Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/03/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro in composizione monocratica in persona del dott. GIUSEPPE MINERVINI, all'udienza del 3.3.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n.8078/2022 rg
TRA
avv. CHIETERA F Parte_1 ricorrente
, avv. E C SCHIAVONE CP_1
resistente conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2022 l'istante chiedeva di condannare, previo accertamento del diritto, la società intimata, al pagamento, della somma di euro 9.302,96 a titolo di differenza fra la retribuzione spettante ed il trattamento di integrazione salariale illegittimamente subito percepito nel periodo temporale 16 ottobre 2015 – 15 ottobre 2016 oltre accessori con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio la società resistente che deduceva l'infondatezza delle domande anche nel merito. Istruita la causa con prove documentali e con ctu contabile, all'odierna udienza, veniva decisa con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Assume l'istante che: con sentenza della Sezione n.1203/2018 è stata dichiarata l'illegittimità della sospensione in CIGS del suo rapporto di lavoro per il periodo 1.9.2006 – 15.10.2015 con condanna della società odierna convenuta al risarcimento dei danni in suo favore nella misura pari alla differenza fra la retribuzione spettante ed il trattamento di integrazione salariale percepito oltre accessori;
con la presente azione intende conseguire le maturate differenze fra la retribuzione spettante ed il trattamento di integrazione salariale illegittimamente subito percepito nel periodo temporale luglio
16 ottobre 2015 – 15 ottobre 2016 oltre accessori.
2. Vanno richiamate nella odierna sede i rilievi svolti in fattispecie analoga dalla Sezione nella sentenza n.1728/2023 che si richiamano ex art. 118 disp. att. cpc:” Occorre premettere che procedimenti analoghi al presente, introdotti da colleghi di lavoro dell'odierno ricorrente interessati dalla medesima procedura di cassa integrazione, sono stati già definiti sia da questo Tribunale che dalla locale C. Appello, con sentenze di accoglimento (fra le altre, cfr. sentenza n. 364 del 25/01/2017 e, per la Corte di Appello, sent. n. 1768-2020 estensore dott. Ariola, in una fattispecie del tutto sovrapponibile, per estendersi il periodo di CIGS sino al 15.10.2016), le cui motivazioni si
“le modalità della rotazione” sono oggetto di consultazione sindacale, per cui devono formare oggetto di comunicazione ai sindacati. L'art. 1, comma 7, della legge n. 223 del 1991, infatti, impone la loro comunicazione alle organizzazioni sindacali e l'esame congiunto ai sensi dell'art. 5 della legge n. 164 del 1975. Il successivo comma 8 prevede altresì che qualora il datore, per ragioni di carattere tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, non intenda attuare meccanismi di rotazione, deve indicarne i motivi nel programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale. Tuttavia, il Ministro del lavoro, pur approvando il programma e concedendo la cassa integrazione, può ritenere non giustificata la mancata adozione della rotazione e promuovere un incontro tra le parti sociali sul punto. Ove non si pervenga ad un accordo, il Ministro stesso stabilisce l'adozione di meccanismi di rotazione sulla base delle proposte formulate dalle parti stesse. Su tale assetto normativo è intervenuto il d.P.R. 10 giugno 2000, n. 218
(«Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà»). L'art. 2 del citato d.P.R. disciplina analiticamente l'esame congiunto della situazione aziendale. Esso tra l'altro prevede che oggetto dell'esame congiunto sia il programma che l'impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione, nonché delle misure previste per la gestione di eventuali eccedenze di personale, i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione tra i lavoratori occupati nelle unità produttive interessate dalla sospensione. L'impresa è altresì tenuta ad indicare le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione (v. in particolare il comma 5 dell'art. 2 cit.). La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la disciplina del d.P.R. n. 218 del 2000 non abroga la legge n. 223 del 1991 e lascia, quindi, intatti gli obblighi di comunicazione stabiliti dall'art. 1 di quest'ultima. Si è in