Art. 43. (Tassa automobilistica dei veicoli
alimentati a GPL o a metano) 1. L' articolo 2, comma 61, del decreto- legge 3 ottobre 2006, n. 262 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 , e' sostituito dal seguente:
"61. Le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualita' successive i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. I suddetti veicoli devono essere conformi ad una delle seguenti direttive o regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio: direttiva 94/12/CE, del 23 marzo 1994 , direttiva 98/69/CE, del 13 ottobre 1998 , regolamento (CE) n. 715/ 2007, del 20 giugno 2007".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. All' articolo 1, comma 7, del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 , nei limiti delle risorse ivi disponibili, le parole: ", sugli autoveicoli di categoria "euro 0", "euro 1" e "euro 2"" sono soppresse.
Note all'art. 43:
- Si riporta il testo dell' art. 2, comma 61, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.», come modificato dalla presente legge:
«61. Le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualita' successive i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. I suddetti veicoli devono essere conformi ad una delle seguenti direttive o regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio: direttiva 94/12/CE, del 23 marzo 1994 , direttiva 98/69/CE , del ottobre 1998, regolamento (CE) n. 715/2007, del 20 giugno 2007.».
- La Direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/220/CEE e' pubblicata nella GUCE L100 del 19 aprile 1994.
- La Direttiva 98/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore e recante modificazione della direttiva 70/220/CEE del Consiglio e' pubblicata nella GUCE L 350/1 del 28 dicembre 1998.
- Il Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo e' pubblicata nella GUUE n. L 171 del 29 giugno 2007.
- Si riporta il testo dell' art. 1, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 recante «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.», come modificato dalla presente legge:
«7. A decorrere dal 7 febbraio 2009, la misura dell'incentivo di cui all' art. 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 , e' rideterminata nella misura di euro 500 per le installazioni degli impianti a GPL e di euro 650 per le installazioni degli impianti a metano, nei limiti della disponibilita' prevista dal comma 59 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 , come ulteriormente incrementata dal comma 8 dell'art. 29 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 .».
- Si riporta il testo del comma 59 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.»:
«59. Per gli interventi finalizzati ad incentivare l'installazione su autoveicoli immatricolati come «euro 0» o «euro 1p di impianti a GPL o a metano per autotrazione, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.».
- Il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 , convertito con legge 28 febbraio 2008, n. 31 , ha disposto che l'autorizzazione di spesa di cui al comma 59 del presente art. e' incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2009.».
alimentati a GPL o a metano) 1. L' articolo 2, comma 61, del decreto- legge 3 ottobre 2006, n. 262 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 , e' sostituito dal seguente:
"61. Le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualita' successive i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. I suddetti veicoli devono essere conformi ad una delle seguenti direttive o regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio: direttiva 94/12/CE, del 23 marzo 1994 , direttiva 98/69/CE, del 13 ottobre 1998 , regolamento (CE) n. 715/ 2007, del 20 giugno 2007".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. All' articolo 1, comma 7, del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 , nei limiti delle risorse ivi disponibili, le parole: ", sugli autoveicoli di categoria "euro 0", "euro 1" e "euro 2"" sono soppresse.
Note all'art. 43:
- Si riporta il testo dell' art. 2, comma 61, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.», come modificato dalla presente legge:
«61. Le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualita' successive i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. I suddetti veicoli devono essere conformi ad una delle seguenti direttive o regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio: direttiva 94/12/CE, del 23 marzo 1994 , direttiva 98/69/CE , del ottobre 1998, regolamento (CE) n. 715/2007, del 20 giugno 2007.».
- La Direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/220/CEE e' pubblicata nella GUCE L100 del 19 aprile 1994.
- La Direttiva 98/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore e recante modificazione della direttiva 70/220/CEE del Consiglio e' pubblicata nella GUCE L 350/1 del 28 dicembre 1998.
- Il Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo e' pubblicata nella GUUE n. L 171 del 29 giugno 2007.
- Si riporta il testo dell' art. 1, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 recante «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.», come modificato dalla presente legge:
«7. A decorrere dal 7 febbraio 2009, la misura dell'incentivo di cui all' art. 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 , e' rideterminata nella misura di euro 500 per le installazioni degli impianti a GPL e di euro 650 per le installazioni degli impianti a metano, nei limiti della disponibilita' prevista dal comma 59 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 , come ulteriormente incrementata dal comma 8 dell'art. 29 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 .».
- Si riporta il testo del comma 59 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.»:
«59. Per gli interventi finalizzati ad incentivare l'installazione su autoveicoli immatricolati come «euro 0» o «euro 1p di impianti a GPL o a metano per autotrazione, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.».
- Il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 , convertito con legge 28 febbraio 2008, n. 31 , ha disposto che l'autorizzazione di spesa di cui al comma 59 del presente art. e' incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2009.».