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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 26/03/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1718/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1718/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VACCARO PASQUALE, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso il difensore avv. VACCARO PASQUALE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TARTAGLIA Controparte_1 C.F._1
MIRKO e dell'avv. LEONE DOMENICO ( ), elettivamente domiciliata in C.F._2
VIA DELLA VENEZIA GIULIA 40 ROMA presso il difensore avv. TARTAGLIA MIRKO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASCARO CP_2 C.F._3
GAETANO, elettivamente domiciliata in VIA PANEBIANCO, 177 87100 COSENZA presso il difensore avv. MASCARO GAETANO
ATTORE/I contro
C.F. ), rappresentata da , con Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4 il patrocinio dell'avv. REDA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Via XXIV Maggio 49/L
87100 COSENZA presso il difensore avv. REDA GIUSEPPE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 7 Con atto di citazione regolarmente notificato, si opponeva al decreto ingiuntivo n. Parte_1
186/2020 con il quale veniva ingiunto alla Società, , e Parte_2 CP_2
, in qualità di fideiussori, il pagamento in solido della somma di euro Controparte_1
326.629,88 (a quella diversa, garantita, di euro 215.936,36) oltre interessi e Controparte_1
spese in favore di , quale esposizione debitoria dei contratti di conto Controparte_3
corrente, anticipo fatture e finanziamento chirografario, originariamente accessi presso la
Banca Intesa Spa.
L'opponente eccepiva la carenza di prova scritta del credito, sia relativamente al rapporto di conto corrente di cui contestava la certificazione prodotta ex art. 50 D. Lgs n. 385/93 e gli estratti conto allegati, e sia relativamente al rapporto di anticipo fatture;
contestava, inoltre,
l'illegittima applicazione di interessi non pattuiti, con conseguente erronea determinazione del Par saldo debitore residuo, la nullità del finanziamento per omessa indicazione dell' e l'applicazione del sistema di ammortamento cd. alla francese.
Si costituiva in giudizio la opposta , chiedendo il rigetto dell'opposizione e Controparte_3
producendo la documentazione a supporto della pretesa.
Con separato atto di citazione, si opponeva al medesimo decreto ingiuntivo, CP_2
deducendo la nullità delle fideiussioni prestate, per conformità al modello ABI, lesivo della normativa antitrust di cui alla l. 287/1990 e chiedeva, pertanto, di dichiarare la nullità della fideiussione e di revocare il decreto ingiuntivo opposto. Sulla base degli stessi motivi, proponeva opposizione anche , alla quale era stato ingiunto il pagamento Controparte_1 della diversa somma garantita di € 215.936,36 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, la quale deducendo di aver ceduto in data 07.05.2014 ad le sue CP_2
quote societarie, eccepiva di essersi liberata da qualsivoglia obbligazione fideiussoria nei confronti della Banca e comunque chiedeva di essere manlevata dalla e dagli altri Pt_1
soci.
Si costituiva in entrambi i giudizi , evidenziando che nel contratto di Controparte_3
fideiussione non vi era alcuna violazione della normativa antitrust, che comunque non avrebbe condotto alla dichiarazione di nullità dell'intero contratto, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Si procedeva alla riunione dei giudizi e, con ordinanza del 24.09.2021, veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e concesso termine per introdurre la procedura di mediazione, conclusasi poi con esito pagina 2 di 7 negativo.
La causa veniva istruita mediante CTU e all'udienza cartolare del 10.10.2024 le parti precisavano le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dei termini per lo scambio di memorie conclusionali e repliche ex art. 190
c.p.c.
Preliminarmente occorre valutare le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta.
La Banca convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito la prescrizione dei diritti dell'attrice, allegando l'esistenza di rimesse solutorie fatte nel corso del rapporto, da cui far decorrere, quindi, la prescrizione (anticipatamente rispetto alla data di chiusura del conto corrente). L'impostazione della Banca è astrattamente corretta. Come, infatti, chiarito dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 24418/2010) l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati, decorrendo, invece, dalle singole rimesse in presenza di versamenti solutori, effettuati, cioè, oltre il limite dell'affidamento concesso al cliente. Solo in presenza di versamenti solutori, infatti, si genera uno spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens", che fa sorgere il diritto alla ripetizione. Per come chiarito, peraltro, sempre dalle Sezioni Unite
(Cass., Sez. Un., 15895/2019), ove l'istituto di credito convenuto in giudizio eccepisca la prescrizione non è necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte, essendo sufficiente l'allegazione del decorso del tempo e della volontà di profittare dell'effetto estintivo.
