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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 1253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1253 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1253/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
CR EP, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5844/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SC - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259001503545000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259001503545000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 535/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 16.10.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa dall'Agenzia delle Entrate
SC, riguardante una cartella di pagamento portante tasse automobilistiche, per un valore di causa di €. 404,82.
Parte ricorrente eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, svolgendo i seguenti motivi:
I) nullità assoluta delle cartelle di pagamento opposte quale conseguenza della inesistenza giuridica della notifica delle medesime eseguite dall'Agente di SC, atteso che la notifica è avvenuta illegittimamente a mezzo posta direttamente dal concessionario e non dai soggetti abilitati di cui all'art. 26 del D.P.R. 602/73.
II) Nullità assoluta per omessa notifica dell'atto presupposto.
III) Nullità per intervenuta decorrenza dei termini di decadenza.
IV) Nullità per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria
V) Violazione dell'art. 25, c.1, lett. c, del D.P.R. n. 602/73.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate SC , la quale sosteneva l'infondatezza del ricorso, avendo provveduto a notificare regolarmente la cartella di pagamento indicate, nonché plurimi, successivi atti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione. Produceva la relativa documentazione.
Si costituiva anche la Regione Calabria, che chiedeva il rigetto del ricorso, evidenziando la correttezza del proprio operato. Allegava documentazione a comprova della notifica del pregresso atto impositivo di propria competenza.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
Agenzia Entrate SC ha prodotto documentazione relativa alla notifica della cartella indicata e dell' intimazione di pagamento n. 09420239000465320000, notificata il 01/04/2023. Quest'ultimo provvedimento contempla anche la cartella di pagamento indicata in ricorso. Esso non risulta essere stato impugnato.
Ciò ha prodotto l'effetto della irretrattabilità dei crediti tributari reclamati con il suddetto provvedimento.
Illuminante è, al proposito, la recente sentenza della S.C. di cassazione N. 22108/2024 del 05/08/2024, di cui si riportano di seguito i passi più rilevanti:
“2.1 invero, per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704;
Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5,
28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736);
….
2.3 ne consegue che l'iscrizione ipotecaria, che faccia seguito ad una pluralità di atti prodromici (nella specie, in ordine cronologico inverso, ad un preavviso di iscrizione ipotecaria, a tre intimazioni di pagamento e a due cartelle di pagamento) divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti ad un atto prodromico (nella specie, la prescrizione decennale delle pretese fondate sulle cartelle di pagamento), che, peraltro, si sarebbe potuto far valere con l'impugnazione dell'atto prodromico immediatamente successivo (nella specie, delle intimazioni di pagamento, prima della cui notifica la prescrizione decennale era maturata) nella progressione della sequenza procedimentale;
2.4 queste considerazioni valgono, quindi, anche in relazione alla cartella di pagamento per la quale in controricorso si fa valere il giudicato concernente la mancanza di notificazione (ossia la cartella di pagamento n. 02220000055856843), in quanto l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento ad essa seguita ha determinato la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2014, n. 3773);
2.5 non è, difatti, pertinente la giurisprudenza richiamata in controricorso a sostegno della tesi della mera facoltatività dell'impugnazione dell'avviso d'intimazione, che si riferisce agli atti non tipici (tra le tante: Cass.,
Sez. 5^, 8 ottobre 2007, n. 21045; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., Sez. Un., 11 maggio
2009, n. 10672; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2015, n. 2616; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass.,
Sez. 5^, 21 gennaio 2020, n. 1230; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio
2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2023, nn. 16118 e 16122;
Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2024, n. 19891), o a statuizioni irrilevanti ai fini auspicati in controricorso (Cass.,
Sez. 5^, 5 marzo 2020, n. 6245 e Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2019, n. 3259 concernono impugnazioni di intimazioni di pagamento, nel primo caso proprio per far valere la prescrizione del tributo maturatasi successivamente alla notifica di due avvisi di irrogazione sanzioni non opposti;
Cass., Sez. 5 ^, 11 febbraio
2015, n. 2616 riguarda impugnazione di atti denominati intimazioni di pagamento, ma aventi natura di avvisi di liquidazione del tributo, in quanto inerenti all'imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse che, operando con gli automatismi del totalizzatore, comportano soltanto il riversamento di un'imposta già predefinita nell'ammontare complessivo del costo di ogni scommessa);
2.6 l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma
1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279; Cass.,
Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre
2019, n. 30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre 2022, n.
27093);”
I principi di diritto posti dalla sentenza sopra indicata sono condivisi da questa Corte.
Pertanto, una volta assunta la prova della notificazione di precedente intimazione di pagamento ( o di altro atto equipollente) non opposta, concernente i medesimi titoli di riscossione relativi al provvedimento impugnato, i relativi crediti devono considerarsi cristallizzati e nessuna obiezione è ammissibile in relazione ad essi.
L'eccezione di prescrizione è infondata, non essendo decorso il relativo termine, per nessuno dei debiti tributari, fra le date di notifica dell'intimazione sopra indicata e quella della notifica dell'odierno provvedimento
(18.6.2025).
Infondata è anche l'eccezione di nullità della notifica del provvedimento impugnato perché effettuata direttamente per posta dal concessionario per la riscossione e non per mezzo di ufficiali giudiziari, in quanto tale procedura è espressamente prevista dalla legge.
ll ricorso pertanto è da ritenersi infondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate SC, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere in favore di Agenzia Entrate SC e della Regione Calabria le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 143,00, oltre oneri di legge, se dovuti, per ciascuna delle suddette parti resistenti.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
CR EP, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5844/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SC - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259001503545000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259001503545000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 535/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 16.10.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa dall'Agenzia delle Entrate
SC, riguardante una cartella di pagamento portante tasse automobilistiche, per un valore di causa di €. 404,82.
