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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/12/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1683 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1683 /2024
tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 18/12/2025, innanzi alla Dott.ssa Caterina Neri, sono comparsi:
Per l'avv. MICCICHÉ LEONARDO oggi sostituito dall'Avv. Andrea Parte_1 Vaccari
Per la dott.ssa Beatrice Alessandra Controparte_1
Parte ricorrente si riporta al ricorso ed alle conclusioni ivi rassegnate. Insiste per l'autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c. o, in subordine, 150 c.p.c. Insiste nell'errato riconoscimento del servizio militare come personale ATA. Parte resistente si riporta alla memoria ed alle conclusioni ivi assegnate.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione.
Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri n. 1683 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Neri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1683 /2024 RG Lav. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MICCICHÉ Parte_1 C.F._1 LEONARDO ed elettivamente domiciliato in Adrano, in via Po n. 29, presso il difensore
PARTE RICORRENTE contro
(CF. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), Parte_2 P.IVA_2 [...]
(C.F. , in persona del Parte_3 P.IVA_3 Dirigente p.t., rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., come introdotto dall'art. 42 D.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e ss. mod., congiuntamente e/o disgiuntamente, dalla Dott.ssa e dal Dott. , elettivamente Controparte_2 Controparte_3 domiciliate presso l' sito in Borgo Scroffa n. 2 - Controparte_4 Pt_3 PARTE RESISTENTE Oggetto: riconoscimento punteggio servizio militare.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
- con ricorso iscritto in data 17.10.2024 , avendo presentato domanda di Parte_1 inserimento per le graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia del personale ATA triennio 2024/2027, per la provincia di per i profili di Assistente Amministrativo (AA), Pt_3
Assistente Tecnico (AT), Collaboratore Scolastico (CS) e Operatore Scolastico (OS), agiva per la declaratoria del suo diritto al riconoscimento per intero del servizio militare svolto dal 16/09/2002 al 16/09/2003, con conseguente riconoscimento di punti 6 per anno anziché 0,65, previo annullamento e/o disapplicazione del D.M. n. 89 del 21/05/2024 recante la disciplina della graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia per il personale Ata, valide per il triennio 2024/2027, nella parte in cui subordina la piena valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge e, quindi, anche del servizio civile volontario, alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina scolastica. Sosteneva, in particolare, la giurisdizione del Tribunale ordinario, in funzione di giudice del lavoro, nonché l'illegittimità della disciplina secondaria per violazione dell'art. 485, comma 7 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Concludeva dunque chiedendo: “A) ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO del ricorrente al riconoscimento del punteggio integrale (6 pt) del servizio militare, per la provincia di , per le graduatorie di circolo e di istituto di Pt_3
III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2024-2027, con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente. B) PER L'EFFETTO, CONDANNARE le Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a riconoscere il punteggio integralmente (6 pt) del servizio militare, per la provincia di , per le graduatorie di Pt_3 circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2024-2027, con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente;
C) IN OGNI CASO, dichiarare la nullità e/o l'annullamento o comunque la disapplicazione di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo procedura per l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2024-2027, laddove disciplina i criteri di attribuzione dei punteggi per titoli di servizio e di formazione (All. A, Punto A del DM 89/2024) disponendo che «Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali». Nonchè le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per la provincia di , per il triennio scolastico 2024-2027, con Pt_3 riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente, nella parte in cui non viene riconosciuto integralmente al ricorrente il punteggio (6 pt) del servizio militare. D) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente. Con ogni conseguente statuizione di condanna in ordine alle spese e competenze, come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.”; Cont
- si è costituito il hiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo l'infondatezza delle domande avversarie relative alle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA per errore di calcolo (domandando l'attribuzione di ulteriori 6 punti, senza tener conto di 0,65 punti già attribuiti), per la discrepanza tra la durata del servizio militare come dichiarata in domanda dal ricorrente e quella, invece, risultante dal certificato prodotto in giudizio, nonché per la legittimità del punteggio attribuito in forza del D.M. n. 89 del 21.05.2024, all'Allegato A, coerente con il dettato costituzionale, oltre che con l'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare. Rilevato che:
- con riferimento all'attribuzione del maggior punteggio rivendicato in relazione alle graduatorie personale ATA, III fascia della Provincia di il ricorso è infondato e Pt_3 dev'essere respinto;
- risulta documentalmente provato che nella domanda di aggiornamento per le graduatorie di circolo e d'istituto del personale ATA triennio 2024/25, 2025/26, 2026/27, per la provincia di per i profili di Operatore Scolastico, Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico Pt_3
e Collaboratore Scolastico, il ricorrente aveva dichiarato, quale titolo di accesso il diploma conseguito nel 2001 e fra i titoli di servizio, quello militare prestato dal 16/09/2002 al 31/08/2003, per complessivi 350 giorni e per il periodo dal 01/09/2003 al 16/09/2003, per complessivi giorni 16 (all. 1 e 4 ric.);
