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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 01/07/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1321/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1321/2019, a cui è stato riunito il fascicolo n. r.g.
102/2020, promossa da:
(C.F.: ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
con il patrocinio dell'avv. IANNACE CARLO, come da procura in atti;
C.F._2
ATTORI OPPONENTI
Contro
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. PETRUCCI CARMINE, come da procura in atti;
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – titoli di credito – vendita di cose mobili.
Conclusioni: come da note scritte conclusive depositate per l'udienza cartolare del 13.3.2025, da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 347/2019, emesso dal CP_1
Tribunale di Vasto, depositato in data 27.11.2019 e notificato unitamente all'atto di precetto il
17.12.2019, ha ingiunto a e , in solido tra loro, il pagamento di Parte_1 Parte_3
€ 26.187,00, oltre interessi come da domanda, spese, iva e cpa come per legge, in forza di cinque cambiali del valore di € 5.000,00 ciascuna.
Pag. 1 a 13 Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato il 31.12.2019, nel Parte_1 procedimento iscritto al n. r.g. 1321/19 ha presentato opposizione al menzionato decreto ingiuntivo deducendo, in sintesi e per quanto di interesse:
- di aver sottoscritto, unitamente a , quale titolare di “Borsa Mania s.a.s. di Parte_2
NI TE”, n. 5 cambiali in bianco, dell'importo di € 5.000,00 ciascuna, a titolo di garanzia delle future forniture da effettuarsi, in virtù dell'accordo del 2.3.2009 concluso con con la quale ha intrattenuto un rapporto di affiliazione commerciale;
CP_1
- che con accordo del 29.5.2013, la nuova ditta costituita da , “Particolari di Parte_2
”, è subentrata nel contratto di affiliazione commerciale e tutte le Parte_2 obbligazioni, di entrambe le ditte, sono state garantite con gli stessi titoli cambiari rilasciati il 2.3.2009;
- che, nonostante il pagamento integrale di tutte le forniture successive al 2.3.2009 e l'accordo che le cambiali non avrebbero potuto essere azionate per debiti pregressi, la società odierna ingiungente non ha restituito i titoli cambiari rilasciati ed anzi ha provveduto ad un riempimento abusivo degli stessi e tentato di ottenerne l'incasso;
- che con sentenza del Tribunale di Benevento, n. 650/2019 del 9.4.2019, emessa all'esito del procedimento di opposizione al precetto ex art.615 c.p.c. fondato sui medesimi titoli cambiari, è stata dichiarata la prescrizione dell'azione cambiaria;
- che l'intestato Tribunale è incompetente, spettando la competenza al Tribunale di
Benevento, quale luogo di effettivo rilascio dei titoli cambiari;
- che la pretesa creditoria è inammissibile, essendo inesistente un rapporto di debito/credito tra le parti;
- che il decreto ingiuntivo è inammissibile e infondato, poiché basato su un rapporto cartolare nullo, essendo le cambiali state rilasciate in bianco, il loro riempimento abusivo e illecito e l'azione cambiaria prescritta;
- che il decreto ingiuntivo è inammissibile e infondato per la propria carenza di legittimazione passiva, non avendo avuto alcun rapporto negoziale con l'opposta ed essendosi limitato a sottoscrivere per avallo le cambiali;
- che il credito è incerto, illiquido e inesigibile, oltre che infondato;
- che l'azione intrapresa è temeraria.
Sulla scorta delle citate considerazioni ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere: 1) in via preliminare sospendere ex
Pag. 2 a 13 art. 649 c.p.c., anche con decreto inaudita altera parte stante l'esistenza di gravi motivi,
l'esecutività concessa al decreto ingiuntivo e conferma nella successiva udienza il provvedimento emesso. 2) In mero subordine e sempre in via preliminare sospendere ex art. 649 c.p.c., previa fissazione di apposita udienza, l'esecutività concessa al decreto ingiuntivo sull'erroneo presupposto che il credito era fondato su titoli di credito validi , nonché per tutti i motivi innanzi esposti . 3) ancora in via preliminare (di rito), accertarsi e dichiararsi l'incompetenza del
Tribunale di Vasto in favore del Tribunale di Benevento per tutti i motivi innanzi esposti e per
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo emesso con ogni conseguenza di legge. 4) Sempre in via preliminare (merito), accertata e dichiarata l'inammissibilità del decreto ingiuntivo provvedere alla sua revoca per tutti i motivi innanzi esposti e con ogni conseguenza di legge. 5) Ad ogni modo, revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, improcedibile e contenente una pretesa creditoria infondata per tutti i motivi innanzi esposti. 6) Ad ogni modo e solo in subordine rispetto le preliminari eccezioni e deduzioni che precedono, revocare il decreto ingiuntivo opposto ed accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. nei confronti Pt_1 dell'opposta per tutti i motivi innanzi esposti e con ogni conseguenza di legge. 7) condannare
l'opposta alle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore che si dichiara antistatario. 8) Condannare la al risarcimento dei danni per la lite temeraria ex art. CP_1
96 cpc”.
Con comparsa di costituzione tempestivamente depositata il 28.2.2020, ha
contro
- CP_1 dedotto, in sintesi e per quanto di rilievo:
- preliminarmente, la necessità di riunire all'intestato procedimento quello iscritto al n.
102/2020, instaurato avverso il medesimo decreto ingiuntivo e sulle stesse motivazioni e argomentazioni dalla debitrice solidale;
Parte_2
- l'insussistenza dei presupposti per sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
- l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale, essendo l'intestato Tribunale competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c.;
- nel merito, l'infondatezza di tutte le avverse eccezioni e deduzioni di controparte e della domanda di lite temeraria.
Ha, quindi, così concluso: “Ciò posto, si conclude perché piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis: a) PRELIMINARMENTE, per i motivi esposti, disporre la riunione del presente procedimento
Pag. 3 a 13 al procedimento pendente dinanzi a Codesto Tribunale al n. 102/2020 rg;
b) PRELIMINARMENTE, per gli esposti motivi, rigettare la richiesta ex art. 649 cpc di sospensione della provvisoria esecutorietà concessa ex art. 648 cpc all'opposto decreto ingiuntivo;
c) PRELIMINARMENTE, per gli esposti motivi, rigettare la eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito;
d) NEL
MERITO, per gli esposti motivi, accertare e dichiarare l'infondatezza e/o inammissibilità dell'opposizione; e) NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA ALLA RICHIESTA SUB d, per gli esposti motivi, accertare nel merito il credito di cui è giudizio;
f) per gli esposti motivi, rigettare la pretesa condanna per lite temeraria;
g) condannare parte opponente al pagamento delle spese di giudizio di cui al presente procedimento”.
All'esito della prima udienza è stata disposta la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e successivamente, con ordinanza del 9.11.2021, è stata disposta la riunione al fascicolo n. r.g. 1321/2019 del procedimento n. rg. 102/2020 di opposizione al medesimo decreto ingiuntivo n. 347/2019, instaurato da per le medesime Parte_2 ragioni e nel quale l'opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere: 1) in via preliminare sospendere, ex art. 649 c.p.c., anche con decreto inaudita altera parte stante l'esistenza di gravi motivi, l'esecutività concessa al decreto ingiuntivo e conferma nella successiva udienza il provvedimento emesso;
2) In mero subordine e sempre in via preliminare, sospendere ex art. 649 c.p.c., previa fissazione di apposita udienza,
l'esecutività concessa al decreto ingiuntivo sull'erroneo presupposto che il credito era fondato su titoli di credito validi, nonché per tutti i motivi innanzi esposti;
3) ancora in via preliminare (di rito), accertarsi e dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Vasto in favore del Tribunale di Benevento per tutti i motivi innanzi esposti e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo emesso con ogni conseguenza di legge;
4) Ad ogni modo, revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, improcedibile e contenente una pretesa creditoria infondata per tutti i motivi innanzi esposti;
5) Ad ogni modo e solo in subordine rispetto le preliminari eccezioni e deduzioni che precedono, revocare il decreto ingiuntivo opposto ed accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla nei confronti dell'opposta per tutti i motivi innanzi esposti e con ogni conseguenza di Parte_2 legge;
6) condannare l'opposta alle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore che si dichiara antistatario;
7) Condannare la al risarcimento dei danni CP_1 per la lite temeraria ex art. 96 cpc.”
Così instaurato il contraddittorio, effettuata la trattazione della causa ed espletate le prove orali, con ordinanza del 14.3.2025, emessa all'esito dell'udienza cartolare del 13.3.2025, la causa è
Pag. 4 a 13 stata trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
1. Sull'eccepita incompetenza territoriale del giudice adito e sull'efficacia della sentenza
n. 650/2019 del Tribunale di Benevento.
L'opponente, in via preliminare, ha eccepito l'incompetenza per territorio del Giudice adito, per essere competente il Tribunale di Benevento, quale luogo di rilascio delle cambiali, avvenuto presso il negozio della a Benevento, da intendersi il luogo in cui è sorta l'obbligazione. Parte_2
Orbene, va anzitutto rilevato che sussiste la competenza funzionale del Tribunale adito ai sensi dell'art.645 c.p.c., trattandosi dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto.
Peraltro, le parti, nell'accordo del 2.3.2009, con clausola n. 5.10.1, hanno stabilito: “Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il foro di Vasto (CH), con deroga anche agli eventuali fori facoltativi concorrenti prescritti dalla legge”.
Conseguentemente, non vertendosi, nel caso in esame, in una delle ipotesi di inderogabilità del foro competente previste dall'art. 28 c.p.c., il procedimento monitorio è stato correttamente incardinato presso l'intestato Tribunale, per cui l'eccezione è priva di pregio.
Si rileva che, in ogni caso, l'intestato Tribunale è, altresì, competente ai sensi del combinato disposto dall'art. 20 c.p.c. e 1182 c.c., ovvero in base al luogo di domicilio del creditore, che è nel territorio di San Salvo (CH). Ritiene, infatti, il giudicante applicabile tale criterio di determinazione della competenza risultando l'obbligazione pecuniaria, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, precisamente determinata nel suo ammontare, coincidendo con il valore portato nelle cambiali.
È d'uopo, poi, preliminarmente precisare che alla sentenza del Tribunale di Benevento n. 650 del
9.4.2019 depositata dall'opponente, non può attribuirsi alcuna efficacia di giudicato, sia perché intervenuta in un giudizio vertente tra i soli e sia perché non risulta versato Pt_1 CP_1 in atti l'attestato di cancelleria previsto dall'art. 124 disp. att. c.p.c., necessario affinché il giudicato esterno possa fare stato nel processo (cfr. Cass. Civ. nn.6024/2017 e 6868/2022).
Di conseguenza, il richiamato provvedimento non può che avere valore di mero precedente.
Pag. 5 a 13
2. Sull'eccepita inammissibilità del decreto ingiuntivo poiché fondato su un rapporto cartolare nullo.
Gli opponenti hanno eccepito l'inammissibilità del decreto ingiuntivo poiché fondato su un rapporto cartolare nullo, oltre che fondato su un credito illiquido e inesigibile.
Sul punto va, in primo luogo, rammentato il pacifico indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare
e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso" (cfr. ex multis. Cass. Civ. sez. III,
19/01/2007, n. 1184), con la conseguenza che anche in caso di accertamento della carenza di uno dei requisiti previsti dalla legge per l'emissione dell'ingiunzione, occorrerà procedere all'analisi, nel merito, della pretesa creditoria.
Guardando all'eccezione di nullità della cambiale per decadenza dal diritto di riempimento, vale la pena premettere che, com'è noto, la cambiale è uno strumento di credito che si caratterizza per formalismo e rigore, i cui requisiti essenziali, sono dettati dal R.D. n. 1669/1933.
In caso di cambiale incompleta, ma in presenza di accordi successivi di riempimento, si è di fronte ad un'ipotesi di cambiale in bianco, la cui legittimità è espressamente riconosciuta dall'art.14, comma 1, della Legge Cambiaria n.1669/33, salvo il caso in cui sia stata riempita abusivamente.
Guardando alla documentazione versata in atti, si rinviene la scrittura privata del 2.3.2009, con la quale le parti hanno espressamente inteso garantire i debiti scaturenti dai rapporti di fornitura sorti successivamente rispetto alla stipula della scrittura privata, per il tramite di n. 5 effetti cambiari da € 5.000,00 ciascuno, emessi dalla stessa e sottoscritti per avallo da Parte_2 Parte_1
(cfr. all. 6 – comparsa di costituzione opposta).
[...]
Conseguentemente, essendo le cambiali accompagnate da apposito patto di riempimento ed essendo state riempite in maniera conforme agli accordi presi, esse appaiono sotto tale aspetto formale, pienamente legittime.
Appurata tale circostanza, si rileva, tuttavia, che le stesse risultano prescritte.
Pag. 6 a 13 Il secondo comma dell'art. 14 della Legge Cambiaria, stabilisce che “Il portatore decade dal diritto di riempire la cambiale in bianco dopo tre anni dal giorno dell'emissione del titolo. Tale decadenza non è opponibile al portatore di buona fede, al quale il titolo sia pervenuto già completo.”. Il successivo art. 28 dispone “La cambiale a certo tempo vista deve essere presentata all'accettazione entro un anno dalla sua data. Il traente può abbreviare questo termine o prolungarlo. Detti termini possono essere abbreviati dai giranti.”.
Nella fattispecie concreta all'esame del Tribunale non è contestato che le cambiali furono emesse il 2 marzo 2009, data che appare riportata sulle stesse;
che esse furono rilasciate senza data di scadenza e che sulle stesse il prenditore ha apposto, in luogo della data di scadenza, la formula “a vista”.
Orbene, assunte queste evidenze, il ricorso per decreto ingiuntivo, fondato sui predetti titoli, è stato depositato in data 4.10.2019, ovvero ben oltre i termini di efficacia incartati nelle citate disposizioni normative.
Conseguentemente, le cambiali azionate non possono valere quali titoli esecutivi, per cui il decreto ingiuntivo dev'essere revocato, dovendosi valutare la fondatezza dell'azione causale.
Infatti, nella richiesta di decreto ingiuntivo in forza di titolo di credito scaduto è implicita la proposizione anche dell'azione causale, derivante dal rapporto sottostante, mediante utilizzazione del titolo medesimo quale promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c., sicché
l'opposizione avverso quel decreto non può trovare fondamento nella sola circostanza della prescrizione dell'azione cartolare, spettando all'opponente di fornire la prova contraria alla presunzione di esistenza del rapporto fondamentale, fissata in favore del creditore dal citato art. 1988 c.c. (cfr. Cass. civ. n. 26 del 03/01/2017).
3. Sulla eccezione di carenza di legittimazione passiva di . Parte_1
ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva essendosi limitato a Parte_1 sottoscrivere per avallo i titoli cambiari ed essendo, quindi, estraneo alla vicenda sostanziale da cui è sorto il credito vantato dall'opposta.
Sul punto è d'uopo, innanzitutto, richiamare la differenza intercorrente tra legittimazione ad agire o contraddire (cd. legitimatio ad causam) e titolarità sostanziale del diritto azionato: la prima, infatti, rappresenta una “condizione dell'azione” (il cui eventuale difetto è rilevabile
Pag. 7 a 13 d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio), intesa come diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole.
Diversamente, la titolarità sostanziale del rapporto dedotto in causa attiene al merito della causa investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza.
Sul punto, la giurisprudenza è oramai costante nel ritenere che, laddove la questione investa non già la “titolarità affermata” ma la “titolarità effettiva” del diritto sostanziale si è in presenza di questione di merito afferente ad un elemento costitutivo della domanda che richiede, laddove l'attore non abbia fornito la relativa prova, non già una pronuncia di inammissibilità ma il
“rigetto” della domanda (in tal senso, Cass. civ. Sez. Un., sent. n. 2951/2016).
Ebbene, nel caso di specie, la legittimazione passiva di discende Parte_1 dall'individuazione dello stesso in colui che ha sottoscritto le cambiali in esame.
L'azione esperita, quindi, non può ritenersi inammissibile ma deve esaminarsi nel merito, nei termini di titolarità della posizione soggettiva passiva.
In merito alla responsabilità dell'avallante, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "La firma apposta dall'avallante ad una cambiale dà luogo esclusivamente ad una obbligazione cartolare, e pertanto, ove il portatore della cambiale agisca sulla base del rapporto causale sottostante, deve dimostrare che l'avallante si è obbligato anche in qualità di fideiussore a mezzo di una esplicita dichiarazione di volontà ai sensi dell'art. 1937 cod. civ." (Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n.
8971 del 11/09/1997). Si veda anche la più recente Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 22186 del
20/10/2014, secondo cui "La firma apposta dall'avallante ad una cambiale dà luogo esclusivamente ad una obbligazione cartolare, in quanto la promessa di pagamento insita nella sottoscrizione della cambiale sussiste esclusivamente nei rapporti tra emittente e prenditore o fra girante ed il suo immediato giratario, onde solo nell'ambito di tali rapporti opera l'inversione dell'onere della prova di cui all'art. 1988 cod. civ., non anche nei rapporti tra avallante e avallato".
In altre parole, se è vero che una cambiale scaduta può comunque essere utilizzata per chiedere e ottenere una ingiunzione di pagamento così esercitando l'azione causale o, comunque per fondare il proprio credito, qualora il creditore agisca nei confronti dell'avallante e sulla base del solo rapporto causale sottostante dovrà dimostrare: "che l'avallante si è obbligato anche in qualità di fideiussore a mezzo di una esplicita dichiarazione di volontà ai sensi dell'art. 1937 c.c., oltre che depositare il titolo cambiario in originale a norma del R.D. n. 1669 del 1933, art. 66, comma 3" (cfr.
Pag. 8 a 13 al riguardo, ex multis, Cass. n. 16859/04, conforme a Cass. civ. n. 2444/73; n. 7026/83; n.
8971/97).
In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “Alla dichiarazione di avallo può affiancarsi una promessa extracambiaria di garanzia personale per l'adempimento del debito portato dalla cambiale o di quello risultante da un rapporto causale sottostante, ma l'esistenza di tale obbligazione fideiussoria non è desumibile in via presuntiva dalla sola dichiarazione di avallo, dovendo essere fornita la prova di una volontà espressamente diretta ad assumerla, in conformità di quanto previsto all'art. 1937 c.c." (Cass. civ. Sez. I, 11/09/1997, n. 8990).
Nel presente caso, dall'accordo del 2.3.2009, si evince, innanzitutto, che la garanzia prestata per i debiti di , quale titolare della ditta “Borsa Mania s.a.s.” è consistita nel rilascio di Parte_2
n.5 cambiali da € 5.000,00 ciascuna e che, nell'ambito di detta garanzia, si è Parte_1 unicamente obbligato per i rapporti di fornitura sorti successivamente alla stipula della detta scrittura privata e per il tramite di avallo ai detti titoli cambiari. Anche nel successivo accordo del
29.5.2013, pur essendo riportata la volontà di di “garantire tutte le obbligazioni Parte_1 della ditta Borsa Mania Sas di NI TE & C e della nuova costituita Controparte_2
” è altresì specificato che tale garanzia è data “con gli stessi titoli rilasciati il
[...]
02.03.2009” (cfr. all. 6 e 8 – comparsa di costituzione opposta).
Orbene, da tale ricognizione non emerge l'espressa volontà dell'avallante di assumere, accanto all'obbligazione cartolare, anche una garanzia personale del debito risultante dal rapporto causale sottostante, non potendosi, infatti, superare il tenore letterale del contenuto negoziale nella parte in cui indica il quale avallante, dovendosi interpretare le dichiarazioni Pt_1 negoziali da cui scaturiscono precisi obblighi a carico delle parti in maniera restrittiva, specie tenuto conto che l'art. 1937 c.c. richiede che “la volontà di prestare fideiussione debba essere espressa”. La formula della disposizione non va intesa nel senso della necessità di forma scritta o di peculiari formule sacramentali, ma, tuttavia, la volontà deve risultare “in modo chiaro ed inequivocabile”, circostanza che nel caso di specie non ricorre (cfr. Cass. n. 26064/2008).
Conseguentemente, deve riconoscersi la carenza di titolarità passiva del rapporto sostanziale oggetto di causa in capo a . Parte_1
4. Sull'esistenza del credito dell'opposta nei confronti di . Parte_2
Guardando al merito della fondatezza della pretesa creditoria nei confronti di si Parte_2 rileva che l'opponente ha eccepito l'assolvimento dei propri oneri, sia attraverso la
Pag. 9 a 13 corresponsione del 10% del fatturato a deconto del debito pregresso (cfr. all. 30.09.13 ACCORDO
PAGAMENTO PREGRESSO 10%.pdf), che attraverso il versamento del dovuto. Ha, poi, argomentato, che nell'ambito della CTU espletata nel procedimento n. rg. 3700/2015, svoltosi innanzi al Tribunale di Benevento e concluso con la citata sentenza n.650/2019, la consulente non avrebbe tenuto in debito conto tutti i pagamenti effettuati, per cui le conclusioni a cui la stessa è addivenuta non risultano attendibili.
Di contro, l'opposta ha sostenuto l'infondatezza delle avverse eccezioni e l'irrilevanza delle annotazioni contenute nel partitario dell'opponente, il cui utilizzo ha condotto la consulente nominata dal Tribunale di Benevento a ridurre sensibilmente l'entità del dovuto.
Innanzitutto, osserva il Tribunale, che priva di pregio è l'eccezione inerente al fatto che qualora la fosse risultata insolvente la società avrebbe potuto avvalersi della clausola contenuta Parte_2 all'art.
5.6 della scrittura privata nella quale è previsto: “l'affiliante si riserva il diritto di non eseguire la fornitura all'affiliato che non risulti in regola con i pagamenti di precedenti fatture” (cfr. all. 6 – comparsa di costituzione opposta), con la conseguenza che non avendo la società, secondo le allegazioni dell'opponente, attivato il suddetto rimedio l'affiliata sarebbe in regola con i pagamenti.
L'eccezione è infondata, in primo luogo, perché tale rimedio è configurato come facoltà dell'affiliante e non come obbligo e comunque non è una conseguenza automatica del mancato assolvimento dell'onere di pagamento delle fatture.
In secondo luogo, la circostanza è stata smentita in sede testimoniale da , ex Testimone_1 dipendente di che alla seguente domanda: “E' vero che la sospendeva le CP_1 CP_1 forniture ogni qual volta rilevava il ritardo o il mancato pagamento di una fattura emessa, per poi riattivarle una volta ottenuto il pagamento del dovuto? “, ha così risposto: “Non sempre. La regola era quella ma c'erano sempre le eccezioni. Non ricordo quante volte è stata applicata la regola.
L'iter ere il seguente: sospensione delle forniture se entro 5 gg. non si provvedeva al pagamento. La fornitura veniva ripresa anche in presenza di un pagamento parziale. Fino alla chiusura ha continuato a ricevere forniture in conto vendita.” (cfr. verbale udienza 28.10.2024).
La stessa teste ha, altresì, confermato la presenza di un debito della verso Parte_2 CP_1 avendo la stessa dichiarato che quando ha lasciato l'azienda, nel 2016, vi era ancora un debito della risultante dalla contabilità dell'azienda. Parte_2
Pag. 10 a 13 Anche , dipendente della società opposta fino al 2015, nel settore della contabilità, CP_3 ha dichiarato che alla data di introduzione del procedimento monitorio risultasse un debito di verso la società per forniture e prestazioni successive al 2.3.2009 e che tutti i Parte_2 pagamenti fatti dai clienti successivamente alla sottoscrizione delle cambiali in garanzia del
2.03.2009 erano stati imputati al debito pregresso a quella data.
Tanto premesso, ritiene il giudice che la causa possa essere decisa sulla base della richiamata
CTU, che seppur svoltasi in altro giudizio, pendente tra i soli e ha avuto ad Pt_1 CP_1 oggetto l'accertamento dell'esistenza e dell'entità del medesimo credito di cui si discute nell'odierna sede, tant'è che l'opponente nell'argomentare le proprie difese ha allegato Parte_2
e depositato, così facendole proprie, le osservazioni alla CTU presentate nel diverso procedimento dalla difesa di . Pt_1
Trattasi, in tutta evidenza, di prova atipica che ben può essere posta a fondamento della presente decisione per formare il libero convincimento del giudice, in quanto non contrastante con le altre risultanze di causa.
L'utilizzabilità della detta CTU nel presente procedimento discende, altresì, dal fatto che l'opponente non ha allegato ulteriori e sopravvenute circostanze rispetto a quelle già analizzate dalla consulente.
Fatte tali premesse, guardando alle risultanze della richiamata consulenza, ritiene il giudicante condivisibile la seconda ipotesi di calcolo proposta, ovvero quella che considera congiuntamente nella determinazione del dare/avere tra le parti le annotazioni contenute nel partitario contabile di entrambe le parti in causa, documentazione prodotta dalle parti anche nell'odierno giudizio.
Fatte tali premesse, guardando all'elaborato in atti si rileva, innanzitutto, che la consulente nel procedere ha eseguito l'imputazione dei pagamenti ai sensi dell'art. 1193 c.c. ed ha accertato che:
“- il saldo iniziale è pari ad € 19.646 come da scrittura del 02/03/2009; - le obbligazioni assunte dall'opponente dopo detta scrittura ammontano a complessivi € 119.916; - i pagamenti eseguiti dall'opponente ammontano a complessivi € 111.717 di cui € 110.386 riportanti specifica causale ed
€ 1.331 non riportanti causale.” (cfr. pag. 18 ctu - all- 11 comparsa di risposta).
Ha, poi, osservato: “dal totale obbligazioni sorte successivamente alla scrittura del 02/03/2009 (€
119.916) è stato detratto l'importo corrispondente alle fatture per canoni di sublocazione e licenze software (€ 21.467) ottenendo il saldo di € 98.449 quale importo delle obbligazioni per canoni non oggetto di garanzia sorte successivamente alla scrittura del 02/03/2009; - dal totale dei pagamenti
Pag. 11 a 13 eseguiti con causale (€ 110.386) è stato detratto quanto pagato per detti canoni (€ 17.777) ottenendo l'importo complessivamente pagato per le obbligazioni di cui alla scrittura del
02/03/2009 pari ad € 92.609; a seguito della imputazione ai sensi dell'art. 1193 c.c. dei pagamenti di complessivi € 1.331 non riportanti specifica causale (per i quali non risulta rinvenibile alcun riferimento né nella documentazione depositata da parte opponente né in quella depositata da parte opposta), si è saldato parte del precedente credito di € 19.646 ottenendo un residuo di €
18.315 relativo a obbligazioni ante scrittura” (cfr. pag. 19 ctu – all- 11 comparsa di risposta).
Ed ha, quindi, così concluso: “Il credito residuo di parte opposta ammonta alla data del
05/01/2015 ad € 27.845. I crediti oggetto di precetto si riferiscono ad obbligazioni sorte antecedentemente per complessivi € 18.315 e ad obbligazioni sorte successivamente per complessivi
€ 9.530 di cui € 5.840 per forniture ed € 3.690 per canoni di locazione e software.” (cfr. pag. 22 – ctu – all. 11 comparsa di risposta).
In conclusione, dunque, considerato che il credito vantato dall'opposta nell'odierna sede ha ad oggetto le obbligazioni sorte per forniture successive al 2.3.2009, lo stesso dev'essere rideterminato in € 5.840,00.
In conclusione, alla luce di tutte le argomentazioni esposte, l'opposizione è parzialmente fondata per cui il decreto ingiuntivo dev'essere revocato e rideterminato il credito dell'opposta in €
5.840,00.
5. Sulle spese di lite
Quanto alla domanda di parte opponente di condanna per responsabilità aggravata della controparte ai sensi dell'art.96 c.p.c., è appena il caso di rammentare che il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni o ad una somma equitativamente determinata, va ravvisato nella coscienza dell'infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere.
Ebbene, nel caso in esame, il parziale riconoscimento del credito dell'opposta esclude la sussistenza di presupposti per il riconoscimento di responsabilità ex art. 96 c.p.c.
Quanto al regolamento delle spese di lite, va osservato che secondo la consolidata giurisprudenza della Cassazione in caso di revoca del d.i. conseguente ad accoglimento parziale dell'opposizione,
l'opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sia pure in parte (quantunque minima rispetto
Pag. 12 a 13 a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio), non può considerarsi soccombente, dovendo valutarsi la soccombenza in relazione all'esito finale della lite (cfr. Cass. civ. sez. III n.
9587/2015).
Ciononostante, alla luce dell'accoglimento solo in minima parte della pretesa creditoria e dell'accoglimento dell'eccezione di carenza di titolarità passiva di , le spese di lite Parte_1 del presente giudizio e di quello monitorio meritano di essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto,
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiara il difetto di titolarità passiva del rapporto sostanziale oggetto di causa di Parte_1
;
[...]
- condanna a corrispondere, per le causali di cui in narrativa, a Parte_2 CP_1
la somma di € 5.840,00, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo;
[...]
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. dell'opponente;
- compensa tra le parti le spese di lite del presente giudizio e di quello monitorio.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Vasto, 30 giugno 2025
Il Giudice
Elisa Ciabattoni
Pag. 13 a 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1321/2019, a cui è stato riunito il fascicolo n. r.g.
102/2020, promossa da:
(C.F.: ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
con il patrocinio dell'avv. IANNACE CARLO, come da procura in atti;
C.F._2
ATTORI OPPONENTI
Contro
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. PETRUCCI CARMINE, come da procura in atti;
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – titoli di credito – vendita di cose mobili.
Conclusioni: come da note scritte conclusive depositate per l'udienza cartolare del 13.3.2025, da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 347/2019, emesso dal CP_1
Tribunale di Vasto, depositato in data 27.11.2019 e notificato unitamente all'atto di precetto il
17.12.2019, ha ingiunto a e , in solido tra loro, il pagamento di Parte_1 Parte_3
€ 26.187,00, oltre interessi come da domanda, spese, iva e cpa come per legge, in forza di cinque cambiali del valore di € 5.000,00 ciascuna.
Pag. 1 a 13 Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato il 31.12.2019, nel Parte_1 procedimento iscritto al n. r.g. 1321/19 ha presentato opposizione al menzionato decreto ingiuntivo deducendo, in sintesi e per quanto di interesse:
- di aver sottoscritto, unitamente a , quale titolare di “Borsa Mania s.a.s. di Parte_2
NI TE”, n. 5 cambiali in bianco, dell'importo di € 5.000,00 ciascuna, a titolo di garanzia delle future forniture da effettuarsi, in virtù dell'accordo del 2.3.2009 concluso con con la quale ha intrattenuto un rapporto di affiliazione commerciale;
CP_1
- che con accordo del 29.5.2013, la nuova ditta costituita da , “Particolari di Parte_2
”, è subentrata nel contratto di affiliazione commerciale e tutte le Parte_2 obbligazioni, di entrambe le ditte, sono state garantite con gli stessi titoli cambiari rilasciati il 2.3.2009;
- che, nonostante il pagamento integrale di tutte le forniture successive al 2.3.2009 e l'accordo che le cambiali non avrebbero potuto essere azionate per debiti pregressi, la società odierna ingiungente non ha restituito i titoli cambiari rilasciati ed anzi ha provveduto ad un riempimento abusivo degli stessi e tentato di ottenerne l'incasso;
- che con sentenza del Tribunale di Benevento, n. 650/2019 del 9.4.2019, emessa all'esito del procedimento di opposizione al precetto ex art.615 c.p.c. fondato sui medesimi titoli cambiari, è stata dichiarata la prescrizione dell'azione cambiaria;
- che l'intestato Tribunale è incompetente, spettando la competenza al Tribunale di
Benevento, quale luogo di effettivo rilascio dei titoli cambiari;
- che la pretesa creditoria è inammissibile, essendo inesistente un rapporto di debito/credito tra le parti;
- che il decreto ingiuntivo è inammissibile e infondato, poiché basato su un rapporto cartolare nullo, essendo le cambiali state rilasciate in bianco, il loro riempimento abusivo e illecito e l'azione cambiaria prescritta;
- che il decreto ingiuntivo è inammissibile e infondato per la propria carenza di legittimazione passiva, non avendo avuto alcun rapporto negoziale con l'opposta ed essendosi limitato a sottoscrivere per avallo le cambiali;
- che il credito è incerto, illiquido e inesigibile, oltre che infondato;
- che l'azione intrapresa è temeraria.
Sulla scorta delle citate considerazioni ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere: 1) in via preliminare sospendere ex
Pag. 2 a 13 art. 649 c.p.c., anche con decreto inaudita altera parte stante l'esistenza di gravi motivi,
l'esecutività concessa al decreto ingiuntivo e conferma nella successiva udienza il provvedimento emesso. 2) In mero subordine e sempre in via preliminare sospendere ex art. 649 c.p.c., previa fissazione di apposita udienza, l'esecutività concessa al decreto ingiuntivo sull'erroneo presupposto che il credito era fondato su titoli di credito validi , nonché per tutti i motivi innanzi esposti . 3) ancora in via preliminare (di rito), accertarsi e dichiararsi l'incompetenza del
Tribunale di Vasto in favore del Tribunale di Benevento per tutti i motivi innanzi esposti e per
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo emesso con ogni conseguenza di legge. 4) Sempre in via preliminare (merito), accertata e dichiarata l'inammissibilità del decreto ingiuntivo provvedere alla sua revoca per tutti i motivi innanzi esposti e con ogni conseguenza di legge. 5) Ad ogni modo, revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, improcedibile e contenente una pretesa creditoria infondata per tutti i motivi innanzi esposti. 6) Ad ogni modo e solo in subordine rispetto le preliminari eccezioni e deduzioni che precedono, revocare il decreto ingiuntivo opposto ed accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. nei confronti Pt_1 dell'opposta per tutti i motivi innanzi esposti e con ogni conseguenza di legge. 7) condannare
l'opposta alle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore che si dichiara antistatario. 8) Condannare la al risarcimento dei danni per la lite temeraria ex art. CP_1
96 cpc”.
Con comparsa di costituzione tempestivamente depositata il 28.2.2020, ha
contro
- CP_1 dedotto, in sintesi e per quanto di rilievo:
- preliminarmente, la necessità di riunire all'intestato procedimento quello iscritto al n.
102/2020, instaurato avverso il medesimo decreto ingiuntivo e sulle stesse motivazioni e argomentazioni dalla debitrice solidale;
Parte_2
- l'insussistenza dei presupposti per sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
- l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale, essendo l'intestato Tribunale competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c.;
- nel merito, l'infondatezza di tutte le avverse eccezioni e deduzioni di controparte e della domanda di lite temeraria.
Ha, quindi, così concluso: “Ciò posto, si conclude perché piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis: a) PRELIMINARMENTE, per i motivi esposti, disporre la riunione del presente procedimento
Pag. 3 a 13 al procedimento pendente dinanzi a Codesto Tribunale al n. 102/2020 rg;
b) PRELIMINARMENTE, per gli esposti motivi, rigettare la richiesta ex art. 649 cpc di sospensione della provvisoria esecutorietà concessa ex art. 648 cpc all'opposto decreto ingiuntivo;
c) PRELIMINARMENTE, per gli esposti motivi, rigettare la eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito;
d) NEL
MERITO, per gli esposti motivi, accertare e dichiarare l'infondatezza e/o inammissibilità dell'opposizione; e) NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA ALLA RICHIESTA SUB d, per gli esposti motivi, accertare nel merito il credito di cui è giudizio;
f) per gli esposti motivi, rigettare la pretesa condanna per lite temeraria;
g) condannare parte opponente al pagamento delle spese di giudizio di cui al presente procedimento”.