Nel caso di specie, peraltro, le rimesse solutorie sono state verificate dal CTU, il quale ha rilevato che “le rimesse solutorie nel periodo 24.10.2006 – 31.05.2010 sono di gran lunga superiori alle competenze potenzialmente illegittime addebitate dalla Banca nel suddetto periodo e, pertanto, non sono più ripetibili dal correntista per cui al 31.05.2010 si è
“cristallizzato” il saldo contabilizzato dalla Banca”.
Deve invece essere disattesa l'eccezione di parte attrice di nullità del contratto di finanziamento chirografario n. 51776457 per mancata indicazione dell'indice sintetico di costo
(ISC), atteso che lo stesso risulta espressamente determinato. In ogni caso, l è solo un Par pagina 3 di 7 indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (Cass. civ. n. 39169 del 9.12.2021).
In merito alla verifica della corretta applicazione delle condizioni contrattuali al conto corrente oggetto di causa, invece, il consulente ha rilevato che: 1) Le competenze a debito e a credito del correntista (interessi, spese e commissione di massimo scoperto) sono state determinate e capitalizzate alla fine di ogni trimestre con la medesima periodicità di calcolo così come convenuto nel contratto di apertura del conto corrente;
2) Gli interessi debitori sono stati calcolati applicando un tasso debitore entro fido ed un tasso debitore oltre fido che per alcuni periodi è risultato superiore a quello pattuito;
3) La commissione di messa a disposizione fondi risulta pattuita solo in data 02.03.2015 mentre è stata applicata sin dal 01.07.2009; 4)
Gli interessi passivi relativi agli Anticipi fatture risultano pattuiti solo in data 02.03.2015 mentre tale forma di finanziamento è stata accordata dal 12.03.2007; 5) Le spese di tenuta conto applicate dalla Banca corrispondono a quelle pattuite.
Ancora, relativamente alla ricostruzione del conto anticipi fatture, il consulente ha riscontrato che “tutte le movimentazioni del conto anticipi, pertanto, sono transitate sul conto ordinario con il segno + per il correntista al momento dell'anticipazione e con il segno – al momento della estinzione della anticipazione” e che “dalla ricostruzione del conto anticipi attraverso le movimentazioni registrate sul conto corrente ordinario si è rilevato che la Banca ha erogato
Parte anticipazione di fatture per euro 2.371.439,02 e la società ha restituito anticipazioni per euro 2.188.405,00; pertanto, risultano impagate anticipazioni per euro 183.034,02; questo ultimo importo, tuttavia, è già stato contabilizzato dalla Banca nel saldo finale del conto corrente al 01.09.2017”.
Detta conclusione appare condivisibile e non scalfita dalle argomentazioni della opposta secondo cui al 01.09.2017, l'importo di € 183.034,02 per anticipazioni non sarebbe stato contabilizzato nel saldo finale del conto ordinario, atteso che la Banca non ha fornito prova in tal senso e che la movimentazione probante l'erogazione dei singoli anticipi e la loro successiva estinzione per avvenuto pagamento va rinvenuta esclusivamente sugli estratti pagina 4 di 7 conti di corrispondenza.
Di conseguenza, il consulente ha rideterminato il saldo del c/c n. 6152/702355/26 comprensivo delle movimentazioni anticipi, fornendo differenti ipotesi di calcolo in ragione dell'applicazione o meno degli interessi passivi nella misura del tasso legale.
Sul punto occorre rilevare che, nei contratti di conto corrente bancario cui acceda un'apertura di credito, il meccanismo di imputazione del pagamento degli interessi, di cui all'art. 1194, comma 2, c.c., trova applicazione solo in presenza di un versamento avente funzione solutoria in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell'affidamento, sicchè non può mai configurarsi una siffatta imputazione, quando l'annotazione degli interessi avvenga sul conto corrente che presenti un passivo rientrante nei limiti dell'affidamento, avendo la relativa rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista. (Sez. 1, Ordinanza n. 3858 del 15/02/2021, Rv. 660509 - 01).
Atteso che a seguito di rideterminazione del saldo è emerso che il conto corrente non presentava un saldo passivo che eccedeva i limiti dell'affidamento ed avendo le relative rimesse avuto una mera funzione ripristinatoria della provvista, questo Giudice ritiene di aderire all'ipotesi di calcolo I A) individuata dal CTU nei chiarimenti resi. In particolare, considerato come saldo di partenza al 31.05.2010 quello contabilizzato dalla Banca in ragione delle rimesse solutorie nel periodo 24.10.2006 – 31.05.2010, il saldo finale del conto corrente ordinario, alla data del 01.09.2017 (data di passaggio a sofferenza) passa da - €.
79.341,08 contabilizzato dalla Banca a + €. 34.146,44.
Le ulteriori istanze dei fideiussori volte ad ottenere la nullità della fideiussione, in ogni caso, non sono meritevoli di accoglimento.
In merito alla eccezione di nullità della fideiussione in quanto redatta in conformità allo schema ABI, censurato da Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005 perché lesiva della normativa antitrust, la stessa deve essere rigettata in difetto di produzione dei documenti utili per la sua valutazione (vale a dire gli schemi ABI sanzionati da Banca d'Italia, ai fini raffronto con il contratto sottoscritto dall'opponente e il provvedimento applicativo dalla sanzione). In ogni caso, l'eventuale nullità delle clausole censurate non travolgerebbe comunque la fideiussione nel suo complesso, che sarebbe colpita da nullità parziale (Cass., Sez. Un.
41994/2021). Ai sensi dell'art. 1419 c.c. la nullità integrale del contratto in conseguenza della nullità di singole clausole si determina, infatti, solo se risulta che i contraenti non avrebbero stipulato il contratto in mancanza di quelle clausole;
è onere specifico della parte che reclama pagina 5 di 7 la nullità quello di allegare, nei limiti assertivi stabiliti dal codice di rito, le circostanze idonee a riscontrare la valenza decisiva delle clausole colpite da nullità ai fini della conclusione del contratto: simile onere allegatorio non risulta assolto dall'opponente. È pacifica, inoltre, la derogabilità della disciplina di cui all'art. 1957 c.c. per volontà dei contraenti (tra tutte, cfr.
Cass. 9455/2012), come avvenuto nel caso di specie.
La medesima conclusione va affermata per l'ammortamento c.d. “alla francese” che, di per sé, non comporta l'applicazione di interessi anatocistici, atteso che il suddetto criterio di ammortamento, detto anche “a scalare”, prevede il pagamento di rate costanti posticipate, il cui importo è calcolato sulla base di una formula matematica che comprende sia una quota di interessi, via via decrescente (rappresentata dagli interessi maturati, nel periodo cui la rata si riferisce, sul capitale residuo risultante nel periodo precedente), sia una quota capitale, via via crescente (costituita dalla differenza tra l'importo costante della rata e la quota di interessi in essa compresa).
Ugualmente infondata è la difesa di secondo cui, a seguito di cessione delle Controparte_1
quote societarie, non risponderebbe più dei debiti nei confronti della Banca. In disparte la considerazione che l'accertamento del saldo positivo del conto corrente esclude in nuce qualsivoglia solidanza passiva del fideiussore, deve rilevarsi come il fideiussore è tenuto a rispondere dei debiti pregressi salvo che ciò sia espressamente escluso nel contratto di cessione delle quote.
Il contratto di cessione versato in atti, infatti, nulla prevede sul punto.
In conclusione, l'opposizione va accolta per come in parte motiva e conseguentemente revocato l'opposto decreto ingiuntivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Accerta che alla data del 01.09.2017 il saldo finale del conto corrente ammontava ad euro +
€. 34.146,44.
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che Controparte_5 Pt_1
pagina 6 di 7 si liquidano nei valori medi di cui al D.M. 55/2014 in € 634,00 per spese, € 7616,00 per compensi (euro 1701 per la fase di studio, euro 1204 per la fase introduttiva, euro 1806 per la fase istruttoria ed euro 2905 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Rigetta le domande di ed e compensa le spese di lite stante Controparte_1 CP_2
la reciproca soccombenza.
