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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/10/2025, n. 1656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1656 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 942/2020, cui è stata riunita la causa iscritta al R.G. n. 3129/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa MA ON- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa degli Avv.ti VALERIA FONTANELLA Parte_1
e FIORELLA IN;
RICORRENTE
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_1
LL AL, TO RR, EL IC, RO
ANNOVAZZI E STEFANIA DI CATO;
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti CP_2
IZ IN E TR ND;
RESISTENTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.3.2020 iscritto al R.G. n. 942/20, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso preavviso di fermo amministrativo n. 03480201900015119000, notificato in data 12.2.20, limitatamente all'unico avviso di addebito rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario ad essa sotteso, ossia il n. 33420180007034077000, presuntivamente notificato in data 5.3.2019 e portante complessivi € 7.126,87 per asserito omesso pagamento di contributi su 'reddito arti e professioni' sorti con riferimento all'annualità 2011.
Più precisamente, ha denunciato l'illegittimità del preavviso di fermo il quale, secondo la sua prospettazione, sarebbe stato affetto da nullità derivata sia per l'omessa notifica dell'atto stesso
1 al corretto indirizzo della ricorrente, sia per l'omessa regolarità della notifica degli atti su cui lo stesso si fonda, perché anch'essi notificati ad indirizzo diverso rispetto a quello della residenza effettiva dell'odierna opponente. Tale situazione di fatto, per il vero, sarebbe mutata il 5.8.2013, come risulterebbe dal certificato storico di residenza allegato, mentre le notifiche sarebbero state tutte perfezionate all'indirizzo di residenza precedente.
La ricorrente ha poi eccepito l'intervenuta prescrizione del credito contributivo, dal momento che ha asserito di essere venuta a conoscenza della pretesa vantata dall'ente previdenziale solo con il preavviso impugnato, e quindi ben oltre i cinque anni previsti dalla legge, non essendole mai stati notificati nel frattempo gli atti ad esso prodromici.
Ha dedotto infine l'inammissibilità dell'iscrizione del fermo ex art. 86 c. 2 DPR 602/73, nella misura in cui il bene mobile registrato oggetto dello stesso sarebbe strumentale alla professione in quanto unico mezzo di proprietà della ricorrente, a lei necessario al fine di consentirle non solo di raggiungere il proprio posto di lavoro ma anche di occuparsi del figlio minore, invalido con necessità di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 18/80).
Instaurato correttamente il contraddittorio, si costituivano le parti resistenti chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento impugnato, con vittoria di spese.
In particolare, l' ha replicato che sull'illegittimità del fermo per omessa notifica CP_1 all'indirizzo corretto avrebbe risposto considerato che si tratta di un suo atto;
poi ha CP_2 rivendicato l'avvenuta rituale notificazione dell'atto prodromico a quello impugnato sebbene lo stesso sia stato fatto pervenire al precedente indirizzo di residenza, sostenendo che il perfezionamento della procedura di notifica in tale luogo è dovuto allo stesso destinatario che, negli anni successivi rispetto a tale cambiamento, ha continuato a ricevere lì diverse comunicazioni da parte di . CP_1
Ha infine rilevato la non intervenuta prescrizione dei crediti contributivi dovuti, anche deducendo che siccome la ricorrente avrebbe omesso di compilare correttamente la dichiarazione dei redditi (per gli anni 2009, 2010, 2011, infatti, non risulterebbe compilata la sezione II del quadro RR, a cui sono tenuti i professionisti che svolgono attività di cui all'art. 53, c. 1, del TUIR che devono versare i contributi previdenziali alla gestione separata) il decorso del termine prescrizionale di tali pretese contributive non potrebbe essere computato dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.) ossia dalla presentazione delle dichiarazioni. L'omessa dichiarazione costituirebbe infatti doloso occultamento del debito
2 contributivo verso l'ente previdenziale, e quindi ai sensi dell'art. 2941 c.c., n. 8 il dies a quo per il computo della prescrizione dovrebbe coincidere col momento in cui l' è stato messo CP_3 in grado di accertare il reddito del ricorrente, in quanto prima di quel momento non avrebbe avuto ragione di chiedere all'amministrazione finanziaria o all'interessato la di lui denuncia dei redditi, essendo il soggetto passivo dell'obbligo contributivo sconosciuto all' per quel CP_3 che oggi è oggetto di causa.
L invece ha ribattuto che la notifica del fermo sarebbe stata sanata dal raggiungimento CP_2 del suo scopo ai sensi dell' art. 156 c.p.c.; che l'opposizione avrebbe dovuto dichiararsi inammissibile perché intempestiva sia nella parte in cui viene eccepita la nullità del preavviso di fermo per irregolarità della sua notifica e per omessa notifica dell' atto prodromico, in quanto opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. presentata oltre il ventesimo giorno previsto dalla legge, sia ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 46/99 perché, a fronte di un avviso di addebito in precedenza regolarmente notificato, i crediti sarebbero divenuti incontrovertibili.
In ogni caso, per quanto attiene l'eccepita omessa e/o irregolare notifica dell'avviso di addebito n. 33420180007034077000, l'agente della riscossione ha osservato che alcuna contestazione e/o responsabilità può essere ad esso attribuita atteso che tale atto è stato redatto e notificato direttamente dall'ente impositore.
Inoltre, ha sostenuto la non applicabilità nel caso di specie dell'art. 86 DPR 602/1973 poiché con la notifica del provvedimento di fermo previsto non inizierebbe l'esecuzione forzata esattoriale ma la stessa avrebbe inizio esclusivamente con l'atto di pignoramento, che è il primo atto del processo esecutivo;
e poi perché le disposizioni che stabiliscono l'impignorabilità di determinati tipi di beni in quanto introducono una limitazione alla responsabilità patrimoniale del debitore sono di stretta interpretazione e sono soltanto quelle indicate dalla legge.
In ultimo si è opposta con riferimento all'eccepita intervenuta prescrizione della contestata pretesa contributiva.
Con ordinanza del 15.9.2023 veniva disposta la riunione al presente giudizio del procedimento iscritto al R.G. n. 3129/2022, avviato con ricorso depositato in data 20.6.2022.
Attraverso lo stesso veniva promossa un'opposizione avverso intimazione di pagamento n.
0342022 9003858664000, notificata al medesimo ricorrente in data 8.6.2022 e portante l'avviso di addebito n. 33420180007034077000 sotteso anche al precedente preavviso di fermo già opposto.
3 In tale ricorso la ricorrente riproponeva le censure già promosse nel precedente giudizio incardinato avverso il preavviso di fermo, indirizzandole però verso l'intimazione di pagamento impugnata nel nuovo procedimento.
Essa, infatti, denunciava l'intervenuta prescrizione del credito contributivo portato dall'avviso di addebito sotteso tanto all'intimazione quanto al precedente preavviso di fermo, la quale sarebbe stata determinata dalla mancata e/o errata notifica dell'atto prodromico, che avrebbe comportato la sua estinzione per decorso del termine quinquennale a partire dalla data di maturazione dei contributi, ossia il 2011, per mancato intervento di atti interruttivi.
Da tale omessa notifica dell'atto prodromico, inoltre, secondo la parte ricorrente sarebbe discesa anche la nullità dell'intimazione di pagamento, invalida al pari del preavviso di fermo per questa stessa ragione.
Infine, rilevava l'illegittimità e nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per un'ulteriore ragione, ossia perché notificata a seguito dell'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'avviso di addebito ad essa presupposto, promossa nel giudizio di opposizione a preavviso di fermo amministrativo che già sottintendeva l'atto. Sul punto argomentava che la cartella di pagamento sarebbe nulla quando risulta compresa in una precedente intimazione di pagamento già oggetto di opposizione da parte del contribuente richiamando quanto stabilito dalla Comm. Trib. prov.le Taranto sez. II, 12/7/2019, n. 1326, secondo cui «l'agente della riscossione ha il dovere di verificare la legittimità degli atti che presuppongono la sua attività non potendo prescindere dagli atti amministrativi prodromici».
Chiedeva, in ultimo, in considerazione del comportamento assolutamente negligente dell'agente riscossore che avrebbe potuto e dovuto applicare la dovuta diligenza nel non tenere in debita considerazione il provvedimento di sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito n. 33420180007034077000, l'applicazione dell'ultimo capoverso dell'art. 96 c.p.c., ossia la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria.
Si costituiva l' eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla CP_1 doglianza inerente alla ritualità della intimazione di pagamento, che è atto dell' CP_2 insisteva sull'avvenuta corretta notificazione dell'avviso di addebito prodromico alla stessa e rilevava – richiamando sul punto l'intero contenuto della memoria difensiva depositata nel giudizio precedente – che comunque la parte era decaduta dal muovere censure avverso tale atto poiché era trascorso il termine di impugnazione dello stesso che corrisponde a 40 giorni dalla sua notifica ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 46/99 e, qualora avesse voluto contestare la pretesa
4 contributiva nel merito, avrebbe già potuto farlo attraverso l'opposizione al fermo amministrativo che lo sottintendeva e che era precedentemente instaurata.
Proseguiva col rilevare la non intervenuta prescrizione delle somme dovute al momento della notifica dell'intimazione di pagamento gravata (cioè, al giugno 2022) e infine riteneva non applicabile l'invocato art. 96 cpv c.p.c., dal momento che ad essere responsabile degli atti volti alla riscossione dei crediti contributivi non sarebbe l'ente impositore ma l'agente incaricato per la riscossione.
Costituitasi anche l essa contestava parimenti il proprio difetto di legittimazione CP_2 passiva poiché asseriva che in giudizio era in contestazione la regolarità della notifica di un atto proprio dell'ente impositore, cioè l'avviso di addebito;
poi difendeva la correttezza del procedimento di notificazione da essa condotto ed infine insisteva nella non estinzione della pretesa creditoria per effetto del decorso del tempo, poiché nel periodo di maturazione della prescrizione sarebbe intervenuta ad interromperla la notifica del preavviso di fermo amministrativo già impugnato.
Rispetto alla richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 cpv c.p.c., osservava che in quanto concessionario è semplice mandataria di una pretesa impositiva propria di , e che non CP_1 rientra nelle sue facoltà decidere se e quando notificare un atto, soprattutto qualora quest'ultimo sia finalizzato ad interrompere il termine prescrizionale. Deduceva sul punto che l'assenza di un intento vessatorio da parte sua nei confronti della ricorrente avrebbe potuto desumersi, tra l'altro, dalla natura stessa dell'intimazione di pagamento che non costituisce atto di accertamento ex novo ma possiede la natura di un semplicemente atto ricognitivo e che, per il vero, in giudizio non era stata data prova del danno che la ricorrente avrebbe patito quale conseguenza immediata e diretta di tale condotta ritenuta pregiudizievole. Per l'effetto, chiedeva di non applicare la norma in caso di sua dichiarata soccombenza.
La causa, già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 335i decreto n. 25 del
25.6.2025.
***
1. Legittimazione passiva ed rispetto sia al preavviso di fermo che CP_1 CP_2 all'intimazione di pagamento
5 Osserva, preliminarmente, il Tribunale che nel giudizio de quo deve ritenersi sussistente tanto la legittimazione passiva dell' , quanto quella dell' . Controparte_4 CP_1
Con un unico atto di opposizione, difatti, vengono fatte valere sia ragioni di regolarità formale della procedura di riscossione che di merito, con la conseguente legittimazione passiva dell'agente per la riscossione e dell'ente impositore in relazione a ciascuna di tali azioni.
2. Sull'opposizione nel merito
Avuto riguardo ai motivi di doglianza del ricorso, l'opposizione che si sta esaminando può essere inquadrata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. per la parte in cui la ricorrente ha denunciato la nullità derivata del preavviso di fermo sia per l'omessa notifica dell'atto stesso al corretto indirizzo della ricorrente, sia per l'omessa regolarità della notifica dell'atto prodromico nonché per l'illegittimità d'iscrizione del fermo, e poi come azione
'recuperatoria' ai sensi dell'art 24 del d.lgs. 46/1999 nella parte in cui il ricorrente ha agito avverso il preavviso di fermo, deducendo che trattasi del primo atto con cui questi è venuto a conoscenza del preteso credito.
Poiché ai sensi dell'art. 617 c.p.c. la legge prescrive che le doglianze di tipo formale afferenti al preavviso di fermo opposto e agli atti ad esso sottesi debbano essere proposte non oltre il termine di 20 giorni dalla notificazione dell'atto impugnato, l'opposizione agli atti esecutivi promossa deve dichiararsi inammissibile perché intempestiva, dal momento che tra la notifica dell'atto impugnato – perfezionata in data 12.2.20 – e il deposito del ricorso giudiziale – realizzato in data 6.3.2020 – sono trascorsi ben 23 giorni.
