Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 24/02/2026, n. 1334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1334 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01334/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05234/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5234 del 2024, proposto da
Fri-El S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Ragazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento e Segretariato Regionale Ministero della Cultura per la Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico legale in Napoli, via Diaz, n. 11;
Comune di CO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Prozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
i) della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree denominate “Colle Alto, Bochicchi, Giordani, Bolella, Parlapiani, Piscone, Canepino e Colle Meo”, nel Comune di CO (BN) e “Colle San Martino, Case Sordi e Piana dell’Olmo”, nel Comune di Santa Croce del Sannio (BN) - Avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell’art 7 della legge n. 241/1990 e s.m.i., di cui alla nota del 12 marzo 2024 MIC|MIC SABAP-CE_UO9\12/03/2024|0005134-P;
ii) della “Relazione Descrittiva” e delle “Norme Tecniche di Attuazione”, costituenti parti integranti della suddetta proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico;
iii) del decreto n. 494 del 6 settembre 2024 del Ministro della Cultura – Segretariato Regionale per la Campania - Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale, pubblicato nella Serie Generale della G.U.R.I. n. 219 del 18 settembre 2024 e nel B.U.R. Campania n. 66 del 23 settembre 2024, con il quale l’area denominata «Colle Alto, Bochicchi, Giordani, Bolella, Parlapiani, Piscone, Canepino e Colle Meo» nel Comune di CO (BN) e «Colle San Martino, Case Sordi e Piana dell’Olmo» nel Comune di Santa Croce del Sannio (BN)» - come individuata nell’allegato elaborato grafico «allegato B» (parimenti impugnato) - è stata dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 136, comma 1, lettere c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
iv) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuti, ivi espressamente inclusi, ove occorrer possa,
v) l’«allegato C» alla dichiarazione di notevole interesse pubblico (controdeduzioni alle osservazioni, ai sensi dell'art. 139, comma 5. del d.l.vo n. 42 del 2004);
vi) la nota prot. 15465 del 23 luglio 2024, con la quale la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento ha trasmesso alla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio - Servizio V ed al Segretariato Regionale le controdeduzioni alle osservazioni presentate dai soggetti interessati, ai sensi dell’art. 139, comma 5 del decreto legislativo n. 42/2004, di cui allo specifico «allegato C», che forma parte integrante del provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento, del Segretariato Regionale Ministero della Cultura per la Campania e del Comune di CO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 la dott.ssa NN TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Società ricorrente (un’azienda a capitale privato impegnata nel settore delle iniziative volte all’utilizzo e alla valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili, facente parte dell’omonimo gruppo leader nella costruzione e nell’esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, che, in data 06/03/2024, ha presentato “ Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA e del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’art.27bis del D. Lgs.152/2006 relativa al progetto: Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Colle Marco", avente potenza nominale pari a 30,00 MW, da realizzarsi nel Comune di CO (BN) e relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili nei Comuni di CO (BN) e TE (BN). ”), con ricorso notificato il 25/10/2024 e depositato in giudizio in pari data, impugna i) la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree denominate “Colle Alto, Bochicchi, Giordani, Bolella, Parlapiani, Piscone, Canepino e Colle Meo”, nel Comune di CO (BN) e “Colle San Martino, Case Sordi e Piana dell’Olmo”, nel Comune di Santa Croce del Sannio (BN) - Avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell’art 7 della legge n. 241/1990 e s.m.i., di cui alla nota del 12 marzo 2024 MIC|MIC SABAP-CE_UO9\12/03/2024|0005134-P;
ii) la “Relazione Descrittiva” e delle “Norme Tecniche di Attuazione”, costituenti parti integranti della suddetta proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico;
iii) il decreto n. 494 del 6 settembre 2024 del Ministro della Cultura – Segretariato Regionale per la Campania - Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale, pubblicato nella Serie Generale della G.U.R.I. n. 219 del 18 settembre 2024 e nel B.U.R. Campania n. 66 del 23 settembre 2024, con il quale l’area denominata «Colle Alto, Bochicchi, Giordani, Bolella, Parlapiani, Piscone, Canepino e Colle Meo» nel Comune di CO (BN) e «Colle San Martino, Case Sordi e Piana dell’Olmo» nel Comune di Santa Croce del Sannio (BN)» - come individuata nell’allegato elaborato grafico «allegato B» (parimenti impugnato) - è stata dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 136 (“Immobili ed aree di notevole interesse pubblico”), comma 1, lettere c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (secondo cui sono “ Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico: … c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici. ” );
iv) nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuti, ivi espressamente inclusi, ove occorrer possa,
v) l’«allegato C» alla dichiarazione di notevole interesse pubblico (controdeduzioni alle osservazioni, ai sensi dell'art. 139, comma 5. del d.l.vo n. 42 del 2004);
vi) la nota prot. 15465 del 23 luglio 2024, con la quale la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento ha trasmesso alla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio - Servizio V ed al Segretariato Regionale le controdeduzioni alle osservazioni presentate dai soggetti interessati, ai sensi dell’art. 139, comma 5 del decreto legislativo n. 42/2004, di cui allo specifico «allegato C», che forma parte integrante del provvedimento impugnato.