Pone definitivamente a carico di le spese di CTU. Controparte_5
Cosenza, 26 marzo 2025
Il Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1718/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VACCARO PASQUALE, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso il difensore avv. VACCARO PASQUALE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TARTAGLIA Controparte_1 C.F._1
MIRKO e dell'avv. LEONE DOMENICO ( ), elettivamente domiciliata in C.F._2
VIA DELLA VENEZIA GIULIA 40 ROMA presso il difensore avv. TARTAGLIA MIRKO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASCARO CP_2 C.F._3
GAETANO, elettivamente domiciliata in VIA PANEBIANCO, 177 87100 COSENZA presso il difensore avv. MASCARO GAETANO
ATTORE/I contro
C.F. ), rappresentata da , con Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4 il patrocinio dell'avv. REDA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Via XXIV Maggio 49/L
87100 COSENZA presso il difensore avv. REDA GIUSEPPE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 7 Con atto di citazione regolarmente notificato, si opponeva al decreto ingiuntivo n. Parte_1
186/2020 con il quale veniva ingiunto alla Società, , e Parte_2 CP_2
, in qualità di fideiussori, il pagamento in solido della somma di euro Controparte_1
326.629,88 (a quella diversa, garantita, di euro 215.936,36) oltre interessi e Controparte_1
spese in favore di , quale esposizione debitoria dei contratti di conto Controparte_3
corrente, anticipo fatture e finanziamento chirografario, originariamente accessi presso la
Banca Intesa Spa.
L'opponente eccepiva la carenza di prova scritta del credito, sia relativamente al rapporto di conto corrente di cui contestava la certificazione prodotta ex art. 50 D. Lgs n. 385/93 e gli estratti conto allegati, e sia relativamente al rapporto di anticipo fatture;
contestava, inoltre,
l'illegittima applicazione di interessi non pattuiti, con conseguente erronea determinazione del Par saldo debitore residuo, la nullità del finanziamento per omessa indicazione dell' e l'applicazione del sistema di ammortamento cd. alla francese.
Si costituiva in giudizio la opposta , chiedendo il rigetto dell'opposizione e Controparte_3
producendo la documentazione a supporto della pretesa.
Con separato atto di citazione, si opponeva al medesimo decreto ingiuntivo, CP_2
deducendo la nullità delle fideiussioni prestate, per conformità al modello ABI, lesivo della normativa antitrust di cui alla l. 287/1990 e chiedeva, pertanto, di dichiarare la nullità della fideiussione e di revocare il decreto ingiuntivo opposto. Sulla base degli stessi motivi, proponeva opposizione anche , alla quale era stato ingiunto il pagamento Controparte_1 della diversa somma garantita di € 215.936,36 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, la quale deducendo di aver ceduto in data 07.05.2014 ad le sue CP_2
quote societarie, eccepiva di essersi liberata da qualsivoglia obbligazione fideiussoria nei confronti della Banca e comunque chiedeva di essere manlevata dalla e dagli altri Pt_1
soci.
Si costituiva in entrambi i giudizi , evidenziando che nel contratto di Controparte_3
fideiussione non vi era alcuna violazione della normativa antitrust, che comunque non avrebbe condotto alla dichiarazione di nullità dell'intero contratto, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Si procedeva alla riunione dei giudizi e, con ordinanza del 24.09.2021, veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e concesso termine per introdurre la procedura di mediazione, conclusasi poi con esito pagina 2 di 7 negativo.
La causa veniva istruita mediante CTU e all'udienza cartolare del 10.10.2024 le parti precisavano le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dei termini per lo scambio di memorie conclusionali e repliche ex art. 190
c.p.c.
Preliminarmente occorre valutare le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta.
La Banca convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito la prescrizione dei diritti dell'attrice, allegando l'esistenza di rimesse solutorie fatte nel corso del rapporto, da cui far decorrere, quindi, la prescrizione (anticipatamente rispetto alla data di chiusura del conto corrente). L'impostazione della Banca è astrattamente corretta. Come, infatti, chiarito dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 24418/2010) l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati, decorrendo, invece, dalle singole rimesse in presenza di versamenti solutori, effettuati, cioè, oltre il limite dell'affidamento concesso al cliente. Solo in presenza di versamenti solutori, infatti, si genera uno spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens", che fa sorgere il diritto alla ripetizione. Per come chiarito, peraltro, sempre dalle Sezioni Unite
(Cass., Sez. Un., 15895/2019), ove l'istituto di credito convenuto in giudizio eccepisca la prescrizione non è necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte, essendo sufficiente l'allegazione del decorso del tempo e della volontà di profittare dell'effetto estintivo.
