Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 1452 del ruolo generale dell'anno 2020 vertente tra
(C.F. ), difesa dall'avv.to Antonietta Parte_1 C.F._1
Fortunato, giusta procura in atti;
Appellante
E
(C.F. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 titolare, , rapp.ta e difesa dall'avv.to Luigi Giuliano, giusta procura in atti;
CP_1
Appellato
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva convenuto, Parte_1 innanzi al tribunale di Benevento, l , deducendo che: Controparte_1
-in data 06.05.2017, si trovava presso l'Agriturismo poiché vi lavorava da qualche anno, svolgendo mansioni diverse a seconda dell'esigenza;
-in seguito alla caduta, era stata soccorsa dalla e dal personale della struttura CP_1
ed era stata accompagnata al PS Fatebenefratelli di Benevento, presso il quale le erano state refertate delle lesioni;
-pur avendo la dichiarato la propria intenzione di denunciare l'accaduto CP_1 all'assicurazione ai fini del risarcimento del danno, essa attrice non aveva più ricevuto notizie;
-a fronte di diffida con raccomandata a/r del 19.03.2018, la aveva respinto ogni CP_1
addebito e aveva negato il verificarsi del sinistro;
-i danni riportati da essa attrice ammontavano ad € 49.000,00, come da valutazione medico-legale del dott. . Per_1
La aveva, quindi, chiesto l'accertamento della responsabilità esclusiva Pt_1 dell' convenuto nella verificazione del sinistro e la sua condanna al CP_1 risarcimento del danno, quantificato in € 49.000,00 oltre interessi e rivalutazione. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onori da attribuirsi al procuratore antistatario.
2. Costituitosi in giudizio, l , pur ammettendo che, nella predetta data, Controparte_1
la si trovava presso i luoghi di causa, aveva negato che vi fosse con la stessa Pt_1
un rapporto di lavoro e negava, altresì, che la si fosse impegnata a rivolgersi CP_1 all'assicurazione. Al contrario, la ditta convenuta aveva affermato che nessun addebito ex art. 2051 cc poteva esserle mosso, in quanto la si era introdotta nel deposito Pt_1 nonostante il divieto di accesso apposto per i “non addetti ai lavori” e che, in ogni caso, la caduta era stata causata esclusivamente dal comportamento disattento della Pt_1
stessa, la quale conosceva i luoghi di causa e, a fronte del descritto disordine del deposito, avrebbe dovuto muoversi con maggiore attenzione. L' Controparte_1
aveva, quindi, chiesto il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di causa, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
3. Con sentenza n. 1650, pubblicata il 03.10.2019, il tribunale di Benevento, premesso che la domanda doveva essere qualificata quale di accertamento della responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c. e premessa, altresì, l'inammissibilità della mutatio libelli operata dall'attrice nelle proprie memorie ex art. 183, co. 6, n. 1 cpc, ha rigettato la domanda attorea in virtù della generica descrizione dell'accaduto e, quindi, per la mancata prova del nesso causale tra la res oggetto di custodia e l'evento dannoso. Ha, quindi, condannato la al pagamento, in favore dell' , delle Pt_1 Controparte_1 spese di lite, con attribuzione in favore dell'avv. Giuliano.
4. ha proposto appello. Parte_1
Con il primo motivo, l'appellante ha affermato che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, nessuna inammissibile mutatio libelli era stata operata con le prime memorie ex art. 183 cpc, ma che – al contrario – essa attrice aveva invocato la responsabilità della ditta convenuta sempre e solo a titolo extracontrattuale ex art. 2051 cc (e mai a titolo contrattuale).
La ha, poi, evidenziato la contraddittorietà e l'illogicità della pronuncia nella parte Pt_1
in cui il primo giudice ha ritenuto non sufficientemente specificate le modalità di verificazione del sinistro.
Con il secondo motivo, l'appellante ha ribadito l'operatività, nel caso in esame, della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. anche in assenza di un regolare contratto di lavoro, fondandosi la responsabilità prevista dalla norma esclusivamente sul rapporto oggettivo del custode con la cosa custodita che ha cagionato il danno. La ha, quindi, Pt_1
dedotto la consapevolezza, in capo al datore di lavoro, della situazione di rischio presente nel locale e l'insufficienza della misura di sicurezza adottata (cioè il segnalato divieto di accesso).
La ha, dunque, reiterato la propria domanda di accertamento e declaratoria di Pt_1 responsabilità esclusiva dell' , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, nel sinistro oggetto di causa, ribadendo, altresì, la domanda di condanna al pagamento, in proprio favore, del risarcimento del danno, quantificato in €49.000,00, ovvero in somma maggiore o minore ritenuta dalla Corte, oltre interessi e rivalutazione.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario.
5. Si è costituito in giudizio l . Dedotta preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 del gravame ai sensi dell'art. 347 cpc per intempestiva iscrizione al ruolo e costituzione in giudizio, nonché ai sensi dell'art. 348 bis cpc, ne ha, nel merito, contestato la fondatezza. Ha, quindi, chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'avversa impugnazione e, in subordine, il suo rigetto, in ogni caso con vittoria di spese e competenze, da attribuirsi al difensore antistatario. RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'appello è inammissibile, in quanto tardivo.
2. L'atto introduttivo del presente giudizio di gravame è stato notificato da Parte_1
in data 18.05.2020. Tuttavia, dalla documentazione versata in atti dall'
[...] CP_1
(non contestata da parte appellante), emerge che, prima della detta data, la
[...]
aveva già notificato un precedente atto di impugnazione. In particolare, la ditta Pt_1
convenuta ha depositato la pec ricevuta in data 09.01.2020 dalla difesa della Pt_1 con cui le veniva notificato l'atto di citazione in appello. Tale primo atto di appello, però, non veniva tempestivamente iscritto al ruolo dall'appellante, sicché quest'ultima, non essendo ancora intervenuta una declaratoria di improponibilità, provvedeva a notificare un nuovo atto di appello – quello che ha dato origine al presente giudizio – in data
18.05.2020, iscritto al ruolo nel medesimo giorno.
3. L'appello notificato il 18.05.2020 è tardivo.
4. Invero, la proposizione del primo atto di appello, in quanto atto equipollente alla notifica della sentenza ai fini di cui all'art. 325 cpc, ha determinato l'inizio della decorrenza del termine breve per l'impugnazione previsto dalla norma.
La detta equipollenza e, quindi, la circostanza per cui la notifica dell'appello equivale alla conoscenza legale della decisione impugnata per lo stesso impugnante ai fini della decorrenza del termine breve, è stata in più occasioni affermata dalla giurisprudenza di legittimità.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno, infatti, precisato che “La notifica dell'appello dimostra la conoscenza legale della sentenza da parte dell'appellante, sicché la notifica da parte sua di un nuovo appello anteriore alla declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del primo deve risultare tempestiva in relazione al termine breve decorrente dalla data del primo appello” (Sez. Un. 12084/2016). Detto principio è stato, poi, ribadito, allorquando la Suprema Corte ha chiarito che “Nell'ipotesi di notifica di un secondo atto di appello che faccia seguito al primo non ancora dichiarato inammissibile
o improcedibile, l'osservanza del termine breve decorrente da quest'ultimo non ha un effetto di proroga del termine lungo, restando, pertanto, il secondo atto di impugnazione assoggettato al termine (breve o lungo) che per primo viene a scadenza, in quanto la locuzione "indipendentemente dalla notificazione" posta ad apertura dell'art. 327 c.p.c. sta ad attestare che il termine lungo va comunque rispettato, sia stata o meno notificata la sentenza, e che, dunque, la notifica può avere l'effetto di far scattare anche il termine breve e determinare - ove l'impugnazione non lo rispetti - la formazione del giudicato se venuto a scadere prima del termine lungo, ma non anche quello di precludere la formazione del predetto giudicato per effetto della scadenza del termine lungo se - nelle ipotesi predette - maturata anteriormente a quella del termine breve”
(Sez. 3, n. 28647/23; v. anche Sez. 6 - 5, n. 4754/18).
Stante l'avvenuta notifica del primo atto di appello in data 09.01.2020, il termine di trenta giorni di cui all'art. 325 cpc – iniziato, come detto, a decorrere da quella data – è scaduto il 10.02.2020.
Pertanto, l'impugnazione notificata il 18.05.2020 è tardiva e, quindi, inammissibile.
5. Va precisato che al rilievo d'ufficio della tardività dell'impugnazione proposta dalla non osta quanto disposto dall'art. 101 cpc. (“Il rilievo della tardività Pt_1
dell'impugnazione o dell'intervenuta decadenza dall'opposizione non soggiace al divieto posto dall'art. 101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata
d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 c.p.c.) o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641 c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata una minima diligenza processuale deve prestare attenzione, dovendo considerare già "ex ante", come possibile sviluppo della lite, la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione.”, v. Cass.
32527/22). Va ulteriormente precisato che la parte appellata ha rilevato la tardività dell'appello, ma con memoria di replica che è stata depositata tardivamente rispetto al termine di legge (perentorio) (v. Cass. 26883/2019).
6. Le spese seguono la soccombenza, ex art. 91 cpc, e vengono liquidate secondo i parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrati dal d.m. 147/2022.
7. Per la liquidazione dei compensi deve farsi applicazione dei parametri dettati dal d.m.
55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022.
Il valore della controversia è di € 49.000,00. 8. Per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori minimi (ossia dei valori medi ridotti del cinquanta percento). Quindi, in favore del difensore antistatario dell' , va liquidata la somma di € 4.995,50 a CP_1 CP_1
titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
9. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza, in via astratta, dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, spettando al funzionario di cancelleria di accertare se, in concreto, sussistano i presupposti di legge per il pagamento del contributo o se si versi in uno dei casi di esenzione (artt. 10 e 11 d.P.R. 115/2002)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
a) dichiara inammissibile l'appello proposto da nei confronti Parte_1 dell' e, per l'effetto, conferma la sentenza del Controparte_1
tribunale di Benevento, n. 1650, pubblicata il 03.10.2019;
b) condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, Parte_1 liquidate in favore dell' , in € 4.995,50 a titolo di Controparte_1
compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, con attribuzione all'avv. Giuliano, dichiaratosi antistatario;
c) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 10.12.2024
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini