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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 24/11/2025, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3344/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3344 del ruolo generale per l'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 10/07/2025, con la concessione di termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente
TRA
, Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in CASSINO alla Parte_1 C.F._1 via E. De Nicola n. 70, presso lo studio dell'Avv. CERRITO CARLO che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in ROMA alla via Augusto Riboty n. 28, presso lo studio dell'Avv.
NT NA IR RI, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 560/2019 del Tribunale di Cassino.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 10/07/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Cassino, chiedeva ed otteneva Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 560/2019 nei confronti del Sig. , per il pagamento della Parte_1 somma di € 92.796,82, oltre interessi e spese, a titolo di pagamento delle fatture relative alla fornitura di luce.
1 N. R.G. 3344/2019
Avverso detto decreto ingiuntivo, notificato in data 10/07/2019, il sig. Parte_1 proponeva opposizione con atto di citazione depositato il 24/09/2019, con il quale, convenendo in giudizio l'intimante, chiedeva che questo Tribunale revocasse, annullasse, dichiarasse nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, rilevando l'inesistenza o il minore importo del credito;
chiedeva altresì di accertare-dichiarare il diritto del sig. al pagamento Parte_1 dell'indennizzo per ritardata fatturazione, nonché al risarcimento dei danni per la violazione, da Contr parte di e precedentemente da parte di dei doveri di correttezza e Controparte_1 buona fede nell'esecuzione del contratto;
per l'effetto, chiedeva la condanna di Controparte_1 al pagamento, in favore di , della somma a titolo di indennizzo che sarà
[...] Parte_1 accertata e determinata in corso di causa, nonché della somma a titolo di risarcimento che sarà equitativamente determinata;
se del caso, ponendo in compensazione tali somme con quanto eventualmente dovuto dall'opponente in favore della stessa Controparte_1
Parte opponente deduceva che il credito vantato risultava in parte inesistente o non provato e in parte prescritto;
in via gradata, deduceva l'inadempimento dell'intimante rispetto alla normativa sulla fatturazione a conguaglio e del rispetto del dovere di buona fede e lealtà nell'esecuzione del contratto e l'omessa corresponsione dell'indennizzo automatico previsto per la ritardata fatturazione.
La parte opposta si costituiva in giudizio, chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto e nel merito il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo emesso.
L'opposta deduceva: - che la misurazione dei consumi di energia elettrica incombe sulla società di distribuzione;
- che il rapporto con l'opponente trovava fondamento nel contratto di somministrazione sottoscritto il 20/02/2009; - che le fatture emesse contenevano consumi stimati;
- che il periodo di fatturazione soggetto a prescrizione è quello anteriore al 07/03/2011; - che l'opposta aveva già proceduto alla decurtazione del periodo di consumo prescritto.
Con provvedimento del 15/01/2021 il Giudice concedeva l'esecuzione provvisoria del d. i. opposto n. 560/2019 e i termini per l'avvio della procedura di mediazione.
La causa veniva istruita mediante acquisizioni documentali ed esibizione dei documenti relativi ai consumi del periodo dal 01/06/2009 al 31/10/2014.
Espletata la mediazione con esito negativo, all'udienza cartolare del 10/07/2025, le parti precisavano le conclusioni come da note scritte di udienza e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
2 N. R.G. 3344/2019
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. S.U. 13533 del 2001).
Orbene, nel caso di specie, parte opponente lamenta il mancato assolvimento dell'onere probatorio posto a carico di parte opposta, in particolare, con riferimento alla stipula del contratto di somministrazione, alle condizioni tariffarie di fatturazione e all'effettiva somministrazione all'utenza 800033142442, nonché contesta i criteri di calcolo dei consumi fatturati rispetto a quelli effettivamente somministrati e la prescrizione delle voci di credito riferite a periodi antecedenti la data del 10.7.2014 di notifica del decreto ingiuntivo.
Ciò posto, come si evince dalla documentazione agli atti (cfr. documento 10 e fatture allegate) l'opposta ha dimostrato l'esistenza del titolo negoziale, consistente nel rapporto di somministrazione di energia elettrica, depositando altresì, con riferimento alla quantificazione dei consumi, le fatture emesse in relazione all'utenza numero cliente 800033142442 avente POD
IT001E66070375. In particolare, il decreto ingiuntivo risulta emesso sulla base di due fatture: la fattura n. M166261822 del 08/03/2016 di importo originario di € 135.117,06 e la fattura n.
M176463161 del 23.3.2017 di importo di € 3.862,67. E' stata altresì acquisita la documentazione proveniente dal distributore in merito ai consumi registrati.
Tanto premesso, risulta in primo luogo priva di pregio l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente.
Occorre premettere che, come noto, i pagamenti della somministrazione di energia pagati annualmente o a scadenze inferiori l'anno configurano, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, una prestazione periodica autonoma nell'ambito di un rapporto continuativo e di durata, per cui il relativo credito è assoggettato alla prescrizione breve quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. pro tempore vigente (in tal senso, Cass. S.U. n. 6458/1985; conf. Cass., n. n.
7658/1990; Cass., n. 2429/1994; Cass., n. 6209/1999; Cass., n. 11918 del 07/08/2002; Cass., n.
1442/2015). Inoltre, il termine di prescrizione quinquennale, a cui sono assoggettate le singole obbligazioni periodiche del contratto di somministrazione di energia elettrica inizia a decorrere dal momento in cui, per ciascun periodo di competenza, avrebbe dovuto essere effettuata la
3 N. R.G. 3344/2019
misurazione dei consumi e la fatturazione gli importi dovuti, piuttosto che dalla eventuale successiva data emissione delle fatture, sebbene riferite a periodi di competenza anteriori.
Nel caso di specie, la prescrizione non può considerarsi maturata attesa l'intervenuta interruzione della stessa a seguito dell'invio delle fatture medesime nel termine di cinque anni dalla data di inizio del decorso della prescrizione, come innanzi indicato.
Infatti, si ritiene di aderire all'orientamento secondo cui l'invio delle fatture contenenti l'importo da pagare, il termine di pagamento, le causali e il periodo di riferimento della somma dovuta va considerato comportamento idoneo a mettere in mora il debitore e interrompere il decorso della prescrizione (conf. Trib. Roma 15.9.2021). In tal senso si esprime la Corte di Cassazione, la quale ha espressamente stabilito che: “L'atto di costituzione in mora di cui all'art. 1219 cod. civ., idoneo ad integrare atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, ultimo comma, cod. civ., non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e quindi non richiede l'uso di formule solenni nè l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto. L'accertamento compiuto al riguardo dal giudice del merito costituisce indagine di fatto ed è, perciò, incensurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto atto idoneo alla costituzione in mora dell'acquirente di alcune merci l'emissione e la trasmissione della fattura, anche se non accompagnata da una espressa richiesta di pagamento, e lo aveva pertanto condannato al pagamento del residuo prezzo oltre agli interessi legali dalla data della scadenza indicata nella fattura stessa)” (Cass. Sez. 2, 04/05/2006, n. 10270; conf. Cass., ord.
18546/2020, Cass., ord. 15140/2021).
Pertanto, la fattura di conguaglio n. M166261822 emessa in data 8.3.2016 è idonea a interrompere la prescrizione per i crediti sorti e riscuotibili nei cinque anni precedenti – dal
7.3.2011 – con prescrizione dei crediti per le forniture effettuate oltre cinque anni prima.
Correttamente, quindi, l'opposta non ha fatto richiesta dei consumi anteriori al 7.3.2011, dunque antecedenti di oltre cinque anni rispetto all'emissione della fattura del 8.3.2016. Infatti, tale fattura - di conguaglio dell'intero periodo contrattuale - risulta emessa per euro 135.117,06, ma azionata solo per euro 88.934,15. Con riferimento alla fattura n. M176463161 del 23.3.2017, risulta altresì in atti un atto di messa in mora notificato il 12.9.2017.
Nel merito, è del tutto evidente che il rapporto contrattuale di cui si discute, e in forza del quale l'odierna ricorrente ha chiesto gli adempimenti in parola, è quello tra somministrante e somministrato, e quest'ultimo non ha alcun rapporto col distributore quale quello che, invece, ha il fornitore, sicché l'eventuale malfunzionamento del misuratore, pacificamente di proprietà del
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medesimo distributore, non potrà che opporsi, da parte del consumatore finale, al somministrante.