Nel caso di specie, peraltro, le rimesse solutorie sono state verificate dal CTU, il quale ha rilevato che “le rimesse solutorie nel periodo 24.10.2006 – 31.05.2010 sono di gran lunga superiori alle competenze potenzialmente illegittime addebitate dalla Banca nel suddetto periodo e, pertanto, non sono più ripetibili dal correntista per cui al 31.05.2010 si è
“cristallizzato” il saldo contabilizzato dalla Banca”.
Deve invece essere disattesa l'eccezione di parte attrice di nullità del contratto di finanziamento chirografario n. 51776457 per mancata indicazione dell'indice sintetico di costo
(ISC), atteso che lo stesso risulta espressamente determinato. In ogni caso, l è solo un Par pagina 3 di 7 indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (Cass. civ. n. 39169 del 9.12.2021).
In merito alla verifica della corretta applicazione delle condizioni contrattuali al conto corrente oggetto di causa, invece, il consulente ha rilevato che: 1) Le competenze a debito e a credito del correntista (interessi, spese e commissione di massimo scoperto) sono state determinate e capitalizzate alla fine di ogni trimestre con la medesima periodicità di calcolo così come convenuto nel contratto di apertura del conto corrente;
2) Gli interessi debitori sono stati calcolati applicando un tasso debitore entro fido ed un tasso debitore oltre fido che per alcuni periodi è risultato superiore a quello pattuito;
3) La commissione di messa a disposizione fondi risulta pattuita solo in data 02.03.2015 mentre è stata applicata sin dal 01.07.2009; 4)
Gli interessi passivi relativi agli Anticipi fatture risultano pattuiti solo in data 02.03.2015 mentre tale forma di finanziamento è stata accordata dal 12.03.2007; 5) Le spese di tenuta conto applicate dalla Banca corrispondono a quelle pattuite.
Ancora, relativamente alla ricostruzione del conto anticipi fatture, il consulente ha riscontrato che “tutte le movimentazioni del conto anticipi, pertanto, sono transitate sul conto ordinario con il segno + per il correntista al momento dell'anticipazione e con il segno – al momento della estinzione della anticipazione” e che “dalla ricostruzione del conto anticipi attraverso le movimentazioni registrate sul conto corrente ordinario si è rilevato che la Banca ha erogato
Parte anticipazione di fatture per euro 2.371.439,02 e la società ha restituito anticipazioni per euro 2.188.405,00; pertanto, risultano impagate anticipazioni per euro 183.034,02; questo ultimo importo, tuttavia, è già stato contabilizzato dalla Banca nel saldo finale del conto corrente al 01.09.2017”.
Detta conclusione appare condivisibile e non scalfita dalle argomentazioni della opposta secondo cui al 01.09.2017, l'importo di € 183.034,02 per anticipazioni non sarebbe stato contabilizzato nel saldo finale del conto ordinario, atteso che la Banca non ha fornito prova in tal senso e che la movimentazione probante l'erogazione dei singoli anticipi e la loro successiva estinzione per avvenuto pagamento va rinvenuta esclusivamente sugli estratti pagina 4 di 7 conti di corrispondenza.
Di conseguenza, il consulente ha rideterminato il saldo del c/c n. 6152/702355/26 comprensivo delle movimentazioni anticipi, fornendo differenti ipotesi di calcolo in ragione dell'applicazione o meno degli interessi passivi nella misura del tasso legale.
Sul punto occorre rilevare che, nei contratti di conto corrente bancario cui acceda un'apertura di credito, il meccanismo di imputazione del pagamento degli interessi, di cui all'art. 1194, comma 2, c.c., trova applicazione solo in presenza di un versamento avente funzione solutoria in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell'affidamento, sicchè non può mai configurarsi una siffatta imputazione, quando l'annotazione degli interessi avvenga sul conto corrente che presenti un passivo rientrante nei limiti dell'affidamento, avendo la relativa rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista. (Sez. 1, Ordinanza n. 3858 del 15/02/2021, Rv. 660509 - 01).
