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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 30/06/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE in composizione monocratica nella persona del dott.ssa Giovanna Manca ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia rubricata al N°4422/2021 R.G. pendente tra:
(P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessio De Rita e Antonio Parte_2
Molentino elettivamente dom.ta in OS alla via S. Mercadante 1; attrice contro Par
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 C.F._1
l.r. , rapp.ta e difesa dall'avv. Andrea Sticchi Damiani, elettivamente dom.ta in CP_2
Lecce alla via 95° Rgt. Fanteria n. 9; convenuta nonché
(p.iva in persona Controparte_3 P.IVA_3 del suo l.r.p.t., rappr. e dif. dall'avv. Carmela Roma, elettivamrnte dom.to in San Vito dei
Normanni alla via Brindisi 140;
convenuta
Oggetto: contratto di mediazione;
Precisazione delle conclusioni come da verbale dell'udienza del 23.1.2025;
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in persona del legale Parte_1 rappresentante ha convenuto in giudizio dinanzi a Codesto Tribunale la Parte_2
, in persona del suo l. r. , e l'ente religioso Controparte_4 CP_2
, in persona del suo l.r.p.t., per ottenere, previo Controparte_5 accertamento e declaratoria del rapporto di mediazione ex artt. 1754 cc. e ss. intercorso tra le dette parti, la condanna dei convenuti al pagamento in suo favore della somma di €
27.500,0 ciascuno a titolo di provvigione per la compravendita del complesso immobiliare sito in OS alla C.da Monticelli – Diana Marina.
L'attrice, in particolare, ha dedotto: -che legale rappresentante Controparte_6 dell' , conferì al geom. Controparte_7 Controparte_8
l'incarico di reperire un'agenzia immobiliare che si occupasse di individuare acquirenti interessati al complesso immobiliare, sito in agro di OS (BR) alla Contrada Monticelli –
Diana Marina ed indentificato al C.T. Fg. 15, part. nn. 4 - 5 - 548 - 472 – 549, e fg. 5, part. nn. 10 – 718, di proprietà dello stesso ente religioso;
- che il geom. per Controparte_8 la mediazione nelle vendita della detta proprietà immobiliare incaricò nella Parte_2 sua qualità di titolare dell'agenzia corrente in OS;
- che avendo Parte_1 interesse ad acquistare una proprietà in agro di OS, in data 21/08/2019 CP_2 accompagnata dall'Ing. , si recò presso l'agenzia immobiliare di e Persona_1 Parte_2 quest'ultima propose alla l'acquisto del complesso immobiliare dell CP_2 CP_7
“ ”; - che nel corso dei numerosi appuntamenti fissati
[...] Controparte_5 per visionare i detti immobili mostrò concreto interesse all'acquisto, tant'è a CP_2 richiesta formulata da quest'ultima, che chiese ed ottenne dal geom. Parte_2 [...]
la relazione contenente la descrizione della destinazione urbanistica e i vincoli CP_8 paesaggistici interessanti il detto complesso immobiliare;
- detta relazione fu poi consegnata dalla stessa attrice alla - che successivamente agli incontri svoltisi presso CP_2
l' alla presenza del geom. Controparte_7 Controparte_5 [...]
, di suor dell'odierna attrice e di quest'ultima, in CP_8 CP_6 CP_2 data 07/09/2019, consegnò a proposta di acquisto della predetta proprietà Parte_2 immobiliare per un importo pari a € 760.000,00, che, tuttavia, fu rifiutata dalla venditrice poiché ritenuta non congrua;
- che ancora in data 11/09/2019 per il tramite CP_2 dell'odierna attrice, presentò alla parte venditrice una nuova proposta di acquisto per un importo pari a € 770.000,00, che venne parimenti rifiutata;
- che in data 29/09/2020
l' ” e la Società agricola, in Controparte_7 Controparte_5 Controparte_1 persona della l.r. , all'insaputa dell'attrice stipularono atto di compravendita CP_2
pag. 2/13 avente ad oggetto il complesso immobiliare sito in OS (BR), alla Contrada Monticelli -
Diana Marina, con indicazione di un prezzo pari a € 825.000,00.
Tanto premesso, rimaste infruttuose le richieste di ottenere il pagamento dei compensi a titolo di provvigione l'attrice ha adito l'intestato Tribunale instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via principale: accertare e dichiarare la sussistenza fra le odierne parti processuali di un rapporto di mediazione ex artt. 1754 e ss c.c. in virtù del quale, i convenuti sono giunti alla compravendita del complesso immobiliare sito in OS (BR) alla Contrada Monticelli - Diana
Marina e per l'effetto condannare l' (C.F.: ), con sede Controparte_5 P.IVA_4 in OS (BR) alla Contrada Scopinaro n. 11, in persona del legale rappresentante pro tempore suor
(C.F.: e CP_6 CodiceFiscale_2 Parte_3
(C.F.: ), con sede in OS (BR) alla località Monticelli - Diana Marina
[...] P.IVA_5
s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.ra CP_2 C.F._3
), per i motivi suesposti, al pagamento, in favore della Sig.ra di € 27.500,00
[...] Parte_2 cadauno a titolo di provvigione (pari al 3%), per un ammontare totale di € 55.000,00; in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”.
Si è costituita in giudizio la convenuta , mediante il deposito Controparte_9 di comparsa di costituzione e risposta, eccependo, in via preliminare: - l'improcedibilità della domanda stante il mancato esperimento della negoziazione assistita sul presupposto del chiesto pagamento della somma di € 27.500,00; il difetto di legittimazione attiva dell'attrice sul ritenuto presupposto che l'attività svolta dalla durante le Parte_2 trattative per l'acquisto dell'immobile non potesse essere qualificata come attività di mediazione della agenzia immobiliare “ , restando detta attività Parte_1 confinata, invece, a mera collaborazione resa a favore del geom. ; il difetto di CP_8 legittimazione passiva della , essendo quest'ultima estranea Controparte_9 ai rapporti intercorsi tra l'attrice e la persona di , quale agente immobiliare. CP_2
Nel merito la convenuta ha concluso per il rigetto della domanda attorea nei seguenti termini: “in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la improcedibilità delle domande ex adverso proposte;
in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva, alla luce di quanto dedotto in narrativa;
sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva, alla luce di quanto dedotto in narrativa;
nel merito, rigettare le domande proposte, perché inammissibili ed infondate, in fatto ed in diritto.”
pag. 3/13 Il convenuto ente religioso si è costituito con comparsa Controparte_5 di costituzione e risposta depositata il 18.02.2022, contestando l'avversa ricostruzione in fatto e diritto e chiedendo di: “1) dichiarare improcedibile, inammissibile ed in ogni caso infondata tanto in fatto che in diritto la domanda attorea, non sussistendo alcuna attività della prefata diretta alla conclusione dell'affare in questione, né in ogni caso nesso causale tra la supposta attività della stessa e la successiva vendita tra l' e la 2) Controparte_5 Controparte_9 condannare alle spese e competenze del giudizio la in pro Controparte_10 della concludente;
3) condannare altresì l'attrice per danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c”.
La causa, istruita con produzione documentale e prova orale, precisate le conclusioni dalle parti all'udienza del 23.1.25 è stata riservata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il depisto di conclusionali ed eventuali repliche.
In via preliminare va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di negoziazione assistita, dovendosi individuare il valore della causa ai sensi dell'art. 11 c.p.c. avendo riguardo all'intera obbligazione superiore ad €
50.000,00 ancorchè debba poi procedersi al pagamento per la quota dovuta da ciascuno dei convenuti.
Ciò premesso, la domanda attorea, per come formulata da Controparte_10 nell'atto di citazione e ribadita nella comparsa conclusionale, è fondata e va
[...] accolta per quanto di ragione.
In punto di diritto va data continuità al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, senza che sia richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, essendo sufficiente, che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata” (tra le altre Cass. n. 25851/14).
Per vero la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che il diritto del mediatore alla provvigione consegue alla conclusione dell'affare, mentre non rileva che questo sia concluso dalle medesime parti ovvero da parti diverse da quelle cui è stato proposto,
pag. 4/13 purché vi sia un legame, anche se non necessariamente di rappresentanza, tra la parte originaria - che resta debitrice nei confronti del mediatore, per avere costei avuto rapporti con lo stesso - e quella con cui è stato successivamente concluso, tale da giustificare, nell'ambito dei reciproci rapporti economici, lo spostamento della trattativa o la stessa conclusione dell'affare su un altro soggetto (Cass. 6552/2018).
Ebbene nel caso in esame deve ritenersi provato tale collegamento causale.
Anche a voler ritenere provato che ci fu un iniziale incontro tra i convenuti in vista della compravendita dell'immobile in questione a mezzo di conoscenti comuni (ndr. geom.
per l'attrice e l' ing. per il l.r. della convenuta ), risultò fin Controparte_8 CP_11 da subito chiara la volontà di non procedere a trattative dirette, ove si consideri che
[...]
si rivolse in prima battuta all'agenzia dell'attrice che a sua volta era stata incaricata CP_2 dal GE , come da indicazioni della proprietaria, di individuare acquirenti CP_8 interessati all'affare.
Successivamente, sempre a cura dell'agenzia attrice la convenuta effettuò CP_2 diverse visite del complesso immobiliare;
ottenne dietro sua specifica richiesta la documentazione relativa al compendio immobiliare ed, in particolare, la relazione di descrizione della destinazione urbanistica e dei vincoli paesaggistici interessanti lo stesso cespite, che proprio per il tramite della le fu consegnata brevi manu;
a seguito della Pt_2 richiesta avanzata sempre da l'attrice agenzia si occupò anche di richiedere, CP_2 per il tramite del GE. , al Comune di OS il certificato di destinazione CP_8 urbanistica;
alla stessa consegnò due proposte di acquisto, la prima Pt_2 CP_2 per un importo pari a € 760.000,00 e la seconda per un importo pari a € 770.000,00, entrambe rifiutate dalla parte venditrice.
Orbene, dall'apprezzamento dei fatti e delle risultanze istruttorie emerge che già tali attività effettuate dall'agenzia di per specifica volontà di Parte_1 Parte_2 entrambe le parti sono significative per poter affermare che l'intermediazione dell'agenzia sia stata determinante per la conclusione dell'affare.
Ed invero emerge, dalle risultanze istruttorie, che l'ente religioso convenuto non si volesse occupare direttamente della gestione della compravendita, tanto che fu rivolta al geom.
, suo tecnico di fiducia da oltre trent'anni, l' espressa richiesta di reperire CP_8 acquirenti e questi si adoperò in tal senso, facendo visionare l'immobile anche a Pt_2
pag. 5/13 titolare di un'agenzia immobiliare, cui conferì un mandato sebbene non in esclusiva Pt_2
(“è vero che dopo aver ricevuto incarico dalle suore di ricercare degli acquirenti io stesso diedi l'incarico a ma preciso che diedi incarico anche ad altre agenzie …” - v. dichiarazione teste Parte_2
, verbale di udienza del 06/07/2023, pag. 13, 14). Ed ancora tanto è provato CP_8 anche dal fatto che lo stesso ente religioso non consegnò direttamente a le CP_2 documentazioni urbanistiche di cui pure era in possesso, avendole pacificamente consegnate alla agenzia immobiliare attrice per il tramite del geom. . CP_8
E' peraltro dirimente osservare che l'ente religioso intratteneva un rapporto professionale di lunghissimo corso con il geom. , verso il quale nutriva fiducia tanto da CP_8 permettere allo stesso professionista di mantenere le chiavi d'accesso del complesso immobiliare in questione e, soprattutto per quello che qui rileva, di chiedere assistenza allo stesso professionista nella ricerca di una persona qualificata, che si interessasse attivamente della vendita della sua proprietà immobiliare che in effetti venne poi individuata dal nella persona dell'attrice, già conosciuta e con cui il aveva intrattenuto CP_8 CP_8 rapporti (v. dichiarazione teste : “ non è una mia assistente o collaboratrice CP_8 Parte_2 ma solo un'amica con la quale ho concluso affari”).
Venendo ancora al merito della vicenda, secondo quanto riferito dai testi, nel corso delle visite organizzate tramite conoscenti comuni non vennero consegnati i documenti relativi al complesso immobiliare né si parlò specificatamente del prezzo richiesto, ma gli elementi più significativi che dimostrano l'efficacia e l'utilità dell'intervento dell'agenzia immobiliare sono rappresentati: - dal fatto che la richiesta avanzata da con riguardo al CP_2 certificato di destinazione urbanistica (quale documento indispensabile ai fini del rogito notarile della compravendita del complesso immobiliare) fu riscontrata dall'attrice agenzia attraverso l'inoltro dell'incarico al geom. , che consequenzialmente di Controparte_8 tanto si occupò per il rilascio da parte del Comune di OS ( “io richiesi e ritirai il certificato di destinazione urbanistica nell'anno 2019 perché richiesto da che doveva darlo alla Parte_2 [...]
interessata all'acquisto.” v. dichiarazione teste , verbale di udienza del CP_2 CP_8
06/07/2023, pag. 14); - dal fatto che in data 29/9/2020, ovvero a distanza di un anno dal rifiuto dell'ultima proposta di acquisto formulata da (in data 11/9/2019 venne CP_2 proposto l'acquisto per l'importo di € 770,000,00), il contratto di vendita fu stipulato dinanzi al notaio.
pag. 6/13 In altre parole le parti, a distanza di un breve lasso di tempo dalla seconda proposta di acquisto, poi rifiutata, conclusero la definitiva compravendita dell'immobile per la quale secondo le loro prospettazioni convergenti si erano necessarie, nelle more, ulteriori verifiche ed autorizzazioni, seguite da altri professionisti.
Parimenti va dato atto che l'assunto difensivo dei convenuti secondo cui la posizione di fosse di mera collaboratrice del geom. non ha trovato conferma nel Parte_2 CP_8 corso dell'istruttoria avendo lo stesso tecnico smentito tale circostanza e chiarito di aver intrattenuto anche in passato meri rapporti finalizzati alla conclusione di contratti di compravendita immobiliare (v. dichiarazione teste : “ non è una mia CP_8 Parte_2 assistente o collaboratrice ma solo un'amica con la quale ho concluso affari”.)
E a ciò si aggiunga che la stessa ha ammesso di essere stata sin dall'inizio a CP_2 conoscenza della qualifica di agente immobiliare di e di essersi recata presso i Parte_2 locali della sua agenzia unitamente ad un amico che la conosceva per visionare la struttura.
(v. interrogatorio di “sapevo che fosse un agente immobiliare e la stessa CP_2 Parte_2
Per_ mi fu presentata dall'ing. che era una sua amica … “io mi recai con l'ing. Persona_1 nell'agenzia di nell'agosto 2019 perché con quest'ultima avevo preso appuntamento per Parte_2 visionare l'appartamento …”).
D'altro canto, ai fini dell'individuazione del nesso causale non assume alcuna rilevanza il fatto che la vendita fu poi effettuata in favore di un soggetto (ndr. la Controparte_1
Società agricola) diverso da sul ritenuto presupposto che quest'ultima CP_2 avrebbe agito in qualità di mero agente immobiliare.
Innanzitutto, sulla base delle evidenze processuali raccolte non è desumibile alcun riscontro oggettivo secondo il quale sin dall'inizio delle intraprese trattative di compravendita Leda
abbia manifestamente fatto conoscere e mantenuto inequivocabilmente distinti i CP_2 diversi suoi profili personali (ndr. l'uno di agente, l'altro quale legale rappresentante della che per vero non era costituita) che la interessavano nell'acquisto, e ciò Controparte_1 soprattutto nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nell'affare; in primis, relativamente alla proprietà del complesso immobiliare, sì da rendere indubbia e certa l'identificazione del soggetto che si interessava od impegnava all'acquisto.
In questo senso appaino esemplificative le dichiarazioni del teste (“nell'agosto CP_8
2019 e cioè quando fu fatta la prima offerta da parte di io non sapevo che la stessa fosse un CP_2
pag. 7/13 agente immobiliare”.), che è risultato essere – per così dire - il baricentro intorno a cui è orbitata l'operazione immobiliare in questione e, tuttavia, quanto appena osservato unitamente al fatto obiettivo ed incontestato che nella persona di vi era CP_2 coincidenza di ambedue anzidetti profili personali (v. “sono agente immobiliare e come tale firmai una proposta di acquisto per persona da nominare nel mio studio di Vicenza che inviai a si Parte_2 trattava della prima proposta” – v. interrogatorio formale udienza del 01.2.24) non porta altro che a rafforzare la positiva individuazione del nesso causale attraverso cui la odierna parte attrice in qualità di mediatrice - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata.
La valutazione complessiva delle circostanze costituite dal fatto che l'agenzia di Pt_2 curò la visita dell'immobile richiesta da , consegnò alla stessa le Pt_2 CP_2 documentazioni anche urbanistiche relative all'immobile ed acquisì le due offerte della e che il pagamento del significativo importo di euro 825.000,00 sia intervenuto a CP_2 distanza di un anno esatto da quando fu rifiutata la seconda proposta di acquisto, ed ancora che la volontà di affidare l'incarico ad un intermediario da parte dell'ente religioso fosse stata espressa in maniera chiara al suo tecnico di fiducia consentono di affermare che la compravendita intervenne per effetto dell'intervento dell'agenzia, che compì tutte le attività utili ai fini della conclusione dell'affare (visita dell'immobile, informazioni documentali sulle sue caratteristiche, raccolta delle offerte e trasmissione delle stesse alla proprietaria a dimostrazione della serietà delle intenzioni del futuro acquirente, con il quale in precedenza la proprietaria non aveva parlato di prezzi).
Anche a voler ritenere che l'iniziale contatto tra le parti fosse avvenuto prima nel momento in cui si rivolse all'agenzia immobiliare nella sua qualità anch'ella di agente CP_2 immobiliare, appare di tutta evidenza dalle risultanze probatorie che per effetto dell'intervento dell'agenzia – odierna attrice - l'interessamento generico all'acquisto si trasformò in una decisione effettiva e concreta, tanto che furono avanzate due offerte di acquisto ( o addirittura tre secondo la tesi della convenuta . CP_1
pag. 8/13 E per effetto di tale intervento è possibile ritenere che acquisì la convinzione CP_2 che l'ente religioso convenuto era seriamente interessato alla vendita e, viceversa, l'ente religioso convenuto si persuase che la era interessata all'acquisto, attraverso CP_2
l'acquisizione delle offerte da parte dell'agenzia immobiliare, tanto da costituire la
[...]
agricola nella vendita con l'atto pubblico. Controparte_9
Non può, a riguardo, sottacersi la circostanza che detta società fu costituita appena otto giorni prima del rogito e che suo amministratore unico, nonché socio di maggioranza sia proprio , che si interfacciò con la parte venditrice mesi prima dell'atto CP_2 definitivo e con il suo avvocato, per risolvere come detto, le questioni ancora pendenti relative alla destinazione urbanistica ed all'autorizzazione della Curia Vescovile.
Ad ogni buon conto, come già chiarito, il diritto del mediatore alla provvigione consegue alla conclusione dell'affare, mentre non rileva che questo sia concluso dalle medesime parti ovvero da parti diverse da quelle cui è stato proposto, purché vi sia un legame, anche se non necessariamente di rappresentanza, tra la parte originaria - che resta debitrice nei confronti del mediatore, per avere costei avuto rapporti con lo stesso - e quella con cui è stato successivamente concluso, tale da giustificare, nell'ambito dei reciproci rapporti economici, lo spostamento della trattativa o la stessa conclusione dell'affare su un altro soggetto.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che, in parte qua, in forza dell'accertato collegamento di affinità tra la persona fisica nonché amministratore della società venditrice conferente l'incarico di mediazione e la stessa società venditrice, aveva riconosciuto il diritto alla provvigione ritenendolo dovuto dal solo amministratore della società; Cass.
16973/2024).
Nel caso di specie, va rimarcato che l'acquisto avvenne ad opera della convenuta società costituita appena otto giorni prima del rogito, il cui amministratore e socio di maggioranza era lo stesso soggetto, che un anno prima si era interfacciata con la CP_2 Pt_2 incaricata dal GEetra di individuare acquirenti per conto dell' CP_8 Controparte_5 in virtù di un rapporto fiduciario esistente da oltre trent'anni.
[...]
Donde il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, essendo di tutta evidenza il legame esistente tra le parti e che la convenuta sia stata costituita ai fini del compimento dell'affare favorito dall'attività della . Parte_1
pag. 9/13 Proseguendo oltre va pure osservato che le contestazioni delle convenute mosse all'attrice agenzia circa violazioni degli obblighi scaturenti dall'art. 1759 cc non colgono nel segno.
In tema, bisogna specificare che “l'obbligo di informazione gravante sul mediatore a norma dell'art.
1759 c.c., va commisurato alla normale diligenza alla quale è tenuto a conformarsi nell'adempimento della sua prestazione il mediatore di media capacità, e pertanto deve ritenersi che il suddetto obbligo deve riguardare non solo le circostanze note, ma tutte le circostanze la cui conoscenza, in relazione all'ambito territoriale in cui opera il mediatore, al settore in cui svolge la sua attività ed ad ogni altro ulteriore utile parametro, sia acquisibile da parte di un mediatore dotato di media capacità professionale con l'uso della normale diligenza. Tuttavia, anche secondo il richiamato orientamento giurisprudenziale, non rientra nella comune ordinaria diligenza, alla quale il mediatore deve conformarsi nell'adempimento della prestazione ai sensi dell'art. 1176 c.c., lo svolgimento, in difetto di particolare incarico, di specifiche indagini di tipo tecnico giuridico” (Cass. Civ. Sez. II, del 05.04.2017, la n. 8849).
