Ordinanza cautelare 3 giugno 2025
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00015/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01569/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1569 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Kati Scala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento n. prot. -OMISSIS- della Prefettura di -OMISSIS- - Sportello Unico Immigrazione di revoca del Nulla Osta per lavoro subordinato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. UR TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con istanza del 18.3.2024 il Sig. -OMISSIS- ha chiesto allo Sportello Unico della Provincia di -OMISSIS- il nulla osta all’ingresso del ricorrente, che è stato rilasciato in data 31.7.2024.
In data 10.2.2025, il predetto datore di lavoro ha comunicato di voler rinunciare all’assunzione del ricorrente, e conseguentemente, con il provvedimento impugnato nel presente giudizio, lo Sportello Univo ha revocato il nulla osta.
La difesa erariale si è costituita in giudizio, depositando documentazione, senza tuttavia articolare memorie difensive.
Con ordinanza n. -OMISSIS- il Tribunale ha fissato la discussione del ricorso nel merito, sospendendo nelle more il provvedimento impugnato.
In data 17.12.25 il ricorrente ha depositato una memoria difensiva.
All’udienza pubblica del 19.12.25 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In via preliminare, il Collegio dà atto dell’inammissibilità della memoria depositata dal ricorrente il giorno precedenze l’udienza, in violazione dei termini stabiliti dall’art. 73 c.p.a.
Quanto al merito, secondo il ricorrente, anche a fronte della mancata formalizzazione del contratto di soggiorno con il datore che ha richiesto l’ingresso del lavoratore straniero, qualora quest’ultimo abbia stipulato un contratto di lavoro con un diverso datore, come ha avuto luogo nel caso di specie (v. doc. n. 8), potrebbe ugualmente essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o in subordine, per attesa occupazione.
Ritiene in contrario il Collegio che il provvedimento impugnato vada invece confermato atteso che, malgrado in alcuni casi la giurisprudenza di primo grado si sia espressa nei termini richiamati dal ricorrente, recentemente, il Consiglio di Stato ha invece statuito che, in mancanza di impossibilità sopravvenuta e di cause eccezionali, l’assunzione del lavoratore straniero debba avere luogo presso lo specifico datore di lavoro in favore del quale è stato emesso il nulla osta al lavoro subordinato, non potendosi inoltre rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione di cui all'art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998, che presuppone che un rapporto di lavoro subordinato si sia effettivamente instaurato e sia poi cessato per causa non imputabile al lavoratore (C.S. Sez. III, 11.4.2025 n. 3158).
In conclusione, il ricorso va pertanto respinto.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, in considerazione degli oscillamenti giurisprudenziali richiamati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
HA SO, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
UR TT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UR TT | HA SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.