Atteso che a seguito di rideterminazione del saldo è emerso che il conto corrente non presentava un saldo passivo che eccedeva i limiti dell'affidamento ed avendo le relative rimesse avuto una mera funzione ripristinatoria della provvista, questo Giudice ritiene di aderire all'ipotesi di calcolo I A) individuata dal CTU nei chiarimenti resi. In particolare, considerato come saldo di partenza al 31.05.2010 quello contabilizzato dalla Banca in ragione delle rimesse solutorie nel periodo 24.10.2006 – 31.05.2010, il saldo finale del conto corrente ordinario, alla data del 01.09.2017 (data di passaggio a sofferenza) passa da - €.
79.341,08 contabilizzato dalla Banca a + €. 34.146,44.
Le ulteriori istanze dei fideiussori volte ad ottenere la nullità della fideiussione, in ogni caso, non sono meritevoli di accoglimento.
In merito alla eccezione di nullità della fideiussione in quanto redatta in conformità allo schema ABI, censurato da Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005 perché lesiva della normativa antitrust, la stessa deve essere rigettata in difetto di produzione dei documenti utili per la sua valutazione (vale a dire gli schemi ABI sanzionati da Banca d'Italia, ai fini raffronto con il contratto sottoscritto dall'opponente e il provvedimento applicativo dalla sanzione). In ogni caso, l'eventuale nullità delle clausole censurate non travolgerebbe comunque la fideiussione nel suo complesso, che sarebbe colpita da nullità parziale (Cass., Sez. Un.
41994/2021). Ai sensi dell'art. 1419 c.c. la nullità integrale del contratto in conseguenza della nullità di singole clausole si determina, infatti, solo se risulta che i contraenti non avrebbero stipulato il contratto in mancanza di quelle clausole;
è onere specifico della parte che reclama pagina 5 di 7 la nullità quello di allegare, nei limiti assertivi stabiliti dal codice di rito, le circostanze idonee a riscontrare la valenza decisiva delle clausole colpite da nullità ai fini della conclusione del contratto: simile onere allegatorio non risulta assolto dall'opponente. È pacifica, inoltre, la derogabilità della disciplina di cui all'art. 1957 c.c. per volontà dei contraenti (tra tutte, cfr.
Cass. 9455/2012), come avvenuto nel caso di specie.
La medesima conclusione va affermata per l'ammortamento c.d. “alla francese” che, di per sé, non comporta l'applicazione di interessi anatocistici, atteso che il suddetto criterio di ammortamento, detto anche “a scalare”, prevede il pagamento di rate costanti posticipate, il cui importo è calcolato sulla base di una formula matematica che comprende sia una quota di interessi, via via decrescente (rappresentata dagli interessi maturati, nel periodo cui la rata si riferisce, sul capitale residuo risultante nel periodo precedente), sia una quota capitale, via via crescente (costituita dalla differenza tra l'importo costante della rata e la quota di interessi in essa compresa).
Ugualmente infondata è la difesa di secondo cui, a seguito di cessione delle Controparte_1
quote societarie, non risponderebbe più dei debiti nei confronti della Banca. In disparte la considerazione che l'accertamento del saldo positivo del conto corrente esclude in nuce qualsivoglia solidanza passiva del fideiussore, deve rilevarsi come il fideiussore è tenuto a rispondere dei debiti pregressi salvo che ciò sia espressamente escluso nel contratto di cessione delle quote.
Il contratto di cessione versato in atti, infatti, nulla prevede sul punto.
In conclusione, l'opposizione va accolta per come in parte motiva e conseguentemente revocato l'opposto decreto ingiuntivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Accerta che alla data del 01.09.2017 il saldo finale del conto corrente ammontava ad euro +
€. 34.146,44.
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che Controparte_5 Pt_1
pagina 6 di 7 si liquidano nei valori medi di cui al D.M. 55/2014 in € 634,00 per spese, € 7616,00 per compensi (euro 1701 per la fase di studio, euro 1204 per la fase introduttiva, euro 1806 per la fase istruttoria ed euro 2905 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Rigetta le domande di ed e compensa le spese di lite stante Controparte_1 CP_2
la reciproca soccombenza.
Pone definitivamente a carico di le spese di CTU. Controparte_5
Cosenza, 26 marzo 2025
Il Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone
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