All'esito della prima udienza è stata disposta la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e successivamente, con ordinanza del 9.11.2021, è stata disposta la riunione al fascicolo n. r.g. 1321/2019 del procedimento n. rg. 102/2020 di opposizione al medesimo decreto ingiuntivo n. 347/2019, instaurato da per le medesime Parte_2 ragioni e nel quale l'opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere: 1) in via preliminare sospendere, ex art. 649 c.p.c., anche con decreto inaudita altera parte stante l'esistenza di gravi motivi, l'esecutività concessa al decreto ingiuntivo e conferma nella successiva udienza il provvedimento emesso;
2) In mero subordine e sempre in via preliminare, sospendere ex art. 649 c.p.c., previa fissazione di apposita udienza,
l'esecutività concessa al decreto ingiuntivo sull'erroneo presupposto che il credito era fondato su titoli di credito validi, nonché per tutti i motivi innanzi esposti;
3) ancora in via preliminare (di rito), accertarsi e dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Vasto in favore del Tribunale di Benevento per tutti i motivi innanzi esposti e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo emesso con ogni conseguenza di legge;
4) Ad ogni modo, revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, improcedibile e contenente una pretesa creditoria infondata per tutti i motivi innanzi esposti;
5) Ad ogni modo e solo in subordine rispetto le preliminari eccezioni e deduzioni che precedono, revocare il decreto ingiuntivo opposto ed accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla nei confronti dell'opposta per tutti i motivi innanzi esposti e con ogni conseguenza di Parte_2 legge;
6) condannare l'opposta alle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore che si dichiara antistatario;
7) Condannare la al risarcimento dei danni CP_1 per la lite temeraria ex art. 96 cpc.”
Così instaurato il contraddittorio, effettuata la trattazione della causa ed espletate le prove orali, con ordinanza del 14.3.2025, emessa all'esito dell'udienza cartolare del 13.3.2025, la causa è
Pag. 4 a 13 stata trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
1. Sull'eccepita incompetenza territoriale del giudice adito e sull'efficacia della sentenza
n. 650/2019 del Tribunale di Benevento.
L'opponente, in via preliminare, ha eccepito l'incompetenza per territorio del Giudice adito, per essere competente il Tribunale di Benevento, quale luogo di rilascio delle cambiali, avvenuto presso il negozio della a Benevento, da intendersi il luogo in cui è sorta l'obbligazione. Parte_2
Orbene, va anzitutto rilevato che sussiste la competenza funzionale del Tribunale adito ai sensi dell'art.645 c.p.c., trattandosi dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto.
Peraltro, le parti, nell'accordo del 2.3.2009, con clausola n. 5.10.1, hanno stabilito: “Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il foro di Vasto (CH), con deroga anche agli eventuali fori facoltativi concorrenti prescritti dalla legge”.
Conseguentemente, non vertendosi, nel caso in esame, in una delle ipotesi di inderogabilità del foro competente previste dall'art. 28 c.p.c., il procedimento monitorio è stato correttamente incardinato presso l'intestato Tribunale, per cui l'eccezione è priva di pregio.
Si rileva che, in ogni caso, l'intestato Tribunale è, altresì, competente ai sensi del combinato disposto dall'art. 20 c.p.c. e 1182 c.c., ovvero in base al luogo di domicilio del creditore, che è nel territorio di San Salvo (CH). Ritiene, infatti, il giudicante applicabile tale criterio di determinazione della competenza risultando l'obbligazione pecuniaria, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, precisamente determinata nel suo ammontare, coincidendo con il valore portato nelle cambiali.
È d'uopo, poi, preliminarmente precisare che alla sentenza del Tribunale di Benevento n. 650 del
9.4.2019 depositata dall'opponente, non può attribuirsi alcuna efficacia di giudicato, sia perché intervenuta in un giudizio vertente tra i soli e sia perché non risulta versato Pt_1 CP_1 in atti l'attestato di cancelleria previsto dall'art. 124 disp. att. c.p.c., necessario affinché il giudicato esterno possa fare stato nel processo (cfr. Cass. Civ. nn.6024/2017 e 6868/2022).
Di conseguenza, il richiamato provvedimento non può che avere valore di mero precedente.
Pag. 5 a 13
2. Sull'eccepita inammissibilità del decreto ingiuntivo poiché fondato su un rapporto cartolare nullo.
Gli opponenti hanno eccepito l'inammissibilità del decreto ingiuntivo poiché fondato su un rapporto cartolare nullo, oltre che fondato su un credito illiquido e inesigibile.
Sul punto va, in primo luogo, rammentato il pacifico indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare
e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso" (cfr. ex multis. Cass. Civ. sez. III,
19/01/2007, n. 1184), con la conseguenza che anche in caso di accertamento della carenza di uno dei requisiti previsti dalla legge per l'emissione dell'ingiunzione, occorrerà procedere all'analisi, nel merito, della pretesa creditoria.
Guardando all'eccezione di nullità della cambiale per decadenza dal diritto di riempimento, vale la pena premettere che, com'è noto, la cambiale è uno strumento di credito che si caratterizza per formalismo e rigore, i cui requisiti essenziali, sono dettati dal R.D. n. 1669/1933.
In caso di cambiale incompleta, ma in presenza di accordi successivi di riempimento, si è di fronte ad un'ipotesi di cambiale in bianco, la cui legittimità è espressamente riconosciuta dall'art.14, comma 1, della Legge Cambiaria n.1669/33, salvo il caso in cui sia stata riempita abusivamente.
Guardando alla documentazione versata in atti, si rinviene la scrittura privata del 2.3.2009, con la quale le parti hanno espressamente inteso garantire i debiti scaturenti dai rapporti di fornitura sorti successivamente rispetto alla stipula della scrittura privata, per il tramite di n. 5 effetti cambiari da € 5.000,00 ciascuno, emessi dalla stessa e sottoscritti per avallo da Parte_2 Parte_1
(cfr. all. 6 – comparsa di costituzione opposta).
[...]
Conseguentemente, essendo le cambiali accompagnate da apposito patto di riempimento ed essendo state riempite in maniera conforme agli accordi presi, esse appaiono sotto tale aspetto formale, pienamente legittime.
Appurata tale circostanza, si rileva, tuttavia, che le stesse risultano prescritte.
Pag. 6 a 13 Il secondo comma dell'art. 14 della Legge Cambiaria, stabilisce che “Il portatore decade dal diritto di riempire la cambiale in bianco dopo tre anni dal giorno dell'emissione del titolo. Tale decadenza non è opponibile al portatore di buona fede, al quale il titolo sia pervenuto già completo.”. Il successivo art. 28 dispone “La cambiale a certo tempo vista deve essere presentata all'accettazione entro un anno dalla sua data. Il traente può abbreviare questo termine o prolungarlo. Detti termini possono essere abbreviati dai giranti.”.
Nella fattispecie concreta all'esame del Tribunale non è contestato che le cambiali furono emesse il 2 marzo 2009, data che appare riportata sulle stesse;
che esse furono rilasciate senza data di scadenza e che sulle stesse il prenditore ha apposto, in luogo della data di scadenza, la formula “a vista”.
Orbene, assunte queste evidenze, il ricorso per decreto ingiuntivo, fondato sui predetti titoli, è stato depositato in data 4.10.2019, ovvero ben oltre i termini di efficacia incartati nelle citate disposizioni normative.
Conseguentemente, le cambiali azionate non possono valere quali titoli esecutivi, per cui il decreto ingiuntivo dev'essere revocato, dovendosi valutare la fondatezza dell'azione causale.
Infatti, nella richiesta di decreto ingiuntivo in forza di titolo di credito scaduto è implicita la proposizione anche dell'azione causale, derivante dal rapporto sottostante, mediante utilizzazione del titolo medesimo quale promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c., sicché
l'opposizione avverso quel decreto non può trovare fondamento nella sola circostanza della prescrizione dell'azione cartolare, spettando all'opponente di fornire la prova contraria alla presunzione di esistenza del rapporto fondamentale, fissata in favore del creditore dal citato art. 1988 c.c. (cfr. Cass. civ. n. 26 del 03/01/2017).