particolare esclusa ogni incompatibilità tra la normativa regolamentare introdotta con il d.P.R. n. 218 cit. e le disposizioni della legge n. 223, giacché la disciplina regolamentare, che si limita a imporre all'imprenditore che intenda chiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale l'obbligo di dare tempestiva comunicazione alle organizzazioni sindacali, attiene unicamente alla fase amministrativa di concessione dell'integrazione stessa, ma nulla dice sul contenuto concreto della comunicazione, né detta alcuna disciplina in ordine ai criteri di scelta. Essa, pertanto, non ha in alcun modo inciso sugli obblighi di rilevanza collettiva di cui all'art. 1, commi 7 e 8, della legge n. 223 del 1991. Si è altresì escluso che la normativa regolamentare abbia spostato l'informazione circa i criteri di scelta e le modalità della rotazione dal momento iniziale della comunicazione datoriale di avvio della procedura di integrazione salariale a quello, immediatamente successivo, dell'esame congiunto. Così ragionando, difatti, l'art. 2 del d.P.R. n. 218 del 2000 sarebbe estraneo all'esigenza di semplificazione del procedimento amministrativo e avrebbe come conseguenza solo l'alleggerimento degli oneri della parte datoriale con la compressione dei diritti d'informazione spettanti al sindacato (v. in questo senso Cass. sez. VI-L ord. 26587/11, che ha affermato detto principio a norma dell'art. 360bis, primo comma, cod. proc. civ., cui ha fatto seguito Cass. 193/16; in senso conforme v. anche tra le tante Cass. 28464/08, 13240/09, 12056/11 e 18628/13). Questo orientamento è
2 stato peraltro ribadito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 10844 del 04/05/2017, emessa nell'ambito di una controversia promossa nei confronti dell'odierna resistente in relazione ad una fattispecie che – da quanto è possibile evincere dalla lettura della pronuncia in questione – appare perfettamente sovrapponibile alla presente. In linea con il citato indirizzo deve dunque ribadirsi che per la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione l'art. 1, comma 7, della legge n. 223 del 1991, continua a prescrivere che il datore di lavoro comunichi alle organizzazioni sindacali i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere. Tale disposizione ha infatti lo scopo di tutelare, nella gestione della cassa integrazione, i diritti dei singoli lavoratori e le prerogative delle organizzazioni sindacali anche dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n. 218 del 2000. La disciplina introdotta da tale decreto, in sostanza, non incide con effetto abrogativo o modificativo sulle suddette disposizioni legislative, ma è volta unicamente a regolamentare in modo diverso il procedimento amministrativo, di rilevanza pubblica, di concessione dell'integrazione salariale.
3.2. La Corte di cassazione ha altresì affermato – con orientamento che, anche in questo caso, può definirsi costante – che in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi, così da permettere la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri stessi, in base al combinato disposto degli artt. 1, comma 7, della legge n. 223 del 1991, e 5, commi
4 e 5, della legge n. 164 del 1975. Tale illegittimità può essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al giudice ordinario, in via incidentale, per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata (v. ex multis Cass.
26587/11, che ha affermato il riportato principio affermato ai sensi dell'art. 360bis, primo comma, cod. proc. civ.; in senso conforme v. anche Cass. 13290/09). In linea con il suddetto principio è stato precisato che: a) per l'attuazione della finalità perseguita dal legislatore, la specificità dei criteri di scelta, che si possono definire generali in quanto rivolti ad una collettività di lavoratori, consiste nella idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri (Cass. 7720/04; in tal senso, v. altresì Cass. 12719/06 e 11660/06); b) il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro (sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione, sia in caso contrario) ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, ovvero di concordare con le stesse, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi, ed ai quali criteri la scelta dei lavoratori deve poi effettivamente corrispondere (v. Cass.
