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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 18/12/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 77/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 77/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIAMPAOLO MAGNANIMI e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. ALBERTO MAGNANIMI
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FABRIZIO CIPOLLINI CP_1 C.F._1
APPELLATO oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace in materia di condanna alla riduzione del prezzo.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Ascoli Piceno, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, accogliere l'appello e per l'effetto riformare la Sentenza del Giudice di Pace di Ascoli Piceno n. 255/2024 r.g. resa nell'ambito del Giudizio n° 2956/2022 r.g. respingendo in toto la domanda della sig.ra CP_1 per le motivazioni riportate nell'atto introduttivo del Giudizio.
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.”.
Per l'appellato: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, a) respingere integralmente l'appello promosso da per la riforma della sentenza n. 255/2024 Pt_1 emessa dal Giudice di Pace di Ascoli Piceno e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata per tutti i motivi esposti;
b) condannare parte appellante alla rifusione di spese e compensi del grado.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 14.1.2025, proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
255/2025 del Giudice di Pace di Ascoli Piceno. La sentenza aveva condannato la al Parte_1 pagamento, in favore di della somma di € 1.802,49 per riduzione del maggior prezzo (€ CP_1
10.300,00 integralmente pagato) di acquisto di una cucina, affetta da vizi e difformità.
Impugnava la sentenza nelle seguenti parti e per i seguenti motivi: 1) per errata ricostruzione e pagina 1 di 3 valutazione dei fatti laddove aveva ritenuto che il venditore non avesse provveduto alla riparazione e sostituzione entro un termine congruo di quelle che, peraltro, erano lievi difformità e non veri e propri difetti di conformità; la pronuncia era, su tali punti, errata perché la cucina era comunque funzionante e i fianchi corretti del mobile copri-lavatrice non avevano potuto essere montati per fatto della la CP_1 quale aveva buttato il top del mobile inizialmente consegnato, circostanza inspiegabilmente ritenuta non provata dal giudice;
e perché la in aderenza alla graduazione dei rimedi prevista dall'art. Pt_1
130 cod. cons., si era attivata per la sostituzione, dunque erroneamente il primo giudice aveva applicato invece la riduzione del prezzo;
2) per errata determinazione del quantum debeatur, laddove aveva accordato la riduzione del prezzo non ricorrendone le condizioni e senza considerare le trattative intervenute tra le parti (evidenzianti la volontà esclusiva della di vedersi riconosciuto uno CP_1 sconto sul prezzo) e laddove aveva determinato il quantum sulla scorta di un preventivo generico e commissionato ad un negozio di arredamenti con “catalogo prezzi” maggiore, oltre che eccessivo poiché comprendente l'intera fabbricazione del mobile anziché i soli fianchi. Chiedeva, quindi, la riforma della sentenza con integrale rigetto della domanda attorea.
Si costituiva l'appellata sostenendo la correttezza della sentenza impugnata per le ragioni CP_1 meglio spiegate nella comparsa di costituzione e chiedendone l'integrale conferma. Fissata l'udienza per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. in trattazione scritta, in data 24.9.2025 il procedimento veniva assegnato all'attuale giudice.
Entro il termine perentorio assegnato ex art. 127 ter c.p.c. entrambe le parti depositavano le rispettive note scritte. Si procede, dunque, al deposito della sentenza.
Il primo motivo di appello non appare fondato, risultando corretta la statuizione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui il venditore non ha provveduto alla riparazione e sostituzione entro un termine congruo e non essendovi prova che ciò sia avvenuto per responsabilità della cliente. Deve, in primo luogo, confermarsi la statuizione del giudice di pace secondo cui non vi era prova che la mancata riparazione fosse stata colpa della Infatti, la teste si è, sul punto limitata a dichiarare CP_1 Tes_1 che “Quando gli operai sono andati a montare la cucina non hanno fatto montare il coprilavatrice. Io mi sono recata lì in un secondo tempo per vedere cosa si doveva fare e il top non c'era più e non si è più trovato”: circostanza, all'evidenza, del tutto generica, e comunque evidentemente in parte de relato poiché riferita dagli operai alla teste (cfr. doc. 9 allegato al fascicolo di primo grado della . Parte_1
Inoltre, e comunque, sulla premessa per cui dall'istruttoria è emerso che il mobile copri lavatrice inizialmente fornito era di misura errata (circostanza ammessa dalla stessa , risulta del tutto Parte_1 irrilevante il fatto che il top inizialmente consegnato fosse stato o meno perso/buttato dalla CP_1
Infatti, come stabilito nella sentenza impugnata (e su tale specifico punto non contestata), le sue misure erano errate e, dunque, il top inizialmente fornito non avrebbe potuto essere montato sui nuovi (e di misura corretta) fianchi. Né può fondatamente sostenersi che la fornitura di un mobile copri lavatrice di misura errata possa ritenersi “lieve difformità”, poiché è evidente che esso, con le misure originarie, fosse inutilizzabile (tant'è che non era stato montato). Vi era, dunque, un vero e proprio difetto di conformità rispetto a quanto acquistato, ex art. 129 cod. cons. Peraltro, la “lievità” del difetto di conformità impedisce al consumatore solo di chiedere la risoluzione del contratto, ma non di chiedere la riduzione del prezzo (cfr. art. 130, c. 10, ratione temporis applicabile ai fatti di causa, ora trasposto nell'art. 135 bis, c. 5, cod. cons.).
Appare, poi, ulteriormente corretta l'applicazione del rimedio della riduzione del prezzo previsto pagina 2 di 3 dall'art. 130 (nel testo ratione temporis applicabile) cod. cons., secondo quanto stabilito, in particolare, al comma 7, lett. b), poiché i vari tentativi – cui inizialmente la pur aveva prestato il consenso - CP_1 di sostituire il mobile con uno di misura corretta in un tempo congruo non erano andati a buon fine (il top del mobile copri-lavatrice, di misura errata, non era mai stato sostituito dalla , e (per quanto Pt_1 sopra detto) non vi è prova che il top inizialmente fornito – peraltro di misura errata – fosse sparito per causa imputabile alla CP_1
Quanto al secondo motivo di appello, la sua prima parte (relativa all'assenza dei presupposti per l'applicazione del rimedio della riduzione del prezzo) risulta assorbita in quanto appena sopra indicato nell'esame del primo motivo.
Nella seconda parte, relativa al quantum debeatur, il motivo risulta inammissibile. Il giudice di pace, infatti, indica chiaramente che la riduzione del prezzo “viene determinata secondo equità” (a ciò essendo facoltizzato dal disposto di cui all'art. 113 c. 2, c.p.c. trattandosi di contratto concluso con moduli o formulari). Ebbene, tale tipo di pronuncia è appellabile (ex art. 339, c. 3, c.p.c.) solo per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie, o per violazione dei principi regolatori della materia, il che non consta (né a monte viene rilevato dall'appellante) nel caso di specie. In ogni caso il motivo è anche infondato nel merito, poiché, in primo luogo, il preventivo su cui il primo giudice si è basato per operare la descritta quantificazione (del 26.5.2022, doc. 14 allegato al fascicolo di primo grado della è tutt'altro che generico, contenendo, anzi, la descrizione delle CP_1 singole voci e pezzi. Inoltre, il totale in esso indicato è stato comunque decurtato dal primo giudice. Né il convenuto ha in alcun modo dimostrato (né, più a monte, allegato con riferimento a Parte_1 specifici elementi di fatto) che il preventivo in questione si basasse su un “catalogo prezzi” maggiore. La sentenza impugnata dev'essere, dunque, confermata.
Le spese del grado di giudizio seguono la soccombenza.
Si dà atto, inoltre, essendo l'impugnazione stata rigettata, della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 13 c. 1 quater d.P.R. 115/2002, con la conseguenza che parte reclamante è tenuta “a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione […] di cui al comma 1 bis” del medesimo articolo.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
rigetta l'appello proposto;
condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese di giudizio, che si liquidano in
€ 2.211,00 per compensi, oltre il 15 % per rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a.
Dà atto che nel caso di specie ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
115/2002 per il pagamento del doppio contributo unificato, essendo l'impugnazione stata rigettata.
Ascoli Piceno, 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Francesca Sirianni
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 77/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIAMPAOLO MAGNANIMI e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. ALBERTO MAGNANIMI
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FABRIZIO CIPOLLINI CP_1 C.F._1
APPELLATO oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace in materia di condanna alla riduzione del prezzo.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Ascoli Piceno, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, accogliere l'appello e per l'effetto riformare la Sentenza del Giudice di Pace di Ascoli Piceno n. 255/2024 r.g. resa nell'ambito del Giudizio n° 2956/2022 r.g. respingendo in toto la domanda della sig.ra CP_1 per le motivazioni riportate nell'atto introduttivo del Giudizio.
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.”.
Per l'appellato: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, a) respingere integralmente l'appello promosso da per la riforma della sentenza n. 255/2024 Pt_1 emessa dal Giudice di Pace di Ascoli Piceno e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata per tutti i motivi esposti;
b) condannare parte appellante alla rifusione di spese e compensi del grado.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 14.1.2025, proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
255/2025 del Giudice di Pace di Ascoli Piceno. La sentenza aveva condannato la al Parte_1 pagamento, in favore di della somma di € 1.802,49 per riduzione del maggior prezzo (€ CP_1
10.300,00 integralmente pagato) di acquisto di una cucina, affetta da vizi e difformità.
Impugnava la sentenza nelle seguenti parti e per i seguenti motivi: 1) per errata ricostruzione e pagina 1 di 3 valutazione dei fatti laddove aveva ritenuto che il venditore non avesse provveduto alla riparazione e sostituzione entro un termine congruo di quelle che, peraltro, erano lievi difformità e non veri e propri difetti di conformità; la pronuncia era, su tali punti, errata perché la cucina era comunque funzionante e i fianchi corretti del mobile copri-lavatrice non avevano potuto essere montati per fatto della la CP_1 quale aveva buttato il top del mobile inizialmente consegnato, circostanza inspiegabilmente ritenuta non provata dal giudice;
e perché la in aderenza alla graduazione dei rimedi prevista dall'art. Pt_1
130 cod. cons., si era attivata per la sostituzione, dunque erroneamente il primo giudice aveva applicato invece la riduzione del prezzo;
2) per errata determinazione del quantum debeatur, laddove aveva accordato la riduzione del prezzo non ricorrendone le condizioni e senza considerare le trattative intervenute tra le parti (evidenzianti la volontà esclusiva della di vedersi riconosciuto uno CP_1 sconto sul prezzo) e laddove aveva determinato il quantum sulla scorta di un preventivo generico e commissionato ad un negozio di arredamenti con “catalogo prezzi” maggiore, oltre che eccessivo poiché comprendente l'intera fabbricazione del mobile anziché i soli fianchi. Chiedeva, quindi, la riforma della sentenza con integrale rigetto della domanda attorea.
Si costituiva l'appellata sostenendo la correttezza della sentenza impugnata per le ragioni CP_1 meglio spiegate nella comparsa di costituzione e chiedendone l'integrale conferma. Fissata l'udienza per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. in trattazione scritta, in data 24.9.2025 il procedimento veniva assegnato all'attuale giudice.
Entro il termine perentorio assegnato ex art. 127 ter c.p.c. entrambe le parti depositavano le rispettive note scritte. Si procede, dunque, al deposito della sentenza.