Dunque, la configurabilità di una responsabilità in capo al mediatore per la violazione dell'obbligo di corretta informazione secondo il criterio della diligenza professionale ex art. 1759 c.c., non si verifica in caso di mancanza di conformità edilizia del bene, sicché il diritto del mediatore alla provvigione va riconosciuto anche in caso di contratto di vendita avente ad oggetto un bene immobile non regolare sul piano urbanistico-catastale.
Ebbene, ciò che bisogna mettere in evidenza è la circostanza che i convenuti negano sostanzialmente che l'attività dell'attrice abbia avuto un'incidenza causale nella conclusione dell'affare.
Ed, infatti, i convenuti sostengono che autonomamente i rapporti tra le parte acquirente e la parte venditrice sono ripresi e secondo la prospettazione di parte convenuta si sarebbero concretizzate delle iniziative del tutto nuove e slegate dalle precedenti, motivo per il quale parte convenuta ritiene interrotto il nesso causale rispetto all'operato di parte attrice, e ritiene di non dover versare alcunché nei confronti della stessa a titolo di provvigione.
In realtà, dall'analisi dei fatti come innanzi detti, emerge che il contatto iniziale tra l'aspirante acquirente e il venditore fu favorito dall'attività dell'attrice, posto che tramite la medesima agenzia furono presentate ben due proposte di acquisto irrevocabili, delle quali l'ultima datata 11/9/19 per il consistente importo di € 770.000,00. Pertanto, se i convenuti non avessero interrotto i rapporti con la parte attrice, con ogni probabilità, avrebbero concluso l'affare, avvenuto il 29/9/20, alla data del rogito notarile, attraverso la positiva pag. 10/13 risoluzione delle problematiche prospettate che non furono d'ostacolo alla formulazione di un'offerta addirittura superiore a quella iniziare di oltre € 50.000.
In altri termini il Tribunale ritiene che la rilevanza causale dell'attività dell'attrice sia stata accertata anche se la vendita è avvenuta poi a condizioni parzialmente diverse da quelle originariamente previste, ossia per un corrispettivo maggiore di € 825.000,00, trattandosi di un elemento che non elide l'operato dell'attrice volto a mettere in contatto le parti contraenti.
Né tantomeno può assumere rilevanza la circostanza relativa ai problemi e alla datazione dei documenti urbanistico catastali attinenti all'immobile dell'ente religioso convenuto, posto che gli stessi venivano risolti in ogni caso in un lasso di tempo ragionevolmente breve (ndr. la richiesta di del certificato di destinazione urbanistica viene CP_2 inoltrata dall'attrice agenzia al geom. , che ritirò il CDU nell'anno 2019 Controparte_8 perché richiesto da . Parte_2
In merito alla determinazione del compenso giova rammentare che, qualora non sia pattuito tra le parti, vengono in rilievo gli usi, ovvero in mancanza di prova degli stessi, provvede il giudice secondo equità tenuto conto del valore reale dell'affare (art. 1755, comma 2, c.c.).
Nella vicenda in esame non può ritenersi sussistente un accordo tra le parti in merito alla determinazione della provvigione, pertanto, dovendo farsi riferimento ai criteri sussidiari di cui all'art. 1755, comma 2, c.c. e non essendo state prodotte le tariffe professionali, risultando la prova circa l'esistenza di usi, ad essi va fatto ricorso tenendo conto del dettato della L. 39/1989 concernente la disciplina della professione del mediatore, ad oggi ancora in vigore.
Essa all'art. 6 prevede che “la misura delle provvigioni e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, sono determinate dalle giunte camerali, sentito il parere della commissione provinciale di cui all'art. 7 e tenendo conto degli usi locali”. All'uopo si precisa che le commissioni provinciali sono commissioni istituite in seno a ciascuna camera di commercio che si occupa delle iscrizioni nel ruolo e alla tenuta del ruolo stesso.
In particolare, la giurisprudenza precisa che “atteso il carattere sussidiario dei criteri previsti in ordine successivo dall'art. 1755, secondo comma c.c., questa deve essere determinata dal giudice secondo equità, se le parti non ne abbiano stabilito la misura e se non è provata l'esistenza di tariffe professionali e
pag. 11/13 di usi locali” (Cass. civ. sent. n.13656/2012) ed ancora “la misura della provvigione dovuta al mediatore è determinata dal giudice solo in assenza di specifica previsione delle parti, secondo le fonti di integrazione previste in ordine successivo dall'art. 1755, comma 2, c.c.; di conseguenza, la mancata prova degli usi normativi non comporta, per ciò solo, il rigetto della domanda, dovendosi ricorrere al criterio subordinato dell'equità” (Cass. civ. sent. n.11127/2022).
Orbene, tenendo conto degli usi e consuetudini camerali in essere e relativi alla CP_12
deve, pertanto, essere accolta la domanda proposta dall'attrice e, vista l'attività
[...] prestata dall'attrice agenzia, che ha messo in relazione le parti e favorito l'avvio della trattativa, conducendo i soggetti coinvolti alla stipula della compravendita, i convenuti devono essere condannati al pagamento in favore dell'attrice dell'importo ritenuto congruo di euro 8250,00 ciascuno, pari alla percentuale che si ritiene congrua nel 1% del prezzo di compravendita effettivo (euro 825.000), oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti, nonché interessi al saggio legale dalla domanda al soddisfo.
Tutte le altre eccezioni e domande proposte dalle parti si intendono assorbite.
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico dei convenuti e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M.
55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 dello scaglione del decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da Parte_1
in persona del legale rappresentante nei confronti delle
[...] Parte_2 [...]
, in persona del suo l. r. Leda , e l' Controparte_9 CP_2 Controparte_5
, in persona del suo l.r.p.t., , ogni contraria istanza, eccezione, deduzione
[...] disattesa, così provvede:
1) in accoglimento di quanto di ragione della domanda, accerta e dichiara la sussistenza del rapporto di mediazione ex artt. 1754 e ss c.c. relativamente alla compravendita del complesso immobiliare sito in OS (BR) alla Contrada
Monticelli - Diana Marina, intercorso, da una parte, fra in Parte_1 persona del legale rappresentante e, dall'altra, con la Parte_2 Controparte_9
, in persona del suo l. r. , e l
[...] CP_2 Controparte_5
in persona del suo l.r.p.t., e, per l'effetto,
[...]
pag. 12/13 2) condanna i convenuti al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di euro
8250,00 ciascuno oltre accessori se dovuti ed interessi al saggio legale dalla domanda al soddisfo;
3) condanna i convenuti, in solido tra loro, alla refusione delle spese del presente giudizio in favore dell'attrice, liquidate in € 545,00 per esborsi, € 5077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% iva e cpa sulle voci come per legge .
IL GIUDICE
dott.ssa Giovanna MANCA
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Paolo De Cataldo funzionario componente l'Ufficio per il Processo.
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Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE in composizione monocratica nella persona del dott.ssa Giovanna Manca ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia rubricata al N°4422/2021 R.G. pendente tra:
(P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessio De Rita e Antonio Parte_2
Molentino elettivamente dom.ta in OS alla via S. Mercadante 1; attrice contro Par
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 C.F._1
l.r. , rapp.ta e difesa dall'avv. Andrea Sticchi Damiani, elettivamente dom.ta in CP_2
Lecce alla via 95° Rgt. Fanteria n. 9; convenuta nonché
(p.iva in persona Controparte_3 P.IVA_3 del suo l.r.p.t., rappr. e dif. dall'avv. Carmela Roma, elettivamrnte dom.to in San Vito dei
Normanni alla via Brindisi 140;
convenuta
Oggetto: contratto di mediazione;
Precisazione delle conclusioni come da verbale dell'udienza del 23.1.2025;
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in persona del legale Parte_1 rappresentante ha convenuto in giudizio dinanzi a Codesto Tribunale la Parte_2
, in persona del suo l. r. , e l'ente religioso Controparte_4 CP_2
, in persona del suo l.r.p.t., per ottenere, previo Controparte_5 accertamento e declaratoria del rapporto di mediazione ex artt. 1754 cc. e ss. intercorso tra le dette parti, la condanna dei convenuti al pagamento in suo favore della somma di €
27.500,0 ciascuno a titolo di provvigione per la compravendita del complesso immobiliare sito in OS alla C.da Monticelli – Diana Marina.
L'attrice, in particolare, ha dedotto: -che legale rappresentante Controparte_6 dell' , conferì al geom. Controparte_7 Controparte_8
l'incarico di reperire un'agenzia immobiliare che si occupasse di individuare acquirenti interessati al complesso immobiliare, sito in agro di OS (BR) alla Contrada Monticelli –
Diana Marina ed indentificato al C.T. Fg. 15, part. nn. 4 - 5 - 548 - 472 – 549, e fg. 5, part. nn. 10 – 718, di proprietà dello stesso ente religioso;
- che il geom. per Controparte_8 la mediazione nelle vendita della detta proprietà immobiliare incaricò nella Parte_2 sua qualità di titolare dell'agenzia corrente in OS;
- che avendo Parte_1 interesse ad acquistare una proprietà in agro di OS, in data 21/08/2019 CP_2 accompagnata dall'Ing. , si recò presso l'agenzia immobiliare di e Persona_1 Parte_2 quest'ultima propose alla l'acquisto del complesso immobiliare dell CP_2 CP_7
“ ”; - che nel corso dei numerosi appuntamenti fissati
[...] Controparte_5 per visionare i detti immobili mostrò concreto interesse all'acquisto, tant'è a CP_2 richiesta formulata da quest'ultima, che chiese ed ottenne dal geom. Parte_2 [...]
la relazione contenente la descrizione della destinazione urbanistica e i vincoli CP_8 paesaggistici interessanti il detto complesso immobiliare;
- detta relazione fu poi consegnata dalla stessa attrice alla - che successivamente agli incontri svoltisi presso CP_2
l' alla presenza del geom. Controparte_7 Controparte_5 [...]
, di suor dell'odierna attrice e di quest'ultima, in CP_8 CP_6 CP_2 data 07/09/2019, consegnò a proposta di acquisto della predetta proprietà Parte_2 immobiliare per un importo pari a € 760.000,00, che, tuttavia, fu rifiutata dalla venditrice poiché ritenuta non congrua;
- che ancora in data 11/09/2019 per il tramite CP_2 dell'odierna attrice, presentò alla parte venditrice una nuova proposta di acquisto per un importo pari a € 770.000,00, che venne parimenti rifiutata;
- che in data 29/09/2020
l' ” e la Società agricola, in Controparte_7 Controparte_5 Controparte_1 persona della l.r. , all'insaputa dell'attrice stipularono atto di compravendita CP_2
pag. 2/13 avente ad oggetto il complesso immobiliare sito in OS (BR), alla Contrada Monticelli -
Diana Marina, con indicazione di un prezzo pari a € 825.000,00.
Tanto premesso, rimaste infruttuose le richieste di ottenere il pagamento dei compensi a titolo di provvigione l'attrice ha adito l'intestato Tribunale instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via principale: accertare e dichiarare la sussistenza fra le odierne parti processuali di un rapporto di mediazione ex artt. 1754 e ss c.c. in virtù del quale, i convenuti sono giunti alla compravendita del complesso immobiliare sito in OS (BR) alla Contrada Monticelli - Diana
Marina e per l'effetto condannare l' (C.F.: ), con sede Controparte_5 P.IVA_4 in OS (BR) alla Contrada Scopinaro n. 11, in persona del legale rappresentante pro tempore suor
(C.F.: e CP_6 CodiceFiscale_2 Parte_3
(C.F.: ), con sede in OS (BR) alla località Monticelli - Diana Marina
[...] P.IVA_5
s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.ra CP_2 C.F._3
), per i motivi suesposti, al pagamento, in favore della Sig.ra di € 27.500,00
[...] Parte_2 cadauno a titolo di provvigione (pari al 3%), per un ammontare totale di € 55.000,00; in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”.
Si è costituita in giudizio la convenuta , mediante il deposito Controparte_9 di comparsa di costituzione e risposta, eccependo, in via preliminare: - l'improcedibilità della domanda stante il mancato esperimento della negoziazione assistita sul presupposto del chiesto pagamento della somma di € 27.500,00; il difetto di legittimazione attiva dell'attrice sul ritenuto presupposto che l'attività svolta dalla durante le Parte_2 trattative per l'acquisto dell'immobile non potesse essere qualificata come attività di mediazione della agenzia immobiliare “ , restando detta attività Parte_1 confinata, invece, a mera collaborazione resa a favore del geom. ; il difetto di CP_8 legittimazione passiva della , essendo quest'ultima estranea Controparte_9 ai rapporti intercorsi tra l'attrice e la persona di , quale agente immobiliare. CP_2
Nel merito la convenuta ha concluso per il rigetto della domanda attorea nei seguenti termini: “in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la improcedibilità delle domande ex adverso proposte;
in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva, alla luce di quanto dedotto in narrativa;
sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva, alla luce di quanto dedotto in narrativa;
nel merito, rigettare le domande proposte, perché inammissibili ed infondate, in fatto ed in diritto.”
pag. 3/13 Il convenuto ente religioso si è costituito con comparsa Controparte_5 di costituzione e risposta depositata il 18.02.2022, contestando l'avversa ricostruzione in fatto e diritto e chiedendo di: “1) dichiarare improcedibile, inammissibile ed in ogni caso infondata tanto in fatto che in diritto la domanda attorea, non sussistendo alcuna attività della prefata diretta alla conclusione dell'affare in questione, né in ogni caso nesso causale tra la supposta attività della stessa e la successiva vendita tra l' e la 2) Controparte_5 Controparte_9 condannare alle spese e competenze del giudizio la in pro Controparte_10 della concludente;
3) condannare altresì l'attrice per danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c”.
La causa, istruita con produzione documentale e prova orale, precisate le conclusioni dalle parti all'udienza del 23.1.25 è stata riservata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il depisto di conclusionali ed eventuali repliche.
In via preliminare va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di negoziazione assistita, dovendosi individuare il valore della causa ai sensi dell'art. 11 c.p.c. avendo riguardo all'intera obbligazione superiore ad €
50.000,00 ancorchè debba poi procedersi al pagamento per la quota dovuta da ciascuno dei convenuti.
Ciò premesso, la domanda attorea, per come formulata da Controparte_10 nell'atto di citazione e ribadita nella comparsa conclusionale, è fondata e va
[...] accolta per quanto di ragione.
In punto di diritto va data continuità al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, senza che sia richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, essendo sufficiente, che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata” (tra le altre Cass. n. 25851/14).
Per vero la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che il diritto del mediatore alla provvigione consegue alla conclusione dell'affare, mentre non rileva che questo sia concluso dalle medesime parti ovvero da parti diverse da quelle cui è stato proposto,
pag. 4/13 purché vi sia un legame, anche se non necessariamente di rappresentanza, tra la parte originaria - che resta debitrice nei confronti del mediatore, per avere costei avuto rapporti con lo stesso - e quella con cui è stato successivamente concluso, tale da giustificare, nell'ambito dei reciproci rapporti economici, lo spostamento della trattativa o la stessa conclusione dell'affare su un altro soggetto (Cass. 6552/2018).
Ebbene nel caso in esame deve ritenersi provato tale collegamento causale.
Anche a voler ritenere provato che ci fu un iniziale incontro tra i convenuti in vista della compravendita dell'immobile in questione a mezzo di conoscenti comuni (ndr. geom.
per l'attrice e l' ing. per il l.r. della convenuta ), risultò fin Controparte_8 CP_11 da subito chiara la volontà di non procedere a trattative dirette, ove si consideri che
[...]
si rivolse in prima battuta all'agenzia dell'attrice che a sua volta era stata incaricata CP_2 dal GE , come da indicazioni della proprietaria, di individuare acquirenti CP_8 interessati all'affare.
Successivamente, sempre a cura dell'agenzia attrice la convenuta effettuò CP_2 diverse visite del complesso immobiliare;
ottenne dietro sua specifica richiesta la documentazione relativa al compendio immobiliare ed, in particolare, la relazione di descrizione della destinazione urbanistica e dei vincoli paesaggistici interessanti lo stesso cespite, che proprio per il tramite della le fu consegnata brevi manu;
a seguito della Pt_2 richiesta avanzata sempre da l'attrice agenzia si occupò anche di richiedere, CP_2 per il tramite del GE. , al Comune di OS il certificato di destinazione CP_8 urbanistica;
alla stessa consegnò due proposte di acquisto, la prima Pt_2 CP_2 per un importo pari a € 760.000,00 e la seconda per un importo pari a € 770.000,00, entrambe rifiutate dalla parte venditrice.
Orbene, dall'apprezzamento dei fatti e delle risultanze istruttorie emerge che già tali attività effettuate dall'agenzia di per specifica volontà di Parte_1 Parte_2 entrambe le parti sono significative per poter affermare che l'intermediazione dell'agenzia sia stata determinante per la conclusione dell'affare.
Ed invero emerge, dalle risultanze istruttorie, che l'ente religioso convenuto non si volesse occupare direttamente della gestione della compravendita, tanto che fu rivolta al geom.
, suo tecnico di fiducia da oltre trent'anni, l' espressa richiesta di reperire CP_8 acquirenti e questi si adoperò in tal senso, facendo visionare l'immobile anche a Pt_2
pag. 5/13 titolare di un'agenzia immobiliare, cui conferì un mandato sebbene non in esclusiva Pt_2
(“è vero che dopo aver ricevuto incarico dalle suore di ricercare degli acquirenti io stesso diedi l'incarico a ma preciso che diedi incarico anche ad altre agenzie …” - v. dichiarazione teste Parte_2
, verbale di udienza del 06/07/2023, pag. 13, 14). Ed ancora tanto è provato CP_8 anche dal fatto che lo stesso ente religioso non consegnò direttamente a le CP_2 documentazioni urbanistiche di cui pure era in possesso, avendole pacificamente consegnate alla agenzia immobiliare attrice per il tramite del geom. . CP_8
E' peraltro dirimente osservare che l'ente religioso intratteneva un rapporto professionale di lunghissimo corso con il geom. , verso il quale nutriva fiducia tanto da CP_8 permettere allo stesso professionista di mantenere le chiavi d'accesso del complesso immobiliare in questione e, soprattutto per quello che qui rileva, di chiedere assistenza allo stesso professionista nella ricerca di una persona qualificata, che si interessasse attivamente della vendita della sua proprietà immobiliare che in effetti venne poi individuata dal nella persona dell'attrice, già conosciuta e con cui il aveva intrattenuto CP_8 CP_8 rapporti (v. dichiarazione teste : “ non è una mia assistente o collaboratrice CP_8 Parte_2 ma solo un'amica con la quale ho concluso affari”).
Venendo ancora al merito della vicenda, secondo quanto riferito dai testi, nel corso delle visite organizzate tramite conoscenti comuni non vennero consegnati i documenti relativi al complesso immobiliare né si parlò specificatamente del prezzo richiesto, ma gli elementi più significativi che dimostrano l'efficacia e l'utilità dell'intervento dell'agenzia immobiliare sono rappresentati: - dal fatto che la richiesta avanzata da con riguardo al CP_2 certificato di destinazione urbanistica (quale documento indispensabile ai fini del rogito notarile della compravendita del complesso immobiliare) fu riscontrata dall'attrice agenzia attraverso l'inoltro dell'incarico al geom. , che consequenzialmente di Controparte_8 tanto si occupò per il rilascio da parte del Comune di OS ( “io richiesi e ritirai il certificato di destinazione urbanistica nell'anno 2019 perché richiesto da che doveva darlo alla Parte_2 [...]
interessata all'acquisto.” v. dichiarazione teste , verbale di udienza del CP_2 CP_8
06/07/2023, pag. 14); - dal fatto che in data 29/9/2020, ovvero a distanza di un anno dal rifiuto dell'ultima proposta di acquisto formulata da (in data 11/9/2019 venne CP_2 proposto l'acquisto per l'importo di € 770,000,00), il contratto di vendita fu stipulato dinanzi al notaio.
pag. 6/13 In altre parole le parti, a distanza di un breve lasso di tempo dalla seconda proposta di acquisto, poi rifiutata, conclusero la definitiva compravendita dell'immobile per la quale secondo le loro prospettazioni convergenti si erano necessarie, nelle more, ulteriori verifiche ed autorizzazioni, seguite da altri professionisti.
Parimenti va dato atto che l'assunto difensivo dei convenuti secondo cui la posizione di fosse di mera collaboratrice del geom. non ha trovato conferma nel Parte_2 CP_8 corso dell'istruttoria avendo lo stesso tecnico smentito tale circostanza e chiarito di aver intrattenuto anche in passato meri rapporti finalizzati alla conclusione di contratti di compravendita immobiliare (v. dichiarazione teste : “ non è una mia CP_8 Parte_2 assistente o collaboratrice ma solo un'amica con la quale ho concluso affari”.)
