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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/11/2025, n. 3195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3195 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3202/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3202/2023 promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Ugo Gigi e dall'avv. Vincenzo Arino, come da procura alle liti in atti,
-attrice- contro
(già Controparte_1 Controparte_2 come da delibera di trasformazione e cambio di denominazione iscritta al Registro
[...] delle Imprese di Napoli), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Riccardi e dall'avv. Edgardo Riccardi, come da procura alle liti in atti
-convenuta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
IMPRESIR S.r.l. ha così concluso:
“- Previa declaratoria della responsabilità contrattuale della Controparte_2
ex art. 1176 c. 2 c.c., stante l'omessa adozione da parte dell'istituto
[...] bancario delle misure idonee e a garantire l'idoneità e la correttezza dell'operazione bancaria contestata (rectius bonifico), condannare quest'ultima al rimborso in favore dell'istante della somma di € 30.000,00 oltre interessi moratori dalla data di effettuazione dell'operazione bancaria quivi oggetto di causa, (30.7.2009) sino al soddisfo;
- Il tutto con vittoria di spese e competenza di lite, ivi comprendente anche quella della fase di mediazione da attribuirsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, maggiorate degli oneri fiscali ed accessori di legge”
1 a così concluso: Controparte_1
“A. accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza delle domande promosse da e, pertanto, rigettarle integralmente;
Parte_1 B. condannare la al pagamento delle spese di lite sostenute dalla Parte_1 convenuta in uno agli accessori di legge.” Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con atto di citazione notificato in data 24.5.2023, (di seguito, “ ) Parte_1 Pt_1 conveniva in giudizio la oggi (di Controparte_2 Controparte_1 seguito, ”), chiedendone la condanna al rimborso della somma di € 30.000,00, oltre CP_3 interessi legali dal 30.7.2009 fino al saldo, con vittoria di spese.
A fondamento della propria domanda, allegava che, in data 30.7.2009, era stato Pt_1 addebitato sul suo conto corrente della società presso l'allora un Controparte_2 pagamento di € 30.000,00, senza autorizzazione;
la Società contestava più volte negli anni l'operazione, con atti da considerarsi interruttivi dalla prescrizione. In particolare, la Società eccepiva che la firma e il timbro sul bonifico non corrisponderebbero agli specimen depositati presso la che sarebbe pertanto da ritenersi responsabile ex art. 1176 c. 2 c.c., con onere CP_2 della prova a suo carico.
1.2. Si costituiva in giudizio la con comparsa di risposta del 5.9.2023, chiedendo il CP_2 rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese.
La NC convenuta eccepiva: (i) in via preliminare, la decadenza di dal diritto di Pt_1 contestazione ex artt. 1832 e 1857 c.c. e 119 T.U.B., per mancata impugnazione dell'operazione entro il termine di sessanta giorni dagli estratti conto, e in ogni caso la prescrizione del diritto al risarcimento, trattandosi di un'operazione risalente al 2009; (ii) nel merito, escludeva comunque ogni responsabilità della trattandosi di un bonifico CP_2 regolarmente autorizzato dal cliente con firma conforme allo specimen.
1.3. Con decreto del 6.9.2023, il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 171-bis
c.p.c., e fissava udienza per la comparizione delle parti al 16.11.2023, che veniva rinviata d'ufficio e sostituita dal deposito di note scritte.
Con ordinanza del 2.10.2024, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, il Giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la contestuale discussione della causa ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo che tale udienza venisse parimenti sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
2 2. L'eccezione preliminare di parte convenuta, riguardante la decadenza di dal suo Pt_1 diritto alla contestazione dell'operazione per decorso del termine di cui agli artt. 1832 c.c. e
119 TUB, è infondata.
Nel caso di specie, infatti, il predetto termine decadenziale non trova applicazione perché la contestazione attorea non ha ad oggetto errori contabili, ma il preteso pagamento sulla base di un titolo falso (in questo senso, cfr. ex multis Cass. 28.11.2018 n. 30000).
Si applica pertanto la prescrizione ordinaria decennale per responsabilità contrattuale.
3. Analogamente deve essere rigetta l'eccezione preliminare di prescrizione.
Impresir ha invero prodotto una lettera raccomandata inviata alla NC in data 17.1.2012, da considerarsi valido atto interruttivo della prescrizione in quanto riportante l'espressa contestazione dell'operazione (addebito di € 30.000,00 in data 30.7.2019).
4. Nel merito, si ribadisce innanzitutto l'inammissibilità del disconoscimento operato da con la prima memoria ex art. 171-bis c.p.c., trattandosi di disconoscimento operato Pt_1 avverso un documento (ordine di bonifico) prodotto dalla stessa parte.
Al riguardo, trovano applicazione gli artt. 214 e 215 c.p.c., i quali presuppongono che il documento del quale si deduca la falsità della firma sia stato prodotto in giudizio dall'altra parte, e non dall'apparente sottoscrittore. Quando, invece, la parte produce in giudizio una scrittura privata da lei apparentemente sottoscritta e della quale contesta l'autenticità deve fornire la prova, con gli ordinari mezzi di prova – atteso che il mancato riconoscimento del documento rende non esperibile la querela di falso – della falsità della sottoscrizione (Cass.
24539/2016; 12471/2001; 974/2008 e più di recente tra le tante n. 11196/2024).
4. Ciò posto, in assenza di qualsivoglia principio di prova in ordine all'asserita non autenticità della firma oggi contestata, la domanda attorea deve essere rigetta.
Costituisce infatti principio pacifico, e condiviso da questo Tribunale, che “nel caso di pagamento, da parte di una banca, di un assegno con sottoscrizione apocrifa, l'ente creditizio può essere ritenuto responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui una tale alterazione sia rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo (In applicazione di questo principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che — ritenendo non necessaria alcuna consulenza tecnica, attesa la disponibilità di altre scritture di comparazione — aveva escluso la responsabilità della banca, osservando che la falsità non era visibilmente rilevabile dal confronto tra la firma apposta sul titolo e quella depositata dal cliente all'apertura del conto corrente, cd. specimen, e che il ricorrente non
3 aveva indicato alcun segno o sintomo della falsificazione, né aveva spiegato in che modo
l'autore della condotta illecita fosse potuto venire in possesso di un titolo staccato dal suo libretto di assegni)” (così Cass. civ., sez. III, 4.10.2011, n. 20292).
Nella specie, l'attore ha prodotto in giudizio l'ordine di bonifico l'ordine di bonifico di €
30.000,00 del 30.7.2009 in favore di per “acconto su fornitura”, e lo specimen di CP_4 firma in possesso della NC (documentazione fornita dalla NC all'attrice a mezzo fax in data 17.1.2012; cfr. pag. 3 citazione).
Orbene, dalla documentazione in atti non emerge alcuna difformità apprezzabile ictu oculi secondo le regole di ordinaria diligenza: anzi, la firma apposta sull'ordine di bonifico non solo non è dissimile da quella apposta sullo specimen, ma è anche accompagnata da un timbro della Società attrice, a ulteriore dimostrazione dell'apparente provenienza aziendale dell'ordinante. Né può essere sottaciuto che non ha contestato l'operazione per oltre Pt_1 due anni, circostanza che – in assenza di elementi di segno contrario – costituisce un grave e preciso elemento presuntivo dell'intervenuta accettazione della medesima operazione
(consistente, giova rimarcarlo ancora, nel pagamento di una fornitura di valore apprezzabile).
Per tali ragioni, dunque, va rigettata la domanda di parte attrice, avendo la provato di CP_2 avere accettato l'ordine di bonifico usando l'ordinaria diligenza (come si ricava dall'ordine di bonifico e dallo specimen in atti), e non avendo l'attrice allegato – né tantomeno provato – alcunché a sostegno dell'affermata falsità della firma apposta sull'ordine di bonifico.