28464/08); c) ai fini della legittimità della sospensione della retribuzione per i lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, l'azienda è tenuta a comunicare la individuazione dei lavoratori da sospendere e i motivi per i quali non vengono adottati i meccanismi di rotazione. La Corte ha inoltre statuito che la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale non può essere generica in ordine ai criteri in base ai quali pervenire all'individuazione dei dipendenti interessati alla sospensione e all'adozione di meccanismi di rotazione o di criteri specifici alternativi. La sua assoluta genericità renda impossibile qualunque valutazione coerente tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere, sicché essa viola l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 1, comma 7, della legge n. 223/1991. Tale violazione, peraltro, non può ritenersi sanata dall'effettività del confronto con le organizzazioni sindacali, trovandosi queste ultime a dover interloquire sul tema senza essere a conoscenza del contenuto specifico dei dati
3 da trattare (v. sul punto Cass. 7459/12, che ha ritenuto l'illegittimità dei criteri di scelta e di rotazione dei lavoratori operate secondo le “esigenze tecniche organizzative e produttive”, non essendo consentito che l'individuazione dei singoli destinatari dei provvedimenti datoriali venga lasciata all'iniziativa ed al mero potere discrezionale dell'imprenditore, in quanto ciò pregiudicherebbe l'interesse dei lavoratori ad una gestione trasparente ed affidabile della mobilità e della riduzione del personale;
per l'affermazione del medesimo principio v. anche Cass. 11254/10 e 4807/12)». Applicando i riferiti principi al caso in esame, dalla documentazione in atti risulta che la società resistente ha adottato nei confronti dei lavoratori una serie di provvedimenti di sospensione del rapporto lavorativo per cassa integrazione straordinaria sulla base degli accordi sindacali allegati del 3.3.2015 e del 14.10.2015, con cui è stata disposta la proroga della cassa integrazione dal 16.10.2015 al 15.10.2016 (trattamento di cassa integrazione per cessazione dell'attività presso il sito di IN).
Sul punto, il Tribunale di Bari ha già avuto modo di porre in evidenza che l'accordo del 2015, che ha previsto la proroga della cassa integrazione sino al 15.10.2015, «non soddisfa i criteri di determinatezza e specificità richiesti dalla elaborazione giurisprudenziale. Infatti, non sono specificati nel testo in questione il numero dei lavoratori interessati dalla proroga della cassa integrazione (cosa significa "sino ad un numero massimo di 500"?) e, soprattutto, i criteri di scelta dei vari lavoratori da includere nell'ambito della sospensione del rapporto di lavoro. In definitiva deve ritenersi che la società convenuta non abbia previamente definito, nell'ambito delle procedure di consultazione con le organizzazioni sindacali, le concrete modalità operative della rotazione ed in particolare i criteri di selezione del personale che non avrebbe seguito la rotazione, in modo tale da consentire una verifica sia preventiva che successiva». È poi pacifico che, nel periodo immediatamente successivo, l'azienda procedeva a trasferire vari dipendenti presso lo stabilimento di IN.
Successivamente, con l'approssimarsi della scadenza del trattamento di cassa integrazione, con specifico riferimento allo stabilimento di IN, la società presentava richiesta di esame congiunto presso la Provincia di Taranto, al fine di accedere alla CIGS per cessazione dell'attività. In effetti, la dava atto della circostanza che il CP_1 peggioramento complessivo delle condizioni di mercato aveva reso impossibile il riavvio dell'attività produttiva nel sito che medio tempore era rimasto sospeso. Veniva dunque sottoscritto dalle Parti sociali il verbale di accordo in cui si dichiarava cessata l'attività e veniva disposto il trattamento di integrazione salariale per 370 dipendenti (circa 54 avevano già aderito alla risoluzione volontaria ed incentivata) e per la durata di un anno. Parallelamente, sempre il 14 ottobre 2015, si stabiliva l'ampliamento della platea del contratto di solidarietà, mediante l'inclusione dei 100 lavoratori del sito di IN che avrebbero dovuto essere impiegati nel percorso di riavvio della produzione presso quello stesso stabilimento e che, viceversa, attesa l'impossibilità di realizzazione del progetto, venivano ricollocati presso gli altri siti produttivi che erano destinati a restare operativi. Orbene, in siffatto accordo si legge che “la società ha confermato la necessità di accedere all'intervento della CIGS per cessata attività aziendale sul sito di IN;
al riguardo la società ha dichiarato che le condizioni utili a favorire il riavvio della produzione sul sito di IN (TA), così come concordato nel verbale del 3 marzo u.s., non si sono concretizzate a causa del peggioramento delle condizioni economiche e di mercato”. «Ora, ad avviso del decidente, siffatta scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione non è stata connotata dalla trasparenza ed obiettività richiesta dalla giurisprudenza (Cass. 22/3/2012, n. 4807). Come anticipato, infatti, coerentemente a quanto già accertato in sede di decisione dell'impugnativa di licenziamento versata in atti, la dislocazione presso lo stabilimento di
IN è avvenuta, a fronte della persistenza di una crisi coinvolgente l'intera attività produttiva, in modo strumentale. I lavoratori, tra cui il provenienti da altri reparti produttivi (comunque rimasti attivi: c.d. operations, tra cui Pt_2
4 rientrava ) e irragionevolmente differenziati rispetto agli altri dipendenti, non sono neppure stati occupati nelle Pt_3 attività di aggiornamento e di formazione cui era preposta (almeno formalmente) la singola unità aziendale di IN (il ha dedotto di essere stato impiegato in tali attività per soli 3 giorni). Ebbene, tale stato di fatto ha riverberato i Pt_2 suoi effetti negativi sulla nuova collocazione in C.I.G.S. per cessazione dell'attività, dovendosi prendere atto della circostanza che è stato impedito ai sindacati un controllo effettivo e ponderato sulla scelta aziendale, di carattere arbitrario.