E a ciò si aggiunga che la stessa ha ammesso di essere stata sin dall'inizio a CP_2 conoscenza della qualifica di agente immobiliare di e di essersi recata presso i Parte_2 locali della sua agenzia unitamente ad un amico che la conosceva per visionare la struttura.
(v. interrogatorio di “sapevo che fosse un agente immobiliare e la stessa CP_2 Parte_2
Per_ mi fu presentata dall'ing. che era una sua amica … “io mi recai con l'ing. Persona_1 nell'agenzia di nell'agosto 2019 perché con quest'ultima avevo preso appuntamento per Parte_2 visionare l'appartamento …”).
D'altro canto, ai fini dell'individuazione del nesso causale non assume alcuna rilevanza il fatto che la vendita fu poi effettuata in favore di un soggetto (ndr. la Controparte_1
Società agricola) diverso da sul ritenuto presupposto che quest'ultima CP_2 avrebbe agito in qualità di mero agente immobiliare.
Innanzitutto, sulla base delle evidenze processuali raccolte non è desumibile alcun riscontro oggettivo secondo il quale sin dall'inizio delle intraprese trattative di compravendita Leda
abbia manifestamente fatto conoscere e mantenuto inequivocabilmente distinti i CP_2 diversi suoi profili personali (ndr. l'uno di agente, l'altro quale legale rappresentante della che per vero non era costituita) che la interessavano nell'acquisto, e ciò Controparte_1 soprattutto nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nell'affare; in primis, relativamente alla proprietà del complesso immobiliare, sì da rendere indubbia e certa l'identificazione del soggetto che si interessava od impegnava all'acquisto.
In questo senso appaino esemplificative le dichiarazioni del teste (“nell'agosto CP_8
2019 e cioè quando fu fatta la prima offerta da parte di io non sapevo che la stessa fosse un CP_2
pag. 7/13 agente immobiliare”.), che è risultato essere – per così dire - il baricentro intorno a cui è orbitata l'operazione immobiliare in questione e, tuttavia, quanto appena osservato unitamente al fatto obiettivo ed incontestato che nella persona di vi era CP_2 coincidenza di ambedue anzidetti profili personali (v. “sono agente immobiliare e come tale firmai una proposta di acquisto per persona da nominare nel mio studio di Vicenza che inviai a si Parte_2 trattava della prima proposta” – v. interrogatorio formale udienza del 01.2.24) non porta altro che a rafforzare la positiva individuazione del nesso causale attraverso cui la odierna parte attrice in qualità di mediatrice - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata.
La valutazione complessiva delle circostanze costituite dal fatto che l'agenzia di Pt_2 curò la visita dell'immobile richiesta da , consegnò alla stessa le Pt_2 CP_2 documentazioni anche urbanistiche relative all'immobile ed acquisì le due offerte della e che il pagamento del significativo importo di euro 825.000,00 sia intervenuto a CP_2 distanza di un anno esatto da quando fu rifiutata la seconda proposta di acquisto, ed ancora che la volontà di affidare l'incarico ad un intermediario da parte dell'ente religioso fosse stata espressa in maniera chiara al suo tecnico di fiducia consentono di affermare che la compravendita intervenne per effetto dell'intervento dell'agenzia, che compì tutte le attività utili ai fini della conclusione dell'affare (visita dell'immobile, informazioni documentali sulle sue caratteristiche, raccolta delle offerte e trasmissione delle stesse alla proprietaria a dimostrazione della serietà delle intenzioni del futuro acquirente, con il quale in precedenza la proprietaria non aveva parlato di prezzi).
Anche a voler ritenere che l'iniziale contatto tra le parti fosse avvenuto prima nel momento in cui si rivolse all'agenzia immobiliare nella sua qualità anch'ella di agente CP_2 immobiliare, appare di tutta evidenza dalle risultanze probatorie che per effetto dell'intervento dell'agenzia – odierna attrice - l'interessamento generico all'acquisto si trasformò in una decisione effettiva e concreta, tanto che furono avanzate due offerte di acquisto ( o addirittura tre secondo la tesi della convenuta . CP_1
pag. 8/13 E per effetto di tale intervento è possibile ritenere che acquisì la convinzione CP_2 che l'ente religioso convenuto era seriamente interessato alla vendita e, viceversa, l'ente religioso convenuto si persuase che la era interessata all'acquisto, attraverso CP_2
l'acquisizione delle offerte da parte dell'agenzia immobiliare, tanto da costituire la
[...]
agricola nella vendita con l'atto pubblico. Controparte_9
Non può, a riguardo, sottacersi la circostanza che detta società fu costituita appena otto giorni prima del rogito e che suo amministratore unico, nonché socio di maggioranza sia proprio , che si interfacciò con la parte venditrice mesi prima dell'atto CP_2 definitivo e con il suo avvocato, per risolvere come detto, le questioni ancora pendenti relative alla destinazione urbanistica ed all'autorizzazione della Curia Vescovile.
Ad ogni buon conto, come già chiarito, il diritto del mediatore alla provvigione consegue alla conclusione dell'affare, mentre non rileva che questo sia concluso dalle medesime parti ovvero da parti diverse da quelle cui è stato proposto, purché vi sia un legame, anche se non necessariamente di rappresentanza, tra la parte originaria - che resta debitrice nei confronti del mediatore, per avere costei avuto rapporti con lo stesso - e quella con cui è stato successivamente concluso, tale da giustificare, nell'ambito dei reciproci rapporti economici, lo spostamento della trattativa o la stessa conclusione dell'affare su un altro soggetto.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che, in parte qua, in forza dell'accertato collegamento di affinità tra la persona fisica nonché amministratore della società venditrice conferente l'incarico di mediazione e la stessa società venditrice, aveva riconosciuto il diritto alla provvigione ritenendolo dovuto dal solo amministratore della società; Cass.
16973/2024).
Nel caso di specie, va rimarcato che l'acquisto avvenne ad opera della convenuta società costituita appena otto giorni prima del rogito, il cui amministratore e socio di maggioranza era lo stesso soggetto, che un anno prima si era interfacciata con la CP_2 Pt_2 incaricata dal GEetra di individuare acquirenti per conto dell' CP_8 Controparte_5 in virtù di un rapporto fiduciario esistente da oltre trent'anni.
[...]
Donde il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, essendo di tutta evidenza il legame esistente tra le parti e che la convenuta sia stata costituita ai fini del compimento dell'affare favorito dall'attività della . Parte_1
pag. 9/13 Proseguendo oltre va pure osservato che le contestazioni delle convenute mosse all'attrice agenzia circa violazioni degli obblighi scaturenti dall'art. 1759 cc non colgono nel segno.
In tema, bisogna specificare che “l'obbligo di informazione gravante sul mediatore a norma dell'art.
1759 c.c., va commisurato alla normale diligenza alla quale è tenuto a conformarsi nell'adempimento della sua prestazione il mediatore di media capacità, e pertanto deve ritenersi che il suddetto obbligo deve riguardare non solo le circostanze note, ma tutte le circostanze la cui conoscenza, in relazione all'ambito territoriale in cui opera il mediatore, al settore in cui svolge la sua attività ed ad ogni altro ulteriore utile parametro, sia acquisibile da parte di un mediatore dotato di media capacità professionale con l'uso della normale diligenza. Tuttavia, anche secondo il richiamato orientamento giurisprudenziale, non rientra nella comune ordinaria diligenza, alla quale il mediatore deve conformarsi nell'adempimento della prestazione ai sensi dell'art. 1176 c.c., lo svolgimento, in difetto di particolare incarico, di specifiche indagini di tipo tecnico giuridico” (Cass. Civ. Sez. II, del 05.04.2017, la n. 8849).
Dunque, la configurabilità di una responsabilità in capo al mediatore per la violazione dell'obbligo di corretta informazione secondo il criterio della diligenza professionale ex art. 1759 c.c., non si verifica in caso di mancanza di conformità edilizia del bene, sicché il diritto del mediatore alla provvigione va riconosciuto anche in caso di contratto di vendita avente ad oggetto un bene immobile non regolare sul piano urbanistico-catastale.
Ebbene, ciò che bisogna mettere in evidenza è la circostanza che i convenuti negano sostanzialmente che l'attività dell'attrice abbia avuto un'incidenza causale nella conclusione dell'affare.
Ed, infatti, i convenuti sostengono che autonomamente i rapporti tra le parte acquirente e la parte venditrice sono ripresi e secondo la prospettazione di parte convenuta si sarebbero concretizzate delle iniziative del tutto nuove e slegate dalle precedenti, motivo per il quale parte convenuta ritiene interrotto il nesso causale rispetto all'operato di parte attrice, e ritiene di non dover versare alcunché nei confronti della stessa a titolo di provvigione.
In realtà, dall'analisi dei fatti come innanzi detti, emerge che il contatto iniziale tra l'aspirante acquirente e il venditore fu favorito dall'attività dell'attrice, posto che tramite la medesima agenzia furono presentate ben due proposte di acquisto irrevocabili, delle quali l'ultima datata 11/9/19 per il consistente importo di € 770.000,00. Pertanto, se i convenuti non avessero interrotto i rapporti con la parte attrice, con ogni probabilità, avrebbero concluso l'affare, avvenuto il 29/9/20, alla data del rogito notarile, attraverso la positiva pag. 10/13 risoluzione delle problematiche prospettate che non furono d'ostacolo alla formulazione di un'offerta addirittura superiore a quella iniziare di oltre € 50.000.
In altri termini il Tribunale ritiene che la rilevanza causale dell'attività dell'attrice sia stata accertata anche se la vendita è avvenuta poi a condizioni parzialmente diverse da quelle originariamente previste, ossia per un corrispettivo maggiore di € 825.000,00, trattandosi di un elemento che non elide l'operato dell'attrice volto a mettere in contatto le parti contraenti.
Né tantomeno può assumere rilevanza la circostanza relativa ai problemi e alla datazione dei documenti urbanistico catastali attinenti all'immobile dell'ente religioso convenuto, posto che gli stessi venivano risolti in ogni caso in un lasso di tempo ragionevolmente breve (ndr. la richiesta di del certificato di destinazione urbanistica viene CP_2 inoltrata dall'attrice agenzia al geom. , che ritirò il CDU nell'anno 2019 Controparte_8 perché richiesto da . Parte_2
In merito alla determinazione del compenso giova rammentare che, qualora non sia pattuito tra le parti, vengono in rilievo gli usi, ovvero in mancanza di prova degli stessi, provvede il giudice secondo equità tenuto conto del valore reale dell'affare (art. 1755, comma 2, c.c.).
Nella vicenda in esame non può ritenersi sussistente un accordo tra le parti in merito alla determinazione della provvigione, pertanto, dovendo farsi riferimento ai criteri sussidiari di cui all'art. 1755, comma 2, c.c. e non essendo state prodotte le tariffe professionali, risultando la prova circa l'esistenza di usi, ad essi va fatto ricorso tenendo conto del dettato della L. 39/1989 concernente la disciplina della professione del mediatore, ad oggi ancora in vigore.
Essa all'art. 6 prevede che “la misura delle provvigioni e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, sono determinate dalle giunte camerali, sentito il parere della commissione provinciale di cui all'art. 7 e tenendo conto degli usi locali”. All'uopo si precisa che le commissioni provinciali sono commissioni istituite in seno a ciascuna camera di commercio che si occupa delle iscrizioni nel ruolo e alla tenuta del ruolo stesso.
In particolare, la giurisprudenza precisa che “atteso il carattere sussidiario dei criteri previsti in ordine successivo dall'art. 1755, secondo comma c.c., questa deve essere determinata dal giudice secondo equità, se le parti non ne abbiano stabilito la misura e se non è provata l'esistenza di tariffe professionali e
pag. 11/13 di usi locali” (Cass. civ. sent. n.13656/2012) ed ancora “la misura della provvigione dovuta al mediatore è determinata dal giudice solo in assenza di specifica previsione delle parti, secondo le fonti di integrazione previste in ordine successivo dall'art. 1755, comma 2, c.c.; di conseguenza, la mancata prova degli usi normativi non comporta, per ciò solo, il rigetto della domanda, dovendosi ricorrere al criterio subordinato dell'equità” (Cass. civ. sent. n.11127/2022).
Orbene, tenendo conto degli usi e consuetudini camerali in essere e relativi alla CP_12
deve, pertanto, essere accolta la domanda proposta dall'attrice e, vista l'attività
[...] prestata dall'attrice agenzia, che ha messo in relazione le parti e favorito l'avvio della trattativa, conducendo i soggetti coinvolti alla stipula della compravendita, i convenuti devono essere condannati al pagamento in favore dell'attrice dell'importo ritenuto congruo di euro 8250,00 ciascuno, pari alla percentuale che si ritiene congrua nel 1% del prezzo di compravendita effettivo (euro 825.000), oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti, nonché interessi al saggio legale dalla domanda al soddisfo.
Tutte le altre eccezioni e domande proposte dalle parti si intendono assorbite.
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico dei convenuti e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M.
55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 dello scaglione del decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da Parte_1
in persona del legale rappresentante nei confronti delle
[...] Parte_2 [...]
, in persona del suo l. r. Leda , e l' Controparte_9 CP_2 Controparte_5
, in persona del suo l.r.p.t., , ogni contraria istanza, eccezione, deduzione
[...] disattesa, così provvede:
1) in accoglimento di quanto di ragione della domanda, accerta e dichiara la sussistenza del rapporto di mediazione ex artt. 1754 e ss c.c. relativamente alla compravendita del complesso immobiliare sito in OS (BR) alla Contrada
Monticelli - Diana Marina, intercorso, da una parte, fra in Parte_1 persona del legale rappresentante e, dall'altra, con la Parte_2 Controparte_9
, in persona del suo l. r. , e l
[...] CP_2 Controparte_5
in persona del suo l.r.p.t., e, per l'effetto,
[...]
pag. 12/13 2) condanna i convenuti al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di euro
8250,00 ciascuno oltre accessori se dovuti ed interessi al saggio legale dalla domanda al soddisfo;
3) condanna i convenuti, in solido tra loro, alla refusione delle spese del presente giudizio in favore dell'attrice, liquidate in € 545,00 per esborsi, € 5077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% iva e cpa sulle voci come per legge .
IL GIUDICE
dott.ssa Giovanna MANCA
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Paolo De Cataldo funzionario componente l'Ufficio per il Processo.
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