterale della predetta disposizione, nonché dei principi comunitari di certezza ed uniforme applicazione del diritto – tenuto conto delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in materia di credito ai consumatori, e da ultimo, della citata pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 9 febbraio 2023, resa nella causa UniCredit AN RI -, nonché dei principi di P.IVA_2
pagina 2 di 14 ragionevolezza, proporzionalità e non eccedenza, nell'ambito di un necessario bilanciamento tra i diritti delle parti nei contratti di credito ai consumatori, nonché alla luce dell'art. 14, paragrafo 3, lett. b), della Direttiva 2008/48/CE, in tema di recesso iniziale dal contratto del consumatore, debba essere interpretato nel senso che, in caso di rimborso anticipato del credito, devono essere restituiti al consumatore, per la parte non goduta, solo i costi che dipendono dalla durata del contratto e che quindi sono soggetti a maturazione nel tempo e non anche i costi fissi, tutti già corrisposti in occasione della conclusione del contratto;
(ii) in caso di risposta negativa al quesito sub (i), se l'art. 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE, alla luce anche del considerando 39 della medesima Direttiva in punto di indennizzo al soggetto finanziatore per i costi direttamente collegati al rimborso anticipato, debba essere interpretato nel senso illustrato sub (i) per quegli Stati membri, come l'Italia, che non hanno esercitato la facoltà loro concessa di cui all'art. 16, paragrafo 4, lett. b), della Direttiva 2008/48/CE di aumentare l'indennizzo di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo;
(iii) in caso di risposta negativa ai quesiti sub (i) e (ii), se l'art. 16, paragrafo 1, della Direttiva
2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che, in caso di rimborso anticipato del credito, non devono essere restituiti al consumatore tutti quei costi fissi, addebitati al finanziatore da soggetti terzi, come, ad esempio, le imposte e le commissioni di agenzia/intermediazione;
4) In via di ulteriore e stretto subordine, nel caso di mancato accoglimento delle conclusioni di cui ai punti precedenti, in via gradata:
- accertare e dichiarare che il sig. non ha diritto alla restituzione pro quota dei costi c.d. up CP_1 front di cui alle “Commissioni di attivazione”, “Spese istruttoria e notifica” e “Commissioni rete esterna” per gli importi indicati in Contratto con riferimento all'intera durata del rapporto, e che lo stesso non ha comunque diritto alla restituzione pro quota dei costi c.d. recurring di cui alle
“Commissioni di gestione” per l'importo di Euro 848,42, in quanto importo già corrispostogli dalla in sede di conteggio estintivo del finanziamento di cui è causa, per tutto quanto esposto in atti Pt_1
del presente giudizio e di quello di primo grado;
- accertare e dichiarare che è inapplicabile il criterio c.d. pro rata temporis ai fini della determinazione della quota di costi up front astrattamente rimborsabile e, per l'effetto, calcolare la quota di costi up front ripetibile secondo il criterio della c.d. curva degli interessi, per tutto quanto esposto in atti del presente giudizio e di quello di primo grado;
pagina 3 di 14 In ogni caso:
- ordinare all'Arbitro Bancario Finanziario di cancellare, per quanto riguarda la decisione del
Collegio ABF di Milano in data 1° giugno 2020 di cui in atti, la denominazione sociale di
[...] dall'elenco delle banche inadempienti pubblicate al seguente indirizzo web Parte_1
https://www.arbitrobancariofinanziario.it/intermediari-inadempienti/index.html;
- con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri e accessori come per legge;
- emettere ogni pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono, ivi comprese condanne restitutorie con riferimento agli importi pagati da in Parte_1
esecuzione della sentenza impugnata del Giudice di Pace di Milano n. 3502/2022, come allegato e documentato con l'atto di citazione in appello.
CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, in funzione di giudice del gravame, contrariis reiectis:
- accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto dell'interposto gravame respingendo per
l'effetto le domande dell'appellante e confermando integralmente la sentenza n. 3502/2022 del Giudice di Pace di Milano, FR LI, pubblicata il 18 maggio 2022, non notificata, resa al termine della controversia R.G. 46830/2020.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che:
− conveniva davanti al Giudice di Pace di Milano, al fine di CP_1 Parte_1 sentirla condannare al pagamento di € 3.799,59, oltre interessi, a titolo di rimborso dei costi totali del credito per la parte residua del contratto di finanziamento n. 331277, stipulato mediante cessione pro solvendo del quinto della retribuzione/pensione, per intervenuta estinzione anticipata;
− si costituiva in giudizio la convenuta e chiedeva il rigetto della domanda, eccependone sia Pt_1
l'inammissibilità per carenza di legittimazione passiva sia l'infondatezza nel merito essendo tutte le clausole che regolano il contratto, comprese quelle in materia di estinzione anticipata, pienamente legittime e conformi alla normativa di settore vigente, in articolare alla normativa in tema di trasparenza nei rapporti contrattuali e all'art. 125 sexies TUB, con conseguente pagina 4 di 14 esclusione di qualsivoglia asserita illegittimità e/o nullità ex art. 1418 c.c. delle predette clausole e quindi insussistenza di alcun diritto di credito in capo all'attore;
− con sentenza n. 3502/2022, il Giudice di Pace di Milano accoglieva la domanda di e CP_1 condannava la banca convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 3.799,59 oltre interessi di legge dalla domanda al saldo, oltre al pagamento delle spese legali, così motivando rispetto all'eccezione di carenza di legittimazione passiva: “L'eccezione preliminare della convenuta risulta infondata, atteso che permane la legittimazione dell'intermediario che ha assunto la veste di servicer nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione. Il servicer rappresenta l'effettivo accipiens di un indebito oggettivo, in quanto tale tenuto alla restituzione ex art. 2033 c.c. del pagamento ricevuto e non dovuto”.
Con riferimento al merito della controversia: “Ed invero, indipendentemente dall'applicabilità o meno della norma di cui all'art. 125 sexies T.U.B. alla fattispecie, si rileva che nell'ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata al cliente la quota di commissioni
e costi assicurativi non maturati nel tempo ed ogni clausola contraria deve essere considerata nulla perché contraria all'art. 125, comma 2 TUB… Ne consegue che le clausole del contratto di finanziamento che prevedono l'irripetibilità degli oneri non goduti, in caso di estinzione anticipata del finanziamento sono da considerarsi nulle ai sensi dell'art. 36 Codice del
Consumo. Con riferimento alla congruità delle somme richieste si rileva il criterio di determinazione è stato ben chiarito dall'ABF di Napoli decisione n. 2162 dell'11.02.2020 che stabilisce <<in assenza di una chiara decisione tra i costi up front e quelle recurring l importo ciascuna delle voci deve essere preso in considerazione ai fini dell della quota da rimborsare globale singole moltiplicato per la percentuale finanziamento estinto anticipatamente risultante le rate sono uguale dal rapporto il numero complessivo del residue>>;
− la suddetta sentenza è stata impugnata da che ne ha chiesto l'integrale riforma;
Parte_1
− si è costituito nel presente giudizio che ha insistito per il rigetto dell'appello e la CP_1
conferma della sentenza impugnata;
− all'udienza del 16.05.2023, verificata la corretta istaurazione del contraddittorio, parte appellante ha richiesto, in caso di mancato accoglimento dei motivi di appello, disporsi rinvio ai sensi del
267 del TFUE alla Corte di Giustizia Europea per l'interpretazione della direttiva 2008/48/CE pagina 5 di 14 alla luce della decisione C -555/21UN AN RI. La causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 15 ottobre 2024, sostituita con termine per note.
− all'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. ridotti per la sola comparsa conclusionale (30 giorni) e 20 giorni per la relativa replica.
***
Oggetto del presente giudizio è la valutazione sull'errata interpretazione ed applicazione del giudice di prime cure, a parere di parte appellante, dell'art. 125 sexies T.U.B. alla fattispecie oggetto di causa, nonché l'applicazione, al momento della quantificazione del rimborso, del criterio pro rata temporis, in luogo del criterio del costo ammortizzato.
In particolare, parte appellante ritiene che al contratto di cessione del quinto, sottoscritto in data
22.10.2015, debba applicarsi – ratione temporis - l'art. 125 sexies TUB introdotto dal D.Lgs. 141/2010 nella sua precedente formulazione, stante anche quanto disposto dall'art. 1, comma 1 bis, D.L. 69/2023 che ha modificato il comma 2° dell'art. 11 octies D.L. 73/2021, che prevede la non applicabilità del nuovo testo della norma, recettiva delle indicazioni fornite dalla sentenza c.d. EX, ai contratti conclusi ante 25.07.2021.
Con il primo motivo di appello, ha impugnato la sentenza del giudice di prime cure Parte_1 nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta da essa banca.