In altri termini, l'utente è estraneo ai rapporti che potranno essere regolati tra fornitore e distributore.
In proposito, è stato anche di recente ribadito (v. Cass., 18/10/2023, n. 28984, pag. 6) che “il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione”, sicché, “di fronte alla pretesa creditoria” avanzata dal somministrante “è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ” (così, in motivazione, Cass.
Sez. 3, ord. 21 maggio 2019, n. 13605, non massimata: nello stesso senso, sempre in motivazione,
Cass. Sez. 6-3, ord. 9 gennaio 2020, n. 297, Rv. 656455-01). Nondimeno, “l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti” a carico dell'utente “sulla base delle indicazioni del contatore”, evidentemente, “non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta”, con la conseguenza, dunque, che “la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità” (così, in motivazione, Cass.
Sez. 3, sent. n. 23699 del 2016, cit.; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 19 luglio 2018, n. 19154,
Rv. 649731-02; nonché Cass. Sez. 3, ord. n. 13605 del 2019, cit., e Cass. Sez. 6-3, ord. n. 297 del
2020, cit.). Resta fermo che, all'esito, il fruitore deve offrire evidenza, per andare esente dalla sua responsabilità, del fatto che l'eccessività dei consumi sia stata dovuta a fattori esterni al suo controllo (Cass., n. 28984 del 2023, cit., stessa pag. 6), che, perciò, non avrebbe potuto evitare con un'idonea custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi.
Giova evidenziare che, come logico, il presupposto è che si tratti di compiuta e non “mera” contestazione, dovendo l'“'utente…contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante”
(Cass., 09/01/2020, n. 297, pag. 9).
Nel caso di specie, pertanto, vertendosi in controversia in cui si contesta l'effettività dei sovraconsumi posti a fondamento dei maggiori oneri contrattuali (senza che sia stata fatta questione
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di alcuna possibile manomissione del contatore), l'opponente avrebbe dovuto: a) anzitutto allegare, richiedendone la verifica, il malfunzionamento dello strumento;
b) dimostrare quali consumi di energia aveva effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività imprenditoriali svolte, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); c) in alternativa, dimostrare non soltanto che il sovraconsumo sia imputabile a terzi, ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non sia stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi.
Nessuna di tali condizioni risulta dedotta dall'opponente ricorrente. La contestazione generica della fattura di conguaglio è carente sotto il profilo dell'allegazione e non consente di superare la presunzione di veridicità delle rilevazioni, non avendo l'utente dedotto né un'errata lettura del contatore né un suo malfunzionamento, né prodotto perizie tecniche o documentazione attestante richieste di verifica o precedenti reclami. In assenza di specifica contestazione da parte dell'utente, la fattura di conguaglio, pur essendo atto unilaterale, è dotata di idoneità probatoria dei maggiori consumi in essa riportati rispetto a quelli presuntivi indicati nelle precedenti fatture di acconto.
Alla luce di quanto sopra esposto l'opposizione va rigettata.
Quanto agli ulteriori motivi di opposizione, vanno respinte le domande riconvenzionali formulate dall'opponente. In proposito, si osserva che il danno asseritamente subito dall'opponente per la violazione della normativa sulla fatturazione a conguaglio e del dovere di buona fede risulta allegato in modo assolutamente generico ed è sfornito di prova. Risulta invece corrisposto l'indennizzo automatico previsto per la ritardata fatturazione, essendo stato corrisposto l'importo di
€ 75,00 a mezzo della fattura M177700702 del 07/11/2017, importo poi utilizzato in compensazione sul maggior credito scaduto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate applicando i parametri di cui al
D.M. 55/2014 tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale effettivamente svolta
(con applicazione dei valori minimi, stante la natura documentale della causa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 560/2019 del Tribunale di Cassino;
2) rigetta le domande riconvenzionali formulate dall'opponente;
6 N. R.G. 3344/2019
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...] che si liquidano in € 7.052,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese CP_1 generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Cassino il 24 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Michela Grillo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3344 del ruolo generale per l'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 10/07/2025, con la concessione di termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente
TRA
, Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in CASSINO alla Parte_1 C.F._1 via E. De Nicola n. 70, presso lo studio dell'Avv. CERRITO CARLO che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in ROMA alla via Augusto Riboty n. 28, presso lo studio dell'Avv.
NT NA IR RI, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 560/2019 del Tribunale di Cassino.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 10/07/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Cassino, chiedeva ed otteneva Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 560/2019 nei confronti del Sig. , per il pagamento della Parte_1 somma di € 92.796,82, oltre interessi e spese, a titolo di pagamento delle fatture relative alla fornitura di luce.
1 N. R.G. 3344/2019
Avverso detto decreto ingiuntivo, notificato in data 10/07/2019, il sig. Parte_1 proponeva opposizione con atto di citazione depositato il 24/09/2019, con il quale, convenendo in giudizio l'intimante, chiedeva che questo Tribunale revocasse, annullasse, dichiarasse nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, rilevando l'inesistenza o il minore importo del credito;
chiedeva altresì di accertare-dichiarare il diritto del sig. al pagamento Parte_1 dell'indennizzo per ritardata fatturazione, nonché al risarcimento dei danni per la violazione, da Contr parte di e precedentemente da parte di dei doveri di correttezza e Controparte_1 buona fede nell'esecuzione del contratto;
per l'effetto, chiedeva la condanna di Controparte_1 al pagamento, in favore di , della somma a titolo di indennizzo che sarà
[...] Parte_1 accertata e determinata in corso di causa, nonché della somma a titolo di risarcimento che sarà equitativamente determinata;
se del caso, ponendo in compensazione tali somme con quanto eventualmente dovuto dall'opponente in favore della stessa Controparte_1
Parte opponente deduceva che il credito vantato risultava in parte inesistente o non provato e in parte prescritto;
in via gradata, deduceva l'inadempimento dell'intimante rispetto alla normativa sulla fatturazione a conguaglio e del rispetto del dovere di buona fede e lealtà nell'esecuzione del contratto e l'omessa corresponsione dell'indennizzo automatico previsto per la ritardata fatturazione.
La parte opposta si costituiva in giudizio, chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto e nel merito il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo emesso.
L'opposta deduceva: - che la misurazione dei consumi di energia elettrica incombe sulla società di distribuzione;
- che il rapporto con l'opponente trovava fondamento nel contratto di somministrazione sottoscritto il 20/02/2009; - che le fatture emesse contenevano consumi stimati;
- che il periodo di fatturazione soggetto a prescrizione è quello anteriore al 07/03/2011; - che l'opposta aveva già proceduto alla decurtazione del periodo di consumo prescritto.
Con provvedimento del 15/01/2021 il Giudice concedeva l'esecuzione provvisoria del d. i. opposto n. 560/2019 e i termini per l'avvio della procedura di mediazione.
La causa veniva istruita mediante acquisizioni documentali ed esibizione dei documenti relativi ai consumi del periodo dal 01/06/2009 al 31/10/2014.
Espletata la mediazione con esito negativo, all'udienza cartolare del 10/07/2025, le parti precisavano le conclusioni come da note scritte di udienza e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
2 N. R.G. 3344/2019
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. S.U. 13533 del 2001).
Orbene, nel caso di specie, parte opponente lamenta il mancato assolvimento dell'onere probatorio posto a carico di parte opposta, in particolare, con riferimento alla stipula del contratto di somministrazione, alle condizioni tariffarie di fatturazione e all'effettiva somministrazione all'utenza 800033142442, nonché contesta i criteri di calcolo dei consumi fatturati rispetto a quelli effettivamente somministrati e la prescrizione delle voci di credito riferite a periodi antecedenti la data del 10.7.2014 di notifica del decreto ingiuntivo.
Ciò posto, come si evince dalla documentazione agli atti (cfr. documento 10 e fatture allegate) l'opposta ha dimostrato l'esistenza del titolo negoziale, consistente nel rapporto di somministrazione di energia elettrica, depositando altresì, con riferimento alla quantificazione dei consumi, le fatture emesse in relazione all'utenza numero cliente 800033142442 avente POD
IT001E66070375. In particolare, il decreto ingiuntivo risulta emesso sulla base di due fatture: la fattura n. M166261822 del 08/03/2016 di importo originario di € 135.117,06 e la fattura n.
M176463161 del 23.3.2017 di importo di € 3.862,67. E' stata altresì acquisita la documentazione proveniente dal distributore in merito ai consumi registrati.
Tanto premesso, risulta in primo luogo priva di pregio l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente.
Occorre premettere che, come noto, i pagamenti della somministrazione di energia pagati annualmente o a scadenze inferiori l'anno configurano, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, una prestazione periodica autonoma nell'ambito di un rapporto continuativo e di durata, per cui il relativo credito è assoggettato alla prescrizione breve quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. pro tempore vigente (in tal senso, Cass. S.U. n. 6458/1985; conf. Cass., n. n.
7658/1990; Cass., n. 2429/1994; Cass., n. 6209/1999; Cass., n. 11918 del 07/08/2002; Cass., n.
1442/2015). Inoltre, il termine di prescrizione quinquennale, a cui sono assoggettate le singole obbligazioni periodiche del contratto di somministrazione di energia elettrica inizia a decorrere dal momento in cui, per ciascun periodo di competenza, avrebbe dovuto essere effettuata la
3 N. R.G. 3344/2019
misurazione dei consumi e la fatturazione gli importi dovuti, piuttosto che dalla eventuale successiva data emissione delle fatture, sebbene riferite a periodi di competenza anteriori.
Nel caso di specie, la prescrizione non può considerarsi maturata attesa l'intervenuta interruzione della stessa a seguito dell'invio delle fatture medesime nel termine di cinque anni dalla data di inizio del decorso della prescrizione, come innanzi indicato.
Infatti, si ritiene di aderire all'orientamento secondo cui l'invio delle fatture contenenti l'importo da pagare, il termine di pagamento, le causali e il periodo di riferimento della somma dovuta va considerato comportamento idoneo a mettere in mora il debitore e interrompere il decorso della prescrizione (conf. Trib. Roma 15.9.2021). In tal senso si esprime la Corte di Cassazione, la quale ha espressamente stabilito che: “L'atto di costituzione in mora di cui all'art. 1219 cod. civ., idoneo ad integrare atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, ultimo comma, cod. civ., non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e quindi non richiede l'uso di formule solenni nè l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto. L'accertamento compiuto al riguardo dal giudice del merito costituisce indagine di fatto ed è, perciò, incensurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto atto idoneo alla costituzione in mora dell'acquirente di alcune merci l'emissione e la trasmissione della fattura, anche se non accompagnata da una espressa richiesta di pagamento, e lo aveva pertanto condannato al pagamento del residuo prezzo oltre agli interessi legali dalla data della scadenza indicata nella fattura stessa)” (Cass. Sez. 2, 04/05/2006, n. 10270; conf. Cass., ord.
18546/2020, Cass., ord. 15140/2021).
Pertanto, la fattura di conguaglio n. M166261822 emessa in data 8.3.2016 è idonea a interrompere la prescrizione per i crediti sorti e riscuotibili nei cinque anni precedenti – dal
7.3.2011 – con prescrizione dei crediti per le forniture effettuate oltre cinque anni prima.
Correttamente, quindi, l'opposta non ha fatto richiesta dei consumi anteriori al 7.3.2011, dunque antecedenti di oltre cinque anni rispetto all'emissione della fattura del 8.3.2016. Infatti, tale fattura - di conguaglio dell'intero periodo contrattuale - risulta emessa per euro 135.117,06, ma azionata solo per euro 88.934,15. Con riferimento alla fattura n. M176463161 del 23.3.2017, risulta altresì in atti un atto di messa in mora notificato il 12.9.2017.
Nel merito, è del tutto evidente che il rapporto contrattuale di cui si discute, e in forza del quale l'odierna ricorrente ha chiesto gli adempimenti in parola, è quello tra somministrante e somministrato, e quest'ultimo non ha alcun rapporto col distributore quale quello che, invece, ha il fornitore, sicché l'eventuale malfunzionamento del misuratore, pacificamente di proprietà del
4 N. R.G. 3344/2019
medesimo distributore, non potrà che opporsi, da parte del consumatore finale, al somministrante.
In altri termini, l'utente è estraneo ai rapporti che potranno essere regolati tra fornitore e distributore.
In proposito, è stato anche di recente ribadito (v. Cass., 18/10/2023, n. 28984, pag. 6) che “il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione”, sicché, “di fronte alla pretesa creditoria” avanzata dal somministrante “è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ” (così, in motivazione, Cass.
Sez. 3, ord. 21 maggio 2019, n. 13605, non massimata: nello stesso senso, sempre in motivazione,
Cass. Sez. 6-3, ord. 9 gennaio 2020, n. 297, Rv. 656455-01). Nondimeno, “l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti” a carico dell'utente “sulla base delle indicazioni del contatore”, evidentemente, “non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta”, con la conseguenza, dunque, che “la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità” (così, in motivazione, Cass.
Sez. 3, sent. n. 23699 del 2016, cit.; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 19 luglio 2018, n. 19154,
Rv. 649731-02; nonché Cass. Sez. 3, ord. n. 13605 del 2019, cit., e Cass. Sez. 6-3, ord. n. 297 del
2020, cit.). Resta fermo che, all'esito, il fruitore deve offrire evidenza, per andare esente dalla sua responsabilità, del fatto che l'eccessività dei consumi sia stata dovuta a fattori esterni al suo controllo (Cass., n. 28984 del 2023, cit., stessa pag. 6), che, perciò, non avrebbe potuto evitare con un'idonea custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi.
Giova evidenziare che, come logico, il presupposto è che si tratti di compiuta e non “mera” contestazione, dovendo l'“'utente…contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante”
(Cass., 09/01/2020, n. 297, pag. 9).
Nel caso di specie, pertanto, vertendosi in controversia in cui si contesta l'effettività dei sovraconsumi posti a fondamento dei maggiori oneri contrattuali (senza che sia stata fatta questione
5 N. R.G. 3344/2019
di alcuna possibile manomissione del contatore), l'opponente avrebbe dovuto: a) anzitutto allegare, richiedendone la verifica, il malfunzionamento dello strumento;
b) dimostrare quali consumi di energia aveva effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività imprenditoriali svolte, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); c) in alternativa, dimostrare non soltanto che il sovraconsumo sia imputabile a terzi, ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non sia stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi.
Nessuna di tali condizioni risulta dedotta dall'opponente ricorrente. La contestazione generica della fattura di conguaglio è carente sotto il profilo dell'allegazione e non consente di superare la presunzione di veridicità delle rilevazioni, non avendo l'utente dedotto né un'errata lettura del contatore né un suo malfunzionamento, né prodotto perizie tecniche o documentazione attestante richieste di verifica o precedenti reclami. In assenza di specifica contestazione da parte dell'utente, la fattura di conguaglio, pur essendo atto unilaterale, è dotata di idoneità probatoria dei maggiori consumi in essa riportati rispetto a quelli presuntivi indicati nelle precedenti fatture di acconto.
Alla luce di quanto sopra esposto l'opposizione va rigettata.
Quanto agli ulteriori motivi di opposizione, vanno respinte le domande riconvenzionali formulate dall'opponente. In proposito, si osserva che il danno asseritamente subito dall'opponente per la violazione della normativa sulla fatturazione a conguaglio e del dovere di buona fede risulta allegato in modo assolutamente generico ed è sfornito di prova. Risulta invece corrisposto l'indennizzo automatico previsto per la ritardata fatturazione, essendo stato corrisposto l'importo di
€ 75,00 a mezzo della fattura M177700702 del 07/11/2017, importo poi utilizzato in compensazione sul maggior credito scaduto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate applicando i parametri di cui al
D.M. 55/2014 tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale effettivamente svolta
(con applicazione dei valori minimi, stante la natura documentale della causa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 560/2019 del Tribunale di Cassino;
2) rigetta le domande riconvenzionali formulate dall'opponente;
6 N. R.G. 3344/2019
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...] che si liquidano in € 7.052,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese CP_1 generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Cassino il 24 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Michela Grillo
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