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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 08/10/2025, n. 1738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1738 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 523/2024
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 359 e 281 sexies c.p.c. -
*
Causa d'appello n.: 523/2024 r.g. promossa da: (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. con il
[...] C.F._2 Parte_3 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. FALCINI STEFANO
APPELLANTE/I nei confronti di
RAPPRESENTATA DA (CF ) con il patrocinio Controparte_1 CP_2 P.IVA_2 dell'Avv. NIDIACI TOMMASO (CF ) C.F._3
APPELLATO/I
*
Oggi 8 Ottobre 2025, alle ore 12,35 dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta dai magistrati:
Dr. Carlo Breggia Presidente
Dr. Marco Cecchi Consigliere
Dr. Antonio Picardi Consigliere Relatore con l'assistenza del Funzionario Addetto UPP dott.ssa Simona Petrelli nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, aula 1, sono comparsi:
Per parte appellante: L'avv. Falcini Stefano Per parte appellata: L'avv. Nidiaci Tommaso
Il Collegio invita le parti alla discussione.
I procuratori si riportano ai propri scritti difensivi ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate. Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente. La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
pagina 1 di 11
N. R.G. 523/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha emesso, ai sensi degli artt. 350-bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 523/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. con il
[...] C.F._2 Parte_3 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. FALCINI STEFANO
APPELLANTE/I nei confronti di
RAPPRESENTATA DA (CF ) con il patrocinio Controparte_1 CP_2 P.IVA_2 dell'Avv. NIDIACI TOMMASO (CF ) C.F._3
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 131/2024 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 01/02/2024
CONCLUSIONI
In data 8.10.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze accogliere i motivi svolti con l'atto di appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Pistoia n. 131/2024 pubbl. il 01/02/2024 RG n. 2921/2021, repert. n. 152/2024 del 01/02/2024, notificata pagina 2 di 11 il 2.2.2024: A) IN VIA PRINCIPALE - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva/l'insussistenza del diritto di credito della nei confronti dei signori Controparte_1
e e, per l'effetto, respingere la domanda di revocatoria Parte_1 Parte_2 ex art. 2901 c.c. e ogni eventuale altra;
B) IN VIA SUBORDINATA - in denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione che precede di difetto di legittimazione attiva/inesistenza del diritto di credito, accertata in ogni caso l'insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 2901 e seguenti c.c., rigettare la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. e ogni eventuale altra proposta da rappresentata dalla , CP_1 CP_2 condannando la medesima a rifondere agli appellanti le spese di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione delle spese a favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario.
Per parte appellata: “perché piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta IN VIA PRINCIPALE respingere l'appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare la sentenza n.131/2024 del Tribunale Pistoia pubbl. il 01/02/2024 RG n. 2921/2021, repert. n. 152/2024 del 01/02/2024”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (O Parte_1 Parte_2
) e convenivano in giudizio, innanzi questa Corte di Parte_2 Pt_2 Parte_3
Appello, (rappresentata da ) proponendo gravame avverso la Controparte_1 CP_2 sentenza n. 131/2024, emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 01/02/2024, che, in accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. proposta dalla aveva dichiarato che CP_1
“l'atto di vendita 30 gennaio 2017, rogato notaio Rep 220.732, Racc. 52.163, e Persona_1 trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari di Pistoia il 27.02.2017 Reg Gen. 1571,
Reg. Part. 999 intercorso tra i signori e da un lato e la Parte_1 Parte_2 dall'altro è inefficace nei confronti di e, per essa, nei confronti Parte_3 Controparte_1 di ”, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite. CP_2
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – aveva convenuto in giudizio i coniugi e CP_1 Parte_1 Parte_2
(o ) nonché la società esponendo: Parte_2 Parte_3 di essere divenuta titolare, in data 20.12.2017, di un portafoglio di crediti da Banca Monte dei
Paschi di Siena s.p.a., con ogni accessorio e garanzia ad esso connesso;
che detta cessione era stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
1 e 4 della l.n. 130/99 e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, sulla Gazzetta Ufficiale del
23/12/2017; che, in forza di tale cessione, essa era divenuta creditrice, nei confronti di , Parte_1 delle seguenti somme: i) 152.267,62 relativa al finanziamento chirografario n. 741618546 di originari € 150.000,00, concesso il 29.12.2011; ii) € 28.246,29 relativa al conto corrente n.
000032108; iii) € 2.247,68 relativa al conto corrente n. 000633184; iv) € 175.961,67 relativa al pagina 3 di 11 conto corrente n. 000021230; che aveva rilasciato fideiussione, a favore di MPS, in relazione all'esposizione Parte_2 debitoria assunta dal marito;
che, con lettere raccomandate a.r. del 18.8.2014 e del 16.2.2016, MPS aveva richiesto, senza esito, al ed alla il pagamento delle suddette somme;
Parte_1 Pt_2 che, con atto del 30.1.2017, a rogito notaio Rep. 220.732, Racc. 52.163, trascritto Persona_1 presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Pistoia il 27.02.2017, Reg Gen. 1571, Reg Part. 999, e avevano trasferito alla - la Parte_1 Parte_2 Parte_3 quota della nuda proprietà di ½ di: ufficio di vani 8 distinto al NCEU del Comune di Pistoia al foglio di mappa 204, particella 308, sub 7, cat A/10; ufficio di vani 3 distinto al NCEU del Comune di
Pistoia al foglio di mappa 204, particella 308, sub 8, cat. A/10; - la piena proprietà di un negozio di mq 54 distinto al NCEU del Comune di Pistoia al foglio 222, part 274, sub 3 graffato part. 343, sub 1, cat. C/1; che la aveva sede in Pistoia, presumibilmente nell'abitazione dei Parte_3 Persona_2
e che soci di tale società erano anche (figlio della coppia) e la
[...] Persona_3 medesima;
Parte_2 che, pertanto, era evidente che l'operazione era diretta a sottrarre i beni in questione alla garanzia dei creditori, essendosi, in tal modo, i spogliati dell'intero loro Controparte_3 patrimonio, ad eccezione di altro bene gravato da iscrizione ipotecaria idonea ad assorbirne integralmente il valore;
che, inoltre, tale operazione si inseriva in un più ampio disegno di dismissione dei propri beni da parte del e della Parte_1 Pt_2 concludeva, quindi, chiedendo di dichiarare l'atto impugnato inefficace ex art. 2901 c.c. ovvero di accertarne la natura simulata.
1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio , Parte_1 Parte_2
(o ) e eccependo, preliminarmente, il difetto di
[...] Parte_2 Parte_3 legittimazione attiva dell'attrice e, per il resto, contestando integralmente le domande avversarie di cui chiedevano il rigetto.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti, sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, sollevata dai convenuti, era infondata, in quanto l'art. 58, comma 4, t.u.b. è chiaro nello stabilire che la pubblicazione dell'avvenuta cessione sulla
Gazzetta Ufficiale è atto equivalente a quello di cui all'art. 1264 c.c. che, come noto, stabilisce che
“la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando gli è stata notificata”; pagina 4 di 11 che, in forza di detta disposizione, successivamente alla comunicazione dell'avvenuta cessione,
l'unico soggetto nelle cui mani il debitore può eseguire un pagamento liberatorio è il cessionario;
che, inoltre, il debitore non è parte del negozio di cessione, ragion per cui, una volta notificatagli la cessione, egli sarà obbligato a pagare al nuovo soggetto e proprio il disposto dell'art. 1264 c.c.
(e dell'art. 58 c. 4 TUB) lo porrà al riparo da eventuali ulteriori richieste del creditore cedente;
che, ai fini della prova della cessione, doveva ritenersi bastante la produzione dell'avviso pubblicato in data 23.12.2017 sulla Gazzetta Ufficiale, la quale era “sufficientemente chiara nell'individuare il soggetto cedente e le coordinate temporali in base alle quali selezionare i rapporti ceduti nei quali rientrano ratione temporis anche quelli oggi oggetto di scrutinio, radicatisi
– come si può apprendere dal decreto ingiuntivo – negli anni 2011 e 2016 e, quindi, antecedentemente al 31 dicembre 2016” (cfr. sentenza impugnata, pag. 6); che, passando ad esaminare la domanda ex art. 2901 c.c., sussistevano i presupposti per il suo accoglimento, in quanto: i) la vendita impugnata era stata eseguita a favore di una società riconducibile, non solo nominativamente, ma anche sostanzialmente, alla famiglia ii) Parte_1
MPS aveva comunicato ai debitori la formale richiesta di pagamento nel 2014 e nel 2016, sicché, al momento della stipula del trasferimento, essi erano certamente a conoscenza della portata lesiva dell'atto per le ragioni creditorie;
iii) evidente era, altresì, l'eventus damni, in quanto il patrimonio residuo dei coniugi era costituito da una villa, ubicata in Pietrasanta, il cui Parte_1 valore era interamente assorbito dalle ipoteche sulla stessa iscritte, tanto che il retratto della sua vendita, per atto a rogito Notaio del 20.11.2020, pari ad € 1.500.000,00, era servito Per_1 unicamente per la loro estinzione.
Le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponevano appello , (o Parte_1 Parte_2
) e per i seguenti motivi: Parte_2 Parte_3
1) con il primo, denunciavano l'erroneità della decisione nella parte in cui aveva rigettato l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva di sollevata dai convenuti. CP_1
In particolare, il primo giudice si era discostato dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB.
Invero, l'unico effetto della pubblicazione dell'avviso ex art. 58 TUB è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche dalla prova dell'avvenuta cessione, a meno che l'avviso contenga tutti gli elementi necessari ad identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella pagina 5 di 11 cessione.
Nella specie, l'attrice si era limitata a produrre l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, omettendo di dare prova dell'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione e della sua legittimazione sostanziale che, quindi, andava esclusa.
Difatti, tale avviso si caratterizzava per la sua genericità, limitandosi a fare riferimento ad un
“insieme di crediti” ceduti e, quindi, non a tutti i crediti di titolarità di MPS.
2) Con il secondo, censuravano la sentenza impugnata per avere reputato esistente l'eventus damni.
In particolare, il tribunale aveva errato nel ritenere che, a seguito dell'atto di vendita del
30.1.2017, il patrimonio dei si fosse azzerato. Controparte_3
In realtà, al momento della vendita, i debitori erano ancora proprietari di una villa, sita in Marina di Pietrasanta, del valore di € 2.500.000, che rappresentava una garanzia patrimoniale più che sufficiente;
tale villa era stata effettivamente venduta nel 2020 per € 1.500.000, di cui solo €
1.000.000, però, erano stati usati per estinguere le ipoteche su di essa iscritte, lasciando €
500.000 disponibili per eventuali creditori.
In ogni caso, MPS avrebbe potuto soddisfarsi su tale bene se avesse agito tempestivamente, sicché di tale ritardo non potevano essere chiamati a rispondere i convenuti che, altrimenti, sarebbero stati ingiustamente danneggiati dal contegno omissivo della Banca.
3) Con il terzo, si dolevano dell'accoglimento della revocatoria anche per avere il tribunale ritenuto esistente l'elemento soggettivo.
Difatti, al momento della vendita (30 gennaio 2017), non vi era alcuna volontà fraudolenta, poiché: i) la villa di Marina di Pietrasanta era in procinto di essere venduta per € 2.400.000, con caparra di € 1.000.000 già versata sul conto corrente presso MPS;
ii) tale operazione appariva sufficiente a garantire il credito vantato da MPS;
iii) la truffa legata a quella vendita e posta in essere ai danni dei (poi accertata in sede penale) non era nota all'epoca e non Controparte_4 poteva incidere sulla valutazione soggettiva dei debitori al momento dell'atto.
Quindi, il tribunale aveva erroneamente valutato i fatti ex post, ignorando il contesto reale e le informazioni disponibili in occasione della vendita e non considerando che, al momento della stipula dell'atto impugnato, i ritenevano di disporre di un patrimonio sufficiente Controparte_4
a garantire il credito.
Per tali ragioni è stata formulata dagli appellanti richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 6 di 11 2.2. – Radicatosi il contraddittorio, (rappresentata da ) nel Controparte_1 CP_2 costituirsi in giudizio, contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Con ordinanza del 20.12.2024, il Consigliere Istruttore ritenendo che la causa potesse essere decisa ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c., rinviava per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza dell' 8.10.2025, con termine fino al 17.9.2025 per il deposito di note conclusive.
2.4. – Le parti hanno depositato le suddette note e la causa viene, quindi, decisa oggi a seguito di discussione orale, come da retroesteso verbale.
***
3 – L'esame del gravame.
3.1. – Orbene, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, a venire in rilievo non è la regolarità della notifica della cessione al debitore ceduto ex artt. 1264 c.c. e 58, comma 4, TUB in quanto ad essere contestata è proprio la titolarità, in capo a del credito asseritamente CP_1 ceduto da MPS.
In linea generale, va ribadito il principio secondo cui la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. 1° dicembre 1993, n. 385, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (così Cass. 22/02/2022, n. 5857; Cass. 05/11/2020, n.
24798).
Del pari, occorre rammentare che il menzionato art. 58, nel consentire «la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» detta una disciplina
(ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto (cfr. Cass. 31/12/2017, n. 31188): regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (da ultimo, Cass. 16/04/2021, n. 10200).
Alla luce di siffatte, peculiari, caratteristiche dell'istituto, la Suprema Corte ha più volte affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993 - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al pagina 7 di 11 cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cfr. Cass. civ. n. 31118/2017 cit., Cass. 13/06/2019, n. 15884).
Principio che è stato ancora recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cfr.
Cassazione civile, sentenza del 10.2.2023, n. 4277 onde: “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.”).
3.2. – Si tratta, quindi, di verificare se l'avviso di cessione dei crediti, prodotto da sia CP_1 idoneo ad individuare senza incertezze il credito per cui è causa.
Al quesito deve darsi risposta negativa.
In proposito, giova considerare come il predetto avviso, nell'individuare i crediti oggetto di cessione, così reciti: “ (l'"Acquirente") comunica di aver acquistato pro Controparte_1 soluto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1 e 4 (come implementato dall'articolo 7.1, commi 1 e 6) della Legge sulla Cartolarizzazione, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 20 dicembre 2017 (il "Contratto di Cessione") da Banca Monte dei
Paschi di Siena S.p.A. ("PS" o un "Originator"), un insieme di crediti che derivano da rapporti giuridici in relazione ai quali si forniscono le seguenti informazioni orientative: (i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a PS (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attivita' bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre
2017; (v) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), costituito ai sensi del D.P.R. n.
278 del 28 maggio 1987, come successivamente modificato e riorganizzato;
(vi) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Fidi Toscana S.p.A.; (vii) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Unifidi pagina 8 di 11 Emilia Romagna Soc. Coop. a r.l. (i "Crediti PS"). I dati indicativi di ciascuno dei Crediti PS, nonche' la conferma, ai debitori ceduti che ne faranno richiesta, dell'avvenuta cessione, sono messi a disposizione sul sito internet https://www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html e resteranno a disposizione fino all'estinzione del relativo credito ceduto”.
È evidente come l'avviso di cessione, per come formulato, non consenta di ritenere, tanto meno in modo univoco, che anche il credito per cui è causa sia ricompreso nel suo perimetro.
3.2.1. – In primo luogo, come condivisibilmente rilevato dalla difesa dell'appellante, il generico riferimento ad “un insieme di crediti” (si noti l'utilizzo dell'articolo indeterminativo) non permette di affermare che l'oggetto della cessione ricomprenda tutti i crediti di titolarità di MPS.
Trattasi, infatti, di una descrizione sommaria, e di massima, dell'operazione di cessione, che non consente di addivenire ad una identificazione specifica, certa ed esatta delle singole poste cedute.
Osserva, poi, il Collegio che tale incertezza è acuita dalla successiva proposizione secondo cui questo “insieme di crediti” deriva da non meglio precisati “rapporti giuridici” in relazione ai quali si forniscono solo “informazioni orientative” circa le loro caratteristiche.
Tuttavia, non è possibile stabilire se l'individuazione dei crediti ceduti comporti la necessità che essi originino da rapporti giuridici che soddisfino cumulativamente tali caratteristiche oppure se basta che ne sia soddisfatta solo una.
3.2.2. – Ha, quindi, errato il tribunale nel ritenere che il riferimento, nell'avviso pubblicato sulla
G.U., ai “rapporti giuridici sorti in capo a PS antecedentemente al 31 dicembre 2016” fosse sufficiente a ricomprendere nell'oggetto della cessione anche quello a tutela del quale CP_1 ha esperito l'azione revocatoria, in quanto sorto tra gli anni 2011-2016 (e, quindi, antecedente al
31.12.2016).
Ciò perché l'espressione citata dal primo giudice costituisce solo una delle caratteristiche dei crediti ceduti, ma niente impedisce di ritenere che anche le altre, esposte nei punti successivi dell'avviso (iii-vii), debbano contemporaneamente sussistere per individuare i crediti oggetto di cessione.
In proposito, giova considerare che il debito del non risulta né passato a sofferenza Parte_1 dalla Banca né sanzionato con la decadenza dal beneficio del termine, non potendosi evincere alcunché neppure dal ricorso per decreto ingiuntivo prodotto dall'originaria attrice.
E questo, di per sé, impedirebbe di ricomprendere nell'oggetto della cessione il credito a tutela del quale ha agito CP_1
Si è, allora, ben lontani da quella “certezza” richiesta dalla giurisprudenza sopra citata per considerare incluso nella cessione un determinato credito, indirizzo a cui si è uniformata anche questa Corte d'Appello nella pronuncia menzionata nella sentenza impugnata (App. FI, II, n. pagina 9 di 11 569/2023; cfr. in senso conforme anche App. FI, III, n. 1466/2023; App. FI, III n. 1725/2023;
App. FI, III, n. 1024/2025), la cui portata, quindi, non è stata correttamente intesa dal tribunale.
3.3. – Ora, come affermato dalle Sezioni Unite: “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (cfr. Cassazione civile, Sezioni
Unite, sentenza del 16.2.2016, n. 2951).
Nella specie, non ha assolto al proprio onere probatorio, non avendo offerto alcun CP_1 elemento che consentisse di ritenere ricompreso nella cessione il credito dalla stessa fatto valere.
In proposito, giova considerare che, anche a voler ricorrere al massimo sforzo interpretativo (sulla cui esigibilità si nutrono seri dubbi), cliccando sul collegamento al sito internet indicato nell'avviso di cessione si assiste all'apertura di una pagina cha richiede l'inserimento del numero del rapporto che, tuttavia, non è stato neppure allegato dall'appellata, il che impedisce qualsiasi verifica.
4 – Per quanto esposto, si impone, in accoglimento dell'appello, il rigetto delle domande proposte da CP_1
4.1. – In punto di spese deve trovare applicazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., l'orientamento della Suprema Corte secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Sez.
6 - L, ord. 18 marzo 2014, n. 6259, rv.
629993).
4.2. – Orbene, tenuto conto dell'esito finale della lite, le spese del doppio grado di giudizio devono essere poste a carico integrale di stante il rigetto delle sue domande. CP_1
I compensi vengono, tuttavia, ridotti rispetto ai criteri adottabili, in aderenza alla domanda desumibile dalla nota spese (sulla applicazione del principio della domanda in tema di misura degli oneri processuali: Cass. sez. 3^ civ. 26.6.2019 n. 17057 rv 654402-01; Cass. sez. 6^ civ. ord.
14.5.2013 n. 11522 rv 626367).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1 Parte_2
pagina 10 di 11 avverso la sentenza n. 131/2024 emessa dal Parte_2 Parte_3
Tribunale di Pistoia e pubblicata il 01/02/2024, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande proposte da Controparte_1
2) condanna parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida: i) per il giudizio di primo grado, in € 7.254,00 per compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfetario e oltre IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
ii) per il presente grado di giudizio, in € 804,00 per esborsi, in € 8.470,00 per compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfetario e oltre IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Firenze, 8.10.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 359 e 281 sexies c.p.c. -
*
Causa d'appello n.: 523/2024 r.g. promossa da: (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. con il
[...] C.F._2 Parte_3 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. FALCINI STEFANO
APPELLANTE/I nei confronti di
RAPPRESENTATA DA (CF ) con il patrocinio Controparte_1 CP_2 P.IVA_2 dell'Avv. NIDIACI TOMMASO (CF ) C.F._3
APPELLATO/I
*
Oggi 8 Ottobre 2025, alle ore 12,35 dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta dai magistrati:
Dr. Carlo Breggia Presidente
Dr. Marco Cecchi Consigliere
Dr. Antonio Picardi Consigliere Relatore con l'assistenza del Funzionario Addetto UPP dott.ssa Simona Petrelli nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, aula 1, sono comparsi:
Per parte appellante: L'avv. Falcini Stefano Per parte appellata: L'avv. Nidiaci Tommaso
Il Collegio invita le parti alla discussione.
I procuratori si riportano ai propri scritti difensivi ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate. Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente. La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
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N. R.G. 523/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha emesso, ai sensi degli artt. 350-bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 523/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. con il
[...] C.F._2 Parte_3 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. FALCINI STEFANO
APPELLANTE/I nei confronti di
RAPPRESENTATA DA (CF ) con il patrocinio Controparte_1 CP_2 P.IVA_2 dell'Avv. NIDIACI TOMMASO (CF ) C.F._3
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 131/2024 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 01/02/2024
CONCLUSIONI
In data 8.10.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze accogliere i motivi svolti con l'atto di appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Pistoia n. 131/2024 pubbl. il 01/02/2024 RG n. 2921/2021, repert. n. 152/2024 del 01/02/2024, notificata pagina 2 di 11 il 2.2.2024: A) IN VIA PRINCIPALE - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva/l'insussistenza del diritto di credito della nei confronti dei signori Controparte_1
e e, per l'effetto, respingere la domanda di revocatoria Parte_1 Parte_2 ex art. 2901 c.c. e ogni eventuale altra;
B) IN VIA SUBORDINATA - in denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione che precede di difetto di legittimazione attiva/inesistenza del diritto di credito, accertata in ogni caso l'insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 2901 e seguenti c.c., rigettare la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. e ogni eventuale altra proposta da rappresentata dalla , CP_1 CP_2 condannando la medesima a rifondere agli appellanti le spese di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione delle spese a favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario.
Per parte appellata: “perché piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta IN VIA PRINCIPALE respingere l'appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare la sentenza n.131/2024 del Tribunale Pistoia pubbl. il 01/02/2024 RG n. 2921/2021, repert. n. 152/2024 del 01/02/2024”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (O Parte_1 Parte_2
) e convenivano in giudizio, innanzi questa Corte di Parte_2 Pt_2 Parte_3
Appello, (rappresentata da ) proponendo gravame avverso la Controparte_1 CP_2 sentenza n. 131/2024, emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 01/02/2024, che, in accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. proposta dalla aveva dichiarato che CP_1
“l'atto di vendita 30 gennaio 2017, rogato notaio Rep 220.732, Racc. 52.163, e Persona_1 trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari di Pistoia il 27.02.2017 Reg Gen. 1571,
Reg. Part. 999 intercorso tra i signori e da un lato e la Parte_1 Parte_2 dall'altro è inefficace nei confronti di e, per essa, nei confronti Parte_3 Controparte_1 di ”, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite. CP_2
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – aveva convenuto in giudizio i coniugi e CP_1 Parte_1 Parte_2
(o ) nonché la società esponendo: Parte_2 Parte_3 di essere divenuta titolare, in data 20.12.2017, di un portafoglio di crediti da Banca Monte dei
Paschi di Siena s.p.a., con ogni accessorio e garanzia ad esso connesso;
che detta cessione era stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
1 e 4 della l.n. 130/99 e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, sulla Gazzetta Ufficiale del
23/12/2017; che, in forza di tale cessione, essa era divenuta creditrice, nei confronti di , Parte_1 delle seguenti somme: i) 152.267,62 relativa al finanziamento chirografario n. 741618546 di originari € 150.000,00, concesso il 29.12.2011; ii) € 28.246,29 relativa al conto corrente n.
000032108; iii) € 2.247,68 relativa al conto corrente n. 000633184; iv) € 175.961,67 relativa al pagina 3 di 11 conto corrente n. 000021230; che aveva rilasciato fideiussione, a favore di MPS, in relazione all'esposizione Parte_2 debitoria assunta dal marito;
che, con lettere raccomandate a.r. del 18.8.2014 e del 16.2.2016, MPS aveva richiesto, senza esito, al ed alla il pagamento delle suddette somme;
Parte_1 Pt_2 che, con atto del 30.1.2017, a rogito notaio Rep. 220.732, Racc. 52.163, trascritto Persona_1 presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Pistoia il 27.02.2017, Reg Gen. 1571, Reg Part. 999, e avevano trasferito alla - la Parte_1 Parte_2 Parte_3 quota della nuda proprietà di ½ di: ufficio di vani 8 distinto al NCEU del Comune di Pistoia al foglio di mappa 204, particella 308, sub 7, cat A/10; ufficio di vani 3 distinto al NCEU del Comune di
Pistoia al foglio di mappa 204, particella 308, sub 8, cat. A/10; - la piena proprietà di un negozio di mq 54 distinto al NCEU del Comune di Pistoia al foglio 222, part 274, sub 3 graffato part. 343, sub 1, cat. C/1; che la aveva sede in Pistoia, presumibilmente nell'abitazione dei Parte_3 Persona_2
e che soci di tale società erano anche (figlio della coppia) e la
[...] Persona_3 medesima;
Parte_2 che, pertanto, era evidente che l'operazione era diretta a sottrarre i beni in questione alla garanzia dei creditori, essendosi, in tal modo, i spogliati dell'intero loro Controparte_3 patrimonio, ad eccezione di altro bene gravato da iscrizione ipotecaria idonea ad assorbirne integralmente il valore;
che, inoltre, tale operazione si inseriva in un più ampio disegno di dismissione dei propri beni da parte del e della Parte_1 Pt_2 concludeva, quindi, chiedendo di dichiarare l'atto impugnato inefficace ex art. 2901 c.c. ovvero di accertarne la natura simulata.
1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio , Parte_1 Parte_2
(o ) e eccependo, preliminarmente, il difetto di
[...] Parte_2 Parte_3 legittimazione attiva dell'attrice e, per il resto, contestando integralmente le domande avversarie di cui chiedevano il rigetto.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti, sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, sollevata dai convenuti, era infondata, in quanto l'art. 58, comma 4, t.u.b. è chiaro nello stabilire che la pubblicazione dell'avvenuta cessione sulla
Gazzetta Ufficiale è atto equivalente a quello di cui all'art. 1264 c.c. che, come noto, stabilisce che
“la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando gli è stata notificata”; pagina 4 di 11 che, in forza di detta disposizione, successivamente alla comunicazione dell'avvenuta cessione,
l'unico soggetto nelle cui mani il debitore può eseguire un pagamento liberatorio è il cessionario;
che, inoltre, il debitore non è parte del negozio di cessione, ragion per cui, una volta notificatagli la cessione, egli sarà obbligato a pagare al nuovo soggetto e proprio il disposto dell'art. 1264 c.c.
(e dell'art. 58 c. 4 TUB) lo porrà al riparo da eventuali ulteriori richieste del creditore cedente;
che, ai fini della prova della cessione, doveva ritenersi bastante la produzione dell'avviso pubblicato in data 23.12.2017 sulla Gazzetta Ufficiale, la quale era “sufficientemente chiara nell'individuare il soggetto cedente e le coordinate temporali in base alle quali selezionare i rapporti ceduti nei quali rientrano ratione temporis anche quelli oggi oggetto di scrutinio, radicatisi
– come si può apprendere dal decreto ingiuntivo – negli anni 2011 e 2016 e, quindi, antecedentemente al 31 dicembre 2016” (cfr. sentenza impugnata, pag. 6); che, passando ad esaminare la domanda ex art. 2901 c.c., sussistevano i presupposti per il suo accoglimento, in quanto: i) la vendita impugnata era stata eseguita a favore di una società riconducibile, non solo nominativamente, ma anche sostanzialmente, alla famiglia ii) Parte_1
MPS aveva comunicato ai debitori la formale richiesta di pagamento nel 2014 e nel 2016, sicché, al momento della stipula del trasferimento, essi erano certamente a conoscenza della portata lesiva dell'atto per le ragioni creditorie;
iii) evidente era, altresì, l'eventus damni, in quanto il patrimonio residuo dei coniugi era costituito da una villa, ubicata in Pietrasanta, il cui Parte_1 valore era interamente assorbito dalle ipoteche sulla stessa iscritte, tanto che il retratto della sua vendita, per atto a rogito Notaio del 20.11.2020, pari ad € 1.500.000,00, era servito Per_1 unicamente per la loro estinzione.
Le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponevano appello , (o Parte_1 Parte_2
) e per i seguenti motivi: Parte_2 Parte_3
1) con il primo, denunciavano l'erroneità della decisione nella parte in cui aveva rigettato l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva di sollevata dai convenuti. CP_1
In particolare, il primo giudice si era discostato dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB.
Invero, l'unico effetto della pubblicazione dell'avviso ex art. 58 TUB è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche dalla prova dell'avvenuta cessione, a meno che l'avviso contenga tutti gli elementi necessari ad identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella pagina 5 di 11 cessione.
Nella specie, l'attrice si era limitata a produrre l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, omettendo di dare prova dell'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione e della sua legittimazione sostanziale che, quindi, andava esclusa.
Difatti, tale avviso si caratterizzava per la sua genericità, limitandosi a fare riferimento ad un
“insieme di crediti” ceduti e, quindi, non a tutti i crediti di titolarità di MPS.
2) Con il secondo, censuravano la sentenza impugnata per avere reputato esistente l'eventus damni.
In particolare, il tribunale aveva errato nel ritenere che, a seguito dell'atto di vendita del
30.1.2017, il patrimonio dei si fosse azzerato. Controparte_3
In realtà, al momento della vendita, i debitori erano ancora proprietari di una villa, sita in Marina di Pietrasanta, del valore di € 2.500.000, che rappresentava una garanzia patrimoniale più che sufficiente;
tale villa era stata effettivamente venduta nel 2020 per € 1.500.000, di cui solo €
1.000.000, però, erano stati usati per estinguere le ipoteche su di essa iscritte, lasciando €
500.000 disponibili per eventuali creditori.
In ogni caso, MPS avrebbe potuto soddisfarsi su tale bene se avesse agito tempestivamente, sicché di tale ritardo non potevano essere chiamati a rispondere i convenuti che, altrimenti, sarebbero stati ingiustamente danneggiati dal contegno omissivo della Banca.
3) Con il terzo, si dolevano dell'accoglimento della revocatoria anche per avere il tribunale ritenuto esistente l'elemento soggettivo.
Difatti, al momento della vendita (30 gennaio 2017), non vi era alcuna volontà fraudolenta, poiché: i) la villa di Marina di Pietrasanta era in procinto di essere venduta per € 2.400.000, con caparra di € 1.000.000 già versata sul conto corrente presso MPS;
ii) tale operazione appariva sufficiente a garantire il credito vantato da MPS;
iii) la truffa legata a quella vendita e posta in essere ai danni dei (poi accertata in sede penale) non era nota all'epoca e non Controparte_4 poteva incidere sulla valutazione soggettiva dei debitori al momento dell'atto.
Quindi, il tribunale aveva erroneamente valutato i fatti ex post, ignorando il contesto reale e le informazioni disponibili in occasione della vendita e non considerando che, al momento della stipula dell'atto impugnato, i ritenevano di disporre di un patrimonio sufficiente Controparte_4
a garantire il credito.
Per tali ragioni è stata formulata dagli appellanti richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 6 di 11 2.2. – Radicatosi il contraddittorio, (rappresentata da ) nel Controparte_1 CP_2 costituirsi in giudizio, contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Con ordinanza del 20.12.2024, il Consigliere Istruttore ritenendo che la causa potesse essere decisa ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c., rinviava per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza dell' 8.10.2025, con termine fino al 17.9.2025 per il deposito di note conclusive.
2.4. – Le parti hanno depositato le suddette note e la causa viene, quindi, decisa oggi a seguito di discussione orale, come da retroesteso verbale.
***
3 – L'esame del gravame.
3.1. – Orbene, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, a venire in rilievo non è la regolarità della notifica della cessione al debitore ceduto ex artt. 1264 c.c. e 58, comma 4, TUB in quanto ad essere contestata è proprio la titolarità, in capo a del credito asseritamente CP_1 ceduto da MPS.
In linea generale, va ribadito il principio secondo cui la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. 1° dicembre 1993, n. 385, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (così Cass. 22/02/2022, n. 5857; Cass. 05/11/2020, n.
24798).
Del pari, occorre rammentare che il menzionato art. 58, nel consentire «la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» detta una disciplina
(ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto (cfr. Cass. 31/12/2017, n. 31188): regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (da ultimo, Cass. 16/04/2021, n. 10200).
Alla luce di siffatte, peculiari, caratteristiche dell'istituto, la Suprema Corte ha più volte affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993 - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al pagina 7 di 11 cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cfr. Cass. civ. n. 31118/2017 cit., Cass. 13/06/2019, n. 15884).
Principio che è stato ancora recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cfr.
Cassazione civile, sentenza del 10.2.2023, n. 4277 onde: “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.”).
3.2. – Si tratta, quindi, di verificare se l'avviso di cessione dei crediti, prodotto da sia CP_1 idoneo ad individuare senza incertezze il credito per cui è causa.
Al quesito deve darsi risposta negativa.
In proposito, giova considerare come il predetto avviso, nell'individuare i crediti oggetto di cessione, così reciti: “ (l'"Acquirente") comunica di aver acquistato pro Controparte_1 soluto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1 e 4 (come implementato dall'articolo 7.1, commi 1 e 6) della Legge sulla Cartolarizzazione, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 20 dicembre 2017 (il "Contratto di Cessione") da Banca Monte dei
Paschi di Siena S.p.A. ("PS" o un "Originator"), un insieme di crediti che derivano da rapporti giuridici in relazione ai quali si forniscono le seguenti informazioni orientative: (i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a PS (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attivita' bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre
2017; (v) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), costituito ai sensi del D.P.R. n.
278 del 28 maggio 1987, come successivamente modificato e riorganizzato;
(vi) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Fidi Toscana S.p.A.; (vii) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Unifidi pagina 8 di 11 Emilia Romagna Soc. Coop. a r.l. (i "Crediti PS"). I dati indicativi di ciascuno dei Crediti PS, nonche' la conferma, ai debitori ceduti che ne faranno richiesta, dell'avvenuta cessione, sono messi a disposizione sul sito internet https://www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html e resteranno a disposizione fino all'estinzione del relativo credito ceduto”.
È evidente come l'avviso di cessione, per come formulato, non consenta di ritenere, tanto meno in modo univoco, che anche il credito per cui è causa sia ricompreso nel suo perimetro.
3.2.1. – In primo luogo, come condivisibilmente rilevato dalla difesa dell'appellante, il generico riferimento ad “un insieme di crediti” (si noti l'utilizzo dell'articolo indeterminativo) non permette di affermare che l'oggetto della cessione ricomprenda tutti i crediti di titolarità di MPS.
Trattasi, infatti, di una descrizione sommaria, e di massima, dell'operazione di cessione, che non consente di addivenire ad una identificazione specifica, certa ed esatta delle singole poste cedute.
Osserva, poi, il Collegio che tale incertezza è acuita dalla successiva proposizione secondo cui questo “insieme di crediti” deriva da non meglio precisati “rapporti giuridici” in relazione ai quali si forniscono solo “informazioni orientative” circa le loro caratteristiche.
Tuttavia, non è possibile stabilire se l'individuazione dei crediti ceduti comporti la necessità che essi originino da rapporti giuridici che soddisfino cumulativamente tali caratteristiche oppure se basta che ne sia soddisfatta solo una.
3.2.2. – Ha, quindi, errato il tribunale nel ritenere che il riferimento, nell'avviso pubblicato sulla
G.U., ai “rapporti giuridici sorti in capo a PS antecedentemente al 31 dicembre 2016” fosse sufficiente a ricomprendere nell'oggetto della cessione anche quello a tutela del quale CP_1 ha esperito l'azione revocatoria, in quanto sorto tra gli anni 2011-2016 (e, quindi, antecedente al
31.12.2016).
Ciò perché l'espressione citata dal primo giudice costituisce solo una delle caratteristiche dei crediti ceduti, ma niente impedisce di ritenere che anche le altre, esposte nei punti successivi dell'avviso (iii-vii), debbano contemporaneamente sussistere per individuare i crediti oggetto di cessione.
In proposito, giova considerare che il debito del non risulta né passato a sofferenza Parte_1 dalla Banca né sanzionato con la decadenza dal beneficio del termine, non potendosi evincere alcunché neppure dal ricorso per decreto ingiuntivo prodotto dall'originaria attrice.
E questo, di per sé, impedirebbe di ricomprendere nell'oggetto della cessione il credito a tutela del quale ha agito CP_1
Si è, allora, ben lontani da quella “certezza” richiesta dalla giurisprudenza sopra citata per considerare incluso nella cessione un determinato credito, indirizzo a cui si è uniformata anche questa Corte d'Appello nella pronuncia menzionata nella sentenza impugnata (App. FI, II, n. pagina 9 di 11 569/2023; cfr. in senso conforme anche App. FI, III, n. 1466/2023; App. FI, III n. 1725/2023;
App. FI, III, n. 1024/2025), la cui portata, quindi, non è stata correttamente intesa dal tribunale.
3.3. – Ora, come affermato dalle Sezioni Unite: “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (cfr. Cassazione civile, Sezioni
Unite, sentenza del 16.2.2016, n. 2951).
Nella specie, non ha assolto al proprio onere probatorio, non avendo offerto alcun CP_1 elemento che consentisse di ritenere ricompreso nella cessione il credito dalla stessa fatto valere.
In proposito, giova considerare che, anche a voler ricorrere al massimo sforzo interpretativo (sulla cui esigibilità si nutrono seri dubbi), cliccando sul collegamento al sito internet indicato nell'avviso di cessione si assiste all'apertura di una pagina cha richiede l'inserimento del numero del rapporto che, tuttavia, non è stato neppure allegato dall'appellata, il che impedisce qualsiasi verifica.
4 – Per quanto esposto, si impone, in accoglimento dell'appello, il rigetto delle domande proposte da CP_1
4.1. – In punto di spese deve trovare applicazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., l'orientamento della Suprema Corte secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Sez.
6 - L, ord. 18 marzo 2014, n. 6259, rv.
629993).
4.2. – Orbene, tenuto conto dell'esito finale della lite, le spese del doppio grado di giudizio devono essere poste a carico integrale di stante il rigetto delle sue domande. CP_1
I compensi vengono, tuttavia, ridotti rispetto ai criteri adottabili, in aderenza alla domanda desumibile dalla nota spese (sulla applicazione del principio della domanda in tema di misura degli oneri processuali: Cass. sez. 3^ civ. 26.6.2019 n. 17057 rv 654402-01; Cass. sez. 6^ civ. ord.
14.5.2013 n. 11522 rv 626367).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1 Parte_2
pagina 10 di 11 avverso la sentenza n. 131/2024 emessa dal Parte_2 Parte_3
Tribunale di Pistoia e pubblicata il 01/02/2024, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande proposte da Controparte_1
2) condanna parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida: i) per il giudizio di primo grado, in € 7.254,00 per compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfetario e oltre IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
ii) per il presente grado di giudizio, in € 804,00 per esborsi, in € 8.470,00 per compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfetario e oltre IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Firenze, 8.10.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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