Il primo motivo di appello è infondato.
La banca appellante ha ribadito la sua carenza di legittimazione a resistere in giudizio, in quanto mera cessionaria del credito e quindi soggetto estraneo, sia rispetto a , originario finanziatore, CP_3 coincidente con chi all'epoca ha incassato le commissioni up front, e redatto le clausole contrattuali, sia rispetto a che ha incassato i costi di intermediazione. Pt_2
In particolare, ha precisato di non essere “l'effettivo accipiens di un indebito oggettivo”, come invece considerato dal giudice di prime cure, in quanto non avrebbe mai beneficiato dei costi up front di cui è stata chiesta la restituzione, poichè trattenuti direttamente dall'originario finanziatore e/o dall'intermediario finanziario.
Il motivo è infondato.
pagina 6 di 14 L'appellante, come comprovato documentalmente già in primo grado (doc. 2, 3 e 3 bis produzione primo grado attore), ha gestito direttamente la procedura estintiva del finanziamento e riscosso l'importo calcolato come da conteggio estintivo e relativa quietanza liberatoria.
All'interno di tale penale sono conteggiate anche quote non godute di spese, pertanto, il soggetto finanziato ha agito per la ripetizione dell'indebito, indirizzando la domanda correttamente all'accipiens, nel caso di specie quindi a nella sua qualità c.d. servicer che ha curato la Parte_1
quantificazione della penale ed il relativo incasso.
Inoltre, la banca appellante non ha depositato il contratto di cessione, ma solo l'estratto derivante dalla
Gazzetta Ufficiale, pertanto non è comprovabile che sia subentrata solo nella titolarità del diritto di credito, rendendo inopponibili tutte le contestazioni afferenti le clausole contrattuali.
Infine, deve rilevarsi che parte appellata è un consumatore ed in quanto tale è da applicarsi la tutela di cui all'art. 38 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea che prevede che le politiche dell'Unione garantiscano un elevato livello di protezione per tali soggetti, che per loro natura si trovano in una posizione di debolezza, anche consistente in una diversa possibilità di fruizione di conoscenze rispetto al contratto sottoscritto, per cui è ragionevole ritenere che il soggetto che ha incassato la penale sia lo stesso deputato a restituirne una quota parte. Pertanto in virtù dei richiamati principi, la cessionaria può anche anticipare al soggetto finanziato, in caso di estinzione anticipata, il rimborso della quota di provvigione non goduta, senza intaccare la possibilità di rivalersi eventualmente sull'intermediario creditizio.
Nel merito, il Giudice di Pace di Milano ha accolto la domanda di motivando che nell'ipotesi di CP_1
estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata al cliente la quota di commissioni e costi assicurativi non maturati nel tempo e che ogni clausola contraria deve essere considerata nulla perché contraria all'art. 125 comma 2 TUB.
Parte appellante ha impugnato la sentenza sul punto deducendo che il contratto per cui è causa è stato stipulato nel 2015 e pertanto allo stesso va applicata la normativa pro tempore vigente ossia l'art. 125 sexies TUB nella sua precedente formulazione, in considerazione anche del fatto che per espressa previsione legislativa il modificato art. 125 sexies non può trovare applicazione per i contratti sottoscritti prima del 25.07.2021.
Inoltre, ha aggiunto che il contratto di finanziamento, redatto in piena conformità con la normativa pro tempore vigente, individua nel dettaglio le commissioni up front e recurring, precisando espressamente pagina 7 di 14 che, in caso di rimborso anticipato, solo le seconde sono rimborsabili e che tali clausole sono state specificamente accettate da CP_1
La sentenza impugnata sul punto è corretta e non va riformata;
appare tuttavia necessario un breve excursus del quadro normativo sia nazionale che europeo, sviluppatosi negli ultimi anni, in tema di rimborso dei costi sostenuti dal consumatore in caso di finanziamenti con cessione del quinto, a seguito di estinzione anticipata, al fine di motivare più approfonditamente la decisione del giudice di prime cure.
L'art. 125 bis sexies TUB, introdotto nel nostro ordinamento in attuazione della Direttiva 2008/48 UE, nella formulazione vigente all'epoca della sottoscrizione del contratto de quo, prevedeva testualmente che “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte,
l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Sulla scorta di tale disposizione, le banche riconoscevano al consumatore, in caso di estinzione anticipata, il solo rimborso dei costi c.d. recurring, ossia i costi che maturano durante tutto il corso del rapporto e quindi legati alla durata dello stesso, mentre erano esclusi dal rimborso i c.d. costi front up, ossia quelli interamente maturati alla data di stipulazione del contratto, che corrispondono quindi ad esborsi dovuti per adempimenti preliminari alla concessione del finanziamento e che prescindono dalla durata del contratto.
Sul punto è intervenuta la Corte di Giustizia UE (causa c- 383/18 inerente il caso EX) che ha osservato che l'art. 16 par. 1 della Direttiva 2008/48/CE, debba essere interpretato, nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato includa tutti i costi a carico del medesimo”.
Tale interpretazione, come dedotto anche dalla stessa Corte di Giustizia nella richiamata sentenza, garantisce una maggiore tutela e protezione per il consumatore, garantendo l'effettività del diritto che sarebbe, invece, sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi ai soli costi quantificati dal concedente come dipendenti dalla durata del contratto, in considerazione del fatto che le voci di spesa e la relativa ripartizione viene stabilita dalla banca finanziatrice, che potrebbe anche arbitrariamente ridurre al minimo i costi c.d. recurring, caricando la maggior parte dei costi al momento della stipulazione dei contratti.
pagina 8 di 14 Rispetto all'applicabilità di tale sentenza ai contratti già in essere, la Corte Costituzionale con sentenza n. 263/22 - intervenuta per dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies, comma 2 del D.L.
73/21, rispetto agli art. 11 e 117 della Costituzione, che ha previsto per i contratti conclusi prima del
25.07.2021 la restituzione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, dei soli costi c.d. recurring - ha precisato “è la stessa Corte di Giustizia, nel suo ruolo di interprete qualificato del diritto dell'Unione Europea, a chiarire che la sentenza pregiudiziale ha valore non costitutivo bensì puramente dichiarativo, con la conseguenza che i suoi effetti risalgono, in linea di principio, alla data di entrata in vigore della norma interpretata”.
Tale ulteriore intervento ha chiarito la portata degli effetti della sentenza c.d. EX, specificando che non è consentito agli stati membri limitare autonomamente nel tempo gli effetti della pronuncia pregiudiziale emessa dalla corte europea.
Fermo quanto innanzi, parte appellante, in comparsa conclusionale, insistendo per l'accoglimento del secondo motivo di appello, ha richiamato, a sostegno delle sue ragioni, anche la decisione resa dalla
Corte di giustizia, il 09.02.2023, sul caso UN AN RI (c- 555/21)
L'appellante ritiene, infatti, che con tale decisione, intervenuta successivamente al caso c.d. la CP_4
Corte di Giustizia avrebbe modificato il proprio orientamento sulla rimborsabilità dei costi totali, affermando il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, ad una riduzione del costo totale del credito che riguardi esclusivamente gli interessi e i costi che dipendono dalla durata del contratto.
E che pertanto alla luce del nuovo orientamento, che supererebbe e sostituirebbe i principi e le interpretazioni di EX, l'art. 125 sexies TUB vada interpretato secondo la formulazione originaria con conseguente legittimità del comportamento tenuto dalla Banca stessa nei confronti di che si è CP_1
limitata al solo rimborso dei costi c.d.recurring.
Tale interpretazione non può condividersi.
La decisione UN AN RI fa riferimento esclusivamente ai contratti di credito relativi a beni immobili, la cui disciplina è contenuta nella Direttiva 2014/17, che proprio al capo 22 ricorda come sia importante tenere conto della specificità di tali tipi di contratti che giustificano un approccio differenziato: si tratta infatti di ipotesi denotate da un'istruttoria più complessa e da una durata più elevata.
pagina 9 di 14 Sul punto appare fondamentale che “i contratti di credito ai consumatori regolati dalla Direttiva
2008/48 presentano considerevoli differenze rispetto ai contratti di credito garantiti da un'ipoteca o relativi a beni immobili, atteso che quest'ultimi implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto il cui importo sfugge al controllo dell'ente creditizio”. Spese che vengono individuate nel punto 18, a titolo esemplificativo in “spese relative alla valutazione del bene immobile, all'autenticazione delle firme ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca nel registro catastale, alla domanda di riconoscimento del grado ipotecario, nonché quelle relative alla registrazione per la domanda di iscrizione catastale dell'ipoteca”
Appare senza dubbio chiara la diversa ratio dei due finanziamenti, che giustifica pienamente la diversa gestione del rimborso dei costi;
pertanto, quanto previsto nella decisione UN AN RI non supera i principi fissati dalla EX, né tantomeno può essere applicato per analogia.
Alla luce di tale precisazione va interpretato anche l'art. 27 del D.L. 104/23 che ha modificato l'art. 11 octies, comma II, del D.L. 73/21, a seguito della richiamata pronuncia di incostituzionalità n. 263/22.
In particolare, il nuovo art. 125 sexies T.U.B. distingue la disciplina a seconda che la sottoscrizione del contratto sia avvenuta prima o dopo l'entrata in vigore della legge di conversione.
Per i contratti precedenti alla suddetta, come quello che ci occupa, la nuova formulazione dell'art. 125 sexies TUB prevede testualmente: “Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti”.
La locuzione “nel rispetto del diritto dell'Unione Europea, come interpretato dalle pronunce della
Corte di Giustizia dell'Unione europea” viene inteso dall'appellante come un riferimento alla decisione
UN AN RI che, a parere suo, avrebbe superato i principi espressi da EX.
Tale interpretazione non può essere condivisa.
La decisione UN AN RI si riferisce ad una fattispecie diversa, come già sopra ricostruito, mentre la ratio della nuova formulazione dell'art. 125 sexies T.U.B. è chiaramente orientata ai principi pagina 10 di 14 della decisione EX, anche perché tali modifiche normative sono seguite alla sentenza della Corte
Costituzionale n. 263/22 che aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 11 octies del Decreto
Sostegni Bis, proprio in quanto difforme al contenuto della sentenza EX.
Alla luce delle considerazioni svolte, tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale sia nazionale che comunitario, non può accogliersi l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
Con il terzo motivo di appello, la appellante censura la sentenza nella parte in cui è stata Pt_1
condannata a pagare tutte le somme richieste da senza tener conto dell'importo già CP_1 riconosciuto in favore di quest'ultimo in sede di conteggio estintivo di finanziamento, a titolo di quota parte dei costi recurring.
Questo motivo di appello è parzialmente fondato. ha documentato di aver stipulato contratto di finanziamento con cessione del quinto, con CP_1 importo finanziato pari ad € 17.505,80 da restituirsi in 120 rate da € 244,00 cadauna per un costo totale del finanziamento pari ad € 23.280,00 (doc. 1 prod. parte attrice primo grado).
Il contratto è stato estinto anticipatamente e dall'esame della documentazione in atti (doc. 2 prod. primo grado parte convenuta) risultava dovuta, in virtù di ciò, la somma di € 15.824,31.
La somma effettivamente versata da e per cui la ha rilasciato quietanza liberatoria è invece CP_1 Pt_1
pari ad € 14.975,89.
Di tale importo manca una specifica delle quote versate, ma risulta verosimile la ricostruzione dell'odierna banca appellante.
La ha, infatti, sottratto dalla quota capitale dovuta, la somma di 848,42 (pari ad € 898,42 quota Pt_1
parte delle c.d. commissione di gestione ed € 50,00 a titolo di spese fisse previste da documento SECCI allegato al contratto).
Non risulta agli atti l'allegazione del documento ma la circostanza non è in contestazione tra le Pt_3
parti.
La ha effettivamente versato i costi che dal contratto originario venivano individuati come Pt_1 rimborsabili nell'originario contratto, seguendo il metodo di calcolo del pro rata (1.518,46/120 X 71=
898,15).
Restano invece dovute, per tutto quanto già precisato, le ulteriori spese, individuate dal contratto quali costi up front e quindi, a parere della banca, non rimborsabili in caso di estinzione anticipata.
pagina 11 di 14 In particolare: “commissione di attivazione” pari ad € 1.376,05, “spese di istruttoria” pari ad € 450,00 e
“commissioni rete esterna” pari ad euro 3.077,33.
Tali costi vanno, quindi, liquidati nella somma di € 2.901,16, calcolati con il medesimo criterio del pro rata temporis, come esaminato con il successivo motivo di appello.
Con il quarto motivo d'appello, parte appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto applicabile il criterio pro rata temporis per la determinazione di tutte le somme richieste e quindi anche per i costi up front.
Sul punto riporta la decisione del Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Finanziario che con decisione n. 26525 del 17.12.2019 ha risolto la controversia tra le medesime parti ante fase giudiziale ritenendo che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quelle che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi”.
Ferma restando la non vincolatività delle decisioni dell'Arbitro Finanziario rispetto alle sentenze dei
Tribunali ordinari, la sentenza impugnata si è discostata da tale posizione, applicando per tutti i costi di cui si è richiesto il rimborso il criterio del pro rata.
Sul punto, la sentenza è corretta, ma non sufficientemente motivata.
All'atto della redazione della sentenza di primo grado, le fonti primarie non disponevano il metodo di calcolo da applicarsi al caso di specie, e le fonti secondarie non lasciavano dubbi sull'applicazione del metodo del pro rata temporis, sia perché evidentemente ispirato alla trasparenza contrattuale e al favor nei confronti del consumatore, principi suggeriti dalla sentenza sia perchè per loro natura i CP_4
costi recurring si applicano in ragione dello scorrere del tempo e ritrovavano nel criterio pro rata temporis il metodo di calcolo naturale.
Tale soluzione è conforme anche a quanto previsto dall'art. 1374 c.c., che in caso di assenza normativa si appella all'integrazione giudiziale secondo equità.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 1 bis D.L. 69/2023 che ha modificato il comma II, dell'art. 11 octies D.L. 73/21, viene, invece, esplicitamente indicato il criterio del costo ammortizzato.
Tale soluzione mal si concilia con i principi della decisione EX, comunque richiamati dalla stessa norma.
Infatti, nella sentenza EX c'è una chiara indicazione a favore del metodo proporzionale, dovendo assicurare al consumatore un calcolo dell'indennizzo trasparente e comprensibile nonché di facile applicazione per il creditore. pagina 12 di 14 Inoltre, contestualmente a tale norma, è stato pubblicato d.l. 10 agosto 2023, n. 104, all'art. 27 – rubricato “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo” – che ha stabilito che “all'articolo
11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte»”.
Viene quindi eliminato ogni riferimento al criterio proporzionale.
Non appare chiaro allo stato quale sia l'intento del legislatore, ma volendo applicare il criterio cronologico, l'art. 1, comma 1-bis, del d.l. n. 69/2023 dovrebbe intendersi implicitamente abrogato ai sensi dell'art. 15 prel.
Infine, la Corte di Cassazione con ordinanza 25997 del 06.09.2023, successiva all'entrata in vigore della suddetta norma, ha ribadito i principi della sentenza EX, anche con riferimento all'utilizzo del criterio del pro rata temporis.
Alla luce di tale complesso quadro normativo nazionale ed europeo, si ritiene che il criterio del pro rata temporis sia preferibile ad ogni altro, in quanto l'unico ispirato ai criteri della sentenza EX.
Infine, la richiesta di ordinare la cancellazione del nominativo di dall'elenco Parte_1
delle banche inadempienti riportate sul sito dell'arbitro finanziario, con riferimento alla decisione del
Collegio Abf di Milano del 01.06.20, non può trovare accoglimento.
In tale elenco sono, infatti, pubblicati gli intermediari che non hanno rispettato le decisioni dell'Arbitro
Bancario Finanziario o di coloro che non hanno cooperato ai fini dello svolgimento della procedura di risoluzione stragiudiziale della controversia e la cancellazione avviene automaticamente decorsi cinque anni.
Può essere disposta prima di tale termine dal Collegio, nel caso in cui sulla controversia sia intervenuta una sentenza dell'Autorità Giudiziaria passata in giudicato favorevole all'intermediario.
pagina 13 di 14 Pertanto, a parte il fatto che l'eventuale cancellazione deve essere disposta dal Collegio, nel caso di specie non ricorrono i presupposti per la cancellazione.
Per tutto quanto innanzi, l'appello è solo parzialmente fondato rispetto al quantum (terzo motivo) e va rigettato per il resto.
Le spese di lite possono essere compensate per un terzo e per la restante parte seguono la soccombenza;
esse sono liquidate in dispositivo, nel rispetto delle vigenti tariffe forensi, per il presente grado, nella già ridota misura.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 3502/2022 emessa dal Giudice di Pace di Milano, accerta e dichiara che il rimborso dovuto da
[...]
a titolo di c.d. costi up front è pari a 2.901,16, avendo già rimborsato la somma di € Parte_4
848,42 in sede di conteggio estintivo.
2) Rigetta tutti gli altri motivi di appello.
3) Dichiara compensate per un terzo le spese di lite e condanna al Parte_1
pagamento in favore di delle restanti spese del presente giudizio che si liquidano in € CP_1
1.134.00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.p.A.
Milano, 11 febbraio 2025
Il giudice
Laura Massari
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