Sentenza 19 ottobre 2022
Massime • 2
In tema di riparto di giurisdizione tra giudice italiano e il giudice straniero, nelle controversie che hanno ad oggetto la determinazione del contributo al mantenimento del figlio minore residente in uno Stato non appartenente all'UE, spetta al giudice italiano la cognizione sulla domanda formulata nei confronti di un genitore avente la cittadinanza italiana e residente in Italia, poiché, in assenza di una specifica convenzione internazionale, non trova applicazione l'art. 42 della l. n. 218 del 1995, che attiene ai rapporti personali tra genitore e figlio, bensì l'art. 37 della legge citata, relativo alla categoria delle "obbligazioni alimentari" nella famiglia, cui deve essere ricondotto anche l'obbligo di mantenimento dei figli; la giurisidizione del giudice italiano sussiste, pertanto, non solo nei casi previsti dagli artt. 3 e 9 della stessa legge, ma anche in quelli in cui uno dei genitori o il figlio sia cittadino italiano o risieda in Italia.
Il decreto pronunciato dalla corte d'appello in sede di reclamo avverso il provvedimento con cui il tribunale abbia adottato statuizioni in ordine all'affidamento e al mantenimento dei figli minori è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., poiché ha carattere decisorio e definitivo ed è volto a statuire su contrapposte pretese di diritto soggettivo con un'efficacia assimilabile, sia pure "rebus sic stantibus", al giudicato.
Commentari • 2
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- 2. Separazione e figli residenti all’estero: italiana la competenza sul mantenimentoAccesso limitatoAndrea Nocera · https://www.altalex.com/ · 4 novembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/10/2022, n. 30903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30903 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2022 |