3. Sulla eccezione di carenza di legittimazione passiva di . Parte_1
ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva essendosi limitato a Parte_1 sottoscrivere per avallo i titoli cambiari ed essendo, quindi, estraneo alla vicenda sostanziale da cui è sorto il credito vantato dall'opposta.
Sul punto è d'uopo, innanzitutto, richiamare la differenza intercorrente tra legittimazione ad agire o contraddire (cd. legitimatio ad causam) e titolarità sostanziale del diritto azionato: la prima, infatti, rappresenta una “condizione dell'azione” (il cui eventuale difetto è rilevabile
Pag. 7 a 13 d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio), intesa come diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole.
Diversamente, la titolarità sostanziale del rapporto dedotto in causa attiene al merito della causa investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza.
Sul punto, la giurisprudenza è oramai costante nel ritenere che, laddove la questione investa non già la “titolarità affermata” ma la “titolarità effettiva” del diritto sostanziale si è in presenza di questione di merito afferente ad un elemento costitutivo della domanda che richiede, laddove l'attore non abbia fornito la relativa prova, non già una pronuncia di inammissibilità ma il
“rigetto” della domanda (in tal senso, Cass. civ. Sez. Un., sent. n. 2951/2016).
Ebbene, nel caso di specie, la legittimazione passiva di discende Parte_1 dall'individuazione dello stesso in colui che ha sottoscritto le cambiali in esame.
L'azione esperita, quindi, non può ritenersi inammissibile ma deve esaminarsi nel merito, nei termini di titolarità della posizione soggettiva passiva.
In merito alla responsabilità dell'avallante, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "La firma apposta dall'avallante ad una cambiale dà luogo esclusivamente ad una obbligazione cartolare, e pertanto, ove il portatore della cambiale agisca sulla base del rapporto causale sottostante, deve dimostrare che l'avallante si è obbligato anche in qualità di fideiussore a mezzo di una esplicita dichiarazione di volontà ai sensi dell'art. 1937 cod. civ." (Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n.
8971 del 11/09/1997). Si veda anche la più recente Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 22186 del
20/10/2014, secondo cui "La firma apposta dall'avallante ad una cambiale dà luogo esclusivamente ad una obbligazione cartolare, in quanto la promessa di pagamento insita nella sottoscrizione della cambiale sussiste esclusivamente nei rapporti tra emittente e prenditore o fra girante ed il suo immediato giratario, onde solo nell'ambito di tali rapporti opera l'inversione dell'onere della prova di cui all'art. 1988 cod. civ., non anche nei rapporti tra avallante e avallato".
In altre parole, se è vero che una cambiale scaduta può comunque essere utilizzata per chiedere e ottenere una ingiunzione di pagamento così esercitando l'azione causale o, comunque per fondare il proprio credito, qualora il creditore agisca nei confronti dell'avallante e sulla base del solo rapporto causale sottostante dovrà dimostrare: "che l'avallante si è obbligato anche in qualità di fideiussore a mezzo di una esplicita dichiarazione di volontà ai sensi dell'art. 1937 c.c., oltre che depositare il titolo cambiario in originale a norma del R.D. n. 1669 del 1933, art. 66, comma 3" (cfr.
Pag. 8 a 13 al riguardo, ex multis, Cass. n. 16859/04, conforme a Cass. civ. n. 2444/73; n. 7026/83; n.
8971/97).
In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “Alla dichiarazione di avallo può affiancarsi una promessa extracambiaria di garanzia personale per l'adempimento del debito portato dalla cambiale o di quello risultante da un rapporto causale sottostante, ma l'esistenza di tale obbligazione fideiussoria non è desumibile in via presuntiva dalla sola dichiarazione di avallo, dovendo essere fornita la prova di una volontà espressamente diretta ad assumerla, in conformità di quanto previsto all'art. 1937 c.c." (Cass. civ. Sez. I, 11/09/1997, n. 8990).
Nel presente caso, dall'accordo del 2.3.2009, si evince, innanzitutto, che la garanzia prestata per i debiti di , quale titolare della ditta “Borsa Mania s.a.s.” è consistita nel rilascio di Parte_2
n.5 cambiali da € 5.000,00 ciascuna e che, nell'ambito di detta garanzia, si è Parte_1 unicamente obbligato per i rapporti di fornitura sorti successivamente alla stipula della detta scrittura privata e per il tramite di avallo ai detti titoli cambiari. Anche nel successivo accordo del
29.5.2013, pur essendo riportata la volontà di di “garantire tutte le obbligazioni Parte_1 della ditta Borsa Mania Sas di NI TE & C e della nuova costituita Controparte_2
” è altresì specificato che tale garanzia è data “con gli stessi titoli rilasciati il
[...]
02.03.2009” (cfr. all. 6 e 8 – comparsa di costituzione opposta).
Orbene, da tale ricognizione non emerge l'espressa volontà dell'avallante di assumere, accanto all'obbligazione cartolare, anche una garanzia personale del debito risultante dal rapporto causale sottostante, non potendosi, infatti, superare il tenore letterale del contenuto negoziale nella parte in cui indica il quale avallante, dovendosi interpretare le dichiarazioni Pt_1 negoziali da cui scaturiscono precisi obblighi a carico delle parti in maniera restrittiva, specie tenuto conto che l'art. 1937 c.c. richiede che “la volontà di prestare fideiussione debba essere espressa”. La formula della disposizione non va intesa nel senso della necessità di forma scritta o di peculiari formule sacramentali, ma, tuttavia, la volontà deve risultare “in modo chiaro ed inequivocabile”, circostanza che nel caso di specie non ricorre (cfr. Cass. n. 26064/2008).
Conseguentemente, deve riconoscersi la carenza di titolarità passiva del rapporto sostanziale oggetto di causa in capo a . Parte_1
4. Sull'esistenza del credito dell'opposta nei confronti di . Parte_2
Guardando al merito della fondatezza della pretesa creditoria nei confronti di si Parte_2 rileva che l'opponente ha eccepito l'assolvimento dei propri oneri, sia attraverso la
Pag. 9 a 13 corresponsione del 10% del fatturato a deconto del debito pregresso (cfr. all. 30.09.13 ACCORDO
PAGAMENTO PREGRESSO 10%.pdf), che attraverso il versamento del dovuto. Ha, poi, argomentato, che nell'ambito della CTU espletata nel procedimento n. rg. 3700/2015, svoltosi innanzi al Tribunale di Benevento e concluso con la citata sentenza n.650/2019, la consulente non avrebbe tenuto in debito conto tutti i pagamenti effettuati, per cui le conclusioni a cui la stessa è addivenuta non risultano attendibili.
Di contro, l'opposta ha sostenuto l'infondatezza delle avverse eccezioni e l'irrilevanza delle annotazioni contenute nel partitario dell'opponente, il cui utilizzo ha condotto la consulente nominata dal Tribunale di Benevento a ridurre sensibilmente l'entità del dovuto.
Innanzitutto, osserva il Tribunale, che priva di pregio è l'eccezione inerente al fatto che qualora la fosse risultata insolvente la società avrebbe potuto avvalersi della clausola contenuta Parte_2 all'art.
5.6 della scrittura privata nella quale è previsto: “l'affiliante si riserva il diritto di non eseguire la fornitura all'affiliato che non risulti in regola con i pagamenti di precedenti fatture” (cfr. all. 6 – comparsa di costituzione opposta), con la conseguenza che non avendo la società, secondo le allegazioni dell'opponente, attivato il suddetto rimedio l'affiliata sarebbe in regola con i pagamenti.
