Sentenza 17 luglio 2002
Massime • 1
Il creditore del socio di una cooperativa di edilizia economica e popolare non può agire con azione surrogatoria intesa ad ottenere, previo accertamento del diritto del socio - debitore al trasferimento della proprietà dell'alloggio, sentenza costitutiva del contratto di compravendita non concluso, atteso che la proprietà di un alloggio di edilizia economica e popolare si acquista, a norma dell'art. 229 R.D. n. 1165 del 1938, non con una compravendita, ma con la stipulazione del contratto di mutuo, ossia con un negozio prevedente l'assunzione di obbligazioni da parte del socio e non comportante un acquisto suscettibile di essere trasformato direttamente in garanzia patrimoniale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/07/2002, n. 10378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10378 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
Dott. GIANFRANCO MANZO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NE LO, AR TA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato BENITO PANARITI, che li difende unitamente all'avvocato SILVIO MALOSSINI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
SS AN, COOPERATIVA EDILIZIA DOMUS SCARL;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 14161/00 proposto da:
SS AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI SANTA COSTANZA 7, presso lo studio dell'avvocato ANDREA TONINI, difeso dall'avvocato MARIO DAPOR, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
NE LO, AR TA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 138/99 della Corte d'Appello di TRENTO, sezione promiscua emessa il 9/02/1999, depositata il 08/04/99;
RG.8/87;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/02 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato STEFANO COLLA (per delega Avv. Silvio Malossini);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LO LL e TA TA convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Rovereto IZ AT, esponendo di avergli consegnato nel gennaio 1990 la complessiva somma di lire trecento milioni perché la gestisse per due anni consecutivi con un previsto interesse del 16% annuo. Poiché la somma non era stata restituita nei termini concordati chiedevano la condanna al pagamento del complessivo importo di lire trecento milioni, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Esercitavano inoltre l'azione surrogatoria ai sensi dell'art. 2900 c.c., onde ottenere una sentenza sostitutiva del trasferimento in proprietà del AT dell'immobile p.m. 7 p.ed 806 C.C. Volano allo stesso assegnato dalla Coop. Edilizia Domus Soc.
coop. a r.l. Il convenuto costituitosi in giudizio contestava il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto. Il Tribunale condannava il AT al pagamento in favore degli attori della somma di lire trecento milioni, con gli interessi e con detrazione della somma di lire cinquemilioni già versata. Respingeva, invece, la domanda ai sensi dell'art. 2900 c.c., la sentenza costituiva del trasferimento dell'immobile, per mancanza di prova in ordine alle necessarie condizioni dell'azione surrogatoria.
Il AT proponeva appello, contestando la sua responsabilità, essendo egli limitato a presentare i coniugi LL a EL LI, cui i medesimi si erano in sostanza rivolti. Gli appellati proponevano, a loro volta, appello incidentale, dolendosi della decurtazione dei cinque milioni operata dal primo giudice e del mancato accoglimento dell'azione surrogatoria. La Corte d'appello di Trento, con sentenza dell'8 aprile 1999 rigettava l'appello principale e accoglieva parzialmente l'appello incidentale, per la, parte relativa alla detrazione della somma di lire 5.000.000 milioni che doveva riguardare il capitale e non gli interessi, lo rigettava per ciò che concerneva la doglianza in ordine all'azione surrogatoria.
Avverso questa sentenza LO LL e TA TA propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi. IZ AT resiste con controricorso e, propone a sua volta, ricorso incidentale articolato in tre motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c.
2. Il controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per essere stato notificato al procuratore costituito nonostante la scadenza del termine annuale.
L'eccezione è infondata.
La disposizione dettata dall'art. 330, terzo comma, cod. proc. civ. - secondo cui, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se è ancora ammessa, si deve notificare alla parte personalmente - deve essere interpretata nel senso che essa si riferisce al termine di decadenza indicato nell'art. 327 c.p.c., il quale, dopo l'entrata in vigore della legge 7 ottobre 1969, n. 742, rispetto alle cause in cui opera la sospensione feriale dei termini, ha la maggior durata corrispondente al periodo di detta sospensione feriale, il quale va dal primo agosto al 15 settembre di ciascun anno (Cass. 24 aprile 2001, n. 6023). Si tratta di un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, mentre gli argomenti svolti nel ricorso non offrono profili di novità al dibattito sul punto e non sono dunque tali da indurre a modificare l'indicato orientamento.
