Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 1253
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità per illegittimità notifica cartelle

    La Corte ha ritenuto che la notifica a mezzo posta direttamente dal concessionario per la riscossione sia una procedura espressamente prevista dalla legge.

  • Rigettato
    Nullità per omessa notifica dell'atto presupposto

    La Corte ha ritenuto che, avendo l'Agenzia delle Entrate prodotto documentazione relativa alla notifica di una precedente intimazione di pagamento non opposta, concernente i medesimi titoli di riscossione, i relativi crediti si considerano cristallizzati e nessuna obiezione è ammissibile in relazione ad essi.

  • Rigettato
    Nullità per intervenuta decorrenza dei termini di decadenza

    La Corte ha ritenuto che, avendo l'Agenzia delle Entrate prodotto documentazione relativa alla notifica di una precedente intimazione di pagamento non opposta, concernente i medesimi titoli di riscossione, i relativi crediti si considerano cristallizzati e nessuna obiezione è ammissibile in relazione ad essi.

  • Rigettato
    Nullità per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria

    La Corte ha ritenuto l'eccezione di prescrizione infondata, non essendo decorso il relativo termine, per nessuno dei debiti tributari, fra le date di notifica dell'intimazione e quella della notifica dell'odierno provvedimento.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 25, c.1, lett. c, del D.P.R. n. 602/73

    La Corte ha ritenuto che, avendo l'Agenzia delle Entrate prodotto documentazione relativa alla notifica di una precedente intimazione di pagamento non opposta, concernente i medesimi titoli di riscossione, i relativi crediti si considerano cristallizzati e nessuna obiezione è ammissibile in relazione ad essi.

  • Rigettato
    Nullità per illegittimità notifica cartelle

    La Corte ha ritenuto che la notifica a mezzo posta direttamente dal concessionario per la riscossione sia una procedura espressamente prevista dalla legge.

  • Rigettato
    Nullità per omessa notifica dell'atto presupposto

    La Corte ha ritenuto che, avendo l'Agenzia delle Entrate prodotto documentazione relativa alla notifica di una precedente intimazione di pagamento non opposta, concernente i medesimi titoli di riscossione, i relativi crediti si considerano cristallizzati e nessuna obiezione è ammissibile in relazione ad essi.

  • Rigettato
    Nullità per intervenuta decorrenza dei termini di decadenza

    La Corte ha ritenuto che, avendo l'Agenzia delle Entrate prodotto documentazione relativa alla notifica di una precedente intimazione di pagamento non opposta, concernente i medesimi titoli di riscossione, i relativi crediti si considerano cristallizzati e nessuna obiezione è ammissibile in relazione ad essi.

  • Rigettato
    Nullità per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria

    La Corte ha ritenuto l'eccezione di prescrizione infondata, non essendo decorso il relativo termine, per nessuno dei debiti tributari, fra le date di notifica dell'intimazione e quella della notifica dell'odierno provvedimento.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 25, c.1, lett. c, del D.P.R. n. 602/73

    La Corte ha ritenuto che, avendo l'Agenzia delle Entrate prodotto documentazione relativa alla notifica di una precedente intimazione di pagamento non opposta, concernente i medesimi titoli di riscossione, i relativi crediti si considerano cristallizzati e nessuna obiezione è ammissibile in relazione ad essi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 1253
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1253
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo