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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 23/10/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 370/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice
Dott. Aureliano Deluca Giudice Relatore
ha pronunciato e pubblicato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R. G. 370/2025
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. M. Ferretti (C.F.: ) C.F._2
Ricorrente
CONTRO (C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3
dall'Avv. S. Besca (C.F.: ) C.F._4
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.05.2025, ha convenuto in giudizio Parte_1
, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) pronunciare la separazione Controparte_1
dei coniugi con addebito nei confronti del resistente;
2) autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
3) ordinare al sig. di versare in favore della Controparte_1
ricorrente un assegno mensile, a titolo di mantenimento, pari ad € Parte_1
500,00 o a quell'altra somma che il Giudice riterrà congrua, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
4) ordinare al sig. di versare in favore della Controparte_1
ricorrente un assegno mensile, a titolo di contributo al mantenimento Parte_1
del figlio minorenne pari ad € 500,00 o a quell'altra somma che il Persona_1
Giudice riterrà congrua, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
5) affidare il minore ad entrambi i genitori come per legge, ma con collocazione Persona_1
dello stesso insieme alla madre , con assegnazione alla medesima Parte_1
ricorrente della casa coniugale e pertinente garage, siti in Vasto alla via Vecchia
Monteodorisio n. 2/N, int. 5, distinti in Catasto Fabbricati al fl. 41, p.lla 4905, sub 8 e sub 17 (abitazione e garage)… ”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Costituitosi in giudizio, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “… 1. Controparte_1
Disporre la separazione personale dei GG.ri , nato a [...], Controparte_1
il 07.10.1974, codice fiscale: , e , nata ad [...]_1
Atessa (CH) l'11.07.1977, codice fiscale: , ordinandone CodiceFiscale_6
l'annotazione al competente Ufficio dello Stato Civile;
2. Disporre l'affido congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori, alle seguenti modalità: - il IG. possa CP_1
tenere con sé la figlio oltre a quanto richiesto dalla IG.ra , anche a Per_1 Parte_1
fine settimana alterni con pernottamento presso il padre, sino al lunedì mattina;
- ad anni alterni il padre terrà con sé la figlio il giorno di Natale o il giorno di Capodanno
e successivamente, sempre ad anni alterni, dal 26/12 al 31/12 o dal 1.01 al 6.01, nonché dal Venerdì Santo al giorno di Pasqua o dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì in albis, ad anni alterni;
- durante l'estate il padre terrà con sé la figlio per almeno 15 giorni consecutivi a luglio e 15 giorni consecutivi in agosto, previo accordo con la madre e tenuto conto delle esigenze lavorative dei genitori, nonché degli impegni della minore;
- indipendentemente da quanto sopra specificato, la minore potrà vedere il padre ogni volta che lo chieda e i giorni in cui il padre o la madre non possano vedere la figlio, saranno oggetto di recupero, previo accordo dei genitori;
- indipendentemente da quanto sopra specificato, in caso di malattia del figlio la IG.ra ed il IG. potranno farle visita presso l'abitazione dell'uno o Parte_1 CP_1
dell'altra; - in occasione del compleanno della minore, la stessa trascorrerà metà giornata con la IG.ra e l'altra metà con il IG. previo accordo degli Parte_1 CP_1
stessi; - in occasione dei compleanni della IG.ra e del IG. ed Parte_1 CP_1
indipendentemente da quanto sopra previsto, la figlio potrà trascorrere la Per_1
giornata con il rispettivo genitore.
3. Onerare il della corresponsione di un CP_1
assegno per il figlio nella misura di €. 250,00 mensili, ovvero, in subordine, di Per_1
€. 300,00 confermando, in parte qua, l'ordinanza del 25.06.2025; 4. Respingere la richiesta dell'assegno di mantenimento avanzata dalla , modificando, in Parte_1
parte qua, l'ordinanza innanzi citata;
5. Determinare l'obbligo di concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie occorrende per il figlio minore, da concordarsi tra essi genitori preventivamente ove non urgenti, necessarie e/o indifferibili;
6. Disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Vasto, alla Via
Vecchia Monteodorisio n. 2/D, al IG. modificando, in caso di conferma e in CP_1
parte qua, l'ordinanza innanzi citata e/o, in subordine l'addebito in capo alla Parte_1
della rata di mutuo mensile, degli oneri condominiali e di quelli inerenti alle utenze della casa coniugale;
7. Rigettare la richiesta di addebito della separazione in capo al
IG. per tutte le ragioni esposte in premessa;
…”. Il tutto, con vittoria di spese CP_1
di giudizio. Disposti i provvedimento provvisori ed urgenti all'udienza del 25.06.2025, come di seguito riportati “AUTORIZZA i coniugi a vivere separatamente;
DISPONE che il minore venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocazione dello stesso presso la madre ricorrente;
ASSEGNA alla ricorrente la casa coniugale e pertinente garage, siti in Vasto alla via Vecchia Monteodorisio n. 2/N, int.