5. Le spese processuali seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo secondo valori prossimi ai minimi (data la ridotta attività istruttoria, di natura esclusivamente documentale) avuto riguardo allo scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando,
− rigetta le domande di parte attrice;
− condanna l'attrice al rimborso delle spese del giudizio in favore Parte_1 della convenuta liquidandole in Controparte_1 complessivi € 3.500,00 per compensi professionali (€ 700,00 per la fase di studio, €
600,00 per la fase introduttiva, € 800,00 per la fase di trattazione ed € 1.400,00 per la fase decisionale) oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Nola, 27 novembre 2025
Il Giudice
IZ ND
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3202/2023 promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Ugo Gigi e dall'avv. Vincenzo Arino, come da procura alle liti in atti,
-attrice- contro
(già Controparte_1 Controparte_2 come da delibera di trasformazione e cambio di denominazione iscritta al Registro
[...] delle Imprese di Napoli), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Riccardi e dall'avv. Edgardo Riccardi, come da procura alle liti in atti
-convenuta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
IMPRESIR S.r.l. ha così concluso:
“- Previa declaratoria della responsabilità contrattuale della Controparte_2
ex art. 1176 c. 2 c.c., stante l'omessa adozione da parte dell'istituto
[...] bancario delle misure idonee e a garantire l'idoneità e la correttezza dell'operazione bancaria contestata (rectius bonifico), condannare quest'ultima al rimborso in favore dell'istante della somma di € 30.000,00 oltre interessi moratori dalla data di effettuazione dell'operazione bancaria quivi oggetto di causa, (30.7.2009) sino al soddisfo;
- Il tutto con vittoria di spese e competenza di lite, ivi comprendente anche quella della fase di mediazione da attribuirsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, maggiorate degli oneri fiscali ed accessori di legge”
1 a così concluso: Controparte_1
“A. accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza delle domande promosse da e, pertanto, rigettarle integralmente;
Parte_1 B. condannare la al pagamento delle spese di lite sostenute dalla Parte_1 convenuta in uno agli accessori di legge.” Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con atto di citazione notificato in data 24.5.2023, (di seguito, “ ) Parte_1 Pt_1 conveniva in giudizio la oggi (di Controparte_2 Controparte_1 seguito, ”), chiedendone la condanna al rimborso della somma di € 30.000,00, oltre CP_3 interessi legali dal 30.7.2009 fino al saldo, con vittoria di spese.
A fondamento della propria domanda, allegava che, in data 30.7.2009, era stato Pt_1 addebitato sul suo conto corrente della società presso l'allora un Controparte_2 pagamento di € 30.000,00, senza autorizzazione;
la Società contestava più volte negli anni l'operazione, con atti da considerarsi interruttivi dalla prescrizione. In particolare, la Società eccepiva che la firma e il timbro sul bonifico non corrisponderebbero agli specimen depositati presso la che sarebbe pertanto da ritenersi responsabile ex art. 1176 c. 2 c.c., con onere CP_2 della prova a suo carico.
1.2. Si costituiva in giudizio la con comparsa di risposta del 5.9.2023, chiedendo il CP_2 rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese.
La NC convenuta eccepiva: (i) in via preliminare, la decadenza di dal diritto di Pt_1 contestazione ex artt. 1832 e 1857 c.c. e 119 T.U.B., per mancata impugnazione dell'operazione entro il termine di sessanta giorni dagli estratti conto, e in ogni caso la prescrizione del diritto al risarcimento, trattandosi di un'operazione risalente al 2009; (ii) nel merito, escludeva comunque ogni responsabilità della trattandosi di un bonifico CP_2 regolarmente autorizzato dal cliente con firma conforme allo specimen.
1.3. Con decreto del 6.9.2023, il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 171-bis
c.p.c., e fissava udienza per la comparizione delle parti al 16.11.2023, che veniva rinviata d'ufficio e sostituita dal deposito di note scritte.
Con ordinanza del 2.10.2024, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, il Giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la contestuale discussione della causa ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo che tale udienza venisse parimenti sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
2 2. L'eccezione preliminare di parte convenuta, riguardante la decadenza di dal suo Pt_1 diritto alla contestazione dell'operazione per decorso del termine di cui agli artt. 1832 c.c. e
119 TUB, è infondata.
Nel caso di specie, infatti, il predetto termine decadenziale non trova applicazione perché la contestazione attorea non ha ad oggetto errori contabili, ma il preteso pagamento sulla base di un titolo falso (in questo senso, cfr. ex multis Cass. 28.11.2018 n. 30000).
Si applica pertanto la prescrizione ordinaria decennale per responsabilità contrattuale.
3. Analogamente deve essere rigetta l'eccezione preliminare di prescrizione.
Impresir ha invero prodotto una lettera raccomandata inviata alla NC in data 17.1.2012, da considerarsi valido atto interruttivo della prescrizione in quanto riportante l'espressa contestazione dell'operazione (addebito di € 30.000,00 in data 30.7.2019).
4. Nel merito, si ribadisce innanzitutto l'inammissibilità del disconoscimento operato da con la prima memoria ex art. 171-bis c.p.c., trattandosi di disconoscimento operato Pt_1 avverso un documento (ordine di bonifico) prodotto dalla stessa parte.
Al riguardo, trovano applicazione gli artt. 214 e 215 c.p.c., i quali presuppongono che il documento del quale si deduca la falsità della firma sia stato prodotto in giudizio dall'altra parte, e non dall'apparente sottoscrittore. Quando, invece, la parte produce in giudizio una scrittura privata da lei apparentemente sottoscritta e della quale contesta l'autenticità deve fornire la prova, con gli ordinari mezzi di prova – atteso che il mancato riconoscimento del documento rende non esperibile la querela di falso – della falsità della sottoscrizione (Cass.
24539/2016; 12471/2001; 974/2008 e più di recente tra le tante n. 11196/2024).
4. Ciò posto, in assenza di qualsivoglia principio di prova in ordine all'asserita non autenticità della firma oggi contestata, la domanda attorea deve essere rigetta.
Costituisce infatti principio pacifico, e condiviso da questo Tribunale, che “nel caso di pagamento, da parte di una banca, di un assegno con sottoscrizione apocrifa, l'ente creditizio può essere ritenuto responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui una tale alterazione sia rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo (In applicazione di questo principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che — ritenendo non necessaria alcuna consulenza tecnica, attesa la disponibilità di altre scritture di comparazione — aveva escluso la responsabilità della banca, osservando che la falsità non era visibilmente rilevabile dal confronto tra la firma apposta sul titolo e quella depositata dal cliente all'apertura del conto corrente, cd. specimen, e che il ricorrente non
3 aveva indicato alcun segno o sintomo della falsificazione, né aveva spiegato in che modo
l'autore della condotta illecita fosse potuto venire in possesso di un titolo staccato dal suo libretto di assegni)” (così Cass. civ., sez. III, 4.10.2011, n. 20292).
Nella specie, l'attore ha prodotto in giudizio l'ordine di bonifico l'ordine di bonifico di €
30.000,00 del 30.7.2009 in favore di per “acconto su fornitura”, e lo specimen di CP_4 firma in possesso della NC (documentazione fornita dalla NC all'attrice a mezzo fax in data 17.1.2012; cfr. pag. 3 citazione).
Orbene, dalla documentazione in atti non emerge alcuna difformità apprezzabile ictu oculi secondo le regole di ordinaria diligenza: anzi, la firma apposta sull'ordine di bonifico non solo non è dissimile da quella apposta sullo specimen, ma è anche accompagnata da un timbro della Società attrice, a ulteriore dimostrazione dell'apparente provenienza aziendale dell'ordinante. Né può essere sottaciuto che non ha contestato l'operazione per oltre Pt_1 due anni, circostanza che – in assenza di elementi di segno contrario – costituisce un grave e preciso elemento presuntivo dell'intervenuta accettazione della medesima operazione
(consistente, giova rimarcarlo ancora, nel pagamento di una fornitura di valore apprezzabile).
Per tali ragioni, dunque, va rigettata la domanda di parte attrice, avendo la provato di CP_2 avere accettato l'ordine di bonifico usando l'ordinaria diligenza (come si ricava dall'ordine di bonifico e dallo specimen in atti), e non avendo l'attrice allegato – né tantomeno provato – alcunché a sostegno dell'affermata falsità della firma apposta sull'ordine di bonifico.
5. Le spese processuali seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo secondo valori prossimi ai minimi (data la ridotta attività istruttoria, di natura esclusivamente documentale) avuto riguardo allo scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando,
− rigetta le domande di parte attrice;
− condanna l'attrice al rimborso delle spese del giudizio in favore Parte_1 della convenuta liquidandole in Controparte_1 complessivi € 3.500,00 per compensi professionali (€ 700,00 per la fase di studio, €
600,00 per la fase introduttiva, € 800,00 per la fase di trattazione ed € 1.400,00 per la fase decisionale) oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Nola, 27 novembre 2025
Il Giudice
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