TAR Roma, sez. 3B, sentenza 24/12/2025, n. 23775
TAR
Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
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TAR
Sentenza 24 dicembre 2025

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell’art. 77 della Costituzione per mancanza del «nesso di interrelazione funzionale» tra decreto-legge e legge di conversione

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140/2024, ha ritenuto che la disciplina del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018 rispetti la riserva di legge, individuando chiaramente soggetti, oggetto della prestazione e procedure.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 77 della Costituzione per mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140/2024, ha implicitamente ritenuto sussistenti i presupposti di necessità e urgenza, non riscontrando vizi in tal senso.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 41 e 11 della Costituzione e artt. 101 e 102 TFUE

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140/2024, ha ritenuto che il meccanismo del payback sia una misura ragionevole e proporzionata, finalizzata alla razionalizzazione della spesa sanitaria, e non leda la libertà di impresa in modo sproporzionato.

  • Rigettato
    Violazione di legge per violazione degli artt. 42 e 43 della Costituzione e dell’art. 1 del Protocollo 1 CEDU

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140/2024, ha escluso la violazione di tali principi, ritenendo il meccanismo del payback una misura ragionevole e proporzionata.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 53 e 3 della Costituzione

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140/2024, ha ritenuto che il meccanismo del payback sia una forma di contributo solidaristico che non lede i principi costituzionali invocati.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 97 della Costituzione e art. 1, c. 2 bis, L. 241/90

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140/2024, ha ritenuto che la disciplina del payback, pur complessa, sia stata attuata nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 3 della Costituzione

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140/2024, ha ritenuto che la disciplina del payback sia ragionevole e proporzionata, non violando il principio di uguaglianza.

  • Rigettato
    Violazione di legge per violazione del principio di proporzionalità di cui all’art. 5 TUE e art. 32 Cost.

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140/2024, ha ritenuto che il meccanismo del payback sia una misura ragionevole e proporzionata per garantire la razionalizzazione della spesa sanitaria, senza ledere il diritto alla salute.

  • Rigettato
    Violazione del principio eurounitario e nazionale del legittimo affidamento

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140/2024, ha escluso la violazione del legittimo affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di ripiano.

  • Rigettato
    Violazione del principio di certezza del diritto

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140/2024, ha implicitamente ritenuto che la normativa, pur complessa, garantisse una sufficiente certezza del diritto.

  • Rigettato
    Violazione di legge per violazione degli artt. 2, 3, 11, 32, 41, 42, 43, 53, 77 e 97 Cost., degli artt. 3, 7, 22 L. 241/90, degli artt. 30, 35, 94, 97, 103, 106 D. Lgs. 50/2016, degli artt. 2, 10, 28, 86, 74, 113 D. Lgs. 163/2006, dell’art. 1, c. 1, lett ccc), L. 11/2016. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, falsità dei presupposti, difetto di ragionevolezza, difetto di istruttoria, sviamento di potere, cattivo uso di potere

    Il Tribunale rinvia alla sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024, ritenendo infondate le censure relative all'incostituzionalità della norma e alla violazione dei principi eurounitari. Per le censure di illegittimità propria, il Tribunale ritiene che le imprese fossero consapevoli fin dal 2015 del meccanismo di ripiano e che la fissazione del tetto di spesa nazionale fosse un parametro di riferimento noto.

  • Rigettato
    Violazione di legge per violazione delle norme sulla prescrizione e, segnatamente, dell’art. 2948 c.c. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, falsità dei presupposti, difetto di ragionevolezza, difetto di istruttoria, sviamento di potere, cattivo uso di potere

    Il Tribunale ritiene che le censure relative alla prescrizione non siano fondate nel contesto del presente giudizio, poiché la disciplina del payback è stata introdotta nel 2015 e le relative procedure sono state attivate successivamente. Le argomentazioni sull'eccesso di potere sono state già trattate e respinte.

  • Rigettato
    Violazione di legge per violazione degli artt. 2, 3, 11, 41, 42, 43, 53, 77 e 97 Cost., degli artt. 1, 3, 7 L. 241/90, dell’art. 9 ter D.L. 78/2015. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, falsità dei presupposti, difetto di ragionevolezza, difetto di istruttoria, sviamento di potere, cattivo uso di potere (in riferimento all’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano n. 181 del 7.11.2019, nonché alla circolare n. 22413 del 29.7.2019)

    Il Tribunale ritiene che l'Accordo e la circolare siano conformi alla normativa primaria e che le censure di eccesso di potere siano infondate, in quanto le imprese erano consapevoli del meccanismo di ripiano fin dal 2015.

  • Rigettato
    Violazione di legge per violazione degli artt. 2, 3, 11, 41, 42, 43, 53, 77 e 97 Cost., degli artt. 1, 3, 7 L. 241/90, dell’art. 9 ter D.L. 78/2015. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, falsità dei presupposti, difetto di ragionevolezza, difetto di istruttoria, sviamento di potere, cattivo uso di potere (per quanto concerne il decreto del 6.7.2022 del Ministro della Salute adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze)

    Il Tribunale ritiene che il decreto ministeriale sia conforme alla normativa primaria e che le censure di eccesso di potere siano infondate, in quanto le imprese erano consapevoli del meccanismo di ripiano fin dal 2015.

  • Rigettato
    Illegittimità propria per violazione del comma 9 dell’art. 9-ter del D.L.78/2015 e dell’art. 17 della L. 400/1988, conseguente eccesso di potere. Violazione di legge per contraddittorietà rispetto al D.L. n. 78/2015 convertito in L. 152/2015. Illegittimità per illogicità, genericità e indeterminatezza del provvedimento. Illegittimità derivata per derivazione da atto illegittimo (con riguardo al decreto del 6.10.2022 adottato dal Ministro della Salute)

    Il Tribunale ritiene che il decreto ministeriale sia conforme alla normativa primaria e che le censure di eccesso di potere siano infondate, in quanto le imprese erano consapevoli del meccanismo di ripiano fin dal 2015.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dall’incostituzionalità dell’art. 9 ter del d.l. n. 78 del 2015, come convertito

    Il Tribunale rinvia alla sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 ter del d.l. n. 78 del 2015.

  • Rigettato
    Violazione dei principi eurounitari del legittimo affidamento, della libertà di impresa e dell’evidenza pubblica

    Il Tribunale rinvia alla sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024, che ha escluso la violazione di tali principi, ritenendo che le imprese fossero consapevoli fin dal 2015 del meccanismo di ripiano.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, affermando che la controversia in oggetto riguarda diritti soggettivi patrimoniali e rientra nella cognizione del giudice ordinario. Gli atti regionali hanno carattere meramente attuativo-esecutivo e non comportano l'esercizio di un potere autoritativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3B, sentenza 24/12/2025, n. 23775
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 23775
    Data del deposito : 24 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

    Testo completo