5, distinti in Catasto Fabbricati al fl. 41, p.lla 4905, sub 8 e sub 17 (abitazione e garage); DISPONE che il resistente corrisponda alla ricorrente, a titolo di assegno di mantenimento, la somma di € 300,00, ed al figlio minore a titolo di Persona_1
assegno di mantenimento, la somma di € 300,00, per un totale, quindi, di € 600,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
SPESE rimesse al merito”, all'udienza del
17.09.2025 le parti hanno raggiunto accordo parziale sulla maggior parte degli aspetti relativi alla separazione, accordo poi definitivamente integrato ed ultimato all'udienza del 08.10.2025, alle seguenti condizioni:
“1. pronuncia di separazione personale dei coniugi, con autorizzazione agli stessi a vivere separatamente, con obbligo di reciproco rispetto;
2. collocamento del minore presso la madre;
3. assegnazione della casa coniugale alla madre collocataria;
4. diritto di visita del padre per 3 giorni a settimana, da determinarsi in base alle esigenze lavorative, con esclusione del pernotto, salve successive richieste di modifica in considerazione del graduale adattamento del minore a convivere e dormire con l'attuale compagna del padre;
5. durante il periodo estivo, il minore trascorrerà col padre 7 gironi consecutivi, nel periodo di ferie estivo del padre da comunicare con congruo preavviso, ossia non appena avrà avuto conoscenza del proprio piano ferie;
6. per le festività, ad anni alterni il padre terrà con sé la figlio il giorno di Natale o il giorno di Capodanno e successivamente, sempre ad anni alterni, dal 26/12 al 31/12 o dal 1.01 al 6.01, nonché dal Venerdì Santo al giorno di Pasqua o dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì in albis, ad anni alterni;
7. autorizzazione del minore all'espatrio;
8. quanto agli accordi economici, il padre corrisponderà alla madre, a titolo di mantenimento, la somma di € 100,00, ed al figlio, a titolo di mantenimento, la somma di € 300,00, mentre le spese straordinarie saranno integralmente accollate dalla madre sino al compimento dei 10 anni del minore, limite oltre il quale tornerà ad applicarsi la ripartizione al 50%, come da Protocollo;
9. assegno unico integralmente percepito dalla madre;
10. spese integralmente compensate”.
Le parti, quindi, hanno rassegnato le rispettive conclusioni congiunte, chiedendo che il suddetto accordo, nei termini sopra riportati, venga recepito dal Tribunale.
Il P.M. ha espresso parere favorevole alla separazione delle parti alle condizioni di cui all'accordo.
La causa, pertanto, è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Invero, non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come anche manifestato dalle parti in sede di udienza, avendo esse in tal sede rappresentato l'ormai intollerabile prosecuzione della vita coniugale. Dunque, la ultima e concorde volontà delle parti di ottenere la separazione e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Conseguentemente, deve pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, nonché rispondenti agli interessi del figlio minore, in quanto rispondenti ai suoi interessi morali e materiali e rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore;
inoltre, il clima tra le parti in ordine a tale ultimo aspetto è infine apparso collaborativo e non emergono profili di coazione del predetto minore.
Pertanto, il Collegio può dare atto dell'accordo così raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
- DICHIARA la separazione dei coniugi e i Parte_1 Controparte_1
quali hanno contratto matrimonio a OS (CH) in data 27.06.2019, con atto trascritto al N. 31 Parte 2 Serie A Anno 2019, nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune;
- OMOLOGA l'accordo intervenuto tra le parti alle condizioni della separazione sopra riportate;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OS (CH) di procedere alle annotazioni di legge;
- COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vasto, nella Camera di Consiglio del 23.10.2025
Il Presidente Il Giudice Relatore
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Dott. Aureliano Deluca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice
Dott. Aureliano Deluca Giudice Relatore
ha pronunciato e pubblicato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R. G. 370/2025
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. M. Ferretti (C.F.: ) C.F._2
Ricorrente
CONTRO (C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3
dall'Avv. S. Besca (C.F.: ) C.F._4
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.05.2025, ha convenuto in giudizio Parte_1
, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) pronunciare la separazione Controparte_1
dei coniugi con addebito nei confronti del resistente;
2) autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
3) ordinare al sig. di versare in favore della Controparte_1
ricorrente un assegno mensile, a titolo di mantenimento, pari ad € Parte_1
500,00 o a quell'altra somma che il Giudice riterrà congrua, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
4) ordinare al sig. di versare in favore della Controparte_1
ricorrente un assegno mensile, a titolo di contributo al mantenimento Parte_1
del figlio minorenne pari ad € 500,00 o a quell'altra somma che il Persona_1
Giudice riterrà congrua, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
5) affidare il minore ad entrambi i genitori come per legge, ma con collocazione Persona_1
dello stesso insieme alla madre , con assegnazione alla medesima Parte_1
ricorrente della casa coniugale e pertinente garage, siti in Vasto alla via Vecchia
Monteodorisio n. 2/N, int. 5, distinti in Catasto Fabbricati al fl. 41, p.lla 4905, sub 8 e sub 17 (abitazione e garage)… ”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Costituitosi in giudizio, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “… 1. Controparte_1
Disporre la separazione personale dei GG.ri , nato a [...], Controparte_1
il 07.10.1974, codice fiscale: , e , nata ad [...]_1
Atessa (CH) l'11.07.1977, codice fiscale: , ordinandone CodiceFiscale_6
l'annotazione al competente Ufficio dello Stato Civile;
2. Disporre l'affido congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori, alle seguenti modalità: - il IG. possa CP_1
tenere con sé la figlio oltre a quanto richiesto dalla IG.ra , anche a Per_1 Parte_1
fine settimana alterni con pernottamento presso il padre, sino al lunedì mattina;
- ad anni alterni il padre terrà con sé la figlio il giorno di Natale o il giorno di Capodanno
e successivamente, sempre ad anni alterni, dal 26/12 al 31/12 o dal 1.01 al 6.01, nonché dal Venerdì Santo al giorno di Pasqua o dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì in albis, ad anni alterni;
- durante l'estate il padre terrà con sé la figlio per almeno 15 giorni consecutivi a luglio e 15 giorni consecutivi in agosto, previo accordo con la madre e tenuto conto delle esigenze lavorative dei genitori, nonché degli impegni della minore;
- indipendentemente da quanto sopra specificato, la minore potrà vedere il padre ogni volta che lo chieda e i giorni in cui il padre o la madre non possano vedere la figlio, saranno oggetto di recupero, previo accordo dei genitori;
- indipendentemente da quanto sopra specificato, in caso di malattia del figlio la IG.ra ed il IG. potranno farle visita presso l'abitazione dell'uno o Parte_1 CP_1
dell'altra; - in occasione del compleanno della minore, la stessa trascorrerà metà giornata con la IG.ra e l'altra metà con il IG. previo accordo degli Parte_1 CP_1
stessi; - in occasione dei compleanni della IG.ra e del IG. ed Parte_1 CP_1
indipendentemente da quanto sopra previsto, la figlio potrà trascorrere la Per_1
giornata con il rispettivo genitore.
3. Onerare il della corresponsione di un CP_1
assegno per il figlio nella misura di €. 250,00 mensili, ovvero, in subordine, di Per_1
€. 300,00 confermando, in parte qua, l'ordinanza del 25.06.2025; 4. Respingere la richiesta dell'assegno di mantenimento avanzata dalla , modificando, in Parte_1
parte qua, l'ordinanza innanzi citata;
5. Determinare l'obbligo di concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie occorrende per il figlio minore, da concordarsi tra essi genitori preventivamente ove non urgenti, necessarie e/o indifferibili;
6. Disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Vasto, alla Via
Vecchia Monteodorisio n. 2/D, al IG. modificando, in caso di conferma e in CP_1
parte qua, l'ordinanza innanzi citata e/o, in subordine l'addebito in capo alla Parte_1
della rata di mutuo mensile, degli oneri condominiali e di quelli inerenti alle utenze della casa coniugale;
7. Rigettare la richiesta di addebito della separazione in capo al
IG. per tutte le ragioni esposte in premessa;
…”. Il tutto, con vittoria di spese CP_1
di giudizio. Disposti i provvedimento provvisori ed urgenti all'udienza del 25.06.2025, come di seguito riportati “AUTORIZZA i coniugi a vivere separatamente;
DISPONE che il minore venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocazione dello stesso presso la madre ricorrente;
ASSEGNA alla ricorrente la casa coniugale e pertinente garage, siti in Vasto alla via Vecchia Monteodorisio n. 2/N, int.
5, distinti in Catasto Fabbricati al fl. 41, p.lla 4905, sub 8 e sub 17 (abitazione e garage); DISPONE che il resistente corrisponda alla ricorrente, a titolo di assegno di mantenimento, la somma di € 300,00, ed al figlio minore a titolo di Persona_1
assegno di mantenimento, la somma di € 300,00, per un totale, quindi, di € 600,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
SPESE rimesse al merito”, all'udienza del
17.09.2025 le parti hanno raggiunto accordo parziale sulla maggior parte degli aspetti relativi alla separazione, accordo poi definitivamente integrato ed ultimato all'udienza del 08.10.2025, alle seguenti condizioni:
“1. pronuncia di separazione personale dei coniugi, con autorizzazione agli stessi a vivere separatamente, con obbligo di reciproco rispetto;
2. collocamento del minore presso la madre;
3. assegnazione della casa coniugale alla madre collocataria;
4. diritto di visita del padre per 3 giorni a settimana, da determinarsi in base alle esigenze lavorative, con esclusione del pernotto, salve successive richieste di modifica in considerazione del graduale adattamento del minore a convivere e dormire con l'attuale compagna del padre;
5. durante il periodo estivo, il minore trascorrerà col padre 7 gironi consecutivi, nel periodo di ferie estivo del padre da comunicare con congruo preavviso, ossia non appena avrà avuto conoscenza del proprio piano ferie;
6. per le festività, ad anni alterni il padre terrà con sé la figlio il giorno di Natale o il giorno di Capodanno e successivamente, sempre ad anni alterni, dal 26/12 al 31/12 o dal 1.01 al 6.01, nonché dal Venerdì Santo al giorno di Pasqua o dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì in albis, ad anni alterni;
7. autorizzazione del minore all'espatrio;
8. quanto agli accordi economici, il padre corrisponderà alla madre, a titolo di mantenimento, la somma di € 100,00, ed al figlio, a titolo di mantenimento, la somma di € 300,00, mentre le spese straordinarie saranno integralmente accollate dalla madre sino al compimento dei 10 anni del minore, limite oltre il quale tornerà ad applicarsi la ripartizione al 50%, come da Protocollo;
9. assegno unico integralmente percepito dalla madre;
10. spese integralmente compensate”.
Le parti, quindi, hanno rassegnato le rispettive conclusioni congiunte, chiedendo che il suddetto accordo, nei termini sopra riportati, venga recepito dal Tribunale.
Il P.M. ha espresso parere favorevole alla separazione delle parti alle condizioni di cui all'accordo.
La causa, pertanto, è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Invero, non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come anche manifestato dalle parti in sede di udienza, avendo esse in tal sede rappresentato l'ormai intollerabile prosecuzione della vita coniugale. Dunque, la ultima e concorde volontà delle parti di ottenere la separazione e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Conseguentemente, deve pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, nonché rispondenti agli interessi del figlio minore, in quanto rispondenti ai suoi interessi morali e materiali e rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore;
inoltre, il clima tra le parti in ordine a tale ultimo aspetto è infine apparso collaborativo e non emergono profili di coazione del predetto minore.
Pertanto, il Collegio può dare atto dell'accordo così raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
- DICHIARA la separazione dei coniugi e i Parte_1 Controparte_1
quali hanno contratto matrimonio a OS (CH) in data 27.06.2019, con atto trascritto al N. 31 Parte 2 Serie A Anno 2019, nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune;
- OMOLOGA l'accordo intervenuto tra le parti alle condizioni della separazione sopra riportate;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OS (CH) di procedere alle annotazioni di legge;
- COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vasto, nella Camera di Consiglio del 23.10.2025
Il Presidente Il Giudice Relatore
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Dott. Aureliano Deluca