TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/05/2025, n. 2420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2420 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 28/05/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 3206 /2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in VIA DON MINZONI,83 80027 FRATTAMAGGIORE unitamente all'avv. CAPASSO ANGELA dal quale è rappresentato e difeso, come in atti RICORRENTE E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in VIA S. BISCARDI - C/O AVV. MELLONE 31 80100 NAPOLI rappresentato e difeso dall'avv. VERTULLO GIUSEPPE, come in atti RESISTENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_2 dall'avv. MARZOCCHELLA AMODIO, come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: intimazione di pagamento n. 07120229019968145/00 CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 13/03/2023 il ricorrente in epigrafe agiva per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 07120229019968145/00. Si costituiva l che eccepiva lo sgravio in autotutela e chiedeva pronunziarsi CP_2 sentenza di cessata materia del contendere;
il ricorrete si associava alla richiesta dell'istituto.
* Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. E' incontestato il riconoscimento del diritto nelle more del presente giudizio. 1 La definizione stragiudiziale della lite avvenuta successivamente al deposito del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua, piuttosto, il profilo delle spese. In base al principio di soccombenza virtuale le stesse vanno poste a carico dell , essendo intervenuto lo sgravio in data successiva al deposito del ricorso. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: a) Dichiara cessata la materia del contendere. b)Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_2
2.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Aversa, 28/05/2025
Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
2
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 28/05/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 3206 /2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in VIA DON MINZONI,83 80027 FRATTAMAGGIORE unitamente all'avv. CAPASSO ANGELA dal quale è rappresentato e difeso, come in atti RICORRENTE E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in VIA S. BISCARDI - C/O AVV. MELLONE 31 80100 NAPOLI rappresentato e difeso dall'avv. VERTULLO GIUSEPPE, come in atti RESISTENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_2 dall'avv. MARZOCCHELLA AMODIO, come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: intimazione di pagamento n. 07120229019968145/00 CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 13/03/2023 il ricorrente in epigrafe agiva per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 07120229019968145/00. Si costituiva l che eccepiva lo sgravio in autotutela e chiedeva pronunziarsi CP_2 sentenza di cessata materia del contendere;
il ricorrete si associava alla richiesta dell'istituto.
* Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. E' incontestato il riconoscimento del diritto nelle more del presente giudizio. 1 La definizione stragiudiziale della lite avvenuta successivamente al deposito del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua, piuttosto, il profilo delle spese. In base al principio di soccombenza virtuale le stesse vanno poste a carico dell , essendo intervenuto lo sgravio in data successiva al deposito del ricorso. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: a) Dichiara cessata la materia del contendere. b)Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_2
2.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Aversa, 28/05/2025
Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
2