L'eccezione è infondata, in primo luogo, perché tale rimedio è configurato come facoltà dell'affiliante e non come obbligo e comunque non è una conseguenza automatica del mancato assolvimento dell'onere di pagamento delle fatture.
In secondo luogo, la circostanza è stata smentita in sede testimoniale da , ex Testimone_1 dipendente di che alla seguente domanda: “E' vero che la sospendeva le CP_1 CP_1 forniture ogni qual volta rilevava il ritardo o il mancato pagamento di una fattura emessa, per poi riattivarle una volta ottenuto il pagamento del dovuto? “, ha così risposto: “Non sempre. La regola era quella ma c'erano sempre le eccezioni. Non ricordo quante volte è stata applicata la regola.
L'iter ere il seguente: sospensione delle forniture se entro 5 gg. non si provvedeva al pagamento. La fornitura veniva ripresa anche in presenza di un pagamento parziale. Fino alla chiusura ha continuato a ricevere forniture in conto vendita.” (cfr. verbale udienza 28.10.2024).
La stessa teste ha, altresì, confermato la presenza di un debito della verso Parte_2 CP_1 avendo la stessa dichiarato che quando ha lasciato l'azienda, nel 2016, vi era ancora un debito della risultante dalla contabilità dell'azienda. Parte_2
Pag. 10 a 13 Anche , dipendente della società opposta fino al 2015, nel settore della contabilità, CP_3 ha dichiarato che alla data di introduzione del procedimento monitorio risultasse un debito di verso la società per forniture e prestazioni successive al 2.3.2009 e che tutti i Parte_2 pagamenti fatti dai clienti successivamente alla sottoscrizione delle cambiali in garanzia del
2.03.2009 erano stati imputati al debito pregresso a quella data.
Tanto premesso, ritiene il giudice che la causa possa essere decisa sulla base della richiamata
CTU, che seppur svoltasi in altro giudizio, pendente tra i soli e ha avuto ad Pt_1 CP_1 oggetto l'accertamento dell'esistenza e dell'entità del medesimo credito di cui si discute nell'odierna sede, tant'è che l'opponente nell'argomentare le proprie difese ha allegato Parte_2
e depositato, così facendole proprie, le osservazioni alla CTU presentate nel diverso procedimento dalla difesa di . Pt_1
Trattasi, in tutta evidenza, di prova atipica che ben può essere posta a fondamento della presente decisione per formare il libero convincimento del giudice, in quanto non contrastante con le altre risultanze di causa.
L'utilizzabilità della detta CTU nel presente procedimento discende, altresì, dal fatto che l'opponente non ha allegato ulteriori e sopravvenute circostanze rispetto a quelle già analizzate dalla consulente.
Fatte tali premesse, guardando alle risultanze della richiamata consulenza, ritiene il giudicante condivisibile la seconda ipotesi di calcolo proposta, ovvero quella che considera congiuntamente nella determinazione del dare/avere tra le parti le annotazioni contenute nel partitario contabile di entrambe le parti in causa, documentazione prodotta dalle parti anche nell'odierno giudizio.
Fatte tali premesse, guardando all'elaborato in atti si rileva, innanzitutto, che la consulente nel procedere ha eseguito l'imputazione dei pagamenti ai sensi dell'art. 1193 c.c. ed ha accertato che:
“- il saldo iniziale è pari ad € 19.646 come da scrittura del 02/03/2009; - le obbligazioni assunte dall'opponente dopo detta scrittura ammontano a complessivi € 119.916; - i pagamenti eseguiti dall'opponente ammontano a complessivi € 111.717 di cui € 110.386 riportanti specifica causale ed
€ 1.331 non riportanti causale.” (cfr. pag. 18 ctu - all- 11 comparsa di risposta).
Ha, poi, osservato: “dal totale obbligazioni sorte successivamente alla scrittura del 02/03/2009 (€
119.916) è stato detratto l'importo corrispondente alle fatture per canoni di sublocazione e licenze software (€ 21.467) ottenendo il saldo di € 98.449 quale importo delle obbligazioni per canoni non oggetto di garanzia sorte successivamente alla scrittura del 02/03/2009; - dal totale dei pagamenti
Pag. 11 a 13 eseguiti con causale (€ 110.386) è stato detratto quanto pagato per detti canoni (€ 17.777) ottenendo l'importo complessivamente pagato per le obbligazioni di cui alla scrittura del
02/03/2009 pari ad € 92.609; a seguito della imputazione ai sensi dell'art. 1193 c.c. dei pagamenti di complessivi € 1.331 non riportanti specifica causale (per i quali non risulta rinvenibile alcun riferimento né nella documentazione depositata da parte opponente né in quella depositata da parte opposta), si è saldato parte del precedente credito di € 19.646 ottenendo un residuo di €
18.315 relativo a obbligazioni ante scrittura” (cfr. pag. 19 ctu – all- 11 comparsa di risposta).
Ed ha, quindi, così concluso: “Il credito residuo di parte opposta ammonta alla data del
05/01/2015 ad € 27.845. I crediti oggetto di precetto si riferiscono ad obbligazioni sorte antecedentemente per complessivi € 18.315 e ad obbligazioni sorte successivamente per complessivi
€ 9.530 di cui € 5.840 per forniture ed € 3.690 per canoni di locazione e software.” (cfr. pag. 22 – ctu – all. 11 comparsa di risposta).
In conclusione, dunque, considerato che il credito vantato dall'opposta nell'odierna sede ha ad oggetto le obbligazioni sorte per forniture successive al 2.3.2009, lo stesso dev'essere rideterminato in € 5.840,00.
In conclusione, alla luce di tutte le argomentazioni esposte, l'opposizione è parzialmente fondata per cui il decreto ingiuntivo dev'essere revocato e rideterminato il credito dell'opposta in €
5.840,00.
5. Sulle spese di lite
Quanto alla domanda di parte opponente di condanna per responsabilità aggravata della controparte ai sensi dell'art.96 c.p.c., è appena il caso di rammentare che il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni o ad una somma equitativamente determinata, va ravvisato nella coscienza dell'infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere.
Ebbene, nel caso in esame, il parziale riconoscimento del credito dell'opposta esclude la sussistenza di presupposti per il riconoscimento di responsabilità ex art. 96 c.p.c.
Quanto al regolamento delle spese di lite, va osservato che secondo la consolidata giurisprudenza della Cassazione in caso di revoca del d.i. conseguente ad accoglimento parziale dell'opposizione,
l'opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sia pure in parte (quantunque minima rispetto
Pag. 12 a 13 a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio), non può considerarsi soccombente, dovendo valutarsi la soccombenza in relazione all'esito finale della lite (cfr. Cass. civ. sez. III n.
9587/2015).
Ciononostante, alla luce dell'accoglimento solo in minima parte della pretesa creditoria e dell'accoglimento dell'eccezione di carenza di titolarità passiva di , le spese di lite Parte_1 del presente giudizio e di quello monitorio meritano di essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto,
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiara il difetto di titolarità passiva del rapporto sostanziale oggetto di causa di Parte_1
;
[...]
- condanna a corrispondere, per le causali di cui in narrativa, a Parte_2 CP_1
la somma di € 5.840,00, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo;
[...]
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. dell'opponente;
- compensa tra le parti le spese di lite del presente giudizio e di quello monitorio.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Vasto, 30 giugno 2025
Il Giudice
Elisa Ciabattoni
Pag. 13 a 13