Parte ricorrente eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, svolgendo i seguenti motivi:
I) nullità assoluta delle cartelle di pagamento opposte quale conseguenza della inesistenza giuridica della notifica delle medesime eseguite dall'Agente di SC, atteso che la notifica è avvenuta illegittimamente a mezzo posta direttamente dal concessionario e non dai soggetti abilitati di cui all'art. 26 del D.P.R. 602/73.
II) Nullità assoluta per omessa notifica dell'atto presupposto.
III) Nullità per intervenuta decorrenza dei termini di decadenza.
IV) Nullità per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria
V) Violazione dell'art. 25, c.1, lett. c, del D.P.R. n. 602/73.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate SC , la quale sosteneva l'infondatezza del ricorso, avendo provveduto a notificare regolarmente la cartella di pagamento indicate, nonché plurimi, successivi atti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione. Produceva la relativa documentazione.
Si costituiva anche la Regione Calabria, che chiedeva il rigetto del ricorso, evidenziando la correttezza del proprio operato. Allegava documentazione a comprova della notifica del pregresso atto impositivo di propria competenza.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
Agenzia Entrate SC ha prodotto documentazione relativa alla notifica della cartella indicata e dell' intimazione di pagamento n. 09420239000465320000, notificata il 01/04/2023. Quest'ultimo provvedimento contempla anche la cartella di pagamento indicata in ricorso. Esso non risulta essere stato impugnato.
Ciò ha prodotto l'effetto della irretrattabilità dei crediti tributari reclamati con il suddetto provvedimento.
Illuminante è, al proposito, la recente sentenza della S.C. di cassazione N. 22108/2024 del 05/08/2024, di cui si riportano di seguito i passi più rilevanti:
“2.1 invero, per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704;
Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5,
28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736);
….
2.3 ne consegue che l'iscrizione ipotecaria, che faccia seguito ad una pluralità di atti prodromici (nella specie, in ordine cronologico inverso, ad un preavviso di iscrizione ipotecaria, a tre intimazioni di pagamento e a due cartelle di pagamento) divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti ad un atto prodromico (nella specie, la prescrizione decennale delle pretese fondate sulle cartelle di pagamento), che, peraltro, si sarebbe potuto far valere con l'impugnazione dell'atto prodromico immediatamente successivo (nella specie, delle intimazioni di pagamento, prima della cui notifica la prescrizione decennale era maturata) nella progressione della sequenza procedimentale;
2.4 queste considerazioni valgono, quindi, anche in relazione alla cartella di pagamento per la quale in controricorso si fa valere il giudicato concernente la mancanza di notificazione (ossia la cartella di pagamento n. 02220000055856843), in quanto l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento ad essa seguita ha determinato la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2014, n. 3773);
2.5 non è, difatti, pertinente la giurisprudenza richiamata in controricorso a sostegno della tesi della mera facoltatività dell'impugnazione dell'avviso d'intimazione, che si riferisce agli atti non tipici (tra le tante: Cass.,
Sez. 5^, 8 ottobre 2007, n. 21045; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., Sez. Un., 11 maggio
2009, n. 10672; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2015, n. 2616; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass.,
Sez. 5^, 21 gennaio 2020, n. 1230; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio
2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2023, nn. 16118 e 16122;
Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2024, n. 19891), o a statuizioni irrilevanti ai fini auspicati in controricorso (Cass.,
Sez. 5^, 5 marzo 2020, n. 6245 e Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2019, n. 3259 concernono impugnazioni di intimazioni di pagamento, nel primo caso proprio per far valere la prescrizione del tributo maturatasi successivamente alla notifica di due avvisi di irrogazione sanzioni non opposti;
Cass., Sez. 5 ^, 11 febbraio
2015, n. 2616 riguarda impugnazione di atti denominati intimazioni di pagamento, ma aventi natura di avvisi di liquidazione del tributo, in quanto inerenti all'imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse che, operando con gli automatismi del totalizzatore, comportano soltanto il riversamento di un'imposta già predefinita nell'ammontare complessivo del costo di ogni scommessa);
2.6 l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma
1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279; Cass.,
Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre
2019, n. 30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre 2022, n.
27093);”
I principi di diritto posti dalla sentenza sopra indicata sono condivisi da questa Corte.
Pertanto, una volta assunta la prova della notificazione di precedente intimazione di pagamento ( o di altro atto equipollente) non opposta, concernente i medesimi titoli di riscossione relativi al provvedimento impugnato, i relativi crediti devono considerarsi cristallizzati e nessuna obiezione è ammissibile in relazione ad essi.
L'eccezione di prescrizione è infondata, non essendo decorso il relativo termine, per nessuno dei debiti tributari, fra le date di notifica dell'intimazione sopra indicata e quella della notifica dell'odierno provvedimento
(18.6.2025).
Infondata è anche l'eccezione di nullità della notifica del provvedimento impugnato perché effettuata direttamente per posta dal concessionario per la riscossione e non per mezzo di ufficiali giudiziari, in quanto tale procedura è espressamente prevista dalla legge.
ll ricorso pertanto è da ritenersi infondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate SC, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere in favore di Agenzia Entrate SC e della Regione Calabria le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 143,00, oltre oneri di legge, se dovuti, per ciascuna delle suddette parti resistenti.