Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 31/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. N. 4312/2024
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Paolo Rampini Presidente relatore estensore
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 4312/2024
avente per oggetto: separazione e divorzio (cessazione effetti civili)
congiuntamente proposta da:
nato a [...] il [...] Parte_1
E
nata negli STATI UNITI D'AMERICA il 02/07/1992 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ORNATO MASSIMO
Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, fissato all'uopo il termine, fallito essendo il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa, nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“• i coniugi vivranno separati presso le rispettive e fissande residenze con l'obbligo del reciproco rispetto;
• nella casa coniugale continuerà a vivere stabilmente il marito, atteso che la moglie da tempo si è definitivamente trasferita nel suo paese di origine;
• i coniugi si concedono reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo dei passaporti e dei documenti validi per l'estero;
• i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti con i propri rispettivi redditi e, comunque, rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa di natura economica ivi compreso il contributo al mantenimento;
• La signora rinuncia a qualsiasi diritto, nessuno escluso, conseguente al regime Parte_2
di comunione dei beni con riferimento al succitato terreno acquistato dal marito in costanza di matrimonio, ovverosia terreno sito nel Comune di La Morra e catastalmente individuato al Catasto
Terreni del Comune di La Morra cosi come segue: foglio 9, particella 749, qualità prato, classe 1, are
0 (zero), centiare 30 (trenta) , Reddito Dominicale Euro 0,18 (zero virgola diciotto), Reddito Agrario
Euro 0,76 (zero virgola sedici);
• La signora rinuncia a qualsiasi diritto, nessuno escluso, conseguente al regime Parte_2
di comunione dei beni con riferimento al conto corrente intestato al marito ed accesso presso la Bene
Banca il cui saldo è di spettanza esclusiva del sig. Persona_1
• Il sig. rinuncia a qualsiasi diritto, nessuno escluso, conseguente al Persona_1
regime di comunione dei beni con riferimento la conto corrente cointestato tra coniugi ed acceso negli
Usa, il cui saldo è di spettanza esclusiva della sig.ra Parte_2 • I coniugi convengono che il prezzo ottenuto dalla vendita della vettura del tipo Volkswagen Tiguan intestata al marito sarà di spettanza esclusiva della sig.ra con conseguente Parte_2
rinuncia del sig. a qualsivoglia diritto, nessuno escluso. I coniugi Persona_1 convengono che, con riferimento ai beni ed arredi che si trovano a tutt'oggi nella casa coniugale, sono da ritenersi di proprietà esclusiva della sig.ra i seguenti beni - 1 camera da letto Parte_2
comprensiva di comò, letto, scrivania con specchio;
- 1 ebike;
- 1 tavolo da caffè che si trova nella sala;
- 1 libreria che si trova nello studio comprensiva dei libri ivi collocati;
- 1 IMac che si trova nello studio;
- 1 monitor per pc si trova nello studio;
- 1 divano da esterno;
- 1 scrivania già imballata che si trova sotto il portico;
- 1 credenza con piatti e tutto il contenuto che si trova in cucina;
- 1 mobile porta tv;
- tutto vestiario, tutte le scarpe e le borse della moglie che si trovano nella cabina armadio;
- gli addobbi natalizi che si trovano nel ripostiglio;
- 5 quadri che si trovano nello studio;
- 1 quadro che si trova nella camera da letto. La moglie il 26/11/24 o comunque entro il 31/12/24 si occuperà dell'asporto dei suddetti beni il cui costo sarà a carico esclusivo della stessa.
• I coniugi convengono che il cane di nome sia di proprietà esclusiva del sig. Per_2 Persona_1
mentre il cane di nome sia di proprietà esclusiva della sig.ra
[...] CP_1 Parte_2
• Le condizioni economiche di cui sopra sono considerate dalle parti quale elemento necessario e funzionale al raggiungimento del complessivo accordo conciliativo.
• Per il resto le parti non avranno più nulla reciprocamente a che pretendere per qualsiasi causa, ragione o titolo relativi connessi o conseguenti al procedimento in oggetto.
• I signori e chiedono inoltre che, pronunciata la Persona_1 Parte_2 sentenza di separazione a cui prestano sin d'ora acquiescenza, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. - con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione - con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio provveda circa la richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio in via congiunta”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento posto che:
a) La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolto in quanto, come da dichiarazione coniugi, la convivenza è divenuta ormai intollerabile;
b) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
c) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
d) con ricorso ai sensi dell'articolo 473-bis.49 c.p.c. le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine previsto dall'art. 3 n.2 lett. b) della legge n. 898/1970 e succ. modificazioni, la causa deve essere rimessa nel ruolo del Giudice Relatore affinché questi, decorso il termine di legge, provveda ad acquisire, sempre mediante lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare come prescrive l'art. 2 l. 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio. La modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza dell'allegazione di “fatti nuovi” ai sensi dell'articolo 473-bis.19 c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un accordo che consenta loro di depositare conclusioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.
La pronuncia in ordine le spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, non definendo il giudizio,
pronuncia la separazione personale relativamente al matrimonio contratto da:
, nato a [...] il [...] e da Parte_1 Parte_2
nata negli STATI UNITI D'AMERICA il 02/07/1992, celebrato in CINCINNATI
[...]
(OHIO) in data 09/07/2018, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile del Comune di BENE
VAGIENNA (CN) in data 12/12/2018 al n.27, Parte II, Serie C, Anno 2018
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Spese di lite al definitivo. Rimette la causa sul ruolo del Giudice Relatore affinché, previo decorso dei termini di legge, provveda ad assolvere i relativi incombenti.
Così deciso in Asti, in data 24/01/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
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