A sostegno del ricorso deduce le seguenti censure:
I. Violazione, per falsa od omessa applicazione, degli articoli da 136 a 142, del d.l.vo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Parte III, Titolo I, Capo II - Individuazione dei beni paesaggistici), con conseguente derivata violazione dell’art. 97, Cost., sub specie del principio di tipicità degli atti amministrativi - Eccesso di potere per carenza d’istruttoria e difetto di motivazione - Violazione dei principi di legalità, buon andamento, imparzialità, certezza, ragionevolezza e proporzionalità dell’operato della pubblica amministrazione, ora richiamati, attraverso il richiamo “ai principi generali dell’ordinamento comunitario”, anche dall’art. 1, comma 1, della l. n. 241/1990 - Violazione dell’art. 97 Cost. - Violazione dell’art. 1, commi 1 e 2, della l. n. 241/90 - Violazione dell’art. 3, comma 1, della l. n. 241/90 - Violazione del principio del giusto procedimento - Sviamento di potere.
II. Violazione per falsa od omessa applicazione, dell’art. 138, comma 1, dell’art. 140, comma 2, e dell’art. 143, comma 2, lett. b), del d.l.vo 22 gennaio 2004, n. 42, s.m.i. - Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, carenza di presupposti, difetto di motivazione, manifesta irragionevolezza ed illogicità, violazione del giusto procedimento, sotto altro profilo - Sviamento, sotto altro profilo.
III. Violazione dell’art. 12, co. 1, del d.l.vo n. 387/2003 - Violazione dell’art. 7- bis, co.2-bis, del d.l.vo n.152/2006 - Violazione dei principi e dei criteri direttivi per l’attuazione della Direttiva n. 2001/77/CE e della Direttiva UE 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili - Violazione dei principi sanciti dagli artt. 9 e 42, comma 2, della Costituzione Italiana, oltrechè dall’art. 1 comma 2, del Protocollo Addizionale della C.E.D.U. - Violazione dell’art. 117, commi 1, e dell’art. 117, comma 3, Cost., per violazione della ratio e dei principî fondamentali della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», recati dall’art. 12 del d.l.vo n. 387 del 2003 e dagli artt. 4 e seguenti del d.l.vo n. 28 del 2011 - Violazione delle Linee Guida Nazionali ex D.M. 10 settembre 2010, ovvero, segnatamente, dell’art. 17.1., dell’art 18.1 delle Linee Guida Nazionali e dell’Allegato 3 alle stesse L.G.N. - Violazione del principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale (d.l.vo n. 387/2003), in conformità alla normativa dell’Unione europea (cfr. le citate Direttive 2001/77/CE e 2009/28/CE).
Il 30/10/2024, si sono costituiti in giudizio il Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento e il Segretariato Regionale Ministero della Cultura per la Campania, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, depositando all’uopo un atto di costituzione formale per resistere al ricorso.
Il 12/11/2024, il Comune di CO si è costituito in giudizio, depositando all’uopo una memoria di costituzione di stile, riservando di svolgere successivamente le proprie difese.
Il 12/11/2024, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Il 15/11/2024, il Ministero della Cultura ha depositato in giudizio una memoria difensiva, concludendo per il rigetto del ricorso e dell’istanza cautelare.
Il 18/11/2024, il Comune di CO ha depositato in giudizio una memoria difensiva, concludendo per il rigetto dell’istanza cautelare e, nel merito, per la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso.
Nella Camera di Consiglio del 20/11/2024, parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare, quindi, la causa è stata cancellata dal ruolo della Camera di Consiglio.
Il 21/11/2024, il 02/12/2024 e il 17/12/2024, la Società ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di prelievo, chiedendo di fissare celermente la data di discussione del ricorso.
Il 25/10/2025, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva ex art. 73 c.p.a. per confutare le argomentazioni svolte dalle controparti nelle rispettive memorie difensive, depositate in vista dell’udienza in Camera di Consiglio, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Il 03/11/2025, il Comune di CO ha depositato in giudizio una memoria di replica a quanto dedotto ex adverso nella memoria difensiva di parte ricorrente del 21 ottobre 2025, depositata in atti il 25/10/2025, insistendo per il rigetto del ricorso.
Il 05/11/2025, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una seconda memoria ex art. 73 c.p.a., insistendo per l’annullamento degli atti impugnati.
Il 17/11/2025, la Società ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di passaggio in decisione della causa senza discussione.
Nella pubblica udienza del 27/11/2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, deve essere respinto.
1. - Con il primo pluriarticolato motivo di gravame, parte ricorrente lamenta - essenzialmente - il “ difetto di istruttoria e di motivazione rispetto alle scelte compiute in ordine alle modalità di cura e di salvaguardia dell’interesse paesaggistico assunto a tutela dall’amministrazione resistente ”, legate, “ da un lato, al reale contesto e, dall'altro, alla normativa di riferimento, che non è soltanto quella rinvenibile nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, ma anche quella, internazionale, euro-unitaria ed interna, intesa alla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili ”.
Lamenta, altresì, “ la violazione e la falsa applicazione dell’art. 136, comma 1, lett. c), d.l.vo n. 42/2004 e la violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità, in quanto il provvedimento impugnato si riferisce ad un’area di notevole estensione, avendo quale unico scopo quello di impedire - tout court - la realizzazione degli impianti in questione; sono altresì evidenti l’eccesso di potere per difetto di motivazione, la carenza d’istruttoria e l’illogicità, per l’omessa ponderazione comparativa tra l’interesse paesaggistico e l’interesse pubblico alla realizzazione degli impianti FER, in quanto l’interesse paesaggistico può essere tutelato solamente “caso per caso”, ovvero con apposite prescrizioni e/o opere di mitigazione e unicamente nell’ambito dei singoli procedimenti per il rilascio dell’autorizzazione unica ed il giudizio di valutazione di impatto ambientale ”.
Tutte le predette censure sono infondate e vanno complessivamente disattese.
Bisogna premettere che « in relazione all’oggetto principale che domina la presente causa, ossia l’imposizione di una dichiarazione di interesse pubblico, “il giudizio che presiede all’imposizione di una dichiarazione di interesse (c.d. vincolo) culturale è, in rapporto al principio fondamentale dell’art.9 Cost., un giudizio di ordine tecnico e come tale si sottrae al sindacato giurisdizionale, salvo sia basato su un percorso argomentativo travisante o incongruo rispetto alle tecnica stessa, o comunque risulti oggettivamente inattendibile” (v., Cons. Stato, Sez. VI, n. 999/2015)» (Consiglio di Stato, Sezione VI, 21/06/2024, n. 5522).