3. Con il primo motivo del ricorso principale i ricorrenti deducono la "falsa applicazione di norme di diritto". Più precisamente deducono che la Corte territoriale aveva rigettato l'appello incidentale relativo all'azione surrogatoria ritenendo che mancasse la precisa prova scritta circa l'esistenza del diritto alla conclusione del contratto di compravendita e facendo riferimento all'art. 1350 che richiede la forma scritta ad substantiam per i contratti che trasferiscono beni immobili. Il riferimento era però fuori luogo poiché non si versava in tema di compravendita ma di assegnazione di alloggio al socio da parte della cooperativa edilizia, una volta realizzati i presupposti richiesti. Il realizzarsi dei presupposti di legge era stato confermato sia dai presidenti della cooperativa che dal convenuto. La sentenza impugnata aveva falsamente applicato un principio di diritto ad una fattispecie da esso non regolata, richiedendo un quid pluris documentale, sull'erroneo presupposto che dovesse essere provata l'attuale esistenza del diritto alla conclusione del contratto di compravendita.
Il motivo è infondato.
Dalle conclusioni riportate nella sentenza impugnata risulta che gli attuali ricorrenti avevano chiesto, con appello incidentale, la riforma della sentenza del tribunale ed espressamente di accogliere "la domanda surrogatoria come proposta in primo grado e quindi accertarsi e dichiararsi che IZ AT risulta legittimato a pretendere dalla Cooperativa Edilizia Domus Soc. cop. a r.l. il trasferimento in proprietà della p.m. della p. ed. 806 in CC Volano;
accertarsi e dichiararsi altresì il nulla osta al trasferimento e emanarsi sentenza sostituiva del contratto di compravendità non concluso alle condizioni che risulteranno accertate in corso di causa dichiarando l'emananda sentenza idonea all'intavolazione del diritto di proprietà previo accertamento del buon diritto degli attori all'esercizio dell'azione surrogatoria".
La Corte d'appello ha ritenuto che questa domanda, "da essi esercitata ex art. 2900 c.c. in relazione all'art. 2932 c.c., con riguardo a contratto preliminare concernente lo LL come promesso acquirente", non meritasse accoglimento. E lo ha ritenuto affermando che non risultavano "rigorosamente accertati i presupposti di cui ai summenzionati articoli;
ed in particolare la precisa prova scritta (indispensabile in rapporto al contratto concernente il trasferimento di un immobile e non sostituibile da presunzioni o argomentazioni pur confortate da parziali supporti documentali) circa l'attuale esistenza del contratto di compravendita spettante al AT verso la Cooperativa Edilizia Domus".
A fondamento del rigetto dell'azione surrogatoria la Corte territoriale ha dunque posto una ragione di carattere generale, consistente nella mancanza delle condizioni per farsi luogo alla richiesta surrogatoria, e un motivo più specifico concernente la mancanza di prova scritta "circa l'attuale esistenza del contratto di compravendita spettante al AT".
La statuizione con cui la Corte d'appello ha rigettato l'azione surrogatoria per la mancanza in generale delle condizioni necessarie al suo esercizio è conforme al diritto e si sottrae alle doglianze svolte dal ricorrente.
Come dedotto dallo stesso ricorrente, ai sensi dell'art. 229 del r.d. 28 aprile 1938, n. 1165 (approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica) "con la stipulazione del contratto di mutuo individuale, il socio acquista irrevocabilmente la proprietà dell'alloggio" (in tal senso v. Cass. 11 settembre 1998, n. 9014; Cass. 20 marzo 1998, n. 2969). Per
l'acquisto della proprietà occorre dunque la stipulazione del mutuo individuale e, dunque, un diverso negozio, implicante l'assunzione di obbligazioni da parte del debitore e non comportante un acquisto suscettibile di essere trasformato direttamente in garanzia patrimoniale;
e ciò è sufficiente per escludere che, con riferimento al caso di specie, l'esercizio dell'azione surrogatoria. Pur essendo corretto il rigetto della surrogatoria (e, dunque, infondato il motivo), appare opportuna una puntualizzazione circa l'ulteriore specificazione contenuta nella motivazione, con la quali si qualifica come compravendita lo strumento per l'acquisto della proprietà dell'immobile nell'ambito del procedimento di assegnazione dell'alloggio di edilizia economica e popolare e si ritiene la mancanza di prova scritta "circa l'attuale esistenza del contratto di compravendita spettante al AT". Come risulta da quanto sopra si è detto, non è la compravendita lo strumento con il quale si acquista la proprietà dell'alloggio e, dunque, non rileva l'argomento della mancanza della prova scritta ritenuto dalla Corte territoriale. Nel senso indicato e in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 384 c.p.c. va dunque corretta la motivazione in diritto.
4. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Secondo quanto esposto la Corte d'appello, per rigettare l'appello incidentale, aveva fatto riferimento all'art. 2932 c.c. e ad un contratto preliminare di compravendita concernente lo LL come promesso acquirente. In realtà, nessuno aveva mai parlato di contratto preliminare di compravendita e mai gli attori avevano fatto riferimento all'art. 2932 c.c.. Questo errore risultava poi posto a fondamento del ragionamento con il quale era stata respinta la domanda di surrogazione. La domanda era stata rigettata per la mancanza di un documento - il contratto preliminare - che non poteva esistere e la Corte d'appello non aveva preso in considerazione le risultanze delle prove testimoniali e dell'interrogatorio formale muovendo erroneamente da tale premessa. Anche questo motivo è privo di fondamento.
La Corte territoriale nel rigettare l'azione surrogatoria proposta non ha utilizzato argomenti concernenti relativi all'esistenza o meno di un contratto preliminare di vendita, ma ha ritenuto, come sopra si è detto, non ricorrenti le condizioni previste dall'art. 2900. Il riferimento all'art. 2932 è stato fatto dalla Corte d'appello per riferire la domanda, che gli attuali ricorrenti avevano esercitato "ex art. 2900 c.c. in relazione all'art. 2932 c.c., con riguardo a contratto preliminare concernente lo LL come promesso acquirente". Ma questo profilo è del tutto privo di rilevanza, essendo stata correttamente, cioè in modo conforme al diritto, rigettata l'azione surrogatoria. Non può peraltro non rilevarsi che nelle conclusioni dei ricorrenti sopra riportate si chiedeva proprio di "emanarsi sentenza sostituiva del contratto di compra-vendita".
5. Con il primo motivo del ricorso incidentale si deduce la violazione dell'art. 246 c.p.c., lamentando che non era stato ammesso a deporre il teste LI per incapacità. La violazione consisterebbe in ciò, che "l'ammissione di una prova testimoniale non può negarsi in considerazione del suo probabile esito negativo per l'inverosimiglianza del fatto che si intende provare". Il motivo è infondato.
La Corte territoriale non ha ammesso a deporre il LI a norma dell'art. 246 c.p.c.. ritenendo che lo stesso, avesse un interesse tale da legittimare la sua partecipazione al giudizio. Rispetto a questo profilo non sono state svolte specifiche doglianze, mentre è irrilevante l'argomento del probabile esito della prova.
6. Con il secondo motivo il ricorrente incidentale deduce la violazione dell'art. 2735 c.c.. La Corte d'appello aveva fondato la pronunzia sulle dichiarazioni rese da MA IN, commercialista degli LL, ritenendo che le stesse integrassero un confessione stragiudiziale valutabile ex art. 2735 c.c. Ma non era provato che il IN, in occasione dell'incontro con il AT stesse agendo in rappresentanza dei signori LL. Anche questo motivo è privo di fondamento.
Come risulta dalla sentenza impugnata, il IN, sentito come teste, aveva riferito che il SS, lui presente, in un incontro con gli LL aveva riconosciuto di dovere le somme in questione e si era impegnato a restituirle. La Corte d'appello ha ritenuto che questa dichiarazione integrasse confessione stragiudiziale valutabile ex art. 2735 c.c. Non ha però affermato che il IN agisse in rappresentanza degli LL, avendo fatto evidentemente applicazione dell'art. 2735 primo comma, nella parte relativa alla confessione fatta ad un terzo (e dunque non al rappresentante) e liberamente apprezzabile dal giudice.
7. Con il terzo motivo il ricorrente incidentale deduce la violazione dell'art. 91 c.p.c.. la Corte d'appello aveva "condannato alle spese del giudizio solamente il sig. AT, benché l'appello incidentale proposto dai sig.ri LL volto ad ottenere la l'accoglimento della domanda di surroga non sia stata accolto dal giudice di secondo grado".
Il motivo è infondato.
Il ricorrente intende evidentemente lamentare il mancato esercizio da parte del giudice di merito del potere di compensare le spese. Ma, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, il mancato esercizio del potere in questione non è censurabile in sede di legittimità.
In conclusione vanno rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale. Sussistono giusti motivi per la compensazione tra parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2002