Premesso che le ragioni del licenziamento riposavano sulla crisi aziendale riguardante l'intero plesso produttivo (e non, dunque, il solo stabilimento di IN) è stata infatti rilevata dal giudice dell'impugnativa di licenziamento l'assenza di criteri chiari ed univoci di individuazione dei lavoratori da avviare al percorso di aggiornamento professionale da espletare presso IN;
ciò tanto più alla luce della circostanza che, mentre alcuni dipendenti sono transitati da altre unità produttive a IN, come accaduto per il è altresì avvenuto che altri lavoratori già impiegati a IN siano Pt_2 transitati presso i siti operativi, beneficiando del contratto di solidarietà. In particolare, è stato osservato, con motivazioni che il decidente intende far proprie poiché coerenti con quanto emerso nella presente sede, che “la società ha proceduto arbitrariamente a modificare la sede lavorativa di decine di dipendenti trasferendoli 'a fini amministrativi' presso l'unità produttiva di IN” e, in questo modo, “ha in via unilaterale e senza alcuna ragione economica oggettiva precostituito l'area e il numero di lavoratori da licenziare”» (sent. Trib. Bari, 1424/2019). Tale impianto motivazionale è stato pure confermato dalla C. Appello, nella richiamata sentenza n.1768/2020, laddove, respingendo l'appello, il Collegio ha affermato che «Va, in conclusione, condiviso il giudizio di illegittimità dell'accordo, sotto il profilo esaminato, espresso dal
Tribunale. 16. Ne consegue l'illegittimità anche della disposta proroga, affetta dalla medesima genericità dell'atto prorogato;
né con riferimento alla proroga del 2015, sulla quale il Tribunale non si sarebbe pronunciato – e che attiene (al pari di quella successiva dall'ottobre 2015 all'ottobre 2016) comunque ad un accordo genetico come detto viziato da un'inammissibile genericità - risultano evidenziati, in sede di gravame, specifici profili idonei a condurre a differenti conclusioni. 16.1 Inoltre si rammenta, con riferimento alle successive proroghe relative al biennio 2015/2016 - asseritamente giustificate, sembra di intendere, dalla concordata sospensione (temporanea) delle attività produttiva presso lo stabilimento di IN durante il detto periodo - che, per giurisprudenza consolidata (Cass. nn. 13377/2008 e
25140/2010), nel corso della durata del periodo di CIG non è consentito -pena l'invalidità dell'intera procedura di messa in cassa integrazione con le consequenziali ricadute in termini risarcitori- determinare, neppure con la copertura negoziale tramite sopravvenuti accordi collettivi sul punto, un mutamento dei criteri di scelta del personale da sospendere, con l'abbandono dei criteri inizialmente previsti nel programma e la contestuale adozione di altri diversi e privi di razionalità e congruità rispetto alla causa integrabile, potendosi operare un mutamento delle regole selettive solo a seguito di un decreto di proroga, volto ad accertare la compatibilità di tale cambiamento con la regolare esecuzione del programma stesso, ovvero a seguito di una distinta domanda di integrazione salariale e di un successivo decreto autorizzativo sulla base di un nuovo e distinto programma. Senza contare che, a ben vedere, il testo finale dell'accordo sindacale del
14.10.2015 all'uopo richiamato, fa riferimento “ad un numero massimo di 370 lavoratori occupati presso il sito di
IN (TA)” (e dunque non alla totalità dei dipendenti dello stabilimento, posto che una quota - parte pari a 100 lavoratori sarebbe stata invece riallocata “presso altri stabilimenti”), senza, ancora una volta, specificare adeguatamente ed in modo obiettivo i criteri di selezione del personale in concreto coinvolto da detta sospensione (ed escluso dalla riallocazione di cui sopra, all'esito di un processo di aggiornamento professionale che, in base agli accordi precedenti, avrebbe dovuto
5 interessare la totalità dei dipendenti dello stabilimento). Inoltre, in questo contesto, neppure va trascurato che, in base a quanto dedotto – e non contestato – in sede di ricorso introduttivo, l'istante in realtà ha sempre lavorato presso lo stabilimento di TE (TA), per poi essere trasferito, con decorrenza 16.10.2015, d'ufficio e per “fini amministrativi”, presso lo stabilimento di IN (senza mai prestarvi la propria attività), nelle more, dunque, di un procedimento di CIG che alcuna specifica previsione conteneva in relazione a tale “manovra”». --------- Alla luce delle suesposte considerazioni, la domanda è fondata. Pertanto, la società convenuta va condannata al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari al differenziale tra la retribuzione piena spettante e il trattamento di integrazione salariale percepito per il periodo dal 2.5.2016 al 16.10.2016, oltre interessi legali e risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex artt. 429 e 150 disp. att. c.p.c., dal sorgere dei singoli crediti al saldo effettivo. In proposito va precisato come non sia necessario un atto specifico di costituzione in mora, trattandosi di una ipotesi di inadempimento contrattuale ex art. 1218
c.c. L'onere del lavoratore di offrire la prestazione in presenza di situazioni di permanenza giuridica del rapporto di lavoro, privo tuttavia di funzionalità di fatto, presuppone necessariamente che non sia configurabile mora credendi del datore di lavoro (come avviene, per esempio, alla scadenza di un termine apposto invalidamente al contratto: vedi Cass.
S.U. 8 ottobre 2002, n. 14381), siccome l'adempimento del detto onere è appunto necessario per determinare la mora;
nel caso, invece, del provvedimento del datore di lavoro (negozio giuridico unilaterale), come la sospensione del rapporto per collocamento in cassa integrazione guadagni, non conforme a legge, è questo atto, con il rifiuto di accettare la prestazione, che lo mette in mora, con la conseguenza che egli deve sopportare il rischio dell'estinzione dell'obbligo di esecuzione della prestazione (cfr. Cass. n. 10236 del 4.05.2009; Cass. 6 novembre 2002, n. 15593).”.
3. Passando al quantum debeatur, è emerso che alla luce della relazione contabile depositata e dei condividibili rilievi svolte dalla società resistente a verbale d'udienza del 17.2.2025, l'istante è creditore dell'importo complessivo di euro 8.641,32 lordi a titolo differenza fra la retribuzione spettante ed il trattamento di integrazione salariale percepito nel periodo 16 ottobre 2015 – 15 ottobre 2016 oltre accessori. Orbene, tale relazione si fonda su considerazioni che si richiamano nella odierna sede per relationem e che il Giudicante condivide pienamente, in quanto scevre da vizi logico giuridici e conformi alla disciplina normativa applicabile in subiecta materia. In definitiva, la società resistente va condannata al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di euro 8.641,32 oltre interessi e rivalutazione maturati dal sorgere delle singole poste di credito al soddisfo.
4. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
5. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, sono poste a carico della parte resistente secondo il principio di soccombenza, in considerazione dell'attività svolta e del valore e della serialità della causa
6 analoga ad altre già patrocinate dallo stesso difensore. Vanno poste definitivamente a carico della parte resistente le spese di ctu già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe individuata, assorbita ogni ulteriore istanza, domanda, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto accerta l'illegittimità della sospensione in CIGS del rapporto di lavoro del ricorrente per il periodo temporale 16 ottobre 2015 – 15 ottobre 2016, nei termini di cui in motivazione;
condanna, previo accertamento del diritto, la società intimata al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di euro 8.641,32 per le causali di cui in narrativa oltre accessori, nei termini di cui in motivazione;
condanna la società intimata al pagamento delle spese processuali in favore dell'istante che si liquidano complessivamente in euro 1.800,00, oltre iva e cap e rimborso spese anche forfettario come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
pone definitivamente a carico della società intimata le spese di ctu già liquidate con separato decreto.
Bari 3.3.2025
IL GIUDICE
Dott.Giuseppe Minervini
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