Per quanto riguarda invece l'azione recuperatoria, deve rilevarsi che la giurisprudenza è ormai pacifica nel ritenere che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. possa essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs.
n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa o irregolare notifica dell'avviso di addebito, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. La Corte di Cassazione, difatti, in particolare ha statuito che
"Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016).
6 Nel caso di specie, si osserva che tra la notifica del preavviso di fermo opposto e il deposito del ricorso è trascorso un intervallo temporale inferiore a 40 giorni, pertanto deve ritenersi ammissibile e meritevole di disamina la domanda azionata in funzione recuperatoria dell'opposizione ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 46/99.
Con riferimento ad essa si evidenzia, in effetti, che in atti non è presente una valida prova della notifica dell'avviso di addebito sotteso al preavviso di fermo.
L' , infatti, rispetto ad esso ha allegato unicamente un file pdf contenente l'avviso di CP_1 addebito e la ricevuta della sua notifica avvenuta per compiuta giacenza firmata dall'ufficiale giudiziario. Non ha prodotto, perciò, la prova dell'avviso di ricevimento della raccomandata attraverso la quale il contribuente viene invitato a prendere l'atto depositato presso la casa comunale, la quale costituisce l'unico strumento probatorio dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e il cui mancato deposito, se ingiustificato, determina l'assoluta incertezza in ordine alla corretta conclusione del procedimento, con conseguente nullità della notifica.
Ne consegue che il procedimento notificatorio attinente all'atto presupposto a quello impugnato
è viziato, e che a nulla nemmeno vale esaminare le deduzioni della ricorrente che si fondano sul suo certificato di residenza storico che attesterebbe che la stessa, all'epoca della notifica dell'atto, aveva la residenza anagrafica in un luogo diverso (C/da Piana dei Venti snc, Rossano) da quello in cui il preavviso di fermo medesimo è stato recapitato (viale Michelangelo 43,
Rossano).
Non potendo ritenere tale avviso di addebito presupposto un atto interruttivo valido ai fini del decorso del termine prescrizione, non si può che dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese contributive vantate dall'ente poiché maturate con riferimento all'annualità 2011 e validamente richieste con il solo preavviso di fermo oggi impugnato, notificato in data 5.3.2019, ossia ben oltre il termine prescrizionale quinquennale previsto dalla legge ai sensi dell'art. 3 c.
9 L. 335/95.
3. Sulla lite temeraria
Rispetto alla domanda di risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., ritiene il Tribunale che tale domanda non possa essere accolta, difettandone i presupposti di legge.
Invero, l'art. 96 c.p.c. disciplina la lite temeraria, prevedendo che “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza
7 dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza.
Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziaria, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza.”
La norma contempla la responsabilità della parte soccombente per i danni provocati dall'abuso dell'agire o resistere in giudizio.
In particolare, sono previste due ipotesi di abuso del processo: il primo comma disciplina la condotta temeraria di chi agisce o resiste in giudizio con la consapevolezza o la colpevole ignoranza dell'infondatezza della propria pretesa o difesa, mentre il secondo comma riguarda le fasi esecutive, cautelari o successive al processo.
Nessuna delle ipotesi si attaglia al caso di specie nel quale, invece, il comportamento censurato di non appartiene al giudizio ma riguarda un fatto extraprocessuale, ossia quello di aver intimato due volte il pagamento di un avviso di addebito, sotteso sia al preavviso di fermo amministrativo che all'intimazione di pagamento opposta.
Inoltre, la condanna per responsabilità aggravata presuppone la prova dell'altrui mala fede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio, nonché la prova del danno subìto a causa della condotta temeraria della controparte.
È necessario, perciò, dimostrare l'esistenza tanto dell'elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, quanto di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subìto a causa della condotta temeraria della parte soccombente e, invero, non sembra al Tribunale che la parte ricorrente abbia fornito sufficienti riscontri in tal senso.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
Quanto alle spese di giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa MA ON, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
8 - dichiara non dovuti i contributi portati dall' avviso di addebito n.
33420180007034077000 sottesi ad entrambi gli atti impugnati, ossia al preavviso di fermo n. 03480201900015119000 e all'intimazione di pagamento n.
03420229003858664000;
- condanna in solido ed al pagamento delle spese di lite, liquidate in € CP_1 CP_2
1.955,00.