E’ stato anche precisato che, qualora nella particolare materia della tutela del paesaggio , “ si fronteggiano soltanto opinioni divergenti, tutte parimenti plausibili, il giudice deve dare prevalenza alla posizione espressa dall’organo istituzionalmente investito (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare decisione collettive, rispetto alla prospettazione individuale dell’interessato.
Non si tratta dunque di garantire all’Amministrazione un privilegio di insindacabilità, ma di dare seguito, sul piano del processo, alla scelta legislativa di non disciplinare il conflitto di interessi ma di apprestare solo i modi e i procedimenti per la sua risoluzione. ” (Consiglio di Stato, Sezione VI, 05/12/2022, n. 10624).
Ciò premesso, nel caso di specie, il giudizio (di natura tecnico discrezionale) che presiede alla imposizione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, è un giudizio adeguatamente motivato, fondato sull’ampia “discrezionalità tecnica”, sull’ampio margine di apprezzamento, di cui gode l’Amministrazione nel definire le aree ed il complesso dei beni soggetti a vincolo.
In particolare, nella relazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento, che costituisce parte integrante sub «Allegato A» del decreto ministeriale n. 494 del 6 settembre 2024 di apposizione del vincolo (ai sensi dell’art. 136 comma 1 lettera c) del d.lgs. n. 42/2004), vi è una descrizione generale e per zone (zona di paesaggio naturale, zona di paesaggio agrario, zona di recupero urbanistico, zone di recupero delle aree di cava, zone dichiarate d'interesse storico-archeologico e demoetnoantropologico) dell’area in questione, che ha ben evidenziato quali siano i valori paesaggistici da tutelare, la presenza del Regio Tratturo Pescasseroli-Candela, e di una rete viaria composta da tracciati storici (tratturi e assi viari), nonché la presenza di aree di interesse archeologico. Si legge nella relazione del provvedimento impugnato: « Tale area, limitata da una parte da confini amministrativi e dall’altra da strade provinciali, è caratterizzata dal passaggio del Regio Tratturo Pescasseroli-Candela, con i suoi rilievi collinari, boschi, praterie pascolive e coltivi, corpi idrogeologici, edifici abitativi e non, ruderi, resti archeologici.
L’area presenta valenze paesaggistiche di pregio, che si possono riassumere nel palinsesto tipico della ruralità tradizionale, integrato da specifici elementi che riflettono la dinamica antropica e biologica del mondo pastorale seminomade, con l’avvicendarsi di campi aperti a foraggere e cereali, frazioni ad oliveto, piccoli orti, prati pascolivi, boschi a querceto ceduo ed incolti. Diversi sono i segni della stratificazione di modi di vita nelle epoche storiche, con valori vedutistici ed estetici, e valenze culturali, vegeto-faunistiche e demoantropologiche peculiari e specifiche che, in sintesi, appaiono il risultato di un millenario lavoro di adattamento del territorio naturale, che ha visto interagire comunità stanziali e frequentatori seminomadi dediti al periodico trasferimento e custodia degli armenti.
Nell’area sono presenti: piccoli nuclei rurali, contrade, masserie tradizionali, di valore storico e la Chiesa di Madonna del Rosario in località Piscone del comune di CO, sottoposta a tutela monumentale ai sensi dell’art. 10 comma 1 del del D.Lgs.42/2004, nonché aree di interesse archeologico e, soprattutto, la presenza di una viabilità storica costituita dal Regio Tratturo Pescasseroli Candela dichiarato, con Decreto n. 120 del 28/06/2021 del Segretariato Regionale per la Campania del Ministero della Cultura, bene di interesse storico-archeologico e demoetnoantropologico ».
