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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/12/2025, n. 2109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2109 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4888/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luca Angioi, pronuncia la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta civile di primo grado iscritta al n. 4888 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021,
promossa da:
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Zucca (C.F. ) C.F._1 C.F._2
e dall'Avv. Francesco Mascia (C.F. ), in virtù di procura speciale in calce C.F._3
all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata in Cagliari in via Abba n. 12 presso lo studio dei difensori;
attore
contro
, nato a [...] il [...] residente in [...] Controparte_1
( ), elettivamente domiciliato in Cagliari, nella Via Dante 42/b presso lo CodiceFiscale_4
studio dell'Avv. Pier Paola Pili (CF ), che lo rappresenta e lo difende in virtù di C.F._5
procura speciale allegata alla comparsa di costituzione;
convenuto
, nata a [...] il [...] (c.f. ) ed ivi residente CP_2 C.F._6 nella Via Basilicata n. 2, elettivamente domiciliata in Selargius (CA), nella Via San Lussorio n.15,
presso lo studio dell'Avv. Davide Carta ( ), che la rappresenta e la difende in C.F._7
virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione;
convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 9.7.2021, depositato presso la cancelleria del Tribunale e regolarmente notificato alle controparti, ha proposto un'azione revocatoria avente ad oggetto la Parte_1
vendita della nuda proprietà di un bene immobile, effettuata dal convenuto Controparte_1
in favore della sig. . CP_2
La parte attrice ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, - accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c.,
dichiarare inefficace e disporre la revocatoria dell'atto a rogito del Notaio in data Persona_1
16 febbraio 2021 re. 2728 – racc. 2293; - Con vittoria di spese del giudizio, oltre IVA e CPA e CI
come per legge”.
2. Con comparse di costituzione e risposta, depositate in data 26.11.2021, gli odierni convenuti,
rappresentati dai rispettivi difensori, hanno contestato integralmente le difese di parte attrice,
chiedendo il rigetto della relativa domanda.
3. Con ordinanza in data 1.12.2021, il giudice ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, co.
6 c.p.c.
4. A séguito di plurimi rinvii interlocutori, si è pervenuti all'udienza del 16.12.2025, nel corso della quale le parti hanno dichiarato che è venuta meno la questione sostanziale sottesa all'opposizione,
avendo le parti positivamente raggiunto un accordo transattivo in sede stragiudiziale. Pertanto, i difensori hanno chiesto concordemente l'emissione di una pronuncia di cessata materia del contendere con spese integralmente compensate, rinunciando espressamente alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
**** 5. Dev'essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, per le ragioni che seguono.
Come anticipato nel punto 4. della parte espositiva che precede, all'udienza da ultimo citata i difensori delle parti hanno richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, a séguito dell'intervenuto accordo transattivo tra le parti.
Deve rammentarsi che la dichiarazione di cessata materia del contendere è di carattere meramente processuale ed inidonea a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere in giudizio;
pertanto, la stessa acquista efficacia di giudicato sostanziale solo con riferimento alla mancanza di interesse, espressa dalle parti in causa, alla prosecuzione del giudizio (Cass. SS.UU. 28 settembre
2000 n. 1048; Cass. Civ. 25 marzo 2010 n. 7185).
Tanto premesso, la richiesta avanzata congiuntamente dalle parti e avente ad oggetto la declaratoria di cessata materia del contendere merita senz'altro accoglimento, in quanto postula la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di atti volontari delle parti idonei ad eliminare la posizione di contrasto e ogni interesse alla prosecuzione della causa.
6. Per quanto concerne le spese di lite, deve darsi atto che le parti sono pervenute ad un accordo in merito alla relativa liquidazione. Pertanto, deve ordinarsi la compensazione integrale delle medesime.
7. Da ultimo, si dà atto che, alla luce delle emergenze processuali, non è chiaro se la parte attrice abbia o meno già provveduto autonomamente alla cancellazione della domanda revocatoria. In caso negativo, la presente sentenza costituisce valido titolo per la tale incombente, ai sensi dell'art. 2668
c.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa interamente le spese processuali tra le parti costituite.
Cagliari, 18 dicembre 2025 Il giudice
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luca Angioi, pronuncia la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta civile di primo grado iscritta al n. 4888 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021,
promossa da:
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Zucca (C.F. ) C.F._1 C.F._2
e dall'Avv. Francesco Mascia (C.F. ), in virtù di procura speciale in calce C.F._3
all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata in Cagliari in via Abba n. 12 presso lo studio dei difensori;
attore
contro
, nato a [...] il [...] residente in [...] Controparte_1
( ), elettivamente domiciliato in Cagliari, nella Via Dante 42/b presso lo CodiceFiscale_4
studio dell'Avv. Pier Paola Pili (CF ), che lo rappresenta e lo difende in virtù di C.F._5
procura speciale allegata alla comparsa di costituzione;
convenuto
, nata a [...] il [...] (c.f. ) ed ivi residente CP_2 C.F._6 nella Via Basilicata n. 2, elettivamente domiciliata in Selargius (CA), nella Via San Lussorio n.15,
presso lo studio dell'Avv. Davide Carta ( ), che la rappresenta e la difende in C.F._7
virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione;
convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 9.7.2021, depositato presso la cancelleria del Tribunale e regolarmente notificato alle controparti, ha proposto un'azione revocatoria avente ad oggetto la Parte_1
vendita della nuda proprietà di un bene immobile, effettuata dal convenuto Controparte_1
in favore della sig. . CP_2
La parte attrice ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, - accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c.,
dichiarare inefficace e disporre la revocatoria dell'atto a rogito del Notaio in data Persona_1
16 febbraio 2021 re. 2728 – racc. 2293; - Con vittoria di spese del giudizio, oltre IVA e CPA e CI
come per legge”.
2. Con comparse di costituzione e risposta, depositate in data 26.11.2021, gli odierni convenuti,
rappresentati dai rispettivi difensori, hanno contestato integralmente le difese di parte attrice,
chiedendo il rigetto della relativa domanda.
3. Con ordinanza in data 1.12.2021, il giudice ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, co.
6 c.p.c.
4. A séguito di plurimi rinvii interlocutori, si è pervenuti all'udienza del 16.12.2025, nel corso della quale le parti hanno dichiarato che è venuta meno la questione sostanziale sottesa all'opposizione,
avendo le parti positivamente raggiunto un accordo transattivo in sede stragiudiziale. Pertanto, i difensori hanno chiesto concordemente l'emissione di una pronuncia di cessata materia del contendere con spese integralmente compensate, rinunciando espressamente alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
**** 5. Dev'essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, per le ragioni che seguono.
Come anticipato nel punto 4. della parte espositiva che precede, all'udienza da ultimo citata i difensori delle parti hanno richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, a séguito dell'intervenuto accordo transattivo tra le parti.
Deve rammentarsi che la dichiarazione di cessata materia del contendere è di carattere meramente processuale ed inidonea a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere in giudizio;
pertanto, la stessa acquista efficacia di giudicato sostanziale solo con riferimento alla mancanza di interesse, espressa dalle parti in causa, alla prosecuzione del giudizio (Cass. SS.UU. 28 settembre
2000 n. 1048; Cass. Civ. 25 marzo 2010 n. 7185).
Tanto premesso, la richiesta avanzata congiuntamente dalle parti e avente ad oggetto la declaratoria di cessata materia del contendere merita senz'altro accoglimento, in quanto postula la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di atti volontari delle parti idonei ad eliminare la posizione di contrasto e ogni interesse alla prosecuzione della causa.
6. Per quanto concerne le spese di lite, deve darsi atto che le parti sono pervenute ad un accordo in merito alla relativa liquidazione. Pertanto, deve ordinarsi la compensazione integrale delle medesime.
7. Da ultimo, si dà atto che, alla luce delle emergenze processuali, non è chiaro se la parte attrice abbia o meno già provveduto autonomamente alla cancellazione della domanda revocatoria. In caso negativo, la presente sentenza costituisce valido titolo per la tale incombente, ai sensi dell'art. 2668
c.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa interamente le spese processuali tra le parti costituite.
Cagliari, 18 dicembre 2025 Il giudice