Castrovillari, 24 ottobre 2025
La Giudice del Lavoro
MA ON
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna Dicosta, addetta all'ufficio per il processo
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa MA ON- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa degli Avv.ti VALERIA FONTANELLA Parte_1
e FIORELLA IN;
RICORRENTE
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_1
LL AL, TO RR, EL IC, RO
ANNOVAZZI E STEFANIA DI CATO;
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti CP_2
IZ IN E TR ND;
RESISTENTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.3.2020 iscritto al R.G. n. 942/20, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso preavviso di fermo amministrativo n. 03480201900015119000, notificato in data 12.2.20, limitatamente all'unico avviso di addebito rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario ad essa sotteso, ossia il n. 33420180007034077000, presuntivamente notificato in data 5.3.2019 e portante complessivi € 7.126,87 per asserito omesso pagamento di contributi su 'reddito arti e professioni' sorti con riferimento all'annualità 2011.
Più precisamente, ha denunciato l'illegittimità del preavviso di fermo il quale, secondo la sua prospettazione, sarebbe stato affetto da nullità derivata sia per l'omessa notifica dell'atto stesso
1 al corretto indirizzo della ricorrente, sia per l'omessa regolarità della notifica degli atti su cui lo stesso si fonda, perché anch'essi notificati ad indirizzo diverso rispetto a quello della residenza effettiva dell'odierna opponente. Tale situazione di fatto, per il vero, sarebbe mutata il 5.8.2013, come risulterebbe dal certificato storico di residenza allegato, mentre le notifiche sarebbero state tutte perfezionate all'indirizzo di residenza precedente.
La ricorrente ha poi eccepito l'intervenuta prescrizione del credito contributivo, dal momento che ha asserito di essere venuta a conoscenza della pretesa vantata dall'ente previdenziale solo con il preavviso impugnato, e quindi ben oltre i cinque anni previsti dalla legge, non essendole mai stati notificati nel frattempo gli atti ad esso prodromici.
Ha dedotto infine l'inammissibilità dell'iscrizione del fermo ex art. 86 c. 2 DPR 602/73, nella misura in cui il bene mobile registrato oggetto dello stesso sarebbe strumentale alla professione in quanto unico mezzo di proprietà della ricorrente, a lei necessario al fine di consentirle non solo di raggiungere il proprio posto di lavoro ma anche di occuparsi del figlio minore, invalido con necessità di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 18/80).
Instaurato correttamente il contraddittorio, si costituivano le parti resistenti chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento impugnato, con vittoria di spese.
In particolare, l' ha replicato che sull'illegittimità del fermo per omessa notifica CP_1 all'indirizzo corretto avrebbe risposto considerato che si tratta di un suo atto;
poi ha CP_2 rivendicato l'avvenuta rituale notificazione dell'atto prodromico a quello impugnato sebbene lo stesso sia stato fatto pervenire al precedente indirizzo di residenza, sostenendo che il perfezionamento della procedura di notifica in tale luogo è dovuto allo stesso destinatario che, negli anni successivi rispetto a tale cambiamento, ha continuato a ricevere lì diverse comunicazioni da parte di . CP_1
Ha infine rilevato la non intervenuta prescrizione dei crediti contributivi dovuti, anche deducendo che siccome la ricorrente avrebbe omesso di compilare correttamente la dichiarazione dei redditi (per gli anni 2009, 2010, 2011, infatti, non risulterebbe compilata la sezione II del quadro RR, a cui sono tenuti i professionisti che svolgono attività di cui all'art. 53, c. 1, del TUIR che devono versare i contributi previdenziali alla gestione separata) il decorso del termine prescrizionale di tali pretese contributive non potrebbe essere computato dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.) ossia dalla presentazione delle dichiarazioni. L'omessa dichiarazione costituirebbe infatti doloso occultamento del debito
2 contributivo verso l'ente previdenziale, e quindi ai sensi dell'art. 2941 c.c., n. 8 il dies a quo per il computo della prescrizione dovrebbe coincidere col momento in cui l' è stato messo CP_3 in grado di accertare il reddito del ricorrente, in quanto prima di quel momento non avrebbe avuto ragione di chiedere all'amministrazione finanziaria o all'interessato la di lui denuncia dei redditi, essendo il soggetto passivo dell'obbligo contributivo sconosciuto all' per quel CP_3 che oggi è oggetto di causa.
