Cass. civ., sez. III, sentenza 17/07/2002, n. 10378
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Sentenza 17 luglio 2002

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Il creditore del socio di una cooperativa di edilizia economica e popolare non può agire con azione surrogatoria intesa ad ottenere, previo accertamento del diritto del socio - debitore al trasferimento della proprietà dell'alloggio, sentenza costitutiva del contratto di compravendita non concluso, atteso che la proprietà di un alloggio di edilizia economica e popolare si acquista, a norma dell'art. 229 R.D. n. 1165 del 1938, non con una compravendita, ma con la stipulazione del contratto di mutuo, ossia con un negozio prevedente l'assunzione di obbligazioni da parte del socio e non comportante un acquisto suscettibile di essere trasformato direttamente in garanzia patrimoniale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 17/07/2002, n. 10378
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10378
    Data del deposito : 17 luglio 2002

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