Dopo una compiuta descrizione dell’area in questione, nella suddetta relazione si precisa che la zona di paesaggio naturale “ comprende prevalentemente aree boschi, pianori nudi, cespugliati e incolti, nonché interesse naturalistico per la presenza di alvei dei corsi d’acqua e della vegetazione spontanea tipica, per caratteristiche formali e cromatiche delle sponde fluviali, che presentano rilevante interesse paesaggistico per l'assenza di modifiche antropiche sostanziali dei caratteri naturali, l'equilibrio vegetazionale fra le varie essenze, il particolare rapporto esistente tra morfologia del territorio e struttura del soprassuolo, nonché per il valore percettivo della configurazione estetica, dovuta all'alternanza tra copertura boschiva, suolo nudo e alvei fluviali ” e che la zona di paesaggio agrario “ comprende aree a prevalente carattere agricolo con presenza di colture arboree tradizionali e di seminativo, comprensivo dei borghi, masserie e nuclei isolati, che presentano interesse paesaggistico per il rapporto esteticamente assestato fra caratteri naturali e segni della trasformazione antropica, e nell'equilibrio volumetrico e cromatico tra tessuto edilizio storico e caratteri dell'ambiente agrario ”.
L’allegato difetto di istruttoria non è suffragato da elementi apprezzabili e convincenti, una volta inquadrato correttamente il potere esercitato e dato conto della documentazione in atti, in cui si documenta un'approfondita ed esaustiva descrizione dell'area in questione.
L’ iter istruttorio del procedimento per l’apposizione del vincolo in questione è ben richiamato nelle premesse del decreto ministeriale n. 494 del 6 settembre 2024 impugnato, nel quale si dà atto della nota prot. n. 5134 del 12/03/2024 con cui la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento ha comunicato ai Comuni di CO (BN) e Santa Croce del Sannio (BN), l’avvio del procedimento per la dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’area ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 42/2004; della pubblicazione, in data 13/03/2024, - così come statuito dall’art. 139, comma 1, D.Lgs. n. 42/2004 - della proposta della dichiarazione in questione nell’albo pretorio on line dei Comuni di CO e Santa Croce del Sannio per giorni 90 (novanta); della comunicazione dell’avvenuta proposta e della relativa pubblicazione, sul quotidiano nazionale e locale; della nota prot. 179957 del 09/04/2024 con cui la Regione Campania – Direzione Generale al governo del territorio ha espresso il proprio parere di competenza ai sensi dell’art. 138, comma 3, del D.Lgs. n. 42/2004; della nota nota prot. 5530 del 20/06/2024 con cui il Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per la Campania, acquisito il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento di cui alla nota prot. 11743del 10/06/2024, riscontrava nel merito le osservazioni formulate dalla Regione, e, soprattutto, delle osservazioni pervenute dai soggetti interessati in numero di 7 entro i termini di cui all’articolo 139, comma 5, del D.Lgs. n. 42/2004 e della nota prot. 15465 del 23/07/2024 con cui la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento trasmetteva alla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Servizio V ed al Segretariato Regionale le controdeduzioni alle succitate osservazioni presentate dai soggetti interessati ai sensi dell’art. 139, comma 5, del Decreto Legislativo 42/2004 (di cui allo specifico «Allegato C» al provvedimento ministeriale impugnato).
A tale proposito, osserva il Collegio che, in esito all’esame istruttorio di tutte le osservazioni pervenute, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento, nel ribadire la validità e la legittimità della procedura avviata con nota prot. 5134 del 12/03/2024, ha ritenuto opportuno accogliere parzialmente talune osservazioni, apportando alcune modifiche/integrazioni alla disciplina d’uso e, in particolare, ha accolto parzialmente le osservazioni della Società ricorrente del 10/07/2024 (secondo cui “ le "Norme tecniche di attuazione" vietano che per tutte le zone (zona di paesaggio naturale; zona di paesaggio agrario; zona di recupero urbanistico edilizio) tanto i nuovi impianti per la produzione di energia alternativa da fonte solare ed eolica, compresi gli impianti di mini eolico e microeolico, e la realizzazione di sottostazioni elettriche di trasformazione connesse agli impianti di energia rinnovabile per realizzazione di nuove linee elettriche aeree su tralicci. Consentendo unicamente gli impianti fotovoltaici ad esclusivo servizio dei singoli edifici e/o di aziende agricole esistenti, da realizzare esclusivamente sulle coperture degli edifici; e, nel caso degli impianti eolici (compresi i minieolici e i microeolici), solo quelli per i quali si è concluso l'iter burocratico positivamente con l'acquisizione dei pareri obbligatori previsti dalla normativa vigente prima della data di pubblicazione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico; ”), consentendo, “ relativamente per le zone di paesaggio agrario e di recupero urbanistico edilizio tra gli interventi ammessi "impianti di microeolico, ad esclusivo servizio dei singoli edifici e/o di aziende agricole esistenti" ”.
Neppure è pertinente il richiamo al principio di proporzionalità, in quanto il provvedimento impugnato si riferirebbe ad un’area di notevole estensione, considerato che, ciononostante, l’interesse paesaggistico protetto è unitario, come di seguito meglio precisato.
2. - Con il secondo motivo di gravame, parte ricorrente lamenta che la proposta e il conclusivo provvedimento di definitiva apposizione del vincolo sono irragionevoli, illogiche e strumentali, poiché pretendono “ di impedire in modo VINCOLANTE, GENERALIZZATO ED APRIORISTICO la realizzazione di tutti gli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile ” e che “ l’Amministrazione preposta alla tutela dei valori paesaggistici e culturali si sia preoccupata unicamente di determinare l’estensione del vincolo, senza dettare le disposizioni di “vestizione” ”, costituendo le prescrizioni d’uso contenuto necessario ed indefettibile della disciplina di tutela dei beni paesaggistici.
Anche le predette cesure sono prive di pregio.
Osserva il Collegio che il Ministero resistente, lungi dall’avere previsto un divieto generalizzato di realizzazione degli impianti eolici per zone, ha posto in essere un procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico di un complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera c) del Codice; ha, cioè, imposto un vincolo specifico su un’area ritenuta di rilevante interesse paesaggistico, essendo, per giurisprudenza costante, “ da ritenere legittima una dichiarazione di interesse pubblico impositiva di un vincolo su un’area anche molto vasta quando - alla luce della valutazione tecnica dell’organo competente - l’interesse paesaggistico protetto sia unitario sebbene i singoli beni, individualmente considerati, presentino caratteristiche diverse ” (Consiglio di Stato, Sezione VI, 21/06/2024, n. 5522, cit.) e la conseguente previsione di un divieto di realizzazione di impianti eolici (con le eccezioni previste nel decreto di imposizione del vincolo) è coerente con le ragioni di imposizione del vincolo, non essendovi alcuna violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
In particolare, come evidenzia il Comune di CO nei propri scritti difensivi, le installazioni di “torri” e “pale” eoliche sarebbe incompatibile con la conservazione dei valori culturali e paesaggistici ritenuti meritevoli di tutela e, quanto allo specifico progetto dell’impianto eolico della Società ricorrente, “ La realizzazione di un impianto da 30 MW, costituito da 6 aerogeneratori (ovvero torri aventi un’altezza di circa 150 metri, oltre la lunghezza delle pale) è ictu oculi incompatibile con i suindicati valori paesaggistici; per non parlare della realizzazione delle piazzole di appoggio delle torri, della nuova viabilità necessaria per la realizzazione del parco, dei cavidotti che andrebbero a stravolgere l’assetto della viabilità esistente ”.
Giova ricordare che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 164/2021, ha affermato che “ è del tutto connaturato alla finalità di conservazione del paesaggio che la dichiarazione di notevole interesse pubblico non si limiti a rilevare il valore paesaggistico di un bene, ma si accompagni a prescrizioni intese a regolamentarne l'uso, fino alla possibilità di vietarlo del tutto, come questa Corte ha recentemente sottolineato (sentenze n. 246 del 2018 e n. 172 del 2018).Con ciò, in linea di principio, la dichiarazione non si sovrappone alla disciplina urbanistica ed edilizia di competenza regionale e locale, ma piuttosto specifica se e in quale misura quest'ultima possa esercitarsi, in forma compatibile con la vocazione alla conservazione del pregio paesaggistico propria dell'immobile o dell'area vincolata. La circostanza che larga parte del territorio interessato dalla dichiarazione sia già tutelata per legge ai sensi dell'art. 142 cod. beni culturali non toglie, perciò, che la dichiarazione di notevole interesse pubblico possa sopraggiungere, proprio al fine di arricchire con maggiori dettagli lo specifico grado di protezione di cui i beni inseriti nell'area debbono godere. ”.
In merito, poi, alla "vestizione" del vincolo, si osserva che tanto la proposta della Soprintendenza quanto il provvedimento finale individuano per ciascuna delle zone, attraverso le Norme Tecniche di Attuazione (che, peraltro, come sopra detto, sono state oggetto di osservazioni, alcune delle quali sono state anche recepite), gli interventi vietati e gli interventi ammessi, costituendo così una completa disciplina d'uso per i luoghi oggetto di tutela.
3. - Con il terzo motivo di gravame la Società ricorrente lamenta che “ la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree in questione ed il conclusivo provvedimento di apposizione del vincolo sono irrimediabilmente viziati anche per la violazione della normativa internazionale, euro-unitaria ed interna, intesa alla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, … ” e che, “ con più specifico riferimento alla normativa unionale e nazionale afferente alla realizzazione degli impianti F.E.R. -, le previsioni recate dalla “Relazione Descrittiva” e delle “Norme Tecniche di Attuazione” della “Proposta” e, in ultima analisi, dalla definitiva dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree in questione ne violano le relative disposizioni (precisamente indicate nella rubrica del presente motivo di ricorso) e peccano, in modo manifesto, di ragionevolezza e proporzionalità, avuto riguardo tanto agli interessi pubblici, di natura paesistica, oggetto di tutela, quanto agli ulteriori interessi pubblici coinvolti dalla realizzazione degli impianti F.E.R. - aventi natura di opere di urbanizzazione primaria, di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti, ex art. 12 del d.l.vo. n. 387/2003 ed art. 7-bis, co. 2-bis, del d.l.vo. n. 152/2006 - coincidenti con l’esigenza, avente copertura costituzionale ed euro-unitaria (art. 9 Cost. e direttive n. 2001/77/CE e 2009/28/CE n. 2018/2001/UE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili), di fronteggiare l’attuale crisi energetica (P.N.R.R.) mediante la produzione di energia da fonti rinnovabili, onde preservare l’ambiente ed il paesaggio .”
Anche le predette censure vanno disattese.
Osserva il Collegio che la circostanza che la normativa unionale e nazionale in materia di Fonti di Energia Rinnovabile (F.E.R.) promuova l’uso dell’energia da fonti rinnovabili, riconoscendo agli impianti F.E.R. un ruolo importante per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di neutralità climatica, non può ragionevolmente impedire la imposizione di vincoli paesaggistici, che (come sostenuto dalla stessa ricorrente) deve essere necessariamente accompagnata dall’approvazione di norme di attuazione, coerenti con le ragioni sottese alla imposizione del vincolo, su aree che il Ministero resistente, nell’ambito della ampia discrezionalità ad esso spettante nella materia de qua , ritenga, come nella specie, di qualità paesaggistiche e identitarie e, quindi, meritevoli di tutela. Peraltro, il pure invocato P.N.R.R., accanto all’obiettivo della transizione energetica verso fonti rinnovabili, prevede anche quello di azzerare il consumo di suolo netto entro il 2050, obiettivo pure fissato a livello europeo, nel mentre il richiamato D. Lgs. n. 190 del 25/11/2024 (il c.d. Testo Unico sulle Rinnovabili) è intervenuto (solo) successivamente alla adozione dei provvedimenti impugnati.
4. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente illustrato, il ricorso va respinto.
5. - Sussistono i presupposti di legge (anche avuto riguardo alla complessità e alla novità delle questioni giuridiche trattate) per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali. Nulla per le spese nei confronti della Regione Campania, non costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate. Nulla spese nei confronti della Regione Campania.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI RA AD, Presidente
RI Grazia D'Alterio, Consigliere
NN TE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN TE | RI RA AD |
IL SEGRETARIO