L invece ha ribattuto che la notifica del fermo sarebbe stata sanata dal raggiungimento CP_2 del suo scopo ai sensi dell' art. 156 c.p.c.; che l'opposizione avrebbe dovuto dichiararsi inammissibile perché intempestiva sia nella parte in cui viene eccepita la nullità del preavviso di fermo per irregolarità della sua notifica e per omessa notifica dell' atto prodromico, in quanto opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. presentata oltre il ventesimo giorno previsto dalla legge, sia ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 46/99 perché, a fronte di un avviso di addebito in precedenza regolarmente notificato, i crediti sarebbero divenuti incontrovertibili.
In ogni caso, per quanto attiene l'eccepita omessa e/o irregolare notifica dell'avviso di addebito n. 33420180007034077000, l'agente della riscossione ha osservato che alcuna contestazione e/o responsabilità può essere ad esso attribuita atteso che tale atto è stato redatto e notificato direttamente dall'ente impositore.
Inoltre, ha sostenuto la non applicabilità nel caso di specie dell'art. 86 DPR 602/1973 poiché con la notifica del provvedimento di fermo previsto non inizierebbe l'esecuzione forzata esattoriale ma la stessa avrebbe inizio esclusivamente con l'atto di pignoramento, che è il primo atto del processo esecutivo;
e poi perché le disposizioni che stabiliscono l'impignorabilità di determinati tipi di beni in quanto introducono una limitazione alla responsabilità patrimoniale del debitore sono di stretta interpretazione e sono soltanto quelle indicate dalla legge.
In ultimo si è opposta con riferimento all'eccepita intervenuta prescrizione della contestata pretesa contributiva.
Con ordinanza del 15.9.2023 veniva disposta la riunione al presente giudizio del procedimento iscritto al R.G. n. 3129/2022, avviato con ricorso depositato in data 20.6.2022.
Attraverso lo stesso veniva promossa un'opposizione avverso intimazione di pagamento n.
0342022 9003858664000, notificata al medesimo ricorrente in data 8.6.2022 e portante l'avviso di addebito n. 33420180007034077000 sotteso anche al precedente preavviso di fermo già opposto.
3 In tale ricorso la ricorrente riproponeva le censure già promosse nel precedente giudizio incardinato avverso il preavviso di fermo, indirizzandole però verso l'intimazione di pagamento impugnata nel nuovo procedimento.
Essa, infatti, denunciava l'intervenuta prescrizione del credito contributivo portato dall'avviso di addebito sotteso tanto all'intimazione quanto al precedente preavviso di fermo, la quale sarebbe stata determinata dalla mancata e/o errata notifica dell'atto prodromico, che avrebbe comportato la sua estinzione per decorso del termine quinquennale a partire dalla data di maturazione dei contributi, ossia il 2011, per mancato intervento di atti interruttivi.
Da tale omessa notifica dell'atto prodromico, inoltre, secondo la parte ricorrente sarebbe discesa anche la nullità dell'intimazione di pagamento, invalida al pari del preavviso di fermo per questa stessa ragione.
Infine, rilevava l'illegittimità e nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per un'ulteriore ragione, ossia perché notificata a seguito dell'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'avviso di addebito ad essa presupposto, promossa nel giudizio di opposizione a preavviso di fermo amministrativo che già sottintendeva l'atto. Sul punto argomentava che la cartella di pagamento sarebbe nulla quando risulta compresa in una precedente intimazione di pagamento già oggetto di opposizione da parte del contribuente richiamando quanto stabilito dalla Comm. Trib. prov.le Taranto sez. II, 12/7/2019, n. 1326, secondo cui «l'agente della riscossione ha il dovere di verificare la legittimità degli atti che presuppongono la sua attività non potendo prescindere dagli atti amministrativi prodromici».
Chiedeva, in ultimo, in considerazione del comportamento assolutamente negligente dell'agente riscossore che avrebbe potuto e dovuto applicare la dovuta diligenza nel non tenere in debita considerazione il provvedimento di sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito n. 33420180007034077000, l'applicazione dell'ultimo capoverso dell'art. 96 c.p.c., ossia la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria.
Si costituiva l' eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla CP_1 doglianza inerente alla ritualità della intimazione di pagamento, che è atto dell' CP_2 insisteva sull'avvenuta corretta notificazione dell'avviso di addebito prodromico alla stessa e rilevava – richiamando sul punto l'intero contenuto della memoria difensiva depositata nel giudizio precedente – che comunque la parte era decaduta dal muovere censure avverso tale atto poiché era trascorso il termine di impugnazione dello stesso che corrisponde a 40 giorni dalla sua notifica ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 46/99 e, qualora avesse voluto contestare la pretesa
4 contributiva nel merito, avrebbe già potuto farlo attraverso l'opposizione al fermo amministrativo che lo sottintendeva e che era precedentemente instaurata.
Proseguiva col rilevare la non intervenuta prescrizione delle somme dovute al momento della notifica dell'intimazione di pagamento gravata (cioè, al giugno 2022) e infine riteneva non applicabile l'invocato art. 96 cpv c.p.c., dal momento che ad essere responsabile degli atti volti alla riscossione dei crediti contributivi non sarebbe l'ente impositore ma l'agente incaricato per la riscossione.
Costituitasi anche l essa contestava parimenti il proprio difetto di legittimazione CP_2 passiva poiché asseriva che in giudizio era in contestazione la regolarità della notifica di un atto proprio dell'ente impositore, cioè l'avviso di addebito;
poi difendeva la correttezza del procedimento di notificazione da essa condotto ed infine insisteva nella non estinzione della pretesa creditoria per effetto del decorso del tempo, poiché nel periodo di maturazione della prescrizione sarebbe intervenuta ad interromperla la notifica del preavviso di fermo amministrativo già impugnato.
Rispetto alla richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 cpv c.p.c., osservava che in quanto concessionario è semplice mandataria di una pretesa impositiva propria di , e che non CP_1 rientra nelle sue facoltà decidere se e quando notificare un atto, soprattutto qualora quest'ultimo sia finalizzato ad interrompere il termine prescrizionale. Deduceva sul punto che l'assenza di un intento vessatorio da parte sua nei confronti della ricorrente avrebbe potuto desumersi, tra l'altro, dalla natura stessa dell'intimazione di pagamento che non costituisce atto di accertamento ex novo ma possiede la natura di un semplicemente atto ricognitivo e che, per il vero, in giudizio non era stata data prova del danno che la ricorrente avrebbe patito quale conseguenza immediata e diretta di tale condotta ritenuta pregiudizievole. Per l'effetto, chiedeva di non applicare la norma in caso di sua dichiarata soccombenza.
La causa, già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 335i decreto n. 25 del
25.6.2025.
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1. Legittimazione passiva ed rispetto sia al preavviso di fermo che CP_1 CP_2 all'intimazione di pagamento
5 Osserva, preliminarmente, il Tribunale che nel giudizio de quo deve ritenersi sussistente tanto la legittimazione passiva dell' , quanto quella dell' . Controparte_4 CP_1
Con un unico atto di opposizione, difatti, vengono fatte valere sia ragioni di regolarità formale della procedura di riscossione che di merito, con la conseguente legittimazione passiva dell'agente per la riscossione e dell'ente impositore in relazione a ciascuna di tali azioni.
2. Sull'opposizione nel merito
Avuto riguardo ai motivi di doglianza del ricorso, l'opposizione che si sta esaminando può essere inquadrata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. per la parte in cui la ricorrente ha denunciato la nullità derivata del preavviso di fermo sia per l'omessa notifica dell'atto stesso al corretto indirizzo della ricorrente, sia per l'omessa regolarità della notifica dell'atto prodromico nonché per l'illegittimità d'iscrizione del fermo, e poi come azione
'recuperatoria' ai sensi dell'art 24 del d.lgs. 46/1999 nella parte in cui il ricorrente ha agito avverso il preavviso di fermo, deducendo che trattasi del primo atto con cui questi è venuto a conoscenza del preteso credito.
Poiché ai sensi dell'art. 617 c.p.c. la legge prescrive che le doglianze di tipo formale afferenti al preavviso di fermo opposto e agli atti ad esso sottesi debbano essere proposte non oltre il termine di 20 giorni dalla notificazione dell'atto impugnato, l'opposizione agli atti esecutivi promossa deve dichiararsi inammissibile perché intempestiva, dal momento che tra la notifica dell'atto impugnato – perfezionata in data 12.2.20 – e il deposito del ricorso giudiziale – realizzato in data 6.3.2020 – sono trascorsi ben 23 giorni.
