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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/03/2025, n. 2446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2446 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 239/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 239/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RUOCCO ANDREA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA LUSTRO 29 FOGGIApresso il difensore avv. RUOCCO ANDREA ATTORE contro (C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZEROLI ANDREA, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in CORSO MONFORTE, 13 20122 MILANO presso il difensore avv. ZEROLI ANDREA CONVENUTO CONCLUSIONI Per Parte_1
Condannare la Società appellata al pagamento delle spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario
Per Controparte_1
In via pregiudiziale, accertare la tardività dell'iscrizione a ruolo della causa e, per l'effetto, dichiarare improcedibile il presente giudizio, con ogni conseguente statuizione. Con vittoria di spese e compensi. Nel merito ed in via definitiva respingere l'impugnazione proposta dal Signor in quanto infondata Parte_1 per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 5486/2023 resa dal Giudice di Pace di Milano. Con vittoria di spese e compensi del giudizio di appello
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Appello avverso la sentenza del giudice di pace di Milano n. 4696/2023 a opera di Pt_1
.
[...]
L'appello non è tardivo. L'iscrizione a ruolo, per come risultante dalla consolle del giudice, risulta essere avvenuta in data 19.12.2024, ultimo giorno utile, come ammesso da parte appellata Controparte_1
Nel merito, l'appello è fondato. L'esistenza di plurimi orientamenti è circostanza non prevista dall'art. 92 c.p.c. tra le cause di compensazione delle spese di lite: ipotesi a loro volta da intendersi in senso restrittivo perché derogatrici dell'art. 24 Cost. Rileva piuttosto il mutamento di giurisprudenza: che per avere un senso nella logica restrittiva imposta dall'art.
pagina 1 di 3 24 Cost. deve integrare un fulmine a ciel sereno sullo sfondo di una giurisprudenza sufficientemente consolidata;
detto mutamento dev'essere a opera della stessa sentenza in cui le spese sono compensate, ovvero posto in essere sulla base di un precedente significativo (di massima, quelli di legittimità) di poco anteriore. Nel caso di specie, nulla di tutto questo. Consegue la condanna di parte al pagamento delle spese di lite di primo grado e di CP_1 secondo grado, che si liquidano in € 640,00 per il primo grado e in € 1300,00 per il secondo grado (spese ridotte della metà in considerazione del valore della causa), oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. Il procuratore di parte appellante ha chiesto la distrazione delle spese, essendosi dichiarato antistatario. A tale dichiarazione segue un effetto processuale di carattere sostanziale (ossia: l'individuazione del soggetto che beneficerà del capo di condanna relativo alle spese) in deroga agli ordinari criteri, se non sostanziali, quantomeno di prova. L'avvocato non deve infatti provare di avere anticipato le spese per conto del cliente, bensì può limitarsi ad affermarlo. Tale tipologia di dichiarazione, secondo la Cassazione, non si presta ad alcun margine di sindacato da parte del giudice (Cass. n. 4889/1981; Cass. n. 10236/2022). L'orientamento in esame vale quindi in sostanza a sancire che un effetto processuale (i.e. la distrazione delle spese), anziché dover essere provato in senso stretto (come tutti i fatti di rilievo processuale) tramite dimostrazione dell'effettivo esborso dell'anticipo, può basarsi su di una mera allegazione. Ma tale anomala portata ha dei limiti. Per legge (art. 93 c. I c.p.c.) la distrazione è legata a due presupposti di fattispecie, dati dalla dichiarazione di 1) non avere incassato compensi e 2) dall'avere anticipato le spese. Nessun sindacato sul primo punto. Piuttosto, nel caso di specie, essendo innegabile in quanto risultante dagli atti inseriti nel fascicolo d'ufficio dal cancelliere che non vi è stato pagamento del contributo unificato, si deve ritenere che non sia stata integrata l'anticipazione delle spese del giudizio né, quindi, la fattispecie complessa (data dal ricorrere dei punti 1 e 2 supra indicati) di cui all'art. 93 c. I c.p.c. Il privilegio probatorio in capo al procuratore legale dato dalla sufficienza di una mera dichiarazione di intervenuta anticipazione da parte del difensore non può non cedere di fronte all'evidenza di una prova contraria in atti, di provenienza da parte di un pubblico ufficiale quale il cancelliere;
l'alternativa è un formalismo sistematicamente dubbio e idoneo a dare vita a un privilegio insindacabile in capo al procuratore legale (circostanza che reca poi danno al cliente dello stesso, i.e. alla parte, nei confronti della quale, come nel caso di specie, viene avviata la procedura di recupero delle spese stesse). Consegue il rigetto della domanda di distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta, in riforma della sentenza del giudice di pace di Milano n. 4696/2023 CONDANNA al pagamento delle spese di lite di parte , pari a € Controparte_1 Parte_1
640,00 per il primo grado e in € 1300,00 per il presente grado di giudizio, oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. RESPINGE L'istanza di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. pagina 2 di 3 Milano, 20 marzo 2025
Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 239/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RUOCCO ANDREA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA LUSTRO 29 FOGGIApresso il difensore avv. RUOCCO ANDREA ATTORE contro (C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZEROLI ANDREA, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in CORSO MONFORTE, 13 20122 MILANO presso il difensore avv. ZEROLI ANDREA CONVENUTO CONCLUSIONI Per Parte_1
Condannare la Società appellata al pagamento delle spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario
Per Controparte_1
In via pregiudiziale, accertare la tardività dell'iscrizione a ruolo della causa e, per l'effetto, dichiarare improcedibile il presente giudizio, con ogni conseguente statuizione. Con vittoria di spese e compensi. Nel merito ed in via definitiva respingere l'impugnazione proposta dal Signor in quanto infondata Parte_1 per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 5486/2023 resa dal Giudice di Pace di Milano. Con vittoria di spese e compensi del giudizio di appello
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Appello avverso la sentenza del giudice di pace di Milano n. 4696/2023 a opera di Pt_1
.