- risulta poi dalla scheda valutazione titoli che per tutti i profili era stato riconosciuto al ricorrente per il servizio militare prestato non in costanza di nomina, considerato aspecifico come ivi si legge, il punteggio di 0,65 (all. 3 ric.), come del resto previsto dal D.M. 89/2024, all. A, in cui è prevista l'attribuzione di 0,6 punti per ogni anno di servizio militare, ed equiparati, laddove prestato non in costanza di nomina e punti 6 per ogni anno di servizio militare, ed equiparati, svolto invece in costanza di nomina. Invero, nelle avvertenze si legge:
“Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (punti 6). Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (punti 0,6). È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”. Il D.M. equipara, quindi, il servizio civile volontario, il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di rapporto di impiego, al servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, attribuendogli 0,6 punti annuali. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono invece considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica, con attribuzione di 6 punti annuali;
- il ricorrente chiede che il Servizio prestato dopo il conseguimento del titolo di accesso e prima della costituzione del rapporto di lavoro con il vada equiparato al Servizio prestato CP_1 dopo l'assunzione, per il quale è prevista l'attribuzione di 6 punti annuali;
- ebbene, la tesi non è condivisibile atteso che le disposizioni sopra richiamate del D.M. 89/2024 (di analogo tenore rispetto a quelle di cui al D.M. 50/2021) si ritengono conformi sia alle norme di legge applicabili al caso de quo, che alle pronunce della giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione del servizio militare e del servizio civile sostitutivo prestato dal personale docente;
- in particolare, ai sensi dell'art. 485, co. 7, D.Lgs. n. 294 del 1994 (TU Scuola), "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti";
- per il personale ATA l'art. 569, comma 3, del D.Lgs. n. 297 del 1994 prevede analogamente che "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”;
- l'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010 disciplina poi la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici, prevedendo al primo comma che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici". Il comma 2 prevede: "Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro";
- la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto, in sintesi, sulla scorta delle norme sopra citate, che anche il servizio di leva prestato non in costanza di nomina debba essere valutato a fini concorsuali. In particolare, secondo la giurisprudenza, operando una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, il comma 2 non si pone in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisce una specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
invero, una contrapposizione tra le suddette disposizioni sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ed in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione, secondo cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
- è stato dunque evidenziato che lungo tale linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo in forza del quale il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.) (Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 29-03-2024, n. 8586);
- le previsioni del D.M. n. 89 del 2024 risultano, quindi, conformi all'orientamento giurisprudenziale, disponendo, infatti, che il servizio di leva sia sempre valutato ai fini del corretto posizionamento nelle graduatorie di istituto e ciò sebbene con differenti punteggi, a seconda che sia prestato in costanza o meno del rapporto di lavoro, in particolare prevedendo, in caso di servizio prestato al di fuori del rapporto di servizio, che questo sia valutato con lo stesso punteggio previsto per il servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali, anziché con il punteggio del servizio prestato nella medesima qualifica;
- del resto, la ratio dell'equiparazione fra il servizio di leva (o civile sostitutivo) e quello prestato nella medesima qualifica, all'interno del sistema scolastico, consiste nella necessità di non pregiudicare, nella carriera o nell'immissione in ruolo, il cittadino costretto ad interrompere il rapporto di lavoro per assolvere all'obbligo di leva, ratio che non ricorre in caso di servizio militare (o civile volontario) prestato prima (o dopo) l'instaurazione del rapporto di lavoro;
- da ultimo, nel medesimo senso si riporta il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, Sez. lav. con Sentenza n. 22429/2024: “in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto”;
- alla luce delle superiori considerazioni, in definitiva, la domanda di attribuzione del maggior punteggio rivendicato in ragione del servizio militare prestato non in costanza di nomina, con riferimento alle graduatorie di istituto personale ATA, dev'essere respinta, assorbite le questioni non espressamente trattate;
- si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite stanti i contrasti giurisprudenziali in materia;
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- Respinge il ricorso;
- Compensa le spese di lite. Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. Vicenza, 18/12/2025 Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1683 /2024
tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 18/12/2025, innanzi alla Dott.ssa Caterina Neri, sono comparsi:
Per l'avv. MICCICHÉ LEONARDO oggi sostituito dall'Avv. Andrea Parte_1 Vaccari
Per la dott.ssa Beatrice Alessandra Controparte_1
Parte ricorrente si riporta al ricorso ed alle conclusioni ivi rassegnate. Insiste per l'autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c. o, in subordine, 150 c.p.c. Insiste nell'errato riconoscimento del servizio militare come personale ATA. Parte resistente si riporta alla memoria ed alle conclusioni ivi assegnate.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione.
Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri n. 1683 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Neri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1683 /2024 RG Lav. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MICCICHÉ Parte_1 C.F._1 LEONARDO ed elettivamente domiciliato in Adrano, in via Po n. 29, presso il difensore
PARTE RICORRENTE contro
(CF. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), Parte_2 P.IVA_2 [...]
(C.F. , in persona del Parte_3 P.IVA_3 Dirigente p.t., rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., come introdotto dall'art. 42 D.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e ss. mod., congiuntamente e/o disgiuntamente, dalla Dott.ssa e dal Dott. , elettivamente Controparte_2 Controparte_3 domiciliate presso l' sito in Borgo Scroffa n. 2 - Controparte_4 Pt_3 PARTE RESISTENTE Oggetto: riconoscimento punteggio servizio militare.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
- con ricorso iscritto in data 17.10.2024 , avendo presentato domanda di Parte_1 inserimento per le graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia del personale ATA triennio 2024/2027, per la provincia di per i profili di Assistente Amministrativo (AA), Pt_3
Assistente Tecnico (AT), Collaboratore Scolastico (CS) e Operatore Scolastico (OS), agiva per la declaratoria del suo diritto al riconoscimento per intero del servizio militare svolto dal 16/09/2002 al 16/09/2003, con conseguente riconoscimento di punti 6 per anno anziché 0,65, previo annullamento e/o disapplicazione del D.M. n. 89 del 21/05/2024 recante la disciplina della graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia per il personale Ata, valide per il triennio 2024/2027, nella parte in cui subordina la piena valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge e, quindi, anche del servizio civile volontario, alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina scolastica. Sosteneva, in particolare, la giurisdizione del Tribunale ordinario, in funzione di giudice del lavoro, nonché l'illegittimità della disciplina secondaria per violazione dell'art. 485, comma 7 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Concludeva dunque chiedendo: “A) ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO del ricorrente al riconoscimento del punteggio integrale (6 pt) del servizio militare, per la provincia di , per le graduatorie di circolo e di istituto di Pt_3
III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2024-2027, con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente. B) PER L'EFFETTO, CONDANNARE le Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a riconoscere il punteggio integralmente (6 pt) del servizio militare, per la provincia di , per le graduatorie di Pt_3 circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2024-2027, con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente;
C) IN OGNI CASO, dichiarare la nullità e/o l'annullamento o comunque la disapplicazione di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo procedura per l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2024-2027, laddove disciplina i criteri di attribuzione dei punteggi per titoli di servizio e di formazione (All. A, Punto A del DM 89/2024) disponendo che «Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali». Nonchè le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per la provincia di , per il triennio scolastico 2024-2027, con Pt_3 riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente, nella parte in cui non viene riconosciuto integralmente al ricorrente il punteggio (6 pt) del servizio militare. D) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente. Con ogni conseguente statuizione di condanna in ordine alle spese e competenze, come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.”; Cont
- si è costituito il hiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo l'infondatezza delle domande avversarie relative alle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA per errore di calcolo (domandando l'attribuzione di ulteriori 6 punti, senza tener conto di 0,65 punti già attribuiti), per la discrepanza tra la durata del servizio militare come dichiarata in domanda dal ricorrente e quella, invece, risultante dal certificato prodotto in giudizio, nonché per la legittimità del punteggio attribuito in forza del D.M. n. 89 del 21.05.2024, all'Allegato A, coerente con il dettato costituzionale, oltre che con l'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare. Rilevato che:
- con riferimento all'attribuzione del maggior punteggio rivendicato in relazione alle graduatorie personale ATA, III fascia della Provincia di il ricorso è infondato e Pt_3 dev'essere respinto;
- risulta documentalmente provato che nella domanda di aggiornamento per le graduatorie di circolo e d'istituto del personale ATA triennio 2024/25, 2025/26, 2026/27, per la provincia di per i profili di Operatore Scolastico, Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico Pt_3
e Collaboratore Scolastico, il ricorrente aveva dichiarato, quale titolo di accesso il diploma conseguito nel 2001 e fra i titoli di servizio, quello militare prestato dal 16/09/2002 al 31/08/2003, per complessivi 350 giorni e per il periodo dal 01/09/2003 al 16/09/2003, per complessivi giorni 16 (all. 1 e 4 ric.);
