Decreto cautelare 10 aprile 2024
Ordinanza cautelare 9 maggio 2024
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 01/04/2026, n. 6110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6110 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06110/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03818/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3818 del 2024, proposto da
AN AM, rappresentata e difesa dall'avvocato Damiano Ventura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato GI Paolo Alaimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di S.F. Verona Società Cooperativa, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione
della determinazione dirigenziale del 12/03/2024 n. rep. CO/591/2024, del Comune di Roma di demolizione d'ufficio delle opere abusive eseguite su suoli dello stato e di altri enti pubblici ed avente ad oggetto l’immobile sito via San Candido n. 81, nonché della relativa comunicazione di demolizione del 29/03/2024 n. rep. CO/2024/0045281 del Comune di Roma.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il dott. GI HE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato nei termini di rito, la ricorrente impugnava la d.d. rep. n. CO/591 del 12 marzo 2024 – con la quale il Municipio X di Roma Capitale disponeva la demolizione d’ufficio, ai sensi degli artt. 35, d.P.R. n. 380/2001 e 21, L.R. n. 15/2000, del manufatto realizzato dalla ricorrente in via San Candido n. 81, Roma, consistente in un edificio composto da due piani fuori terra per complessiva superficie residenziale di 79,8 mq., con spese a carico dell’intimata – nonché la nota prot. n. CO/45281 del 29 marzo 2024 – con la quale sempre l’amministrazione municipale avvertiva che il 9 aprile successivo avrebbero avuto luogo le operazioni di demolizione del fabbricato.
In via di fatto, parte ricorrente rappresentava che:
- con determinazione dirigenziale n. 2411/2003 le veniva intimato dal Comune di Roma di rimuovere l’immobile in questione siccome abusivamente realizzato su suoli di proprietà comunale e destinati ad infrastrutture viarie pubbliche;
- contro il suddetto provvedimento, ella proponeva gravame in sede giurisdizionale accompagnato da istanza cautelare accolta da questo Tribunale con ordinanza n. 2557/2004;
- che l’impugnazione suddetta, in difetto di altre attività defensionali da parte della ricorrente, veniva dichiarata perenta e, con decreto n. 5790/2014, il relativo ricorso veniva dichiarato estinto;
- che, in conseguenza dell’estinzione del giudizio e della misura cautelare accessoria al medesimo adottata nel corso dello stesso, riprendeva vigore l’ordinanza di demolizione impartita con la d.d. n. 2411/2003;
- che, accertata l’inottemperanza all’ordine di ripristino di cui sopra, ritenuto che, fra l’altro, il manufatto in questione costituisse ostacolo alla circolazione stradale ed impedimento al completamento dell’opera pubblica viaria prevista dalla convenzione sottoscritta tra l’amministrazione e la società concessionaria delle aree, col provvedimento gravato Roma Capitale disponeva la riduzione in pristino stato dei luoghi con spese a carico della ricorrente.
Contro i provvedimenti avversati, la ricorrente denunciava l’illegittimità del medesimo per carenza dei presupposti.
In particolare, essa sosteneva di essere proprietaria dell’area in virtù del possesso indisturbato del terreno per quasi 50 anni e che, pertanto, il provvedimento impugnato, adottato sulla scorta dell’asserita proprietà pubblica dell’area in questione, sarebbe infondato nei suoi presupposti giuridico-fattuali.
Si concludeva il gravame con l’articolazione della domanda di sospensione cautelare del provvedimento avversato, anche inaudita altera parte .
Con decreto n. 1360 del 10 aprile 2024, veniva respinta la domanda cautelare ex art. 56 c.p.a., rilevandosi altresì che il precedente 9 aprile erano state avviate le operazioni di demolizione dell’immobile le quali quindi, al momento della decisione dell’istanza cautelare monocratica, dovevano presumibilmente essersi concluse.
Si costituiva in giudizio Roma Capitale con produzione documentale e memoria nei termini di cui all’art. 55, comma 5, c.p.a., preliminarmente eccependo l’inammissibilità del ricorso (a seguito del consolidamento del presupposto ordine di demolizione) e, nel merito, l’infondatezza del medesimo.
Con ordinanza n. 1821 del 9 maggio 2024, rimasta inoppugnata, anche la domanda cautelare collegiale veniva respinta.
In vista dell’udienza di discussione nel merito dell’affare nessuna delle parti produceva documenti o memorie nei termini di cui all’art. 73 c.p.a., la sola parte ricorrente costituendosi in giudizio con nuovo difensore.
All’udienza pubblica del 10 marzo 2026, su sollecitazione del Collegio, la ricorrente dichiarava di avere ancora interesse alla decisione nel merito del gravame per quanto attiene alla definitiva individuazione del soggetto obbligato a sostenere le spese di demolizione del manufatto, aspetto su cui, peraltro, pende giudizio tra le parti dinanzi al giudice ordinario.
Al termine, l’affare veniva trattenuto in decisione.
Il gravame in questione è da considerarsi del tutto inammissibile, in accordo con l’eccezione in tal senso formulata da Roma Capitale.
Contro la determinazione dirigenziale impugnata, con la quale l’amministrazione resistente ha disposto la demolizione d’ufficio del manufatto abusivo realizzato dalla ricorrente, con oneri a carico della medesima, viene mosso un unico mezzo di censura con il quale si deduce, in ultima analisi, l’assenza delle condizioni per l’emanazione della presupposta ingiunzione a demolire, stante l’asserita proprietà privata, e non pubblica, dell’area su cui sorge l’opera oggetto dei provvedimenti in questione.
Senonché tale censura avrebbe dovuto rivolgersi contro l’atto presupposto, ossia l’intimazione a demolire impartita con la determinazione dirigenziale n. 2411 dell’8 ottobre 2003, atto quest’ultimo contro il quale, in effetti, parte ricorrente propose gravame dinanzi a questo Tribunale (contraddistinto dal numero di R.G. 12396/2003), conseguendo finanche un’ordinanza collegiale (n. 2557/2004) che sospese l’efficacia dell’ordine di demolizione impartito.
Tuttavia il gravame in questione non risulta più essere stato coltivato, concludendosi così con l’estinzione del medesimo per perenzione, giusta decreto n. 5790/2014.
Ne consegue, pertanto, che l’ordine di demolizione di cui alla d.d. n. 2411/2003 ha assunto piena ed assoluta definitività e nessuna censura può adesso essere mossa nei confronti della qualificazione dell’illecito edilizio in essa contenuta.
Coglie nel segno, pertanto, l’eccezione di Roma Capitale secondo cui “ tutti i vizi dedotti in seno all’odierno ricorso avverso la demolizione d’ufficio non potranno farsi valere in quanto riferiti alla legittimità dell’ordine di demolizione del 2003, e che in definitiva l’odierno gravame andrà dichiarato inammissibile per intervenuto consolidamento del presupposto ordine di demolizione contenuto nella DD n.2411del 2003 ”, in piena consonanza, del resto, con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “ in materia di abusivismo edilizio, la mancata impugnazione tempestiva dell’ [o, come nel caso di specie, l’estinzione del giudizio promosso avverso all’] ordine di demolizione rende inammissibile il ricorso contro il provvedimento successivo di demolizione d'ufficio. La natura abusiva delle opere non può essere contestata se l'ordinanza presupposta è divenuta inoppugnabile ” (Cons. St., sez. III, n. 1267/2026).
In definitiva, allora, il gravame proposto è inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b ), c.p.a.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in favore di Roma Capitale, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Roma Capitale, che liquida in Euro 3.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN CA, Presidente
GI HE, Primo Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI HE | AN CA |
IL SEGRETARIO