Il primo motivo di appello non appare fondato, risultando corretta la statuizione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui il venditore non ha provveduto alla riparazione e sostituzione entro un termine congruo e non essendovi prova che ciò sia avvenuto per responsabilità della cliente. Deve, in primo luogo, confermarsi la statuizione del giudice di pace secondo cui non vi era prova che la mancata riparazione fosse stata colpa della Infatti, la teste si è, sul punto limitata a dichiarare CP_1 Tes_1 che “Quando gli operai sono andati a montare la cucina non hanno fatto montare il coprilavatrice. Io mi sono recata lì in un secondo tempo per vedere cosa si doveva fare e il top non c'era più e non si è più trovato”: circostanza, all'evidenza, del tutto generica, e comunque evidentemente in parte de relato poiché riferita dagli operai alla teste (cfr. doc. 9 allegato al fascicolo di primo grado della . Parte_1
Inoltre, e comunque, sulla premessa per cui dall'istruttoria è emerso che il mobile copri lavatrice inizialmente fornito era di misura errata (circostanza ammessa dalla stessa , risulta del tutto Parte_1 irrilevante il fatto che il top inizialmente consegnato fosse stato o meno perso/buttato dalla CP_1
Infatti, come stabilito nella sentenza impugnata (e su tale specifico punto non contestata), le sue misure erano errate e, dunque, il top inizialmente fornito non avrebbe potuto essere montato sui nuovi (e di misura corretta) fianchi. Né può fondatamente sostenersi che la fornitura di un mobile copri lavatrice di misura errata possa ritenersi “lieve difformità”, poiché è evidente che esso, con le misure originarie, fosse inutilizzabile (tant'è che non era stato montato). Vi era, dunque, un vero e proprio difetto di conformità rispetto a quanto acquistato, ex art. 129 cod. cons. Peraltro, la “lievità” del difetto di conformità impedisce al consumatore solo di chiedere la risoluzione del contratto, ma non di chiedere la riduzione del prezzo (cfr. art. 130, c. 10, ratione temporis applicabile ai fatti di causa, ora trasposto nell'art. 135 bis, c. 5, cod. cons.).
Appare, poi, ulteriormente corretta l'applicazione del rimedio della riduzione del prezzo previsto pagina 2 di 3 dall'art. 130 (nel testo ratione temporis applicabile) cod. cons., secondo quanto stabilito, in particolare, al comma 7, lett. b), poiché i vari tentativi – cui inizialmente la pur aveva prestato il consenso - CP_1 di sostituire il mobile con uno di misura corretta in un tempo congruo non erano andati a buon fine (il top del mobile copri-lavatrice, di misura errata, non era mai stato sostituito dalla , e (per quanto Pt_1 sopra detto) non vi è prova che il top inizialmente fornito – peraltro di misura errata – fosse sparito per causa imputabile alla CP_1
Quanto al secondo motivo di appello, la sua prima parte (relativa all'assenza dei presupposti per l'applicazione del rimedio della riduzione del prezzo) risulta assorbita in quanto appena sopra indicato nell'esame del primo motivo.
Nella seconda parte, relativa al quantum debeatur, il motivo risulta inammissibile. Il giudice di pace, infatti, indica chiaramente che la riduzione del prezzo “viene determinata secondo equità” (a ciò essendo facoltizzato dal disposto di cui all'art. 113 c. 2, c.p.c. trattandosi di contratto concluso con moduli o formulari). Ebbene, tale tipo di pronuncia è appellabile (ex art. 339, c. 3, c.p.c.) solo per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie, o per violazione dei principi regolatori della materia, il che non consta (né a monte viene rilevato dall'appellante) nel caso di specie. In ogni caso il motivo è anche infondato nel merito, poiché, in primo luogo, il preventivo su cui il primo giudice si è basato per operare la descritta quantificazione (del 26.5.2022, doc. 14 allegato al fascicolo di primo grado della è tutt'altro che generico, contenendo, anzi, la descrizione delle CP_1 singole voci e pezzi. Inoltre, il totale in esso indicato è stato comunque decurtato dal primo giudice. Né il convenuto ha in alcun modo dimostrato (né, più a monte, allegato con riferimento a Parte_1 specifici elementi di fatto) che il preventivo in questione si basasse su un “catalogo prezzi” maggiore. La sentenza impugnata dev'essere, dunque, confermata.
Le spese del grado di giudizio seguono la soccombenza.
Si dà atto, inoltre, essendo l'impugnazione stata rigettata, della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 13 c. 1 quater d.P.R. 115/2002, con la conseguenza che parte reclamante è tenuta “a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione […] di cui al comma 1 bis” del medesimo articolo.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
rigetta l'appello proposto;
condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese di giudizio, che si liquidano in
€ 2.211,00 per compensi, oltre il 15 % per rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a.
Dà atto che nel caso di specie ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
115/2002 per il pagamento del doppio contributo unificato, essendo l'impugnazione stata rigettata.
Ascoli Piceno, 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Francesca Sirianni
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