Articolo 10 della Legge 9 maggio 1989, n. 168
Articolo 9Articolo 11
Versione
26 maggio 1989
Art. 10. (Organi collegiali - CUN) 1. Il CUN e i relativi comitati consultivi, il Consiglio nazionale geofisico ed il Consiglio per le ricerche astronomiche sono organi del Ministero e continuano a svolgere le competenze previste dalla normativa vigente sino alla entrata in vigore delle norme di attuazione dei principi dell'autonomia universitaria e degli enti di ricerca. Tali norme definiranno la composizione e le competenze del CUN, affinche' esso possa, quale organo elettivo di rappresentanza universitaria, concorrere al coordinamento delle sedi, alla qualificazione ed aggiornamento degli ordinamenti didattici, all'incentivazione della ricerca universitaria e allo sviluppo equilibrato e programmato delle universita'. Con tali norme saranno, altresi', compiutamente precisate le funzioni della Conferenza permanente dei rettori delle univesita' italiane.
Entrata in vigore il 26 maggio 1989
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