[...]
L'appello non è tardivo. L'iscrizione a ruolo, per come risultante dalla consolle del giudice, risulta essere avvenuta in data 19.12.2024, ultimo giorno utile, come ammesso da parte appellata Controparte_1
Nel merito, l'appello è fondato. L'esistenza di plurimi orientamenti è circostanza non prevista dall'art. 92 c.p.c. tra le cause di compensazione delle spese di lite: ipotesi a loro volta da intendersi in senso restrittivo perché derogatrici dell'art. 24 Cost. Rileva piuttosto il mutamento di giurisprudenza: che per avere un senso nella logica restrittiva imposta dall'art.
pagina 1 di 3 24 Cost. deve integrare un fulmine a ciel sereno sullo sfondo di una giurisprudenza sufficientemente consolidata;
detto mutamento dev'essere a opera della stessa sentenza in cui le spese sono compensate, ovvero posto in essere sulla base di un precedente significativo (di massima, quelli di legittimità) di poco anteriore. Nel caso di specie, nulla di tutto questo. Consegue la condanna di parte al pagamento delle spese di lite di primo grado e di CP_1 secondo grado, che si liquidano in € 640,00 per il primo grado e in € 1300,00 per il secondo grado (spese ridotte della metà in considerazione del valore della causa), oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. Il procuratore di parte appellante ha chiesto la distrazione delle spese, essendosi dichiarato antistatario. A tale dichiarazione segue un effetto processuale di carattere sostanziale (ossia: l'individuazione del soggetto che beneficerà del capo di condanna relativo alle spese) in deroga agli ordinari criteri, se non sostanziali, quantomeno di prova. L'avvocato non deve infatti provare di avere anticipato le spese per conto del cliente, bensì può limitarsi ad affermarlo. Tale tipologia di dichiarazione, secondo la Cassazione, non si presta ad alcun margine di sindacato da parte del giudice (Cass. n. 4889/1981; Cass. n. 10236/2022). L'orientamento in esame vale quindi in sostanza a sancire che un effetto processuale (i.e. la distrazione delle spese), anziché dover essere provato in senso stretto (come tutti i fatti di rilievo processuale) tramite dimostrazione dell'effettivo esborso dell'anticipo, può basarsi su di una mera allegazione. Ma tale anomala portata ha dei limiti. Per legge (art. 93 c. I c.p.c.) la distrazione è legata a due presupposti di fattispecie, dati dalla dichiarazione di 1) non avere incassato compensi e 2) dall'avere anticipato le spese. Nessun sindacato sul primo punto. Piuttosto, nel caso di specie, essendo innegabile in quanto risultante dagli atti inseriti nel fascicolo d'ufficio dal cancelliere che non vi è stato pagamento del contributo unificato, si deve ritenere che non sia stata integrata l'anticipazione delle spese del giudizio né, quindi, la fattispecie complessa (data dal ricorrere dei punti 1 e 2 supra indicati) di cui all'art. 93 c. I c.p.c. Il privilegio probatorio in capo al procuratore legale dato dalla sufficienza di una mera dichiarazione di intervenuta anticipazione da parte del difensore non può non cedere di fronte all'evidenza di una prova contraria in atti, di provenienza da parte di un pubblico ufficiale quale il cancelliere;
l'alternativa è un formalismo sistematicamente dubbio e idoneo a dare vita a un privilegio insindacabile in capo al procuratore legale (circostanza che reca poi danno al cliente dello stesso, i.e. alla parte, nei confronti della quale, come nel caso di specie, viene avviata la procedura di recupero delle spese stesse). Consegue il rigetto della domanda di distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta, in riforma della sentenza del giudice di pace di Milano n. 4696/2023 CONDANNA al pagamento delle spese di lite di parte , pari a € Controparte_1 Parte_1
640,00 per il primo grado e in € 1300,00 per il presente grado di giudizio, oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. RESPINGE L'istanza di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. pagina 2 di 3 Milano, 20 marzo 2025
Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
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