Per quanto riguarda invece l'azione recuperatoria, deve rilevarsi che la giurisprudenza è ormai pacifica nel ritenere che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. possa essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs.
n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa o irregolare notifica dell'avviso di addebito, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. La Corte di Cassazione, difatti, in particolare ha statuito che
"Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016).
6 Nel caso di specie, si osserva che tra la notifica del preavviso di fermo opposto e il deposito del ricorso è trascorso un intervallo temporale inferiore a 40 giorni, pertanto deve ritenersi ammissibile e meritevole di disamina la domanda azionata in funzione recuperatoria dell'opposizione ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 46/99.
Con riferimento ad essa si evidenzia, in effetti, che in atti non è presente una valida prova della notifica dell'avviso di addebito sotteso al preavviso di fermo.
L' , infatti, rispetto ad esso ha allegato unicamente un file pdf contenente l'avviso di CP_1 addebito e la ricevuta della sua notifica avvenuta per compiuta giacenza firmata dall'ufficiale giudiziario. Non ha prodotto, perciò, la prova dell'avviso di ricevimento della raccomandata attraverso la quale il contribuente viene invitato a prendere l'atto depositato presso la casa comunale, la quale costituisce l'unico strumento probatorio dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e il cui mancato deposito, se ingiustificato, determina l'assoluta incertezza in ordine alla corretta conclusione del procedimento, con conseguente nullità della notifica.
Ne consegue che il procedimento notificatorio attinente all'atto presupposto a quello impugnato
è viziato, e che a nulla nemmeno vale esaminare le deduzioni della ricorrente che si fondano sul suo certificato di residenza storico che attesterebbe che la stessa, all'epoca della notifica dell'atto, aveva la residenza anagrafica in un luogo diverso (C/da Piana dei Venti snc, Rossano) da quello in cui il preavviso di fermo medesimo è stato recapitato (viale Michelangelo 43,
Rossano).
Non potendo ritenere tale avviso di addebito presupposto un atto interruttivo valido ai fini del decorso del termine prescrizione, non si può che dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese contributive vantate dall'ente poiché maturate con riferimento all'annualità 2011 e validamente richieste con il solo preavviso di fermo oggi impugnato, notificato in data 5.3.2019, ossia ben oltre il termine prescrizionale quinquennale previsto dalla legge ai sensi dell'art. 3 c.
9 L. 335/95.
3. Sulla lite temeraria
Rispetto alla domanda di risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., ritiene il Tribunale che tale domanda non possa essere accolta, difettandone i presupposti di legge.
Invero, l'art. 96 c.p.c. disciplina la lite temeraria, prevedendo che “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza
7 dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza.
Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziaria, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza.”
La norma contempla la responsabilità della parte soccombente per i danni provocati dall'abuso dell'agire o resistere in giudizio.
In particolare, sono previste due ipotesi di abuso del processo: il primo comma disciplina la condotta temeraria di chi agisce o resiste in giudizio con la consapevolezza o la colpevole ignoranza dell'infondatezza della propria pretesa o difesa, mentre il secondo comma riguarda le fasi esecutive, cautelari o successive al processo.
Nessuna delle ipotesi si attaglia al caso di specie nel quale, invece, il comportamento censurato di non appartiene al giudizio ma riguarda un fatto extraprocessuale, ossia quello di aver intimato due volte il pagamento di un avviso di addebito, sotteso sia al preavviso di fermo amministrativo che all'intimazione di pagamento opposta.
Inoltre, la condanna per responsabilità aggravata presuppone la prova dell'altrui mala fede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio, nonché la prova del danno subìto a causa della condotta temeraria della controparte.
È necessario, perciò, dimostrare l'esistenza tanto dell'elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, quanto di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subìto a causa della condotta temeraria della parte soccombente e, invero, non sembra al Tribunale che la parte ricorrente abbia fornito sufficienti riscontri in tal senso.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
Quanto alle spese di giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa MA ON, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
8 - dichiara non dovuti i contributi portati dall' avviso di addebito n.
33420180007034077000 sottesi ad entrambi gli atti impugnati, ossia al preavviso di fermo n. 03480201900015119000 e all'intimazione di pagamento n.
03420229003858664000;
- condanna in solido ed al pagamento delle spese di lite, liquidate in € CP_1 CP_2
1.955,00.
Castrovillari, 24 ottobre 2025
La Giudice del Lavoro
MA ON
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna Dicosta, addetta all'ufficio per il processo
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