- risulta poi dalla scheda valutazione titoli che per tutti i profili era stato riconosciuto al ricorrente per il servizio militare prestato non in costanza di nomina, considerato aspecifico come ivi si legge, il punteggio di 0,65 (all. 3 ric.), come del resto previsto dal D.M. 89/2024, all. A, in cui è prevista l'attribuzione di 0,6 punti per ogni anno di servizio militare, ed equiparati, laddove prestato non in costanza di nomina e punti 6 per ogni anno di servizio militare, ed equiparati, svolto invece in costanza di nomina. Invero, nelle avvertenze si legge:
“Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (punti 6). Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (punti 0,6). È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”. Il D.M. equipara, quindi, il servizio civile volontario, il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di rapporto di impiego, al servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, attribuendogli 0,6 punti annuali. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono invece considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica, con attribuzione di 6 punti annuali;
- il ricorrente chiede che il Servizio prestato dopo il conseguimento del titolo di accesso e prima della costituzione del rapporto di lavoro con il vada equiparato al Servizio prestato CP_1 dopo l'assunzione, per il quale è prevista l'attribuzione di 6 punti annuali;
- ebbene, la tesi non è condivisibile atteso che le disposizioni sopra richiamate del D.M. 89/2024 (di analogo tenore rispetto a quelle di cui al D.M. 50/2021) si ritengono conformi sia alle norme di legge applicabili al caso de quo, che alle pronunce della giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione del servizio militare e del servizio civile sostitutivo prestato dal personale docente;
- in particolare, ai sensi dell'art. 485, co. 7, D.Lgs. n. 294 del 1994 (TU Scuola), "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti";
- per il personale ATA l'art. 569, comma 3, del D.Lgs. n. 297 del 1994 prevede analogamente che "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”;
- l'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010 disciplina poi la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici, prevedendo al primo comma che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici". Il comma 2 prevede: "Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro";
- la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto, in sintesi, sulla scorta delle norme sopra citate, che anche il servizio di leva prestato non in costanza di nomina debba essere valutato a fini concorsuali. In particolare, secondo la giurisprudenza, operando una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, il comma 2 non si pone in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisce una specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
invero, una contrapposizione tra le suddette disposizioni sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ed in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione, secondo cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
- è stato dunque evidenziato che lungo tale linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo in forza del quale il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.) (Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 29-03-2024, n. 8586);
- le previsioni del D.M. n. 89 del 2024 risultano, quindi, conformi all'orientamento giurisprudenziale, disponendo, infatti, che il servizio di leva sia sempre valutato ai fini del corretto posizionamento nelle graduatorie di istituto e ciò sebbene con differenti punteggi, a seconda che sia prestato in costanza o meno del rapporto di lavoro, in particolare prevedendo, in caso di servizio prestato al di fuori del rapporto di servizio, che questo sia valutato con lo stesso punteggio previsto per il servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali, anziché con il punteggio del servizio prestato nella medesima qualifica;
- del resto, la ratio dell'equiparazione fra il servizio di leva (o civile sostitutivo) e quello prestato nella medesima qualifica, all'interno del sistema scolastico, consiste nella necessità di non pregiudicare, nella carriera o nell'immissione in ruolo, il cittadino costretto ad interrompere il rapporto di lavoro per assolvere all'obbligo di leva, ratio che non ricorre in caso di servizio militare (o civile volontario) prestato prima (o dopo) l'instaurazione del rapporto di lavoro;
- da ultimo, nel medesimo senso si riporta il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, Sez. lav. con Sentenza n. 22429/2024: “in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto”;
- alla luce delle superiori considerazioni, in definitiva, la domanda di attribuzione del maggior punteggio rivendicato in ragione del servizio militare prestato non in costanza di nomina, con riferimento alle graduatorie di istituto personale ATA, dev'essere respinta, assorbite le questioni non espressamente trattate;
- si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite stanti i contrasti giurisprudenziali in materia;
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- Respinge il ricorso;
- Compensa le spese di lite. Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. Vicenza, 18/12/2025 Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri